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Norme tecniche di Attuazione

  • Titolo I.   Disposizioni Generali
Art. 1.1.  Elaborati del P.T.P.

1.    Il P.T.P. è costituito dai seguenti elaborati di progetto:

  • Norme di Attuazione
  • Tavole di piano (scala 1:50.000):
    • tavola A caratteri territoriali e paesistici
    • tavola B indirizzi di governo del territorio
    • tavola C infrastrutture e rete per la mobilità
    • Relazione

2.    Il P.T.P. è integrato dai seguenti elaborati aventi valore descrittivo:

  • Quadro analitico conoscitivo:
    1. Il contesto regionale e interregionale e allegati statistici
    2. Il sistema provinciale e le specificità locali, con i seguenti allegati ai capitoli:
    • Cap. 2.1. Struttura e dinamiche socio-economiche
    • Cap. 2.2. Struttura insediativa
    • Cap. 2.3. Le reti e i servizi di mobilità
    • Cap. 2.5. L’assetto storico-culturale
    • Cap. 2.6.1. Vincoli paesistici e ambientali
    • Cap. 2.6.2 Ambiti di paesaggio
  • Tavole di analisi (scala 1:50.000):
    • tavola 1 struttura insediativa: mosaico degli strumenti urbanistici locali
    • tavola 2 rete della viabilità
    • tavola 3 uso del suolo
    • tavola 4 carta delle unità geoambientali
    • tavola 5 beni urbanistici, architettonici e archeologici
    • tavola 6 vincoli paesistici e ambientali
    • tavola 7 paesaggio e ambiente
    • tavola 8 vincolo idrogeologico
Art. 1.2. Finalità e natura del P.T.P.
  1. Il P.T.P. della Provincia di Novara è redatto con riferimento al quadro legislativo e normativo nazionale e regionale. In particolare esso è conforme alle disposizioni della legge 142/1990 e della LR 56/1977.
  2. Il Piano Territoriale Regionale costituisce piano di carattere sovraordinato rispetto al P.T.P.; eventuali modifiche ed integrazioni al P.T.R. contenute nel P.T.P., assumono valore di proposta di variante del P.T.R. stesso e avranno
  3. efficacia dal momento di approvazione del P.T.P. da parte della Regione Piemonte.
  4. Dalla data di adozione del P.T.P. si applicano le misure di salvaguardia esclusivamente alle norme individuate ai sensi dell’art. 8, comma 2 della LR 56/1977.Laddove si determina l’obbligo di adeguamento degli strumenti di pianificazione locale, si procede mediante variante ai sensi dell’art. 17, comma 6 della LR 56/1977.
Art. 1.3.  Contenuti delle norme di attuazione del P.T.P

Le norme di P.T.P. sono articolate come segue:

