PRIMO PIANO
NORME TECNICHE SU ACCESSO ALL’AUTOTRASPORTO
Dal 4 Dicembre 2011 sono state recepite, in prima battuta, le norme contenute nel regolamento 1071/2009 con Decreto Dirigenziale n. 291 del 25/11/2011, volte a garantire norme comuni sulle regole da rispettare per l'esercizio dell'attività di autotrasporto a livello comunitario. Tali norme, in gran parte, lasciano invariato l'impianto precedente ma ci sono alcune novità importanti:
- Dal 4 Dicembre 2011, per le imprese di autotrasporto che esercitano l’attività con veicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 T rimane il solo requisito dell'onorabilità. Per le imprese superiori, occorrono anche i requisiti di capacità finanziaria, idoneità professionale e, novità, dimostrare di avere una sede effettiva e stabile, il cosiddetto stabilimento (per questo bisognerà attendere ulteriore decreto).
- Gestore dei trasporti. Quello che finora era detto preposto, la persona (amministratore, socio di una società, dipendente o persona esterna espressamente designata mediante contratto) che gestisce in maniera effettiva e continua le attività dell'impresa. Oltre al Gestore dei trasporti “interno”
in alternativa le imprese possono designare un Gestore “esterno”.
- La capacità finanziaria prevista dal Reg 1071/2009 è di 9.000 euro per il primo veicolo e 5.000 per ogni veicolo supplementare. Tale capacità viene dimostrata con attestazione di revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili che certifichi la disponibilità dell'impresa di capitale e riserve non inferiori o con attestazione rilasciata da una o più banche, o compagnia di assicurazione sotto forma di garanzia fideiussoria.
- L'idoneità professionale, che deve essere detenuta dal Gestore dei trasporti, si consegue attraverso esame, con le modalità già conosciute. Tale attestato di capacità professionale deve essere aggiornato, attraverso un corso di formazione periodico, ogni dieci anni. Per chi, invece, non ha la direzione di un'impresa negli ultimi cinque anni, tale corso è necessario prima di poter essere designato a tale scopo.
Viene istituito il Registro Elettronico nazionale delle imprese presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti. Tale registro dovrà essere interconnesso a tutti i registri nazionali dell'Unione Europea (ERRU). In tali registri verranno inserite tutte le sanzioni più gravi che hanno dato luogo a una condanna o sanzione commesse dalle imprese. L'elenco è nel Reg. 1071/2009 allegato IV.
QUOTE ALBO 2012 (A PARTIRE DAL 1 DICEMBRE 2011)
- Confermato l'importo degli anni precedenti.
- Le imprese iscritte all’Albo alla data del 31 dicembre 2011, debbono corrispondere entro la stessa data sul conto corrente n° 34171009, intestato al Comitato Centrale per l’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, la quota relativa all’anno 2012 nella misura determinata ai sensi dell' Art.2 della delibera n. 20 del 25 ottobre 2011.
- AUTOCERTIFICAZIONE: Bonifico e bollettino cartaceo
Coloro che effettuano il versamento della quota, sia corrente che pregressa tramite bonifico o bollettino cartaceo sono obbligati ad eseguire la procedura di autocertificazione registrandosi sul sito (link esterno). In assenza di certificazione il versamento non risulterà effettuato.
- SIA nel caso del versamento della quota on-line, SIA nel caso del pagamento della quota presso gli uffici postali con bollettino postale, l’impresa non sarà tenuta ad inviare alcuna ricevuta alla Provincia. La prova dell’avvenuto pagamento dovrà comunque essere conservata, dalle imprese, ai fini degli eventuali controlli, sempre effettuabili da parte dei competenti Organismi provinciali per la tenuta dell’Albo.
Istituzione di contributi spese per l’esercizio delle funzioni in materia di Trasporti Si comunica che dal 1° giugno 2010 sono stati istituiti i seguenti contributi spese di competenza della Provincia di Novara, approvati con delibera di Giunta n. 177 del 18 maggio 2010:
- per il rilascio o rinnovo licenze per il trasporto di merci in conto proprio € 50,00 per ogni singolo provvedimento, fino ad un massimo di 500,00 per impresa;
- per il rilascio di nuova iscrizione all’Albo Autotrasportatori conto terzi € 20,00;
- per il rilascio di certificati di iscrizione all’Albo Autotrasportatori conto terzi € 20,00
Albo autotrasportatori di cose in conto terzi
L'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi è stato istituito con la legge n. 298 del 6 giugno 1974.
