Autorizzazione alla produzione di energia elettrica
Ultimo aggiornamento: 7 novembre 2025, 17:51
Si comunica che con Legge n. 71 del 24.06.2013 l'Imposta di Bollo è passata da € 14,62 a € 16,00 con decorrenza 26/06/2013
Il D.P.R. 11 febbraio 1998 n. 53 disciplina i seguenti procedimenti:
- autorizzazione alla produzione di energia elettrica da parte di imprese attraverso impianti esistenti, potenziamento di impianti esistenti o nuovi impianti per uso proprio o per l'immissione nella rete nazionale;
- autorizzazione alla produzione di energia elettrica per usi diversi da quelli di cui alla lettera precedente, mediante costruzione di nuovi impianti o modifica di quelli esistenti, da parte delle imprese elettriche minori;
- autorizzazione all'installazione ed all'esercizio di gruppi elettrogeni (salvo quelli espressamente esclusi dalla norma medesima)
Gli impianti devono utilizzare fonti convenzionali a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997 n. 59.
Il Richiedente presenta domanda di autorizzazione alla Provincia secondo quanto previsto dall'art. 2 del Decreto.
La Provincia rilascia il provvedimento autorizzativo dopo aver acquisito i pareri delle Amministrazioni e degli Enti coinvolti nel procedimento.
L'autorizzazione rilasciata comprende le eventuali prescrizioni relative all'inquinamento atmosferico prodotto dall'impianto.
Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 prevede che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, siano soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia, soggetto delegato in materia dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico.
La domanda di autorizzazione deve essere presentata secondo il modello scaricabile negli allegati. I contenuti devono essere conformi a quanto indicato dalle Linee Guida Nazionali in materia, pubblicate con Decreto 10 settembre 2010 (G.U. 219 del 18/09/2010), e permettere il rilascio di tutte le autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico.