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MODULISTICA
ufficio TRASPORTI ECCEZIONALI

Linee guida e relativa modulistica

D.lvo 30.04.1992, n. 285, art. 10; D.P.R. 16.12.1992, n. 495; L.R. 19.07.2004, n. 16.
Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative ai diversi trasporti eccezionali e realizzazione di modulistica.
(Deliberazione della Giunta Provinciale n. 553 del 17.12.2008)

camion
  1. ILLUSTRAZIONI
  2. DEFINIZIONE TRASPORTI ECCEZIONALI
  3. MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
  4. CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE
  5. EFFICACIA PROVVEDIMENTO
  6. PERCORRIBILITÀ DELLE STRADE
  7. INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIE AUTORIZZAZIONI CIRCOLAZIONE VEICOLI E   TRASPORTI ECCEZIONALI
  8. SCHEDA A - SINGOLI O MULTIPLI
  9. SCHEDA B - PERIODICI
  10. SCHEDA C - MACCHINE OPERATRICI
  11. SCHEDA D - AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE
  12. SCHEDA E - MEZZI D’OPERA
  13. SCHEDA F - MACCHINE AGRICOLE
1. Illustrazione

L'Ufficio Trasporti Eccezionali della Provincia di Novara, nell'ambito del 2° Settore - Affari Generali e Giuridico Legale, si occupa del rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e trasporti in condizione di eccezionalità come previsto dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 10, comma 6, nonché delle macchine agricole ed operatrici eccezionali come previsto dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 104, comma 8.

In base alla Legge della Regione Piemonte in data 19 luglio 1994, n. 16, avente per oggetto "Trasferimento di funzioni alle Province in materia di trasporti eccezionali, di competizioni sportive su strada e di regolamentazione della circolazione stradale”, la Provincia ha competenza a rilasciare:

  • le autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali, per tutta l'estensione della rete viaria regionale, provinciale e comunale, per le sole Ditte con sede legale nella propria circoscrizione territoriale (art. 3, comma 1, lett. a);
  • le autorizzazioni per i veicoli e trasporti eccezionale per i quali è noto l'itinerario, il cui transito ha origine nella provincia stessa: l'autorizzazione è rilasciata per tutto il percorso richiesto, nell'ambito del territorio regionale  ed è valida su tutto lo stesso (art. 3 comma 1, lett. b);
  • le autorizzazioni per i transiti eccezionali provenienti da altra Regione, qualora la Provincia sia la prima della Regione Piemonte interessata dal percorso (art. 3, comma 2).

In particolare, la Provincia  rilascia a tutte le Ditte aventi la sede legale all'interno della propria circoscrizione territoriale ed a tutte le Ditte aventi sede fuori dal territorio regionale, purchè il percorso effettuato attraversi per prima la Provincia, un'autorizzazione alla circolazione - su percorso definito - sulle strade comunali e provinciali del territorio della Regione Piemonte (previo nulla osta da parte di tutti gli Enti proprietari delle strade interessate al transito).

Inoltre, al fine di definire percorsi stradali transitabili a priori da veicoli e trasporti eccezionali, acquisisce, dai Comuni della Provincia di Novara, un nulla osta "permanente annuale", con le eventuali prescrizioni e limitazioni al transito sulle strade di rispettiva competenza.

2. Definizione trasporti eccezionali

E' trasporto eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia supera, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa fissati negli artt. 61 - sagoma limite - e 62 - massa limite - del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 10, comma 1.

E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalità come previsto dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 10, comma 2:

  • il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'art. 61, purchè non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall'art. 62;
  • il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli artt. 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati e, comunque, in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 62, ma nel rispetto dell'art. 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'art. 164 - sistemazione del carico sui veicoli - e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la massa complessiva predetta non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi,a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi; i limiti di massa richiamati possono essere superati unicamente nel caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.

Se per i veicoli di cui al D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 10, comma 2, lettera b), per le attività ivi previste, compaiono percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione della circolazione è concessa dall'ente proprietario previo pagamento di un indennizzo forfettario pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro assi e le combinazioni a sei o più assi, da corrispondere contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa durata.

Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra sono altresì applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'art. 34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del presente articolo.

Si considera trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli, come previsto dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 10, comma 3:

  • il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma dei veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;
  • che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;
  • il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;
  • isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purchè il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporti di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'art. 61;
  • isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite dall'art. 61 e dall'art. 62;
  • mezzi d'opera definiti all'art. 54, comma 1, lett. n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'art. 62;
  • con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi;
  • che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;
  • isolati o complessi di veicoli, adibititi al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole.

I Veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano, ai sensi di legge, l'attività del trasporto eccezionale, ovvero in uso proprio per necessità inerenti l'attività aziendale e l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.

Ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, i trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria.

3. Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Le domande per ottenere l'autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di eccezionalità devono essere presentate su carta resa legale, all'Ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari ed alle Regioni per la rimanente rete viaria almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto.

La Regione Piemonte con Legge Regionale 19 luglio 2004 n. 16 ha delegato alle Province le competenze relative all'autorizzazione alla circolazione e, pertanto, ciascuna Provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale, previo nulla - osta delle altre Province. (art. 14 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo.

Nell'autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti come previsto dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 10, comma 9, ed un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica, secondo le modalità e nei casi stabili nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (art. 16, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8).

L'autorizzazione può essere rilasciata solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione ed in esso sono indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale come previsto dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 10, comma 10.

Il veicolo o trasporto eccezionale per altezza che debba attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate deve ottenere anche l'autorizzazione delle Ferrovie dello Stato o dell'ente concessionario, rispettivamente per la rete delle ferrovie dello Stato o per quella in concessione, cui deve essere inoltrata istanza, così come stabilito dall'art. 14, comma 5 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495; detta autorizzazione contiene le prescrizioni a garanzia della continuità del servizio ferroviario e della sicurezza dell'attraversamento.

I richiedenti, per i veicoli od i trasporti eccedenti in altezza, fermo restando l'obbligo di verifica da parte dell'Ente rilasciante l'autorizzazione, devono, altresì, dichiarare di aver verificato che sull'intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a 0,40 m. ed opere d'arte con franco inferiore a 0,20 m. rispetto all'intradosso.

Ai sensi dell'art. 14, comma 12, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, i vettori esteri che intendono circolare sul territorio nazionale con veicoli o complessi eccezionali, immatricolati all'estero oppure effettuare trasporti eccezionali, devono produrre un documento tecnico rilasciato dalla Direzione generale della M.C.T.C. a richiesta dell'interessato, secondo un modello fissato dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

Nel caso in cui i veicoli e i transiti eccezionali eccedano le masse stabilite dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 62, occorre, al fine del rilascio dell'autorizzazione, versare l'indennizzo di maggiore usura stradale.

4. Conservazione documentazione

I documenti di autorizzazione in originale, da conservarsi in buono stato, devono accompagnare sempre il veicolo durante la sua circolazione in regime di trasporto eccezionale e non devono essere in alcun modo manomessi, pena l'immediata decadenza (art. 16, comma 13 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

Ottenuta l'autorizzazione, chiunque circoli senza avere con sé tale provvedimento, è soggetto a sanzione amministrativa del pagamento di una somma ed il viaggio potrà proseguire dopo l'esibizione dell'autorizzazione stessa, ma ciò non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta come previsto dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 20.

5. Efficacia provvedimento

L'efficacia del provvedimento di autorizzazione è subordinata al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni localmente in vigore (art. 16, comma 9, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

L'Amministrazione concedente ha la facoltà di revocare o sospendere l'efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualunque momento, quando risulti incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione (art. 17, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

6. Percorribilità delle strade

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade o tratti di strada oggetto dell'autorizzazione (art. 17, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

7. Individuazione tipologie autorizzazioni circolazione veicoli e trasporti eccezionali
  1. SINGOLI O MULTIPLI
  2. PERIODICI
  3. MACCHINE OPERATRICI
  4. AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE
  5. MEZZI D'OPERA
  6. MACCHINE AGRICOLE
8. Scheda A - Autorizzazione singola o multipla

L'autorizzazione singola è rilasciata per un solo viaggio da effettuarsi in data prestabilita o in data libera ma entro un determinato periodo di tempo, in questo caso la data di effettuazione del viaggio deve essere comunicata dall'interessato all'ente rilasciante almeno ventiquattro ore prima dell'inizio del viaggio che, comunque, deve essere sempre effettuato nel periodo autorizzato, la sua validità è al massimo di 1 mese (artt. 13 comma 1 lett. c) e 17, comma 1 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495); l'autorizzazione multipla è rilasciata per un numero definito di viaggi da effettuarsi in date prestabilite o in date libere ma entro un determinato periodo di tempo, la sua validità è al massimo di 3 mesi (artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

I veicoli di riserva indicati nella domanda possono essere pari a 5 sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio (art. 14, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) a condizione che :

  • sia documentata l'abbinabilità di ciascuno dei complessi di veicoli scelti per il trasporto;
  • i veicoli o trasporti eccezionali per massa, rimangano invariati carichi trasmessi a terra da ciascun asse, in relazione alle condizioni di carico autorizzate e gli interassi varino entro una tolleranza del 20% e che, comunque, si determini una differenza non superiore a 0,50 m;
  • la massa complessiva di ciascun veicolo di riserva non sia superiore a quella del primo veicolo.

Sulle autorizzazioni singole e multiplo, devono essere annotati, prima di iniziare il viaggio, l'ora ed il giorno di effettuazione di ciascun viaggio e l'autorizzazione, al termine del suo uso od alla sua scadenza, deve essere restituita all'ente che l'ha rilasciata (art. 16, comma 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

Le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, non ancora scadute, possono, a domanda dell'interessato, essere prorogate per un periodo di validità non superiore a quello originariamente concesso; la domanda di proroga deve essere corredata da una dichiarazione attestante la necessità della proroga, dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che il trasporto od i trasporti per i quali si chiede la proroga non sono ancora stati effettuati e dalla dichiarazione del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione stessa (art. 15, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

All'atto della proroga dell'autorizzazione, l'ente proprietario o concessionario delle strade ha facoltà d'integrare o modificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria (art. 15, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

La domanda deve essere predisposta secondo lo schema di cui al modello scheda A.

Deve essere corredata da:

  • attestazione di versamento, in originale, di €. 29,24 sul c/c postale n. 17109281, intestato alla Provincia di Novara, con causale "imposta di bollo assolta in modo virtuale per autorizzazione transiti e/o trasporti eccezionali” (aut. Agenzia Entrate Ufficio di Novara prot. n. 94569/04);
  • schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante la configurazione del veicolo o complesso di veicoli, compresi quelli eventuali di riserva, con il suo carico; il limite superiore delle dimensioni, della massa totale e la distribuzione del carico sugli assi sia a vuoto che a pieno carico nella configurazione corrispondente al limite superiore di dimensioni e di massa;
  • copia dei libretti di circolazione accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale di copia (art. 19 e 47 del D.P.R. N. 445 del 28 dicembre 2000), unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

Qualora, il veicolo e/o il complesso eccezionale superi i limiti previsti dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 62, è previsto il pagamento dell'indennizzo di maggiore usura stradale (art. 18, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), da versare su c.c./p. n. 17109281, intestato alla Provincia di Novara.