  1. obiettivi: indicazione delle aspettative derivanti dalla messa in atto delle previsioni di piano;
  2. indirizzi: orientamenti, sollecitazioni e inviti rivolti alla pianificazione locale ed a quella attuativa del P.T.P., dai quali è possibile discostarsi esclusivamente motivando adeguatamente le ragioni di scelte diverse;
  3. direttive: disposizioni specifiche del P.T.P. riferite alla pianificazione locale ed attuativa, da rispettare nella predisposizione degli strumenti di pianificazione di competenza;
  4. prescrizioni: disposizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente, e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati, ai sensi del comma 4 dell’art. 8 L.R. 56/77 e s.m.i.
Art. 1.4. Strumenti di attuazione del P.T.P.
  1. Il P.T.P. si attua mediante i seguenti strumenti di pianificazione:
    1. adeguamento dei Piani Regolatori Generali comunali ed intercomunali;
    2. Progetti Territoriali Operativi, Piani Paesistici, approfondimenti del P.T.R. e dello stesso P.T.P., formati ed approvati ai sensi della legislazione regionale;
    3. piani e programmi di settore di competenza regionale e provinciale;
    4. piani d’area di parchi ed aree protette di competenza regionale e provinciale.
  2. Così come indicato negli articoli dei Titoli successivi delle presenti norme, le disposizioni del P.T.P. si attuano altresì con le seguenti modalità e/o procedure:
    1. accordi di programma, ai sensi della legislazione vigente;
    2. accordi di pianificazione, di cui al successivo art. 1.5.;
    3. atti di indirizzo e coordinamento, di cui al successivo art. 1.6.;
    4. espressione del "parere di compatibilità territoriale", di cui al successivo art. 1.7.;
    5. espressione del parere di competenza sulle "varianti parziali" di PRGC, ai sensi del comma 7 art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i.
Art. 1.5.  Accordi di pianificazione
  1. Il P.T.P. della Provincia di Novara prevede particolari forme di cooperazione e coordinamento in ambiti territoriali che presentano specifiche situazioni di sensibilità ambientale e/o di complessità o elevato carico insediativo, nonché nei casi in cui le scelte della strumentazione urbanistica locale possono comportare significativi effetti di rilievo sovracomunale: lo strumento utilizzato per tali forme di collaborazione, cooperazione e coordinamento viene definito "accordo di pianificazione" ed è normato dai commi successivi del presente articolo.
  2. La Provincia ed i Comuni possono promuovere "accordi di pianificazione" per concordare obiettivi e scelte di sviluppo di scala sovracomunale, nonché per concordare la formazione e l’attuazione dei rispettivi strumenti di pianificazione e relative varianti, in presenza di sostanziali caratteristiche omogenee di valore paesistico-ambientale, ovvero di stretta integrazione ed interdipendenza degli assetti economici ed insediativi, così come riconosciuti dal P.T.P.
  3. I Comuni possono altresì stipulare "accordi di pianificazione" per l’esercizio in collaborazione di tutte o parte delle funzioni di pianificazione urbanistica, ovvero per l’elaborazione in forma associata degli strumenti urbanistici e per l’eventuale costituzione di un apposito ufficio di piano per l’attuazione/gestione degli stessi.
  4. Alla definizione dell’"accordo di pianificazione" partecipano necessariamente gli Enti territoriali interessati e/o individuati esplicitamente dalle disposizioni del P.T.P.; l’Amministrazione procedente può altresì far intervenire tutte le altre amministrazioni competenti al rilascio di pareri, nulla osta e/o specifici atti di assenso, ovvero coinvolte od interessate dall’esercizio delle funzioni di pianificazione territoriale ed urbanistica, con specifico riferimento alla successiva attuazione dei contenuti dell’"accordo di pianificazione" del caso.
  5. Qualora ritenuto opportuno, in relazione agli specifici contenuti dell’"accordo di pianificazione", l’amministrazione procedente può attivare una specifica concertazione con le associazioni economiche e sociali, chiamandole a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche del caso, acquisendone in tal senso valutazioni e proposte nel merito.
  6. Ogni amministrazione partecipa alla definizione dell’"accordo di pianificazione" con un unico rappresentante legittimato dagli organi istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante le valutazioni, le volontà e gli impegni dell’Ente; tali rappresentanti possono comunque essere accompagnati dai rispettivi tecnici e/o dai professionisti incaricati di strumenti di pianificazione ed urbanistici interessati, in veste di consulenti.
  7. Qualora ritenuto opportuno dai soggetti partecipanti, l’"accordo di pianificazione" può prevedere specifiche modalità di "perequazione territoriale", praticate anche mediante l’eventuale costituzione di un apposito fondo finanziato dagli Enti Locali interessati con riserve proprie e/o con quote dei proventi degli oneri di urbanizzazione e/o delle entrate fiscali conseguenti alla realizzazione degli interventi oggetto dell’accordo
  8. .Agli accordi di pianificazione si applica, per quanto non indicato al presente articolo, la disciplina propria degli accordi tra amministrazioni di cui all’art. 15 della L. 241/90.
  9. L’accordo di pianificazione si conclude, nei tempi più brevi possibili, con la definizione di un documento che esplicita chiaramente le intese raggiunte, gli impegni ed i tempi di attuazione conseguenti, accompagnato dai necessari elaborati tecnici che comunque contengono una cartografia a scala non inferiore a 1:10.000, ove è riportato il coordinamento delle scelte pianificatorie assunte e/o da recepire nella rispettiva strumentazione urbanistica.
  10. Qualora l’accordo di pianificazione dovesse proporre, già in sede di sua definizione, una variazione degli strumenti urbanistici vigenti, allo stesso si applicano le norme nazionali e regionali relative agli accordi di programma, con particolare riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 27-232223 del 24/11/97 "Assunzioni di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R. 51/97 art. 17".
  11. Per la definizione dei contenuti tecnici degli "accordi di pianificazione" di propria competenza e necessari all’attuazione del P.T.P., la Provincia di Novara, oltre della quotidiana attività di assistenza tecnica fornita dall’"Ufficio di Piano", può altresì avvalersi del supporto tecnico-scientifico della "Commissione Territorio" di cui al successivo articolo 1.8.
Art. 1.6.  Atti di indirizzo e coordinamento
  1. Per contribuire allo sviluppo coordinato dell’attività di pianificazione territoriale ed urbanistica, in particolare in quegli ambiti territoriali ritenuti omogenei sia per peculiarità storico-culturali e/o paesistico ambientali, sia perché assoggettati a specifici piani o modalità attuative dal P.T.P., la Provincia può emanare appositi "atti di indirizzo e coordinamento".
  2. Gli "atti di indirizzo e coordinamento" possono riguardare:
    • atti di coordinamento tecnico: approfondimenti mirati, interpretazioni autentiche delle disposizioni del P.T.P., indirizzi di omogeneità ed armonizzazione delle normative dei PRGC, contenuti essenziali dei documenti tecnici necessari alla redazione degli strumenti urbanistici, armonizzazione di definizioni, parametri, modalità di calcolo, tipologie di intervento etc";
    • direttive relative all’esercizio di funzioni amministrative conseguenti all’attuazione del P.T.P.: modalità di espressione dei pareri e/o autorizzazioni / approvazioni inerenti gli strumenti di pianificazione di titolarità di altri enti, specificazioni regolamentari per la definizione tra Comuni degli accordi di pianificazione di cui all’articolo precedente, modalità e contenuti del "parere di compatibilità territoriale" di cui al successivo articolo, etc"
    • guide e manuali: elaborazione di eventuali pubblicazioni indirizzate alla redazione della strumentazione urbanistica locale, e/o alla miglior definizione progettuale degli interventi in aree di particolare sensibilità ambientale e/o insediativa, a supporto e ad integrazione dell’attività della "Commissione Territorio" di cui all’art. 1.8.
  3. Gli atti di cui al presente articolo sono assunti con delibera della Giunta Provinciale, sulla base di una specifica proposta formulata dalla "Commissione Territorio" di cui al successivo art. 1.8., con l’assistenza tecnica dell’"Ufficio di Piano".
Art. 1.7.  Parere di compatibilità territoriale
  1. Per taluni ambiti territoriali caratterizzati da particolari sensibilità paesistico-ambientali o da fenomeni di dispersione insediativa, il P.T.P. dispone che eventuali nuove previsioni insediative e/o urbanizzative, contenute in varianti strutturali di PRGC o in nuovi strumenti urbanistici da formare successivamente alla data di approvazione del P.T.P., siano sottoposte ad uno specifico "parere di compatibilità territoriale" espresso preventivamente dalla Provincia al Comune interessato, al fine di attuare efficacemente l’istituto dell'"intesa" che deve ispirare il processo di pianificazione territoriale.
  2. Il "parere di compatibilità territoriale" deve essere espresso prima dell’adozione del progetto preliminare di variante strutturale e/o di strumento urbanistico da parte del Consiglio Comunale competente: pertanto il parere di cui al presente articolo deve essere formulato sulla base di elaborati tecnici in bozza, che possano adeguatamente prefigurare le scelte dell’Amministrazione proponente ed i contenuti complessivi del progetto preliminare.
  3. Il "parere di compatibilità territoriale" va richiesto dal Comune interessato alla Provincia di Novara, allegando la documentazione tecnica richiesta.
  4. Il parere viene espresso mediante delibera della Giunta Provinciale, sulla base degli indirizzi e delle valutazioni risultanti dall’istruttoria tecnica effettuata dall’"Ufficio di Piano" e dallo specifico verbale della "Commissione Territorio" di cui all’art. 1.8.; la delibera della Giunta è da rendersi al Comune interessato perentoriamente entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere: trascorso inutilmente tale termine, il Comune interessato può comunque procedere nell’iter di formazione ed approvazione dello strumento urbanistico del caso.
  5. La delibera di adozione dello strumento urbanistico sottoposto alla procedura di cui al presente articolo, deve dare atto del "parere di compatibilità territoriale" espresso dalla Provincia, richiamando le eventuali indicazioni riportate nel parere stesso, ovvero l’eventuale decadenza dei termini di cui al comma precedente.
Art. 1.8.  Commissione Territorio
  1. Entro 180 giorni dalla data di adozione del P.T.P., viene costituita la "Commissione Territorio" della Provincia di Novara.
  2. La Commissione viene costituita con delibera del Consiglio Provinciale che può peraltro assegnare alla Commissione stessa il compito di elaborare un apposito regolamento per il suo funzionamento, su specifica proposta formulata dalla "Conferenza permanente Provincia / Autonomie Locali", con eventuale modifica e/o integrazione dello Statuto dell’Ente.
  3. La composizione della "Commissione Territorio" è demandata alla proposta da formularsi da parte della "conferenza" di cui al comma precedente: in ogni caso, la Commissione, fatta eccezione per l’Assessore Provinciale competente che la presiede o, in sua assenza da altro componente designato dal Presidente della Giunta, è composta esclusivamente da esperti qualificati con specifica e provata competenza nelle discipline della pianificazione territoriale, urbanistica, paesistica ed ambientale, maturata in non meno di 10 anni di attività; i componenti della Commissione sono tenuti ad astenersi dal partecipare all’esame, alla discussione ed al voto degli atti alla cui redazione hanno partecipato direttamente o tramite uffici e/o società a cui sono associati o con cui hanno in atto rapporti di collaborazione.
  4. La Commissione rimane in carica sino al termine del mandato amministrativo durante il quale è stata costituita: essa peraltro esercita, anche dopo tale scadenza, le funzioni che le sono attribuite dal presente articolo, sino al suo rinnovo. Di norma la Commissione si riunisce almeno una volta ogni 30 giorni: le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti, ed i pareri di competenza sono espressi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti
  5. .I rappresentanti degli Enti Locali partecipano alle riunioni in cui si discutono atti ai quali sono direttamente interessati con facoltà di essere accompagnati da esperti di propria fiducia; alle riunioni possono altresì essere invitati i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, Associazioni di Categoria, organizzazioni sindacali e/o altri Enti interessati, con modalità da individuarsi in sede di Regolamento.
  6. La "Commissione Territorio" è organo tecnico consultivo, propositivo e di assistenza alla Giunta Provinciale per l’attuazione e la gestione del processo di pianificazione territoriale di competenza del P.T.P. Essa esprime gli indirizzi e le valutazioni sulla base dei quali sono assunti, da parte della Giunta Provinciale, i "pareri di compatibilità territoriale" di cui al precedente art. 1.7.; può inoltre proporre i contenuti di specifici atti di indirizzo e coordinamento previsti dall’art. 1.6., nonché assistere la definizione degli accordi di pianificazione di cui all’art. 1.5.
  7. L’attività della "Commissione Territorio" è svolta in stretto coordinamento con l’Ufficio di Piano della Provincia di Novara, servizio istituzionalmente incaricato della gestione del P.T.P. Il regolamento da emanarsi per il suo funzionamento, può altresì prevedere che la "Commissione Territorio" si proponga, adeguatamente affiancata dall’"Ufficio di Piano", quale organo di consulenza ed assistenza nei confronti dei Comuni, contemplando la possibilità di riunioni periodiche organizzate in sede locale per ambiti territoriali omogenei, al fine di coordinare, con finalità preventive, il processo di adeguamento e di attuazione della strumentazione urbanistica locale alle indicazioni del P.T.P.
  • Titolo II. Caratteri Territoriali e Paesistici
Art. 2.1.    I vincoli paesistici ed ambientali
  1. Il presente Piano, che assume valenza paesistico-ambientale ai sensi del comma 3 dell’art. 4 della L.R. 56/77 e s.m.i., identifica nelle tavole n° 6 e 8 e nell’allegato 1 al capitolo 2.6 del "Quadro analitico-conoscitivo" i vincoli paesistici ed ambientali preordinati sul territorio e gli enti competenti al rilascio di autorizzazioni e/o alla gestione dei territori vincolati.
  2. Le specifiche tutele connesse a fattori di rischio geoambientale sono analizzate al Titolo III delle presenti norme.
Art. 2.2.    Costruzione dei repertori comunali per i beni paesistici e storici
1. Obiettivi 

Consolidare e sviluppare la conoscenza degli aspetti storico-paesistici e ambientali dei territori comunali in modo da garantire una corretta applicazione delle norme generali di tutela del PTP. Sostenere la collaborazione tra Comuni e Provincia nella predisposizione di piani e progetti di valorizzazione dei beni.

2. Indirizzi

La costruzione dei repertori deve essere indirizzata:alla precisa identificazione dei beni "fattori di caratterizzazione", di cui al successivo articolo 2.3, alla scala comunale;

  • ad una corretta applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
  • alla introduzione di più specifiche normative di compatibilità ambientale nella stesura dei Piani Regolatori comunali, anche in relazione alla applicazione dell’art. 20 della LR n° 40/98;
  • alla partecipazione attiva dei comuni alla formazione di piani e progetti di competenza provinciale;
  • alla costruzione di una "banca dati" presso la Amministrazione provinciale, a disposizione dei Comuni, degli enti culturali e territoriali, e dei cittadini, utile ad approfondire la conoscenza del territorio e alla eventuale valutazione di grandi progetti territoriali.
3. Direttive

L’adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali al Piano Territoriale Provinciale è accompagnato dalla formazione dei "repertori" dei beni presenti sul territorio comunale. Tali repertori sono costituiti da cartografia, alla scala di 1:5000/2000, recante l’individuazione dei beni e da schede descrittive dei beni stessi e delle loro condizioni di conservazione e d’uso. La Provincia, anche mediante l’emanazione di eventuali "atti di indirizzo e coordinamento" di cui all’art. 1.6., nonché con l’attività dell’ Ufficio di Piano ed il supporto della "Commissione Territorio" di cui all’art. 1.8. delle presenti norme, coordina e sostiene i Comuni nella formazione dei repertori.

