Autoscuole e scuole nautiche
L'Ufficio provvede al rilascio del nullaosta all'apertura delle autoscuole previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalle norme nonché il rilascio dei tesserini agli insegnanti addetti alle autoscuole e la vigilanza sull'attività delle stesse.
Gestisce il rilascio degli attestati per l'idoneità degli insegnanti ed istruttori di autoscuole i cui esami si svolgono presso la Provincia di Torino.
Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 112/98, svolge funzioni relative alla autorizzazione e vigilanza tecnica sulle attività svolte dalle scuole nautiche.
Le autoscuole hanno per scopo l’educazione stradale, l’istruzione e la formazione dei conducenti.
Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle Province, come stabilito dall'art.123 del D.Lgs. 30.04. 1992 n. 285 (Codice della Strada), recentemente modificato dalla legge 2 aprile 2007 n. 40 che ha liberalizzato l'attività e dalla Legge 120 del 29 luglio 2010 “disposizioni in materia di sicurezza stradale” che ha innovato modificando alcuni aspetti inerenti l’esercizio dell’attività.
Le autoscuole che hanno sede nel territorio provinciale novarese ricadono nella competenza della Provincia di Novara.
L’autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente (art. 123 del Codice della Strada in vigore dal 13 agosto 2010).
Chi intende avviare l’attività di autoscuola deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
I soggetti in possesso dei requisiti sopra previsti, per poter esercitare la sopra citata attività devono presentare alla Provincia di Novara una Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.).
L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della S.C.I.A. alla Provincia di Novara.
La Provincia di Novara provvede ad effettuare i controlli sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge dichiarati nella S.C.I.A., a verificare l'idoneità dei locali con sopralluogo e può, sulla base delle risultanze, disporre il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività.
Si ricorda che in caso di dichiarazioni o attestazioni false sull'esistenza dei requisiti o dei presupposti rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sono previste sanzioni penali ed amministrative ai sensi dell'art. 76 del Testo unico.