Linee guida e relativa modulistica
D.lvo 30.04.1992, n. 285, art. 10; D.P.R. 16.12.1992, n. 495; L.R. 19.07.2004, n. 16.
Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative ai diversi trasporti eccezionali e realizzazione di modulistica.
(Deliberazione della Giunta Provinciale n. 553 del 17.12.2008)
L'Ufficio Trasporti Eccezionali della Provincia di Novara, nell'ambito del 2° Settore - Affari Generali e Giuridico Legale, si occupa del rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e trasporti in condizione di eccezionalità come previsto dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 10, comma 6, nonché delle macchine agricole ed operatrici eccezionali come previsto dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 104, comma 8.
In base alla Legge della Regione Piemonte in data 19 luglio 1994, n. 16, avente per oggetto "Trasferimento di funzioni alle Province in materia di trasporti eccezionali, di competizioni sportive su strada e di regolamentazione della circolazione stradale”, la Provincia ha competenza a rilasciare:
In particolare, la Provincia rilascia a tutte le Ditte aventi la sede legale all'interno della propria circoscrizione territoriale ed a tutte le Ditte aventi sede fuori dal territorio regionale, purchè il percorso effettuato attraversi per prima la Provincia, un'autorizzazione alla circolazione - su percorso definito - sulle strade comunali e provinciali del territorio della Regione Piemonte (previo nulla osta da parte di tutti gli Enti proprietari delle strade interessate al transito).
Inoltre, al fine di definire percorsi stradali transitabili a priori da veicoli e trasporti eccezionali, acquisisce, dai Comuni della Provincia di Novara, un nulla osta "permanente annuale", con le eventuali prescrizioni e limitazioni al transito sulle strade di rispettiva competenza.
2. Definizione trasporti eccezionaliE' trasporto eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia supera, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa fissati negli artt. 61 - sagoma limite - e 62 - massa limite - del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 10, comma 1.
E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalità come previsto dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 10, comma 2:
Se per i veicoli di cui al D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 10, comma 2, lettera b), per le attività ivi previste, compaiono percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione della circolazione è concessa dall'ente proprietario previo pagamento di un indennizzo forfettario pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro assi e le combinazioni a sei o più assi, da corrispondere contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa durata.
Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra sono altresì applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'art. 34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del presente articolo.
Si considera trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli, come previsto dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 10, comma 3:
I Veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano, ai sensi di legge, l'attività del trasporto eccezionale, ovvero in uso proprio per necessità inerenti l'attività aziendale e l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.
Ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, i trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria.
3. Modalità per il rilascio delle autorizzazioniLe domande per ottenere l'autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di eccezionalità devono essere presentate su carta resa legale, all'Ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari ed alle Regioni per la rimanente rete viaria almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto.
La Regione Piemonte con Legge Regionale 19 luglio 2004 n. 16 ha delegato alle Province le competenze relative all'autorizzazione alla circolazione e, pertanto, ciascuna Provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale, previo nulla - osta delle altre Province. (art. 14 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).
L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo.
Nell'autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti come previsto dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 10, comma 9, ed un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica, secondo le modalità e nei casi stabili nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (art. 16, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8).
L'autorizzazione può essere rilasciata solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione ed in esso sono indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale come previsto dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 10, comma 10.
Il veicolo o trasporto eccezionale per altezza che debba attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate deve ottenere anche l'autorizzazione delle Ferrovie dello Stato o dell'ente concessionario, rispettivamente per la rete delle ferrovie dello Stato o per quella in concessione, cui deve essere inoltrata istanza, così come stabilito dall'art. 14, comma 5 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495; detta autorizzazione contiene le prescrizioni a garanzia della continuità del servizio ferroviario e della sicurezza dell'attraversamento.
I richiedenti, per i veicoli od i trasporti eccedenti in altezza, fermo restando l'obbligo di verifica da parte dell'Ente rilasciante l'autorizzazione, devono, altresì, dichiarare di aver verificato che sull'intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a 0,40 m. ed opere d'arte con franco inferiore a 0,20 m. rispetto all'intradosso.