Art. 2.3. Norme generali di tutela del paesaggio
1. Obiettivi

Conservare e valorizzare il sistema paesistico provinciale nel suo complesso nonché le caratteristiche peculiari dei singoli ambiti di paesaggio individuati in sede di analisi dal P.T.P., garantendone la fruizione collettiva.

2. Indirizzi

Il P.T.P. sottopone a tutela attiva gli "ambiti di paesaggio", definiti dall’insieme di segni geografici e geomorfologici o derivanti dalla presenza e dalle attività antropiche sedimentate nel tempo, considerati "fattori di caratterizzazione", che, combinandosi in diversa misura, identificano e qualificano i diversi ambiti territoriali.

3. Direttive

Sono individuati i seguenti "ambiti di paesaggio", descritti nel "Quadro conoscitivo", capitolo 2.6 e relativo allegato 2:

  1. terrazzo antico di Novara-Vespolate
  2. pianura irrigua Novarese
  3. fiume Sesia
  4. bassa pianura della Sesia
  5. alta pianura della Sesia
  6. valle fluviale del Ticino
  7. piana irrigua dell’Ovest Ticino
  8. alta pianura dell’Agogna
  9. terrazzo antico di Oleggio-Cavagliano-Suno
  10. terrazzo antico di Proh-Romagnano
  11. colline moreniche del basso Verbano
  12. bacino morenico e lacustre del Verbano
  13. bacino morenico e lacustre del Cusio
  14. ambito prealpino del Mottarone
  15. ambito prealpino del Fenera-valle del Sizzone
  • 3.1 I Comuni, attraverso la formazione dei repertori di cui al precedente articolo, definiscono norme specifiche di tutela e valorizzazione dei beni. La Regione e la Provincia, in sede di valutazione degli strumenti urbanistici comunali verificano la omogeneità delle normative all’interno degli ambiti di paesaggio e la corretta integrazione dei progetti di valorizzazione.
  • 3.2 Per favorire tale integrazione/omogeneità delle azioni e delle norme di tutela all’interno degli ambiti di paesaggio sopra individuati, la Provincia, anche con l’assistenza della Commissione di cui all’art. 1.8. ed eventualmente predisponendo specifici "atti di indirizzo e coordinamento" di cui all’art. 1.6., attiva appositi tavoli di concertazione con i Comuni ricompresi nell’ambito.
  • 3.3 Qualora i territori comunali siano interessati da Piani Paesistici o da strumenti di pianificazione attuativa di livello provinciale di cui al comma 1 dell’art. 1.4., le normative di tutela si intendono transitorie fino all’approvazione di tali strumenti.
  • 3.4 Nella tavola di analisi n° 7 sono evidenziati, alla scala provinciale, i "fattori di caratterizzazione" sottoposti a tutela dal PTP. Fatte salve norme specifiche riguardanti elementi soggetti a vincolo di cui all’art. 2.1, nonché fatte salve direttive e prescrizioni più puntuali riportate nei successivi articoli del presente Titolo, di norma è fatto divieto di alterare, modificare o distruggere tali elementi.

 

Art. 2.4. Sistema delle aree di rilevante valore naturalistico di livello Regionale e Provinciale
1. Obiettivi

Completare il quadro delle aree facenti parte del sistema delle aree protette regionali (parchi regionali e riserve istituite), e di riconosciuta valenza naturalistica e paesistica (biotopi già segnalati), con la tutela/gestione di aree di prevalente interesse naturalistico al livello provinciale, al fine di integrare i capisaldi della rete ecologica di cui al successivo art. 2.8.

2. Indirizzi

Il P.T.P. individua ulteriori ambiti di elevato valore naturalistico e paesistico al fine di integrare e completare il sistema delle aree protette di rilevanza regionale e/o provinciale.
Tra questi ambiti vengono annoverati i biotopi esterni ai parchi regionali, già segnalati dalla Regione Piemonte (ed individuati nella Tavola A):

  • Biotopo dell’Agogna Morta
  • Biotopo della Garzaia di San Bernardino
  • Biotopo della Baraggia di Bellinzago
  • Biotopo del bosco Preti e bosco Lupi
  • Biotopo della Garzaia di Casaleggio

2.1 La Provincia promuove inoltre l’istituzione di specifiche "zone di salvaguardia" di aree protette esistenti (ai sensi dell’art. 5 L.R. n°12/90), nei seguenti ambiti territoriali riportati nella Tavola A) di progetto:

  • la valle del Sizzone;
  • le aree di salvaguardia del Parco della valle del Ticino.
3. Direttive

Gli strumenti di livello inferiore recepiscono i perimetri delle aree protette e le indicazioni dei rispettivi strumenti di tutela, di cui al comma 1. I Piani regolatori comunali devono inoltre porre particolare attenzione alla definizione delle vie di accesso alle aree protette ed alla predisposizione di "corridoi ecologici" continui di collegamento tra le strutture naturali delle aree protette e le aree esterne.

3.1 Per la valle del Sizzone, il PTP propone il riconoscimento di una fascia di "zona di salvaguardia" in continuità con il parco Naturale del Fenera, per la quale, oltre alla fondamentale tutela delle aree boscate, della flora, della fauna e dei caratteri geomorfologici della valle e dei versanti, gli interventi di fruizione sono orientati alla precisa definizione dei percorsi naturalistici, anche ad integrazione di quelli individuati dal PTP, alla localizzazione di aree di sosta attrezzate, all’eventuale recupero di edifici rustici per usi agrituristici e ricreativi.

3.2 Per le "zone di salvaguardia" del Parco della Valle del Ticino si fa riferimento a quanto già previsto dal PTR Ovest Ticino approvato.

4. Prescrizioni

All’interno dei Parchi regionali, e delle Riserve, i rispettivi strumenti normativi, come previsti dalla legge regionale di riferimento, prevalgono su tutti gli strumenti urbanistici di livello inferiore.

4.1 All’interno degli ambiti territoriali di cui al precedente comma 2.1 del presente articolo, i cui perimetri possono essere maggiormente dettagliati mediante uno specifico "accordo di pianificazione" tra la Provincia ed i Comuni interessati, le specifiche tutele e salvaguardie debbono essere disposte dalla strumentazione urbanistica locale nel rispetto delle direttive di cui ai precedenti commmi 3., 3.1, 3.2.

 

Art. 2.5. Altri ambiti di competenza Regionale
1. Direttive

Il PTP recepisce le indicazioni dei piani territoriali di competenza regionale.

2. Prescrizioni

Per quanto concerne il PTR Ovest Ticino sono fatte salve tutte le norme di tutela paesistica ed ambientale predisposte dallo strumento di approfondimento regionale, a cui si rinvia per i territori comunali interessati.

2.1 Per quanto concerne il PTO del Mottarone, in attesa della approvazione dello strumento regionale in itinere, per l’ambito territoriale in comune di Armeno riportato nella Tavola A) di progetto del P.T.P., valgono le norme transitorie di cui all’articolo precedente, comma 4.2., limitatamente a tutte le aree esterne ai perimetri dei centri abitati e non normate e perimetrate specificatamente dallo strumento urbanistico vigente alla data di approvazione del P.T.P; non appena sarà adottata in sede di PTO una più puntuale perimetrazione dell’ambito territoriale di competenza, l’applicazione delle norme transitorie di cui sopra sarà limitata alla porzione territoriale interessata dal PTO, senza che ciò comporti variante delle Tavole di PTP.

 

Art. 2.6. Ambiti di elevata qualità paesistico-ambientale sottoposti a Piano Paesistico di competenza provinciale

1. Obiettivi
Consolidare, attraverso la formazione di Piani Paesistici, la tutela e la conoscenza di grandi ambiti di forte caratterizzazione paesistica del territorio nei quali la compresenza di aspetti di naturalità, sistemi insediativi storici, attività produttive agricole con forte dominanza paesistica, attività turistiche e per il tempo libero, crea condizioni di grande fragilità del sistema paesistico ma anche di notevole potenzialità per gli sviluppi del sistema insediativo provinciale.

2. Indirizzi
Gli indirizzi e le direttive rivolti alla formazione dei Piani Paesistici di competenza Provinciale, sono differenziati per i diversi ambiti a seconda delle prevalenti vocazioni del territorio. La Provincia per l’elaborazione dei Piani Paesistici può promuovere uno specifico "accordo di pianificazione" di cui all’art. 1.5. con gli enti territoriali interessati; può inoltre promuovere specifici accordi di programma, o altre procedure negoziali , con la Regione, le Province contermini, le Comunità montane per la realizzazione di interventi complessi di livello territoriale. Anche i Comuni i cui territori sono interessati dai perimetri riportati in Tav. A), qualora la Provincia non abbia già provveduto, attraverso un accordo di pianificazione o altra forma di intesa, possono proporre alla Provincia una bozza di Piano Paesistico per l’intera area.

3. Direttive
Nella attuazione dei PRG vigenti deve essere posta particolare attenzione alla conservazione degli elementi considerati fattori di caratterizzazione paesistica e alla tutela delle visuali degli elementi del patrimonio storico individuati dal PTP.

