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Art. 4.8. Aree di concentrazione di attività terziarie, commerciali e di servizio di scala provinciale

Ultimo aggiornamento: 24 giugno 2025, 14:17

1. Obiettivi

Definire centri di polarizzazione terziaria e dei servizi all’interno dei sistemi urbani di Novara e di Borgomanero per conseguire miglioramenti nella fruizione.

2. Indirizzi

Le localizzazioni individuate sono destinate alla concentrazione di attività terziarie e di servizio, contestualmente all’organizzazione di un adeguato sistema di accessibilità.

3. Direttive

Gli strumenti di pianificazione locale individuano le aree da destinare all’insediamento concentrato di attività terziarie e di servizio.

3.1. Lo sviluppo insediativo delle attività terziarie e di servizio privilegia interventi di recupero del patrimonio edilizio in condizioni di manutenzione insoddisfacenti e il riuso di aree ed immobili dimessi.

3.2. Gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione locale sono assoggettati a convenzionamento nel caso di realizzazione di slp superiori a 1000 mq.

3.3. Gli strumenti di pianificazione locale possono prevedere incrementi delle dotazioni minime di standard previste dalle leggi e norme generali vigenti.

3.4. Gli strumenti di pianificazione locale definiscono indici di edificabilità utili alla concentrazione degli insediamenti terziari e di servizio.

3.5. Gli strumenti della pianificazione locale devono contenere, per le aree individuate dal presente articolo, specifiche previsioni relative al sistema dell’accessibilità, con particolare riferimento allo studio delle condizioni di compatibilità ambientale del traffico (mediante una estensione specifica del Piano Urbano del Traffico o del Piano Generale del Traffico Urbano).

3.6. Gli strumenti di pianificazione locale dettano specifiche regole per garantire interventi di riqualificazione degli spazi urbani e qualità architettonica degli interventi di recupero e di sostituzione edilizia.

4. Prescrizioni

In sede di adeguamento al PTP, gli strumenti di pianificazione urbanistica locale provvedono alla perimetrazione delle aree classificate dal presente articolo, per mezzo di variante al PRG; entro tale perimetro non deve essere ammessa la localizzazione di nuove attività produttive di carattere industriale; le attività produttive esistenti possono realizzare interventi fino alla ristrutturazione edilizia.


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