Ai sensi dell'art. 14, comma 12, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, i vettori esteri che intendono circolare sul territorio nazionale con veicoli o complessi eccezionali, immatricolati all'estero oppure effettuare trasporti eccezionali, devono produrre un documento tecnico rilasciato dalla Direzione generale della M.C.T.C. a richiesta dell'interessato, secondo un modello fissato dal Ministero dei trasporti e della navigazione.
Nel caso in cui i veicoli e i transiti eccezionali eccedano le masse stabilite dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 62, occorre, al fine del rilascio dell'autorizzazione, versare l'indennizzo di maggiore usura stradale.
4. Conservazione documentazioneI documenti di autorizzazione in originale, da conservarsi in buono stato, devono accompagnare sempre il veicolo durante la sua circolazione in regime di trasporto eccezionale e non devono essere in alcun modo manomessi, pena l'immediata decadenza (art. 16, comma 13 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).
Ottenuta l'autorizzazione, chiunque circoli senza avere con sé tale provvedimento, è soggetto a sanzione amministrativa del pagamento di una somma ed il viaggio potrà proseguire dopo l'esibizione dell'autorizzazione stessa, ma ciò non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta come previsto dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 20.
5. Efficacia provvedimentoL'efficacia del provvedimento di autorizzazione è subordinata al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni localmente in vigore (art. 16, comma 9, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).
L'Amministrazione concedente ha la facoltà di revocare o sospendere l'efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualunque momento, quando risulti incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione (art. 17, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).
6. Percorribilità delle stradeIl titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade o tratti di strada oggetto dell'autorizzazione (art. 17, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).
7. Individuazione tipologie autorizzazioni circolazione veicoli e trasporti eccezionaliL'autorizzazione singola è rilasciata per un solo viaggio da effettuarsi in data prestabilita o in data libera ma entro un determinato periodo di tempo, in questo caso la data di effettuazione del viaggio deve essere comunicata dall'interessato all'ente rilasciante almeno ventiquattro ore prima dell'inizio del viaggio che, comunque, deve essere sempre effettuato nel periodo autorizzato, la sua validità è al massimo di 1 mese (artt. 13 comma 1 lett. c) e 17, comma 1 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495); l'autorizzazione multipla è rilasciata per un numero definito di viaggi da effettuarsi in date prestabilite o in date libere ma entro un determinato periodo di tempo, la sua validità è al massimo di 3 mesi (artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).
I veicoli di riserva indicati nella domanda possono essere pari a 5 sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio (art. 14, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) a condizione che :
Sulle autorizzazioni singole e multiplo, devono essere annotati, prima di iniziare il viaggio, l'ora ed il giorno di effettuazione di ciascun viaggio e l'autorizzazione, al termine del suo uso od alla sua scadenza, deve essere restituita all'ente che l'ha rilasciata (art. 16, comma 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).
Le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, non ancora scadute, possono, a domanda dell'interessato, essere prorogate per un periodo di validità non superiore a quello originariamente concesso; la domanda di proroga deve essere corredata da una dichiarazione attestante la necessità della proroga, dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che il trasporto od i trasporti per i quali si chiede la proroga non sono ancora stati effettuati e dalla dichiarazione del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione stessa (art. 15, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).
All'atto della proroga dell'autorizzazione, l'ente proprietario o concessionario delle strade ha facoltà d'integrare o modificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria (art. 15, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).
La domanda deve essere predisposta secondo lo schema di cui al modello scheda A.
Deve essere corredata da:
Qualora, il veicolo e/o il complesso eccezionale superi i limiti previsti dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 62, è previsto il pagamento dell'indennizzo di maggiore usura stradale (art. 18, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), da versare su c.c./p. n. 17109281, intestato alla Provincia di Novara.
9. Scheda B - Autorizzazione periodicaL'autorizzazione periodica (art. 13, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) è rilasciata quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
È, inoltre, rilasciata per le sottoelencate categorie di veicoli e di trasporti eccezionali, in considerazione delle loro specificità:
Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo periodico, deve essere indicato un unico veicolo trattore, mentre per i rimorchi ed i semirimorchi possono essere indicati fino ad un massimo di cinque veicoli di riserva, purchè di documentata abbinabilità e tali da rispettare in ogni combinazione tutti i limiti di massa fissata dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 62, ed i limiti dimensionali fissati dall'autorizzazione (art. 14, comma 4, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495).
Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, le autorizzazioni di tipo periodico non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi sei.
Per le categorie individuate all'art. 13, comma 2, punto "B” (veicoli per uso speciale; autotreni ed autoarticolati formati con motrice classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera, e con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici; veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari; veicoli che trasportano pali per linee elettriche, telefoniche o di pubblica illuminazione, purchè non eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza ed altezza di cui al D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 61, ed aventi lunghezza massima di m. 14,00; veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale, a condizione che il trasporto venga effettuato senza sovrapporre i blocchi gli uni sugli altri; veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi; veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti, che non eccedano i limiti di massa fissati dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 62 ed i limiti dimensionali di: altezza m. 4,30, larghezza m. 2,60, lunghezza m. 23,00), l'autorizzazione ha validità annuale.
Per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta (art. 10 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495); la domanda di autorizzazione presentata dalle imprese concessionarie del servizio di trasporto su strada di carri ferroviari sarà corredata dalla copia della carta di circolazione del trattore e dei rimorchi autorizzati da parte del competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. ad essere agganciati al medesimo, fino ad un massimo di dieci rimorchi e l'autorizzazione è rilasciata per i complessi che possono così formarsi (art. 14, comma 9, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495).
Alla domanda di autorizzazione occorre allegare l'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'indennizzo stabilito dall'art. 18, comma 5, lett. c), del D.P.R. del 16/12/1992, n. 495.
Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, le autorizzazioni sono rinnovabili su domanda, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a due anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico ed il percorso stradale sono rimasti invariati.
La domanda deve essere predisposta secondo lo schema di cui al modello scheda B.
Deve essere corredata da:
Per il transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 62 è dovuto un indennizzo per la maggior usura della strada agli enti che rilasciano l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
Tale indennizzo si calcola con le modalità di cui alle tabelle 1.1 - Art. 18 - Modalità per il calcolo dell'indennizzo per eccezionale usura, 1.2 - Art. 18 - Costi d'uso per asse per l'anno 1993, 1.3 - Art. 18 - Definizione dei tipi di asse considerati nella tabella 1.2, che fanno parte integrante del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.
Detta misura, a partire dal 1° gennaio 1994, è adeguata automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale); per gli indici ISTAT di riferimento, si assumono gli ultimi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro il 1° dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti.
Ai sensi del comma 4 del succitato art. 18 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, è consentita la valutazione convenzionale dell'indennizzo per la maggiore usura, ove dovuto, per i veicoli od i trasporti, di cui all'art. 13, comma 2, punto B), qualora, all'atto della domanda di autorizzazione periodica, il richiedente non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente né i singoli itinerari richiesti, nè l'effettivo carico del singolo trasporto.
La valutazione convenzionale è riferita al periodo di un anno ed alla massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di circolazione (art.18, comma 5, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495); gli importi conseguenti alle valutazioni convenzionali, su domanda del richiedente l'autorizzazione, possono essere versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale e, in tal caso, l'autorizzazione ha il valore temporale corrispondente all'entità della soluzione versata, così come stabilito al comma 6 del succitato D.P.R. 16/12/1992, n. 495.
Gli importi, nei casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilità minore, sono versati in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento ANAS competente per territorio operativo e le ricevute dei relativi versamenti sono allegate alle rispettive domande di autorizzazione.
Nel caso di veicoli e trasporti eccezionali che impegnano la rete viaria di più regioni, la quota di indennizzo che compete a ciascuna regione è ripartita in proporzione alla lunghezza dei relativi percorsi indicati nelle rispettive autorizzazioni (art. 18, comma 7, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495).
10. Scheda C - Macchine operatriciLe macchine operatrici, così come definite dall'art. 58, comma 1, del D.L.vo 30 Aprile 1992, n. 285, sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature e, in quanto veicoli, possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal D.P.R. 16/12/1992, n. 495.
