Il recupero ambientale dei siti estrattivi definito dall'art.30 della vigente normativa regionale in materia estrattiva (L.R. 23/2016) è l'insieme delle azioni, da esplicarsi sia durante i lavori di coltivazione della cava sia alla conclusione degli stessi, aventi il fine di ricostruire, sull'area ove si è svolta l'attività estrattiva, un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale alla salvaguardia dell'ambiente naturale e alla conservazione delle possibilità di riuso del suolo.
Risultano prioritari gli interventi che incentivano la fruibilità di luoghi paesisticamente qualificati comportando opportunità di occupazione nonché la promozione turistica e ricreativa delle aree.
Il rilascio del provvedimento autorizzatorio è subordinato alla presentazione da parte dell'istante di apposita garanzia finanziaria per il recupero ambientale del sito estrattivo, secondo le disposizioni del successivo art. 33 ed in base alle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fidejussioni a carico del richiedente (Deliberazione della Giunta Regionale 5 aprile 2019, n. 17-8699 "Art. 33 della l.r. 17 novembre 2016 n. 23. Aggiornamento 2019 delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fidejussioni a carico del richiedente. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fidejussorie") .
Calcolo cauzioni (in aggiornamento)