3.1 In tal senso i progetti e i piani attuativi dei PRG vigenti, relativi ad interventi di nuova costruzione o ampliamenti di costruzioni esistenti legati a mutamenti di destinazioni d’uso, consentiti all’interno dei perimetri dei Piani Paesistici, dovranno essere autorizzati dai Comuni interessati prestando particolare attenzione agli aspetti di "compatibilità paesistico-ambientale": tra gli elaborati tecnici che debbono accompagnare la redazione di tali progetti, dovrà essere richiesto un apposito studio di inserimento paesaggistico munito della necessaria documentazione fotografica. La Provincia coordina, anche mediante eventuali "atti" di cui al precedente art. 1.6. nonché mediante l’attività della "Commissione Territorio", modalità omogenee per ambito di redazione dei progetti.

3.2 I perimetri delle aree sottoposte a Piano Paesistico dal P.T.P. alla Tavola di progetto A), sono ritenuti vincolanti fino alla approvazione dei Piani stessi, mediante i quali possono essere definiti, con l’accordo di pianificazione di cui al precedente comma 2, eventuali limitati scostamenti dal perimetro indicato, senza che ciò costituisca variante al P.T.P. stesso.

3.3 I Comuni interessati dai perimetri cartografati, al fine di partecipare attivamente alla stesura del Piano Paesistico, entro un anno dalla data di approvazione del P.T.P., predispongono la formazione dei "repertori" comunali di cui all’art.2.2, per quanto riguarda la presenza di beni storici e ambientali: particolare attenzione dovrà essere prestata al censimento degli edifici rurali presenti nell’ambito considerato, alla loro destinazione d’uso attuale, affinchè la stessa strumentazione urbanistica locale possa adeguatamente favorire il recupero edilizio e funzionale dell’edilizia dismessa, contenendo il più possibile lo sviluppo di aree di nuovo impianto, in particolare per "seconde case". I repertori sono inoltre integrati con la individuazione delle aree ad uso turistico e per il tempo libero, pubbliche e private, esistenti e con la segnalazione di eventuali proposte di nuovi interventi di significatività territoriale.

4. Prescrizioni
Dalla data di approvazione del P.T.P. e sino all’adozione del rispettivo Piano Paesistico, eventuali progetti di varianti, di revisioni o di nuovi PRGC dei Comuni interessati che comportino, all’interno delle aree sottoposte a Piano Paesistico, possibilità di nuovi insediamenti e/o urbanizzazioni di territori agricoli, incolti, boscati o che comunque non consentono possibilità edificatorie nella strumentazione urbanistica vigente alla data di approvazione del P.T.P., (fatta esclusione di eventuali lotti di completamento e/o interclusi in aree già normate al contorno per funzioni insediative, se gli stessi risultano non in contrasto con gli indirizzi e le direttive enunciati ai precedenti punti 2 e 3), debbono essere preventivamente concordati con la Provincia di Novara mediante l’espressione del "parere di compatibilità territoriale" di cui al precedente art. 1.7.
I Comuni sono tenuti ad indicare all'interno degli ambiti, le aree che rivestono caratteristiche di pregio tali da non consentirne la trasformazione urbanistica.

4.1 In virtù della riconosciuta valenza paesistico-ambientale degli ambiti oggetto del presente articolo, il P.T.P. dispone che ai sensi del 5° comma dell’art. 20 della L.R. 40/98, nei territori perimetrati e sottoposti a Piani Paesistici, comunque sino alla loro rispettiva approvazione e facendo salvi eventuali differenti trattamenti normativi disposti dai Piani medesimi, tutti i progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3 della citata L.R. 40/98 siano sottoposti alla fase di valutazione di impatto ambientale.

Norme per i singoli ambiti:

5. a) Ambito paesistico del Lago d’Orta (di competenza regionale):

il testo seguente è stato stralciato con la D.C.R. di approvazione del P.T.P., in quanto aree di particolare delicatezza e complessità, ricadenti sul territorio di più province (Novara e Verbano - Cusio - Ossola), per le quali sono stati già avviati studi ed esperienze da parte della Regione e per le quali è opportuno che la redazione di un piano paesistico sia di competenza regionale, ma viene di seguito riportato con valore documentario.

L’ambito comprende il bacino lacustre e le aree ad esso contigue, già riconosciute di elevato interesse paesistico da diversi atti legislativi (L.1497/39 attraverso decreti specifici per le sponde del Lago e attraverso il decreto 19.12.1985 detto “Galassino”). E’ caratterizzato da presenza di estese aree boscate, di vegetazione costiera e di grandi parchi e giardini di ville realizzate sia sulla costa sia sui pianori più elevati ed è soggetto a consistente pressione turistica. Nella porzione sud il paesaggio urbano è caratterizzato da una forte e diffusa presenza di attività produttive.

5.1. Indirizzi
Le finalità del Piano Paesistico sono individuate:

  • nella puntuale identificazione dei valori paesistici e storico-culturali dell’area, e dei principali coni visuali da sottoporre a tutela;
  • nel controllo della pressione antropica e dei fattori inquinanti;
  • nella riqualificazione e diversificazione dell’offerta turistica, attraverso la valorizzazione e lo sviluppo di attività (sportive, naturalistiche, culturali, ludiche, gastronomiche) diffuse anche nei centri non costieri;
  • nella definizione puntuale delle tutele geomorfologiche delle rive, delle coste e dei versanti;
  • nella riqualificazione delle attività agricole ai fini degli interventi di valorizzazione ambientale;
  • nella precisa identificazione dell’area di tutela del torrente Agogna, considerato elemento portante della rete ecologica provinciale e nella definizione dei corridoi ecologici minori interni all’area.

5.2. Direttive
Alla formazione del Piano Paesistico sono interessati: i Comuni, le Comunità montane, gli enti per il turismo, le Associazioni di categoria; attraverso la collaborazione con la Regione e la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola verranno assicurate la coerenza e la continuità delle indicazioni di Piano per la porzione settentrionale del Lago.
Il Piano Paesistico definisce anche in relazione a quanto predisposto dalle normative dei Titoli IV e V delle norme e dalle Tavole B e C del presente PTP:

  • i caratteri, i fabbisogni di scala vasta, le centralità del sistema insediativo costiero, al fine di orientare le scelte e le normative di competenza comunale, tenendo conto che l’intera area costiera è vincolata ai sensi della L.1497/39 (ora art. 139 del DL. 490/99);
  • l’integrazione del Piano Paesistico di dettaglio già adottato (Del. 21 giugno 1999 n° 17-278615) nel Comune di San Maurizio d’Opaglio, nel quadro dell’intero assetto paesistico del territorio circostante il lago d’Orta;
  • il sistema delle comunicazioni ai diversi livelli (mobilità generale e locale) e le condizioni dell’inserimento paesistico di eventuali potenziamenti o varianti;
  • il sistema delle tutele naturalistiche e geomorfologiche, con particolare attenzione ai collegamenti (corridoi ecologici, zone di contatto diretto) con le aree di forte naturalità del Mottarone ad Ovest, della Valle del Sizzone a sud-est, con le riserve naturali e storico-culturali presenti (Monte Mesma, Torre di Buccione, Sacro Monte di Orta);
  • le capacità della struttura agraria presente di collaborare, anche attraverso forme di incentivo e di cooperazione, alla tutela delle aree di pregio
  • il sistema delle salvaguardie e della valorizzazione delle diverse categorie di beni storico-culturali presenti, a partire dalle indicazioni di Piano e dalla formazione dei repertori comunali;
  • le qualità, quantità e localizzazione dei principali servizi di tipo turistico, anche in relazione alle risorse che possono essere attivate in sede comunitaria;
  • la definizione e le eventuali modifiche e integrazioni del Vincolo Idrogeologico (secondo le indicazioni della Legge 142/90) sul territorio montano, in accordo con il Titolo III delle presenti norme.

l’ambito comprende il bacino lacustre e le aree ad esso contigue, già riconosciute di elevato interesse paesistico da diversi atti legislativi (L.1497/39 attraverso decreti specifici per le sponde del Lago e attraverso il decreto 19.12.1985 detto “Galassino”). E’ caratterizzato da presenza di estese aree boscate, di vegetazione costiera e di grandi parchi e giardini di ville realizzate sia sulla costa sia sui pianori più elevati ed è soggetto a consistente pressione turistica. Nella porzione sud il paesaggio urbano è caratterizzato da una forte e diffusa presenza di attività produttive.

6. b) Ambito paesistico del Lago Maggiore (di competenza regionale):

il testo seguente è stato stralciato con la D.C.R. di approvazione del P.T.P., in quanto aree di particolare delicatezza e complessità, ricadenti sul territorio di più province (Novara e Verbano - Cusio - Ossola), per le quali sono stati già avviati studi ed esperienze da parte della Regione e per le quali è opportuno che la redazione di un piano paesistico sia di competenza regionale, ma viene di seguito riportato con valore documentario come definito dal relativo Decreto Ministeriale ex L. 149/39, a tutela degli aspetti panoramici della porzione di territorio in affaccio diretto sul Lago Maggiore.