I titolari di aziende o società che gestiscono attività di autotrasporto debbono richiedere l’iscrizione all’Albo.
L’ufficio svolge l’attività istruttoria relativa alla tenuta dell’Albo Provinciale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi e provvede altresì all’aggiornamento dell’Albo stesso (cancellazioni e variazioni delle iscrizioni).
Con D.M. 161/2005 è stata data attuazione dal 17 agosto 2005 al D. Lgs 395 del 22/12/2000 in materia di accesso alla professione di autotrasportatore, con il quale è stata riformata la disciplina della materia dell’autotrasportatore.
Si può esercitare l’attività di autotrasportatori con:
- Veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 tonnellate
(art. 1 D.M. 161 del 28/04/2005).
Requisito: onorabilità;
- Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate
(art. 1, II comma, D.Lgs 395 del 22/12/2000).
Requisiti: onorabilità – capacità finanziaria - capacità professionale.
In base all’Accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14.02.2002 la Provincia istituisce apposita Commissione Consultiva che emette un parere obbligatorio e non vincolante su iscrizione all’albo (per veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate), cancellazione ed irrogazione delle sanzioni disciplinari e pecuniarie.
I requisiti devono sussistere al momento della presentazione dell’istanza e devono permanere per il periodo di iscrizione nell'albo.
Le imprese iscritte sono tenute a comunicare all’ufficio Albo Autotrasportatori ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione, ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sull'iscrizione.
La violazione dell’obbligo di comunicazioni comporta l’applicazione di sanzione pecuniaria:
- proseguimento provvisorio dell'attività (da comunicare all'albo entro 30 giorni): sanzione di una somma da 1.032,91 euro a 3.089,74 euro;
- venir meno del requisito dell'onorabilità (da comunicare all'albo entro 3 giorni): sanzione di una somma da 5.164,56 euro a 15.493,70 euro;
- perdita della capacità finanziaria (da comunicare all'albo entro 3 giorni): sanzione di una somma da 1.549,37 euro a 4.648,11 euro;
- perdita dell'idoneità professionale(da comunicare all'albo entro 3 giorni): sanzione di una somma da 2.582,28 euro a 7.746,85 euro;
- tutte le altre comunicazioni devono pervenire entro 30 giorni da quando il fatto o la modifica sono avvenuti: sanzione di una somma da 15,49 a 51,65 euro
Le violazioni a cui si applicano la sanzioni disciplinari ai sensi dell’art. 21 Legge 298/74 sono:
- art. 167 del codice della strada: violazione del massimale di trasporto (punto 5 art. 21 L. 298/74);
- art. 26 della L. 298/74: esercizio abusivo del trasporto;
- art. 21 della L.727/78: manomissione del cronotachigrafo (punto 6 bis art. 21 L. 298/74)
- violazioni sulle norme in materia dei contratti di lavoro – mancanza del contratto (punto 3 art. 21 L. 298/74)
La violazione di uno dei casi sopra descritti comporta l’applicazione delle suddette sanzioni disciplinari:
- ammonimento per i casi di minore gravità
- censura per i casi di maggiore gravità (ossia la reiterazione del fatto illecito)
- sospensione dall’Albo da uno a sei mesi per i casi di particolare gravità o quando in precedenza siano già stati inflitti l’ammonimento e la censura
- radiazione dall’Albo nei casi di reiterate gravi violazioni.
Attestati di Capacità professionale
Per quanto concerne gli attestati di Capacità Professionale, la Provincia gestisce il rilascio degli attestati di Capacità Professionale, a seguito esame che si svolge presso la Provincia di Novara.
Trasporti in conto proprio
Art. 31 della Legge n. 298/74 – Definizione
Il trasporto di cose in conto Proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:
- il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano, o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6000 chilogrammi, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;
- il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un’attività complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti;
- le merci trasportate appartengono alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.
Licenze per il trasporto di cose in conto proprio
L’ufficio svolge attività istruttoria delle pratiche e rilascia le relative licenze.
La Legge 6 giugno 1974, n. 298 e D.P.R. 16 settembre 1977, n. 783 prevedono che l'effettuazione di trasporti di cose in conto proprio con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 6 T sia subordinata al rilascio di apposita licenza da parte della Provincia.
In base all’Accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14.02.2002, la Provincia istituisce apposita Commissione operante ai sensi dell’art. 13 della L. 24.11.2000 n. 340.