Questo tipo di veicoli, ai fini della circolazione su strada, si distinguono in:
Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente; per la circolazione su strada non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h, mentre, le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
Le macchine operatrici, per circolare su strada, devono, ai sensi del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 114, rispettare per le sagome e masse le norme stabilite nel D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, artt. 61 e 62, e per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall'art. 106 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285; devono, altresì, essere soggette ad immatricolazione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo.
Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, artt. 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali e ad esse si applicano le norme previste dall'art. 104, comma 8, del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285, nonché dagli artt. 296, 297, 299 e 306 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.
Ai sensi dell'art. 296 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, le macchine operatrici che, per necessità funzionali, eccedono le dimensioni previste dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 114, devono essere segnalate con pannelli approvati secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., il quale stabilisce le prescrizioni concernenti il numero ed il montaggio dei pannelli suddetti, nonché le eventuali altre segnalazioni ritenute necessarie.
Le macchine operatrici eccezionali, per circolare su strada, devono essere munite di un'autorizzazione valida per un anno.
La domanda deve essere predisposta secondo lo schema di cui al modello di scheda C.
Deve essere corredata da:
Per questa categoria di macchine è previsto il pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura stradale, da versarsi secondo le modalità stabilite dall'art. 18 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.
11. Scheda D - Autoveicoli per uso specialeL'art. 54, comma 1, lett. g) del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 stabilisce che gli autoveicoli per uso speciale sono veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse.
L'art. 56, comma 1, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 stabilisce che i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 del succitato art. 54 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e dai filoveicoli di cui all'art. 55 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, con esclusione degli autosnodati.
L'art. 203, comma 2, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, classifica, ai sensi del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 art. 54, comma 2, gli autoveicoli per uso speciale.
L'art. 204, comma 2, del suindicato D.P.R. 16/12/1992, n. 495, classifica, ai sensi del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 art. 56, comma 2, lett. d), i rimorchi per uso speciale.
Per questa categoria di autoveicoli viene rilasciata un'autorizzazione periodica per una durata massima di 12 mesi (art. 13, comma 2, punto B), lett. a) del D.P.R. 16/12/1992, n. 495) e sono soggetti al pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura stradale, da versarsi secondo le modalità stabilite dall'art. 18 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.
La valutazione convenzionale, ai sensi dell'art. 18, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 è riferita al periodo di un anno ed alla massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di circolazione; gli importi conseguenti alle valutazioni convenzionali, su domanda del richiedente l'autorizzazione, possono essere versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale e, in tal caso, l'autorizzazione ha il valore temporale corrispondente all'entità della soluzione versata, così come stabilito al comma 6 del suindicato D.P.R. 16/12/1992, n. 495.
Il comma 7, del predetto art. 18 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, sancisce che, nei casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilità minore, gli importi sono versati in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento ANAS competente per territorio operativo e le ricevute dei relativi versamenti sono allegate alle rispettive domande di autorizzazione.
La domanda deve essere predisposta secondo lo schema di cui al modello scheda D.
Deve essere corredata da:
L'art. 54, comma 1, lett. n), del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, definisce mezzi d'opera i veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico ed il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati, ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285.
I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili ad uso misto su strada e fuori strada.
Il comma 7, dell'art. 10 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, prevede che i mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa di cui all'art. 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:
Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle succitate lettere a), b), e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.
L'art. 226, comma 4, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, stabilisce che la circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62, potrà avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese negli elenchi delle strade non percorribili, che annualmente sono pubblicati a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle società concessionarie, per le autostrade in concessione, dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle Regioni, per la rimanente viabilità.
L'autorizzazione è rilasciata per un numero di transiti eccezionali illimitati, per il trasporto delle cose e l'uso indicato nell'art. 54, comma 1, lett. n), del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, sulle strade regionali, provinciali e comunali della rete viaria della Regione Piemonte, quando l'impresa richiedente abbia la sede principale nella Provincia di Novara, oppure abbia sede fuori dal territorio della Regione Piemonte e la Provincia di Novara è il luogo in cui ha origine il transito ed è valida fino al decimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli elenchi delle strade non percorribili previsti dall'art. 226, comma 4, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285.
