La Regione Piemonte con L.R. n° 9/2000, all’art. 4 come modificato dall’art. 13 della L.R. 23/04/2007 n° 9, ha previsto l’istituzione di un fondo di solidarietà a favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulata.
Il suddetto fondo, fermo restando quanto previsto dalla regolamentazione regionale, è distribuito, in proporzione ai fondi stanziati, per la Provincia, dalla Regione Piemonte, e al numero di sinistro ammessi alla procedura nel periodo conpreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.
La liquidazione del fondo avverrà solo in presenza di fattura di riparazione.
Ai fini dell’accesso al fondo di solidarietà di cui sopra, dovrà essere presentato alla Provincia, apposito modulo debitamente compilato e corredato di tutti gli allegati previsti, entro 30 giorni dal sinistro.
Le fonti normative