6.1 Direttive
In relazione alle motivazioni del vincolo ed alla situazione di forte compromissione dell’area le finalità del Piano Paesistico sono:

  • privilegiare la fruizione collettiva degli affacci a lago limitando gli interventi di carattere privatistico;
  • orientare gli interventi, pubblici e privati, di sistemazione delle sponde al mantenimento delle condizioni di naturalità, al rispetto dei corridoi ecologici di connessione con le fasce moreniche e montane sovrastanti, almeno lungo i corsi d’acqua;
  • definire le visuali dal lago e dalle sponde dei beni di caratterizzazione dell’ambito;
  • garantire la continuità morfologica e formale degli eventuali manufatti relativi a strade, piazze e altri spazi pubblici;
  • promuovere accordi di programma per il settore turistico tali da limitare la pressione sulle sponde del lago, orientando gli interventi anche nell’entroterra.
7. c) Ambito paesistico dei piani terrazzati delle colline Novaresi:

Si possono distinguere tre sub-ambiti con caratteri paesistici, struttura storica e vocazioni differenti:

  • c1: Terrazzo di Proh-Romagnano-Maggiora
  • c2: Terrazzo di Cavagliano-Oleggio-Suno
  • c3: Terrazzo di Novara-Vespolate.

7.1 Indirizzi
Per la definizione degli indirizzi di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, richiesti anche dalla Legge Regionale relativa ai Distretti del vino, all’interno del piano "intersettoriale" di Distretto, i Piani Paesistici di competenza provinciale, relativi ai terrazzi di Proh-Romagnano e di Oleggio-Cavagliano-Suno sono finalizzati a:

  • la conservazione e valorizzazione degli elementi geomorfologici che delimitano i terrazzi verso la pianura e le incisioni dei principali sistemi torrentizi;
  • la conservazione/potenziamento delle fasce boscate e degli ambienti di baraggia, anche in funzione del completamento della rete ecologica individuata dal PTP;
  • la conservazione delle destinazioni d’uso dei suoli e delle qualità paesistiche delle aree vitivinicole e degli elementi caratterizzanti del patrimonio storico;
  • la formazione di percorsi ecomuseali ed enogastronomici, e di punti di sosta e accoglienza;
  • il corretto inserimento ambientale dei grandi areali di fruizione esistenti o programmati;
  • il contenimento della diffusione di seconde case e di usi del suolo non compatibili con i caratteri specifici degli ambiti.

7.2 Direttive
Ai sensi della Legge Regionale n° 16 del 25/01/2000 "Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell’economia collinare", gli ambiti sottoposti a Piano Paesistico individuano specifiche proposte di "Comunità collinari" per i Comuni interessati. Dal momento in cui tale forma associativa viene ratificata dagli Enti Locali ai sensi della citata Legge Regionale, i rispettivi Piani Paesistici di cui al presente articolo possono altresì configurarsi quale strumento di "piano" previsto dall’art. 7 della richiamata Legge Regionale.

8. c 1) Terrazzo di Proh-Romagnano-Maggiora

E' costituito dall’intero terrazzo fluvioglaciale, che divide l’alta pianura dell’Agogna da quella della Sesia a partire dal Parco Regionale del Fenera.
L’ambito è interamente inserito nel Distretto del Vino "Canavese, Coste della Sesia, Colline Novaresi", previsto dalla L.R.9 agosto 1999 n° 20, e comprende i territori a conduzione vitivinicola storici della provincia di Novara, con produzione di vini DOC di antica data che, assieme agli elementi di carattere naturalistico presenti nell’area (porzione novarese del Parco delle Baragge), definiscono in modo del tutto particolare l’ambito considerato.

La Garzaia di San Bernardino, già sottoposta a vincolo ex L.1497/39 (ora art. 139 DL. 490/1999) dal decreto 01.08.1985, Galassino, ed inserita nell’elenco dei Biotopi (precedente art. 2.4), viene ricompresa all’interno del perimetro di Piano Paesistico, come area di elevata naturalità, per l’evidente rapporto con le visuali del castello di Proh, sia ai fini della predisposizione di un corridoio ecologico tra l’ambito naturale del terrazzo e l’ambito del torrente Agogna, al limite settentrionale delle aree coltivate a riso.

8.1. Direttive
Il Piano paesistico definisce:

  • gli ambiti territoriali destinati prevalentemente alle coltivazioni specialistiche vitivinicole, attraverso una analisi mirata alla conoscenza della struttura agraria dei luoghi, delle comunicazioni tra i luoghi di produzione e i centri urbani di riferimento;
  • il sistema degli elementi geomorfologici e naturalistici presenti e da sottoporre a tutela attiva, anche avvalendosi della collaborazione delle aziende agricole presenti, delineando le principali strutture di connessione tra le aree a valenza naturalistica (Parco delle Baragge/Parco della Sesia/Parco del Fenera/ sponde dell’Agogna) e gli ecosistemi agrari e le condizioni di conservazione-ricostruzione degli ambienti di baraggia e delle zone umide;
  • il sistema dei percorsi "ecomuseali" privilegiati, le caratteristiche di arredo dei percorsi stessi e delle zone di sosta, la rete dei punti di accoglienza e ristoro e le loro caratteristiche, privilegiando il recupero degli elementi di caratterizzazione del patrimonio storico dell’area;
  • la definitiva delimitazione del limite di espansione delle aree insediative per i centri abitati interni al terrazzo e per gli eventuali nuclei minori;
  • le indicazioni di contenuto paesistico per la tutela della fascia di territorio interessata dalla SS 142, pedemontana, e per la riqualificazione dei fronti produttivi in affaccio sulla strada;
  • le condizioni di inserimento di eventuali grandi areali di fruizione, già delineati dalla pianificazione comunale (golf di Sizzano, verdi urbani estesi, ecc.), finalizzate alla compatibilità dei nuovi ecosistemi proposti con la struttura naturale e agricola presente;
  • le modalità del recupero del patrimonio storico secondo quanto indicato dalla L.R.20/99, art. 3 lett b) anche al fine di "valorizzare le tradizioni culturali, folcloristiche e storiche" e sviluppare "l’identità economica e socio-culturale del distretto";
  • le modalità e gli interventi di bonifica e di recupero ambientale dei siti già occupati da discariche per rifiuti urbani;
  • eventuali specifiche normative di tutela delle visuali dalla pianura degli elementi storici e geografici del terrazzo.
9. c 2) Terrazzo di Cavagliano- Oleggio-Suno

Il Piano paesistico definisce:

  • l’integrazione delle normative e delle segnalazioni già contenute nel PTR Ovest Ticino;
  • gli ambiti territoriali destinati prevalentemente alle coltivazioni specialistiche vitivinicole, attraverso una analisi mirata alla conoscenza della struttura agraria dei luoghi, e delle comunicazioni tra i luoghi di produzione e i centri urbani di riferimento;
  • la delimitazione degli ambiti boscati e i caratteri specifici della vegetazione di baraggia, della flora e della fauna;
  • il sistema degli elementi geomorfologici e naturalistici presenti e da sottoporre a tutela attiva, con particolare riguardo alla caratterizzazione dei solchi fluviali di contatto con l’alta pianura;
  • le principali strutture di connessione est/ovest tra le aree a valenza naturalistica (Garzaia di Caltignaga/ baraggia di Bellinzago/ Parco del Ticino/ corridoio ecologico primario dell’Agogna e del Terdoppio) e gli ecosistemi agrari nonchè le condizioni di conservazione-ricostruzione degli ambienti di Baraggia e delle zone umide;
  • le migliori condizioni di fattibilità per la definitiva bonifica ed il recupero naturalistico del sito in località Trebbie (tra i comuni di Marano Tic. e Mezzomerico) prevedendo la strutturazione di un caposaldo della rete ecologica di cui al successivo art. 2.8;
  • il sistema dei percorsi "ecomuseali" privilegiati, le caratteristiche di arredo dei percorsi stessi e delle zone di sosta, la rete dei punti di accoglienza e ristoro e le loro caratteristiche, privilegiando il recupero degli elementi di caratterizzazione del patrimonio storico dell’area;
  • le condizioni di inserimento delle attrezzature per il tempo libero; le principali strutture ecologiche di connessione tra le aree attrezzate e le aree agricole o di naturalità;
  • la definitiva delimitazione del limite di espansione delle aree insediative per i centri abitati interni al terrazzo e per gli eventuali nuclei minori, anche in connessione con quanto previsto al Titolo IV, art.4.13 "Aree di controllo degli effetti ambientali dello sviluppo insediativo" delle presenti norme;
  • le modalità di connessione delle aree urbane a verde e servizi con la rete ecologica e la rete dei percorsi di fruizione dell’ambi
  • specifiche normative, da concordarsi con i comuni interessati, per il contenimento delle residenze sparse e per il loro opportuno inserimento nel paesaggio dell’ambito;
  • le modalità del recupero del patrimonio storico presente secondo quanto indicato dalla L.R.20/99, art.3 lett b) anche al fine di "valorizzare le tradizioni culturali, folcloristiche e storiche" e sviluppare "l’identità economica e socio-culturale del distretto";
  • Eventuali specifiche normative di tutela delle visuali dalla pianura degli elementi storici e geografici del terrazzo.
10. c 3) Terrazzo di Novara-Vespolate

La tutela affidata al Piano è principalmente rivolta a:

  • la conservazione dei terrazzi che definiscono i caratteri morfologici dell’ambito, sia verso la pianura aperta e il corso dell’Agogna, sia all’interno dell’ambito stesso, in corrispondenza delle incisioni fluviali del torrente Arbogna e dei corsi d’acqua minori;
  • la ricerca di condizioni di compatibilità tra l’esercizio dell’attività agricola intensiva quale la coltivazione del riso e il mantenimento delle caratteristiche morfologiche e paesistiche del terrazzo;
  • la definizione di spazi di continuità tra le aree a verde urbano della città di Novara ed eventuali aree di tutela e di reimpianto della vegetazione anche ai fini della fruizione dell’area da parte dei cittadini;
  • il completamento dei fronti urbani verso la campagna e l’inserimento di nuove grandi infrastrutture;
  • il corretto inserimento delle aree per gli impianti tecnologici esistenti e le condizioni di recupero di aree di degrado quali cave, discariche, ecc.

