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ALBO AUTOTRASPORTATORI E AUTOSCUOLE
PRIMO PIANO

SCADENZE PER ADEGUAMENTO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) n. 1071/2009 – TABELLA

NORME TECNICHE SU ACCESSO ALL’AUTOTRASPORTO
Le modifiche al Decreto Semplificazioni apportate nella conversione in Legge n. 35 del 4 aprile 2012, cambiano alcune regole per l'accesso all'attività di autotrasportatore. Le disposizioni per l’accesso alla professione ora si applicano anche alle imprese che intendono esercitare la professione con veicoli a pieno carico superiori a 1,5 tonnellate.

Per le imprese che usano veicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate, la norma stabilisce che i requisiti si dimostrino secondo le stesse regole previste per le imprese che svolgono l’attività senza vincoli e limiti, eccetto che per il requisito di idoneità professionale. Questo requisito potrà essere soddisfatto con la sola frequenza di un corso di formazione “specifico”, (non ancora stabilito) quindi senza esame, e poi, successivamente, con un corso di aggiornamento decennale.

Tutte le imprese di autotrasporto già in attività prima del 4 dicembre 2011, comprese quelle esenti dalla disciplina dell'accesso alla professione perché avevano autorizzazioni al 31 dicembre 1977, dovranno dimostrare i requisiti previsti dalla legge entro il 4 giugno 2012, altrimenti saranno cancellate a cura del Dipartimento per i Trasporti, dal Registro Elettronico Nazionale, e di conseguenza dall'Albo degli Autotrasportatori.

È prevista un'eccezione per le imprese che utilizzano esclusivamente veicoli con massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate e optano entro il 4 giugno 2012 per tale esercizio limitato, scegliendo la frequentazione di un corso di formazione in luogo dell'esame di idoneità professionale, in questo caso la scadenza per la presentazione dei requisiti si sposta al 7/4/2013.
Fac -simile di dichiarazione

Chi svolge le funzioni di Gestore dei Trasporti, che abbia un legame con l’impresa, ossia titolare, socio, amministratore o dipendente dell'azienda, può essere designato a svolgere tali funzioni presso una sola impresa di autotrasporto. Il Gestore dei Trasporti esterno (ossia non titolare, socio, amministratore o dipendente dell'azienda), può svolgere tale funzione per una sola impresa di autotrasporto, con un parco complessivo massimo di 50 veicoli.

Il Decreto conferma anche l'esenzione dal corso di preparazione all'esame di idoneità professionale per chi ha conseguito un diploma di scuola media superiore, e non è consentito più l’esame di controllo.

Sono esentati dall’esame coloro che dimostrano di avere diretto in maniera continuativa una o più imprese di trasporto (con sede in Italia o in altri Paesi comunitari) nei dieci anni precedenti la data del 4 dicembre 2009 e che siano rimasti in attività fino al 10 febbraio 2012, data in entrata in vigore del decreto legge. (Decreto Dirigenziale 20 Aprile 2012).
Modulistica per richiedere l'attestato in esenzione. L'attestato deve essere richiesto entro il 3 giugno 2012 presso i competenti uffici della Provincia nel cui territorio il soggetto richiedente è residente.

Le imprese già in possesso dei requisiti previsti per la scadenza del 4 Giugno 2012, possono chiedere l’adeguamento.

Circolare del Ministero dei Trasporti del 30 Aprile: Ulteriori chiarimenti per l’esercizio alla professione di trasportatore di merci su strada per conto terzi.

Circolare del Ministero dei Trasporti dell'11 Maggio 2012: Chiarimenti sulla dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria

Circolare del Ministero dei Trasporti del 18 Maggio 2012: Accesso alla professione di trasportatore su strada. Chiarimenti relativi alla circolare prot. 10670 del 30/04/2012


TIPOLOGIE DI ISCRIZIONI DAL 07.04.2012

TIPOLOGIA REQUISITI
Attività con veicoli di massa complessiva
fino a 1,5 tonn.
- Onorabilità
Attività con veicoli di massa complessiva
fino a 3,5 tonn.
- Onorabilità
- Capacità Finanziaria (€ 9.000 + 5.000)
- Idoneità Professionale (anche con corso di formazione )
Attività con veicoli senza vincoli e limiti - Onorabilità
- Capacità Finanziaria (€ 9.000 + 5.000)
- Idoneità Professionale

Oltre ai requisiti di onorabilità, idoneità professionale e capacità finanziaria è previsto anche quello dello Stabilimento. Per le modalità di dimostrazione del requisito dello Stabilimento, rimane competente la Motorizzazione.