9. Scheda B - Autorizzazione periodica

L'autorizzazione periodica (art. 13, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) è rilasciata quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

  • i veicoli ed i trasporti siano eccezionali solamente ai sensi D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 61;
  • il carico del trasporto eccezionale, ove sporga rispetto al veicolo, risulti eccedente solo posteriormente e per non più di quattro decimi della lunghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato;
  • durante tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, gli elementi oggetto del trasporto siano costituiti sempre da materiale della stessa natura e siano riconducibili sempre ad una stessa tipologia;
  • su tutto il percorso sia garantito, in qualunque condizione planoaltimetrica, un franco minimo del veicolo e del suo carico rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, non inferiore a 0,20 metri;
  • non ricorra nessuna delle condizioni per le quali è prevista l'imposizione della scorta di polizia o quella tecnica;
  • i veicoli ed i trasporti eccezionali rientrino entro i limiti delle combinazioni dimensionali che sono fissate, per ciascuna strada o tratto di strada, dagli enti proprietari delle stesse, in relazione alle caratteristiche del tracciato stradale e che, comunque, non possono essere superiori alle seguenti:
    1. altezza m. 4,30, larghezza m. 3,00, lunghezza m. 20,00;
    2. altezza m. 4,30, larghezza m. 2,50, lunghezza m. 25,00.

È, inoltre, rilasciata per le sottoelencate categorie di veicoli e di trasporti eccezionali, in considerazione delle loro specificità:

  • veicoli per uso speciale (individuati agli artt. 203, comma 2 lettere b, c, h, i, e 204, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495);
  • autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 56 tonnellate, formati con motrice classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera, e con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, anche se superano le dimensioni prescritte dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 61, ma sono comunque compresi entro i limiti fissati dall'ente che rilascia l'autorizzazione, in relazione alla configurazione della rete stradale interessata;
  • veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari;
  • veicoli che trasportano, in quanto adeguatamente e permanentemente allestiti, pali per linee elettriche, telefoniche o di pubblica illuminazione, purchè non eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza ed altezza di cui al D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 61, ed aventi lunghezza massima di 14 m; le parti a sbalzo devono essere efficacemente segnalate ai fini della sicurezza della circolazione e la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere 2,50 m. misurati dal centro dell'asse anteriore;
  • veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale a condizione che il trasporto venga effettuato senza sovrapporre i blocchi gli uni sugli altri;
  • veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi;
  • veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti, che non eccedano i limiti di massa fissati al D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 62, ed i seguenti limiti dimensionali: altezza m. 4,30, larghezza m. 2,60, lunghezza m. 23,00 (purchè muniti di carta di circolazione).

Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo periodico, deve essere indicato un unico veicolo trattore, mentre per i rimorchi ed i semirimorchi possono essere indicati fino ad un massimo di cinque veicoli di riserva, purchè di documentata abbinabilità e tali da rispettare in ogni combinazione tutti i limiti di massa fissata dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 62, ed i limiti dimensionali fissati dall'autorizzazione (art. 14, comma 4, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495).

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, le autorizzazioni di tipo periodico non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi sei.

Per le categorie individuate all'art. 13, comma 2, punto "B” (veicoli per uso speciale; autotreni ed autoarticolati formati con motrice classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera, e con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici; veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari; veicoli che trasportano pali per linee elettriche, telefoniche o di pubblica illuminazione, purchè non eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza ed altezza di cui al D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 61, ed aventi lunghezza massima di m. 14,00; veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale, a condizione che il trasporto venga effettuato senza sovrapporre i blocchi gli uni sugli altri; veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi; veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti, che non eccedano i limiti di massa fissati dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 62 ed i limiti dimensionali di: altezza m. 4,30, larghezza m. 2,60, lunghezza m. 23,00), l'autorizzazione ha validità annuale.

Per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta (art. 10 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495); la domanda di autorizzazione presentata dalle imprese concessionarie del servizio di trasporto su strada di carri ferroviari sarà corredata dalla copia della carta di circolazione del trattore e dei rimorchi autorizzati da parte del competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. ad essere agganciati al medesimo, fino ad un massimo di dieci rimorchi e l'autorizzazione è rilasciata per i complessi che possono così formarsi (art. 14, comma 9, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495).

Alla domanda di autorizzazione occorre allegare l'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'indennizzo stabilito dall'art. 18, comma 5, lett. c), del D.P.R. del 16/12/1992, n. 495.

Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, le autorizzazioni sono rinnovabili su domanda, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a due anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico ed il percorso stradale sono rimasti invariati.

La domanda deve essere predisposta secondo lo schema di cui al modello scheda B.

Deve essere corredata da:

  • attestazione di versamento, in originale, di € 29,24 sul c/c postale n. 17109281, intestato alla Provincia di Novara, con causale "imposta di bollo assolta in modo virtuale” (aut. Agenzia Entrate Ufficio di Novara prot. n. 94569/04);
  • schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante la configurazione del veicolo o complesso di veicoli, compresi quelli eventuali di riserva, con il suo carico; il limite superiore delle dimensioni, della massa totale e la distribuzione del carico sugli assi sia a vuoto che a pieno carico nella configurazione corrispondente al limite superiore di dimensioni e di massa;
  • copia dei libretti di circolazione accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale di copia (art. 19 e 47 del D.P.R. N. 445 del 28 dicembre 2000), unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore;
  • Attestazione, in originale, attestante il pagamento dell'indennizzo e delle spese di cui agli artt. 18 e 19 del  D.P.R. 16.12.1992, n. 495, ove previsto, da effettuarsi sul c/c postale n. 17109281 intestato alla Provincia di Novara, fotocopia di eventuali versamenti ad altre Regioni interessate e fotocopia del versamento all'ANAS; copia del versamento effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo inerente alla motrice classificata mezzo d'opera.

Per il transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 62 è dovuto un indennizzo per la maggior usura della strada agli enti che rilasciano l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Tale indennizzo si calcola con le modalità di cui alle tabelle 1.1 - Art. 18 - Modalità per il calcolo dell'indennizzo per eccezionale usura, 1.2 - Art. 18 - Costi d'uso per asse per l'anno 1993, 1.3 - Art. 18 - Definizione dei tipi di asse considerati nella tabella 1.2, che fanno parte integrante del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Detta misura, a partire dal 1° gennaio 1994, è adeguata automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale); per gli indici ISTAT di riferimento, si assumono gli ultimi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro il 1° dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti.

Ai sensi del comma 4 del succitato art. 18 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, è consentita la valutazione convenzionale dell'indennizzo per la maggiore usura, ove dovuto, per i veicoli od i trasporti, di cui all'art. 13, comma 2, punto B), qualora, all'atto della domanda di autorizzazione periodica, il richiedente non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente né i singoli itinerari richiesti, nè l'effettivo carico del singolo trasporto.

La valutazione convenzionale è riferita al periodo di un anno ed alla massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di circolazione (art.18, comma 5, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495); gli importi conseguenti alle valutazioni convenzionali, su domanda del richiedente l'autorizzazione, possono essere versati in soluzioni non inferiori a 1/3  di quella annuale e, in tal caso, l'autorizzazione ha il valore temporale corrispondente all'entità della soluzione versata, così come stabilito al comma 6 del succitato D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Gli importi, nei casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilità minore, sono versati in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento ANAS competente per territorio operativo e le ricevute dei relativi versamenti sono allegate alle rispettive domande di autorizzazione.

Nel caso di veicoli e trasporti eccezionali che impegnano la rete viaria di più regioni, la quota di indennizzo che compete a ciascuna regione è ripartita in proporzione alla lunghezza dei relativi percorsi indicati nelle rispettive autorizzazioni (art. 18, comma 7, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495).

10. Scheda C - Macchine operatrici

Le macchine operatrici, così come definite dall'art. 58, comma 1, del D.L.vo 30 Aprile 1992, n. 285, sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature e, in quanto veicoli, possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Questo tipo di veicoli, ai fini della circolazione su strada, si distinguono in:

  • macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
  • macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
  • carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.

Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente; per la circolazione su strada non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h, mentre, le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.

Le macchine operatrici, per circolare su strada, devono, ai sensi del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 114, rispettare per le sagome e masse le norme stabilite nel D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, artt. 61 e 62, e per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall'art. 106 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285; devono, altresì, essere soggette ad immatricolazione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo.

Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, artt. 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali e ad esse si applicano le norme previste dall'art. 104, comma 8, del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285, nonché dagli artt. 296, 297, 299 e 306 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Ai sensi dell'art. 296 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, le macchine operatrici che, per necessità funzionali, eccedono le dimensioni previste dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 114, devono essere segnalate con pannelli approvati secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., il quale stabilisce le prescrizioni concernenti il numero ed il montaggio dei pannelli suddetti, nonché le eventuali altre segnalazioni ritenute necessarie.

Le macchine operatrici eccezionali, per circolare su strada, devono essere munite di un'autorizzazione valida per un anno.

La domanda deve essere predisposta secondo lo schema di cui al modello di scheda C.

Deve essere corredata da:

  • attestazione di versamento, in originale, di € 29,24 sul c/c postale n. 17109281, intestato alla Provincia di Novara, con causale "imposta di bollo assolta in modo virtuale per autorizzazione macchina operatrice” (aut. Agenzia Entrate Ufficio di Novara prot. n. 94569/04);
  • copia del libretto di circolazione, accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale di copia (art. 19 e 47 del D.P.R. N. 445 del 28 dicembre 2000), unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore;
  • attestazione, in originale, attestante il pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 18 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, da effettuarsi sul c/c postale n. 17109281 intestato alla Provincia di Novara, fotocopia di eventuali versamenti ad altre Regioni interessate e fotocopia del versamento all'ANAS.

Per questa categoria di macchine è previsto il pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura stradale, da versarsi secondo le modalità stabilite dall'art. 18 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

11. Scheda D - Autoveicoli per uso speciale

L'art. 54, comma 1, lett. g) del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 stabilisce che gli autoveicoli per uso speciale sono veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse.

L'art. 56, comma 1, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 stabilisce che i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 del succitato art. 54 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e dai filoveicoli di cui all'art. 55 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, con esclusione degli autosnodati.

L'art. 203, comma 2, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, classifica, ai sensi del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 art. 54, comma 2, gli autoveicoli per uso speciale.

L'art. 204, comma 2, del suindicato D.P.R. 16/12/1992, n. 495, classifica, ai sensi del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 art. 56, comma 2, lett. d), i rimorchi per uso speciale.

Per questa categoria di autoveicoli viene rilasciata un'autorizzazione periodica per una durata massima di 12 mesi (art. 13, comma 2, punto B), lett. a) del D.P.R. 16/12/1992, n. 495) e sono soggetti al pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura stradale, da versarsi secondo le modalità stabilite dall'art. 18 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

La valutazione convenzionale, ai sensi dell'art. 18, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 è riferita al periodo di un anno ed alla massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di circolazione; gli importi conseguenti alle valutazioni convenzionali, su domanda del richiedente l'autorizzazione, possono essere versati in soluzioni non inferiori a 1/3  di quella annuale e, in tal caso, l'autorizzazione ha il valore temporale corrispondente all'entità della soluzione versata, così come stabilito al comma 6 del suindicato D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Il comma 7, del predetto art. 18 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, sancisce che, nei casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilità minore, gli importi sono versati in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento ANAS competente per territorio operativo e le ricevute dei relativi versamenti sono allegate alle rispettive domande di autorizzazione.

La domanda deve essere predisposta secondo lo schema di cui al modello scheda D.

Deve essere corredata da:

  • attestazione di versamento, in originale, di €. 29,24 sul c/c postale n. 17109281, intestato alla Provincia di Novara, con causale "imposta di bollo assolta in modo virtuale per autorizzazione autoveicolo per uso speciale” (aut. Agenzia Entrate Ufficio di Novara prot. n. 94569/04);
  • copia del libretto di circolazione, accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale di copia (art. 19 e 47 del D.P.R. N. 445 del 28 dicembre 2000), unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore;
  • attestazione, in originale, attestante il pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 18 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, da effettuarsi sul c/c postale n. 17109281 intestato alla Provincia di Novara, fotocopia di eventuali versamenti ad altri Enti interessati e fotocopia del versamento usura stradale effettuato all'ANAS.
12. Scheda E - Mezzi d'opera

L'art. 54, comma 1, lett. n), del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, definisce mezzi d'opera i veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico ed il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati, ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285.