10.2 Direttive
Il Piano paesistico definisce:

  • l’integrazione delle normative e delle segnalazioni già contenute negli atti del comune di Novara riguardo al "Parco della Battaglia" in particolar modo in relazione al completamento dei fronti urbani, alla continuità delle aree verdi urbane verso le aree agricole, ai percorsi alternativi, ciclabili e pedonali di fruizione;
  • le condizioni di inserimento della prevista tangenziale sud di Novara, anche ai fini delle costituzione di un corridoio ecologico trasversale come opera di mitigazione e compensazione;
  • la fascia di protezione del torrente Arbogna e gli eventuali corridoi ecologici da concordare con speciali convenzioni con le aziende agricole presenti, anche in corrispondenza di percorsi di fruizione;
  • il recupero delle aree di degrado costituite da cave attive e dismesse, discariche ecc., ai fini della progettazione di aree attrezzate per il tempo libero;
  • le priorità per il recupero del patrimonio storico e per il suo inserimento in circuiti di conoscenza dei luoghi e dell’attività agricola;
  • le norme di tutela dei versanti dei terrazzi e le speciali convenzioni da attivare, all’interno del Piano di Settore del Riso, con le aziende agricole operanti, per la riqualificazione del paesaggio agrario;
  • gli accordi da attivare con la Regione per la definizione delle "aree sensibili" ai fini delle disposizioni della U.E. a favore delle aziende agricole insediate.

10.3 Prescrizioni
Ad integrazione delle prescrizioni di cui al precedente comma 4 del presente articolo, gli interventi per l’inserimento di attività agrituristiche negli edifici rurali preesistenti localizzati in questo ambito, sono ammessi anche nelle more della redazione del Piano Paesistico, purchè non comportino alterazione dei caratteri storici e morfologici degli insediamenti, nei limiti di interventodella "ristrutturazione edilizia di tipo A del volume esistente ai sensi della Cirolare Pres. G.R. n. 5/SG/URB del 27.04.1984", con esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione e nel rispettodelle limitazioni e delle prescrizioni dei PRGC vigenti.
Sono sempre ammessi interventi per la messa in sicurezza di percorsi pedonali e ciclabili, in accordo con il "Programma Provinciale delle piste ciclabili".

 

Art. 2.7.    Aree di particolare rilevanza paesistica
1. Obiettivi

Tutela e valorizzazione di porzioni di territorio, non comprese in ambiti soggetti a pianificazione paesistica, che rivestono particolare importanza in relazione a specifiche posizioni, ad elementi geografici o al patrimonio storico-monumentale di rilievo provinciale.

2. Indirizzi

La pianificazione comunale recepisce le indicazioni cartografiche del PTP e integra la normativa in relazione alle specificità dei luoghi e degli obiettivi sopra espressi, tenuto conto delle indicazioni di eventuali strumenti di pianificazione regionale presenti o contigui.

3. Direttive

In particolare per:

3.1 l’area montana del Vergante/Mottarone perimetrata nella Tavola A) del P.T.P. e non compresa nel PTO Regionale già avviato, la tutela è finalizzata alla valorizzazione delle qualità paesistiche e naturalistiche attraverso interventi di manutenzione e miglioramento qualitativo delle superfici boscate e di quelle a prato-pascolo, di recupero degli insediamenti storici anche ai fini dello sviluppo di un turismo diffuso e rispettoso delle condizioni ambientali. I Comuni e le Comunità montane possono proporre alla Amministrazione Provinciale la formazione di progetti mirati alla definizione di particolari itinerari e percorsi turistici da attrezzare per la conoscenza e la valorizzazione dei luoghi. La Amministrazione Provinciale, può individuare normative specifiche o ambiti particolari entro i quali estendere le normative formulate dal PTO del Mottarone.

3.2. La valle dei Molini: anche in relazione alla contiguità del Parco Naturale dei Lagoni di Mercurago, la tutela è rivolta alla conservazione delle peculiari qualità paesistiche della valle e dei versanti che la definiscono, al mantenimento dell’attività agricola tradizionale, in relazione al recupero dei fontanili e dei manufatti storici presenti. Gli interventi sugli edifici esistenti, anche ai fini di eventuali mutamenti della destinazione d’uso, di tipo non impattante e compatibile con le caratteristiche dell'ambiente, devono essere condotti nel rispetto delle strutture e delle forme storiche e preceduti da una valutazione degli effetti sull’ambiente e sulle infrastrutture di accessibilità esistenti.

3.3. Aree di rilevanza paesistica del capoluogo: il PTP individua nelle due aree situate a nord ovest e a sud est dell’abitato di Novara, valori paesistici di livello provinciale, legati principalmente alla percezione del centro storico del capoluogo e dei suoi più significativi monumenti, ma anche alla presenza di rogge di antica data e di fontanili e di manufatti minori di interesse storico-paesistico.
L’area posta a sud est del capoluogo comprende i territori sottoposti a specifiche normative di tutela del paesaggio agrario storico già vigenti e disposte dal P.T.R. Ovest Ticino, integralmente richiamate.

3.4. Ambito paesistico di Pombia, Varallo Pombia e Castelletto Ticino, come definito dal Decreto Ministeriale 1 agosto 1985, Galassino, a tutela degli aspetti panoramici e storici della porzione di territorio non compresa nel Parco della Valle del Ticino; l’ambito è inserito all’interno del perimetro del territorio sottoposto a specifico PTO provinciale "Ovest Ticino settentrionale" di cui al successivo Titolo IV: per la valenza paesistico-ambientale che deve assumere, tale strumento di pianificazione attuativa, in questo ambito deve essere in particolare orientato:

alla conservazione degli elementi di carattere geomorfologico relativi ai terrazzi che costituiscono affaccio sulla valle del Ticino;
al contenimento degli sviluppi insediativi in funzione della conservazione delle principali visuali;
alla più approfondita conoscenza e alla conseguente tutela degli aspetti di carattere storico e archeologico segnalati dalle schede di analisi;
alla eventuale ridefinizione del perimetro della valle del Ticino e/o alla predisposizione di aree di protezione esterne al Parco.
3.5. Ambito paesistico del Monte Solivo, come proposto dal Comune di Borgoticino, a tutela degli aspetti paesistici legati alla morfologia dei luoghi e alla importante copertura boschiva presente; l’ambito è inserito all’interno del perimetro del territorio sottoposto a specifico PTO provinciale "Ovest Ticino settentrionale" di cui al successivo Titolo IV che in merito ai contenuti paesistici dell’area definisce:

i criteri per la definitiva delimitazione dell’area di valore paesistico, anche in estensione di quanto proposto nei Comuni di Borgoticino e Agrate Conturbia, senza che ciò costituisca variante al presente PTP;
i criteri per la conservazione degli elementi di carattere geomorfologico e per la tutela e gestione del patrimonio boschivo;
la rete dei percorsi e degli itinerari di fruizione dell’area, e le relative aree di sosta e servizio.
3.6. Per gli ambiti di cui ai precedenti commi 3.4 e 3.5, sino alla formazione del previsto P.T.O., i Comuni interessati sono comunque tenutia porre in essere le cautele e le verifiche necessarie sotto il profilo paesistico, dei piani attuativi e dei progetti già assentiti dai P.R.G. vigenti in modo che vengano valorizzate le qualità paesistiche.

4. Prescrizioni

La destinazione prevalente dei suoli non perimetrati e normati per funzioni insediative dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione del P.T.P. è quella agricola e/o agrituristica; è ammessa, a completamento degli insediamenti abitati e nell’ambito dei nuclei rurali esistenti o abbandonati, la destinazione a standard per il verde e per attrezzature per il tempo libero di iniziativa pubblica e privata, ivi comprendendo ampliamenti e nuove costruzioni strettamente necessarie allo svolgimento delle nuove attività compatibili con i caratteri ambientali dell’area, purchè non vengano alterati gli elementi geografici di caratterizzazione, sia migliorata la copertura boschiva e siano privilegiate le visuali sui manufatti storici presenti; nelle aree di "frangia" degli insediamenti abitati, gli interventi di completamento di cui sopra possono anche interessare la destinazione residenziale, purchè vengano contenuti all’interno di lotti interclusi e di completamento del tessuto insediativo esistente, in aree contigue dotate delle necessarie opere di urbanizzazione.
Per ampliamenti, nuove costruzioni, e cambi di destinzaione d'uso è richiesto il preliminare parere di compatibilità ambientalenonchè la conformità urbanistica rispetto al PRGC vigente.

4.1. Le tutele di cui al precedente comma hanno efficacia sino al recepimento, con specifico approfondimento e contestualizzazione, nella strumentazione urbanistica locale dei previsti regimi di salvaguardia paesistica.

