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DIFESA DEL SUOLO
Dirigente: Edoardo Guerrini
Attività estrattive

La normativa nazionale di riferimento per le attività estrattive è il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione nelle miniere del Regno", che regola la ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o conduzione fisica e che inoltre, all'art. 2, definisce le sostanze minerali di prima categoria (miniere) e quelle di seconda categoria (cave).

cava

In attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, la legge regionale n. 44 del 26 aprile del 2000, al Titolo II - Capo VI, conferisce alle PROVINCE funzioni e compiti in materia di cave e torbiere.

Rimangono in capo alla REGIONE le istanze presentate ai sensi della l.r. 30/1999 e le autorizzazioni per cave ubicate in Aree Protette a rilevanza regionale.

Con la legge n. 382 del 22/7/1975 "Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della Pubblica Amministrazione" - legge delega al Governo - e con il D.P.R 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art.1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (art. 62)", è stato attuato il trasferimento delle competenze in materia "cave e torbiere" dallo Stato alle Regioni.

A livello regionale, la L.R. 22 novembre 1978, n. 69 ha disciplinato l'attività di coltivazione delle cave e torbiere: organo competente al rilascio delle autorizzazioni in materia sono le Amministrazioni Comunali (eccetto nei casi in cui la funzione è in capo alla Regione, ex art. 31 l.r. 44/2000), che si avvalgono per l'istruttoria delle province facendone richiesta entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza. Gli stessi Comuni assumono il provvedimento finale in merito alle istanze, valutate le conclusioni delle Conferenze dei Servizi provinciali (artt. 31 e 32 l.r. 44/2000) ed attuano la vigilanza sulle attività estrattive (art. 19 l.r. 69/1978).

Per quanto riguarda la Valutazione di Impatto Ambientale, la l.r. 40/1998 ha introdotto in Piemonte tali procedure definendo un'articolata casistica di progetti di attività estrattiva che devono essere sottoposti, a seconda dei casi, a Fase di Valutazione o Verifica, ovvero i casi di esclusione automatica dalle procedure di VIA.

PAEP VIGENTE dal 11.08.2011