I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili ad uso misto su strada e fuori strada.

Il comma 7, dell'art. 10 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, prevede che i mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa di cui all'art. 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:

  • non superino i limiti di massa previsti dall'art. 10, comma 8, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285,  e comunque, i limiti dimensionali previsti dall'art. 61 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285;
  • circolino nelle strade risultanti transitabili per detti mezzi nell'archivio di cui all'art. 226 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285;
  • il conducente abbia verificato che lungo il percorso non vi siano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate da appositi cartelli;
  • per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura stabilito dall'art. 34 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285.

Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle succitate lettere a), b), e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.

L'art. 226, comma 4, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, stabilisce che la circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62, potrà avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese negli elenchi delle strade non percorribili, che annualmente sono pubblicati a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle società concessionarie, per le autostrade in concessione, dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle Regioni, per la rimanente viabilità.

L'autorizzazione è rilasciata per un numero di transiti eccezionali illimitati, per il trasporto delle cose e l'uso indicato nell'art. 54, comma 1, lett. n), del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, sulle strade regionali, provinciali e comunali della rete viaria della Regione Piemonte, quando l'impresa richiedente abbia la sede principale nella Provincia di Novara, oppure abbia sede fuori dal territorio della Regione Piemonte e la Provincia di Novara è il luogo in cui ha origine il transito ed è valida fino al decimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli elenchi delle strade non percorribili previsti dall'art. 226, comma 4, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285.

La domanda deve essere predisposta secondo lo schema di cui al modello scheda E.

Deve essere corredata da:

  • attestazione di versamento, in originale, di € 14,62 sul c/c postale n. 17109281, intestato alla Provincia di Novara, con causale "imposta di bollo assolta in modo virtuale per autorizzazione mezzo d'opera” (aut. Agenzia Entrate Ufficio di Novara prot. n. 94569/04);
  • copia della ricevuta attestante il pagamento di indennizzo d'usura sul c/c postale n. 11618014, intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo;
  • copia del/i libretto/i di circolazione accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale di copia (art. 19 e 47 del D.P.R. N. 445 del 28.12.2000);
  • copia fotostatica di un documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Questa categoria di veicoli, deve provvedere, ai fini della circolazione, al pagamento di un indennizzo d'usura, per un importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata, così come sancito all'art. 34, comma 1, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285.

13. Scheda F - Macchine agricole

Le macchine agricole, così come definite dall'art. 57 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate all'esecuzione di dette attività.

Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole si distinguono in:

  1. Semoventi (trattrici agricole, macchine agricole operatrici a due o più assi, macchine agricole operatrici ad un asse);
  2. Trainate (macchine agricole operatrici, rimorchi agricoli).
Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano, per la sagoma limite, le norme stabilite dall'art. 61 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi, così come prescritto dall'art. 104 (Sagome e masse limite delle macchine agricole) del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285. 

La massa complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 57 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, non può eccedere 5 t. se ad un asse, 8 t. se a due assi e 10 t. se a tre o più assi.

Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m., le masse complessive succitate non possono superare rispettivamente 6 t., 14 t. e 20 t.

La massa massima sull'asse più caricato non può superare 10 t.; quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m. non può superare 11 t. e, se a distanza non inferiore a 1,20 m., 14 t.

Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, la massa trasmessa alla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20% della massa della macchina stessa in ordine di marcia e tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate; la massa complessiva delle macchine agricole cingolate non può eccedere 16 tonnellate.

Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste e le trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti, sono considerate macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione valida per un anno.