 

Art. 2.8.    Il sistema del verde provinciale - La rete ecologica
1. Obiettivi

Il PTP individua nella costruzione della rete ecologica provinciale una delle strutture-guida per la tutela/riqualificazione del paesaggio e dell’ambiente e per la garanzia di uno sviluppo compatibile del territorio.

2. Indirizzi

Lo strumento per la realizzazione e la gestione del progetto di rete ecologica, esteso all’intero territorio, è individuato in un Progetto (strategico) di rilievo provinciale ai sensi dell’art. 8 bis della L.R. 56/77 e successive integrazioni, capace di definire, anche attraverso l’apporto di discipline diverse, le azioni territoriali e contemporaneamente di mettere a punto le necessarie analisi ed azioni sul piano economico e di fattibilità.

3. Direttive

Alla formazione del Progetto partecipano tutte le componenti territoriali interessate (Comuni, Enti Gestori dei Parchi, Associazioni di categoria, Associazione est Sesia, Associazioni ambientaliste, ecc).
Il PTP delinea la struttura primaria della rete, attribuendo alle aree di elevata naturalità, già definite (Parchi e Riserve regionali, biotopi) e proposte all’art. 2.4, il ruolo di capisaldi (matrici naturali) del sistema, ai principali corsi d’acqua naturali (Sesia, Agogna, Terdoppio, Strona, Sizzone, ecc.) e artificiali (canale Cavour e canali storici) il ruolo di corridoi primari, assieme ad alcune direttrici trasversali irrinunciabili.

3.1. Il Progetto definisce, anche attraverso successive fasi per singoli ambiti territoriali, in connessione con gli altri strumenti di attuazione previsti dal PTP (Piani Paesistici, Piani Territoriali Operativi, ecc.):

  • la natura e le potenzialità dei diversi ecosistemi che la rete intende connettere attraverso analisi mirate alla conoscenza delle componenti specifiche e alla ricerca degli elementi di compatibilità con le attività antropiche esistenti, al superamento delle eventuali discontinuità e frammentazioni
  • gli elementi funzionali della rete, diversificati per situazioni e condizioni del territorio, che dovranno essere predisposti al fine di garantire la connessione tra sistemi naturali e sistemi antropici;
  • i principali nodi della rete in particolari situazioni territoriali (addensamenti di fontanili, nodi del sistema delle acque, aree boscate) ove è possibile una sostanziale ricarica degli elementi di naturalità;
  • le condizioni di superamento delle barriere infrastrutturali e di integrazione con i sistemi del verde urbano;
  • le possibilità di stabilire una connessione sinergica tra rete ecologica e rete ecomuseale (percorsi delle tradizioni rurali, della conoscenza della storia e dei manufatti di rilevanza storico-artistica, ecc.);
  • le risorse economiche, gli incentivi, gli accordi di programma, le convenzioni da attivare di volta in volta per garantire la costruzione e la gestione della rete;
  • il complesso degli operatori da coinvolgere di volta in volta nella attuazione delle diverse fasi del progetto, i reciproci ruoli e competenze;
  • la programmazione temporale delle attuazioni e gli interventi prioritari.

3.2. Fino alla approvazione del Progetto, il PTP individua i principali elementi della rete:

  • per le aste dei principali corsi d’acqua naturali (Sesia, Agogna e Terdoppio), esterni a parchi e riserve regionali, si assumono le fasce A e B individuate dal P.S.F.F. (approvato con D.P.C.M. 24/07/98) e dal P.A.I. (approvato con D.P.C.M. del 24/05/01) dell’Autorità di Bacino del fiume Po, come elementi territoriali entro i quali andranno definiti gli spazi necessari alla formazione dei corridoi ecologici ai sensi delle norme contenute negli stessi P.S.F.F. e P.A.I., nonchè delle norme di cui al Titolo III delle presenti NTA;
  • per le aste dei corsi d’acqua pubblici, compreso il canale Cavour, individuati nella tavola A, ove non espressamente indicato dal Piano, si assumono le fasce di rispetto previste dalla Legge 431/85 (ora art. 146 e seguenti del DL. 490/99);
  • per i canali, non compresi negli elenchi di cui al paragrafo precedente, ma individuati cartograficamente dal PTP, la fascia minima prioritaria di rispetto comprende le strade alzaie o i percorsi di servizio per la manutenzione; in loro assenza la fascia minima del bordo del canale deve essere espressamente individuata dalla pianificazione comunale, in sede di formazione dei repertori di cui all’art. 2.3 delle presenti norme. Sarà compito della Provincia garantire la omogeneità delle indicazioni per i comuni interessati;
  • i corridoi ecologici trasversali, da rispettare nella formazione degli strumenti urbanistici comunali.


3.3. I Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici generali, ma anche in sede di valutazione di programmi o piani attuativi:

  • sono tenuti a prescrivere la inedificabilità degli spazi individuati come prioritari per la formazione della rete ecologica dal PTP;
  • nel caso di dimostrata impossibilità di riservare le aree individuate, il Comune può proporre una diversa collocazione della fascia indicata dal PTP, purchè ne sia garantita la continuità. I programmi e i piani in attuazione di PRG vigenti, interessanti aree comprese
  •  negli elementi della rete ecologica individuati da PTP, qualora non siano soggetti a VIA, devono comunque essere accompagnati da una esauriente documentazione grafica e fotografica dei possibili impatti sul paesaggio e sull’ambiente e delle condizioni di ripristino della continuità della rete;
  • gli strumenti urbanistici comunali individuano inoltre gli elementi o spazi di connesione tra i sistemi di verde urbano e la rete generale.
Art. 2.9.    Il paesaggio delle colline moreniche del Verbano
1. Obiettivi

Conservare le qualità paesistiche del territorio morenico, dei dossi, delle aree boscate e delle vallette fluviali, limitando la diffusione di insediamenti residenziali e regolando l’attività di florovivaismo.

2. Indirizzi

In accordo con quanto previsto al capitolo IV, in relazione alla formazione del PTO di iniziativa Provinciale per l’area Ovest Ticino settentrionale, la Provincia intende valorizzare le qualità paesistico-ambientali dell’ambito rilanciando e riqualificando attività turistico-ricreative, riordinando le aree per gli insediamenti produttivi e per il florovivaismo, definendo le connessioni della rete ecologica, che in quest’ambito è fortemente caratterizzata da ampie zone boscate.

3. Direttive

I Comuni devono provvedere a:

  • censire e definire le qualità e i modi di conservazione delle aree boscate, tenendo conto della loro connessione con i principali corridoi ecologici individuati e da prevedere;
  • individuare le caratteristiche e qualità delle aziende agricole presenti, ai fini di una loro collaborazione alla conservazione delle aree di pregio ecologico e paesistico;
  • censire e predisporre le aree destinate all’attività florovivaistica;
  • definire le modalità di inserimento di eventuali nuovi interventi per la residenza, in presenza di elevati valori ambientali, da sottoporre, se ritenuto opportuno da parte del Comune proponente, al parere di compatibilità territoriale di cui all’art. 1.7.
Art. 2.10. Il paesaggio agrario della pianura
1. Obiettivi

Conservare per il lungo periodo le aree agricole di valore per qualità dei suoli, e delle strutture aziendali, promuovere azioni di riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio agrario, anche in funzione di ricarica della qualità ambientale degli spazi non costruiti.

2. Indirizzi

Per le aree agricole di pianura, non sottoposte a pianificazione paesistica (terrazzo di Novara/Vespolate) o territoriale (PTR Ovest Ticino) il PTP promuove azioni di riqualificazione del paesaggio agrario attraverso l’adozione di specifiche normative ad integrazione di Piani di Settore agricolo già avviati dalla Regione (area del riso, distretti del vino) in aree a forte produttività o da avviare nel contesto provinciale (pianura asciutta di Borgomanero e alta pianura della Sesia) in aree a buona produttività, soggette a forte pressione insediativa.

2.1. La riqualificazione del paesaggio della pianura è indirizzata principalmente alla ricostruzione/riprogettazione dei segni territoriali di riferimento della struttura agraria (strade rurali alberate, direttrici dei grandi canali, macchie dei fontanili, ecc.), rappresentativi non solo della tradizione ma anche dell’odierna struttura aziendale, ed alla diversificazione, ove possibile, delle colture.

3. Direttive

All’interno dei piani di Settore, e comunque in accordo con le aziende agricole operanti e con le associazioni di categoria interessate, devono essere individuate modalità di intervento per la riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio anche attraverso l’utilizzo delle misure di riduzione dell’impatto dell’agricoltura previste dai Regolamenti Comunitari, e/o di eventuali convenzioni-tipo da proporre alle aziende.

3.1. A cura dei Piani di Settore viene prodotta una valutazione dell'idoneità dell'ambiente ai diversi tipi di sviluppo del sistema produttivo agrario sia in relazione alle qualità paesistiche generali dei siti, sia in relazione agli sviluppi del sistema urbano. In modo particolare vanno verificate le condizioni delle aziende di allevamento, le loro basi alimentari, le modalità di scarico delle deiezioni animali, in modo da sostenere la diversificazione delle colture e limitare la presenza di aziende senza terra.

