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DIFESA DEL SUOLO
Attivitā estrattive

La normativa nazionale di riferimento per le attività estrattive è il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione nelle miniere del Regno", che regola la ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o conduzione fisica e che inoltre, all'art. 2, definisce le sostanze minerali di prima categoria (miniere) e quelle di seconda categoria (cave).

cava

In attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, la legge regionale n. 44 del 26 aprile del 2000, al Titolo II - Capo VI, conferisce alle PROVINCE funzioni e compiti in materia di cave e torbiere.

Rimangono in capo alla REGIONE le istanze presentate ai sensi della l.r. 30/1999 e le autorizzazioni per cave ubicate in Aree Protette a rilevanza regionale.

Con la legge n. 382 del 22/7/1975 "Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della Pubblica Amministrazione" - legge delega al Governo - e con il D.P.R 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art.1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (art. 62)", è stato attuato il trasferimento delle competenze in materia "cave e torbiere" dallo Stato alle Regioni.

A livello regionale, in data 06/12/2016 è entrata in vigore la nuova legge regionale L.R. 17 novembre 2016 n.23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizione in materia di cave": l'organo competente è la Provincia di Novara che ne cura il rilascio autorizzatorio, attraverso le disposizioni attuative del D.P.G.R. n.11R/2017 del 02/10/2017, e le relative attività di vigilanza.