La domanda per ottenere l'autorizzazione per la circolazione di macchine agricole eccezionali, così come dettato dall'art. 268 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, deve essere presentata alla Provincia competente per la località di inizio del viaggio e deve essere corredata dalla fotocopia della carta di circolazione ovvero del certificato di idoneità tecnica del veicolo (da presentarsi secondo le disposizioni dell'art. 14, comma 13, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

Tale domanda, oltre a riportare i dati identificativi del richiedente, deve essere sottoscritta dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante dell'impresa agricola per conto della quale il veicolo è utilizzato.

La Provincia, entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione al transito, prescrivendone condizioni e cautele.

Il conducente della macchina agricola eccezionale deve avere con sé l'autorizzazione, da esibire, a richiesta, agli organi preposti alla  vigilanza stradale.

L'autorizzazione è subordinata alla preventiva ricognizione da parte della Ditta della percorribilità di tutto l'itinerario da parte del veicolo, nonché l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo il percorso da essi prescelto.

Per le macchine agricole eccezionali che eccedono la larghezza di m. 3,20, nell'autorizzazione è prescritta la scorta tecnica.

Detta scorta può essere realizzata con autoveicoli di cui dispone l'impresa agricola e detti autoveicoli precedono il mezzo a distanza non inferiore a 75 m. e non superiore a 150 m. e sono equipaggiati con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.; il conducente segnala con drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli utenti della strada.

Per il trasporto di macchine agricole eccezionali effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno due assi, idonea portata e specifica attrezzatura, la domanda di autorizzazione è accompagnata anche dallo schema grafico longitudinale e trasversale del veicolo, ove sono evidenziati gli eventuali ingombri a sbalzo rispetto al rimorchio agricolo e la ripartizione della  massa sugli assi dello stesso.

Ai sensi dell'art. 104, commi 10, 11 e 12, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera le sagome o le masse fissate è soggetto a sanzione amministrativa del pagamento di una somma, così pure come chiunque circoli su strada con una macchina agricola eccezionale in violazione delle norme sul bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli e dispositivi di segnalazione visiva prestabiliti, oppure chiunque circoli senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione o senza avere con sé l'autorizzazione ed il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione stessa; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria.

I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate non possono superare la lunghezza di 16,50 m., così come stabilito dall'art. 105 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, e, in tale limite, le trattrici agricole possono trainare un solo rimorchio agricolo o non più di due macchine operatrici agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice.

La domanda deve essere predisposta secondo lo schema di cui al modello scheda F.

Deve essere corredata da:

  • attestazione di versamento, in originale, di € 29,24 sul c/c postale n. 17109281, intestato alla Provincia di Novara, con causale "imposta di bollo assolta in modo virtuale per autorizzazione macchine agricole (aut. Agenzia Entrate Ufficio di Novara prot. n. 94569/04)";
  • attestazione, in originale, attestante il pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 18 del  D.P.R. 16.12.1992, n. 495, ove previsto, da effettuarsi sul c/c postale n. 17109281 intestato alla Provincia di Novara, fotocopia di eventuali versamenti ad altri Enti interessati e fotocopia del versamento all'ANAS;
  • copia del/i libretto/i di circolazione accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale di copia (art. 19 e 47 del D.P.R. N. 445 del 28.12.2000);
  • copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore;
  • nel caso di trasporto di macchina agricola eccezionale effettuato con rimorchio agricolo, dovrà essere allegato lo schema grafico longitudinale e trasversale del veicolo, ove sono evidenziati gli eventuali ingombri a sbalzo rispetto al rimorchio agricolo e la ripartizione della massa sugli assi dello stesso.

Le macchine agricole che eccedono i limiti di massa fissati dall'art. 104 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, sono tenute, così come previsto al comma 6 dell'art. 268 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, al pagamento di un indennizzo per la maggiore usura della strada, in relazione al loro transito e la misura di tale indennizzo è valutata in maniera convenzionale ed i relativi importi corrispondono a quelli individuati dall'art. 18, comma 5, lett. a) e b), rispettivamente per le macchine agricole atte al carico e per le macchine agricole non atte al carico.