La domanda deve essere predisposta secondo lo schema di cui al modello scheda E.
Deve essere corredata da:
Questa categoria di veicoli, deve provvedere, ai fini della circolazione, al pagamento di un indennizzo d'usura, per un importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata, così come sancito all'art. 34, comma 1, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285.
13. Scheda F - Macchine agricoleLe macchine agricole, così come definite dall'art. 57 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate all'esecuzione di dette attività.
Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole si distinguono in:
La massa complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 57 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, non può eccedere 5 t. se ad un asse, 8 t. se a due assi e 10 t. se a tre o più assi.
Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m., le masse complessive succitate non possono superare rispettivamente 6 t., 14 t. e 20 t.
La massa massima sull'asse più caricato non può superare 10 t.; quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m. non può superare 11 t. e, se a distanza non inferiore a 1,20 m., 14 t.
Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, la massa trasmessa alla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20% della massa della macchina stessa in ordine di marcia e tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate; la massa complessiva delle macchine agricole cingolate non può eccedere 16 tonnellate.
Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste e le trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti, sono considerate macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione valida per un anno.
La domanda per ottenere l'autorizzazione per la circolazione di macchine agricole eccezionali, così come dettato dall'art. 268 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, deve essere presentata alla Provincia competente per la località di inizio del viaggio e deve essere corredata dalla fotocopia della carta di circolazione ovvero del certificato di idoneità tecnica del veicolo (da presentarsi secondo le disposizioni dell'art. 14, comma 13, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).
Tale domanda, oltre a riportare i dati identificativi del richiedente, deve essere sottoscritta dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante dell'impresa agricola per conto della quale il veicolo è utilizzato.
La Provincia, entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione al transito, prescrivendone condizioni e cautele.
Il conducente della macchina agricola eccezionale deve avere con sé l'autorizzazione, da esibire, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza stradale.
L'autorizzazione è subordinata alla preventiva ricognizione da parte della Ditta della percorribilità di tutto l'itinerario da parte del veicolo, nonché l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo il percorso da essi prescelto.
Per le macchine agricole eccezionali che eccedono la larghezza di m. 3,20, nell'autorizzazione è prescritta la scorta tecnica.
Detta scorta può essere realizzata con autoveicoli di cui dispone l'impresa agricola e detti autoveicoli precedono il mezzo a distanza non inferiore a 75 m. e non superiore a 150 m. e sono equipaggiati con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.; il conducente segnala con drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli utenti della strada.
Per il trasporto di macchine agricole eccezionali effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno due assi, idonea portata e specifica attrezzatura, la domanda di autorizzazione è accompagnata anche dallo schema grafico longitudinale e trasversale del veicolo, ove sono evidenziati gli eventuali ingombri a sbalzo rispetto al rimorchio agricolo e la ripartizione della massa sugli assi dello stesso.
Ai sensi dell'art. 104, commi 10, 11 e 12, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera le sagome o le masse fissate è soggetto a sanzione amministrativa del pagamento di una somma, così pure come chiunque circoli su strada con una macchina agricola eccezionale in violazione delle norme sul bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli e dispositivi di segnalazione visiva prestabiliti, oppure chiunque circoli senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione o senza avere con sé l'autorizzazione ed il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione stessa; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria.
I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate non possono superare la lunghezza di 16,50 m., così come stabilito dall'art. 105 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, e, in tale limite, le trattrici agricole possono trainare un solo rimorchio agricolo o non più di due macchine operatrici agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice.
La domanda deve essere predisposta secondo lo schema di cui al modello scheda F.
Deve essere corredata da:
Le macchine agricole che eccedono i limiti di massa fissati dall'art. 104 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, sono tenute, così come previsto al comma 6 dell'art. 268 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, al pagamento di un indennizzo per la maggiore usura della strada, in relazione al loro transito e la misura di tale indennizzo è valutata in maniera convenzionale ed i relativi importi corrispondono a quelli individuati dall'art. 18, comma 5, lett. a) e b), rispettivamente per le macchine agricole atte al carico e per le macchine agricole non atte al carico.