3.2. I Comuni, nella fase di adeguamento dei Piani Regolatori Generali al PTP, sono tenuti alla conferma degli usi agricoli dei suoli ad alta e buona produttività. Le modificazioni delle destinazioni d’uso di aree agricole, in grado di compromettere o ridurre la capacità produttiva dei suoli e/o di alterare la funzionalità della struttura irrigua, sono subordinate alla dimostrazione del permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili e dell’insussistenza di localizzazioni alternative.

3.3. I Comuni sono inoltre tenuti alla definitiva individuazione delle aree destinate alla formazione della rete ecologica principale, e partecipano alla formazione del Progetto di rilievo provinciale di cui all’art. 2.8, con la segnalazione degli elementi di connotazione del paesaggio nella formazione dei repertori e attraverso proposte di corridoi ecologici secondari di collegamento tra il verde urbano, le aree agricole e le aree di tutela naturalistica esistenti.

3.3. La pianificazione comunale deve tendere al recupero delle strutture agricole storiche, sia regolandone i necessari ampliamenti in caso di conferma dell’uso agricolo, sia definendo le condizioni di mutamento di destinazione d’uso per le strutture non più utilizzate, al fine di evitare nuovi insediamenti, anche agricoli, non legati a strutture preesistenti.

3.5. Gli strumenti urbanistici debbono quindi limitare la previsione di nuove aree di espansione che comportino frammentazione insediativa ed elevato consumo di suolo, perseguendo in particolare la riorganizzazione, il completamento e la saturazione di quelle esistenti, nella finalità di compattamento della morfologia insediativa.

3.6. Ai sensi dell’art.2.8 e con le specifiche di cui al comma 3.3 del medesimo articolo, di norma sono considerate inedificabili le aree agricole destinate alla rete ecologica principale fino alla approvazione del Progetto relativo alla Rete Ecologica .

3.7. Sono sottoposti a tutela, per una fascia di 20 metri attorno alla "testa" e perlomeno ai primi 100 metri di percorso, tutti i fontanili attivi e passibili di recupero, così come individuati dalle tavole di PTP e dalle schede della ricerca effettuata dall’Associazione Est Sesia da completare.

3.8. Sono altresì sottoposti a tutela i tracciati delle principali rogge irrigue, con esclusione di interventi di tombinatura: in caso di comprovata necessità sono ammessi interventi di deviazione dei tracciati, con obbligo di piantumazione delle sponde.

3.9. Gli strumenti urbanistici dei Comuni a prevalente coltura risicola sono tenuti a riportare nella cartografia di PRGC, con rimando a specifiche norme delle NTA relative, le fasce di rispetto dei centri abitati e degli insediamenti sparsi all’interno delle quali è vietata la coltivazione del riso (così come disposto dal nuovo "Regolamento speciale per la coltivazione del riso" approvato dal Consiglio Provinciale nel 1997); tendenzialmente tali fasce andranno piantumate al fine di creare una sorta di "cintura verde" di contenimento, identificativa dei centri abitati all’interno del paesaggio della piana risicola. Detta fascia costituisce divieto anche per gli allevamenti di bestiame.

4. Prescrizioni

In virtù della particolare sensibilità paesistico-ambientale dell’ambito territoriale oggetto del presente articolo, il P.T.P. dispone che ai sensi del 5° comma dell’art. 20 della L.R. 40/98, siano obbligatoriamente sottoposti alla fase di valutazione di impatto ambientale i progetti di cui al n° 28 dell’allegato B2 della citata legge regionale, e di cui al n° 1 dell’allegato B3.

Art. 2.11.  I principali tracciati di fruizione del paesaggio e del patrimonio storico
1. Obiettivi

Conservare e valorizzare gli aspetti di percezione del paesaggio provinciale legati alla percorribilità di tracciati stradali e sentieri.

2. Direttive

Il PTP individua la rete generale dei tracciati di interesse paesistico distinguendoli in:

  • itinerari: in accordo con il "Programma provinciale delle piste ciclabili", approvato dal Consiglio Provinciale con Del. n° 48 del 10.05.1999, sono individuati i principali itinerari di interesse ricreativo, culturale, turistico: essi si avvalgono della rete viaria comunale e provinciale e collegano i siti di maggiore interesse storico e paesistico;
  • percorsi: sono individuati, all’interno di ambiti di prevalente interesse naturalistico e paesistico alcuni tracciati rurali continui da attrezzare per la fruizione dell’ambiente e del paesaggio.

2.1. La Provincia predispone, attraverso atti di concertazione e cooperazione con gli Enti Istituzionali competenti, progetti di valorizzazione degli itinerari individuando gli interventi necessari e la loro attuazione nel tempo, da parte di soggetti pubblici o privati.

2.2. Entro i piani attuativi del PTP, vengono predisposti i progetti di sistemazione dei percorsi individuati, anche modificandone i tracciati per meglio aderire alle qualità e opportunità dei luoghi: essi possono prevedere la realizzazione di spazi per attrezzature legate alla fruizione naturalistica ed agrituristica del percorso, luoghi per la ristorazione, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente.

2.3. I Comuni, singoli o associati possono proporre la sistemazione di tracciati o di parti dei tracciati individuati alla Amministrazione Provinciale in relazione a propri programmi e progetti.

2.4. Fino alla predisposizione dei progetti di sistemazione dei percorsi i tracciati individuati dal PTP sono da considerare vincolanti per la strumentazione urbanistica locale.

2.5. I Comuni, nella fase di adeguamento dei PRG, prevedono la sistemazione degli accessi ai centri storici attraversati dagli itinerari, possono inoltre proporre modifiche agli itinerari previsti, purchè ne sia garantita la continuità.

2.6. Sono fatte salve tutte le prescrizioni circa la ciclabilità contenute nel suddetto "Programma provinciale delle piste ciclabili".

Patrimonio storico

Art. 2.12. Norme generali di tutela del patrimonio storico – subaree storico culturali
1. Obiettivi

Conservare, sottoponendo a tutela attiva, il patrimonio archeologico e storico-culturale provinciale, riconoscendone sia i caratteri generali sia le specificità territoriali. Orientare e sostenere la pianificazione comunale nel riconoscimento e nella tutela dei valori storici.

2. Indirizzi

La Provincia, sulla base delle indagini condotte per il presente Piano, individua subaree storico-culturali all’interno delle quali si impegna ad attivare progetti di comuni singoli o associati sia per la formazione dei repertori di cui all’art. 2.2 sia per la messa in rete delle conoscenze necessarie alla conservazione dei beni e, in accordo con i Comuni, a sostenere ed implementare le iniziative di valorizzazione dei beni e dei tracciati storici.

3. Direttive

Sono individuate le seguenti sub-aree storico-culturali, descritte nel "Quadro conoscitivo", Capitolo 2.5, "L’assetto storico-culturale" e nel relativo allegato, Tavola di analisi n° 5. I confini delle subaree sono convenzionalmente ricavati sulla base dei perimetri amministrativi, per permettere una più facile gestione dei dati:

  1. Novara - comprende il solo Comune capoluogo;
  2. Piana del basso novarese - comprende i Comuni di Borgolavezzaro, Casalino, Garbagna Novarese, Granozzo con Monticello, Nibbiola, Sozzago, Terdobbiate, Tornaco, Vespolate, Vinzaglio;
  3. Piana dell’Ovest Ticino - comprende i Comuni di Bellinzago, Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago, Trecate;
  4. Piana novarese settentrionale – comprende i Comuni di Briona, Caltignaga, Castellazzo Novarese, Momo, San Pietro Mosezzo;
  5. Piana novarese della Sesia - comprende i Comuni di Biandrate, Casalbeltrame, Casalvolone, Landiona, Mandello Vitta, Recetto, San Nazzaro Sesia, Sillavengo, Vicolungo;
  6. Fascia collinare dell’Ovest Ticino - comprende i Comuni di Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Pombia, Varallo Pombia;
  7. Basso Verbano - comprende i Comuni di Agrate Conturbia, Bogogno, Borgo Ticino, Castelletto sopra Ticino, Comignago, Divignano, Gattico, Veruno;
  8. Alta pianura di Borgomanero - comprende i Comuni di Barengo, Borgomanero, Cavaglietto, Cavaglio d’Agogna, Cressa, Cureggio, Fontaneto d’Agogna, Suno, Vaprio d’Agogna;
  9. Costa Novarese della Sesia - comprende i Comuni di Carpignano Sesia, Fara Novarese, Ghemme, Romagnano Sesia, Sizzano;
  10. Pendici del Fenera - comprende i Comuni di Boca, Cavallirio, Grignasco, Maggiora, Prato Sesia;
  11. Orta e riviera - comprende i Comuni di Ameno, Armeno, Bolzano Novarese, Briga, Gargallo, Gozzano, Miasino, Orta San Giulio, Pella, Pettenasco, Pogno, San Maurizio d’Opaglio, Soriso;
  12. .Arona e Vergante - comprende i Comuni di Arona, Colazza, Dormelletto, Invorio, Lesa, Massino Visconti, Meina, Nebbiuno, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pisano.

3.1. Sulla base delle indagini effettuate dal presente Piano, delle norme di cui agli articoli seguenti, e degli approfondimenti condotti dai comuni nella formazione dei repertori di cui all’art. 2.2, i Comuni formulano normative specifiche per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico tenendo in particolar modo conto delle indicazioni del PTP circa i beni diffusi di connotazione territoriale.

3.2. Alla Provincia è demandato il coordinamento delle normative e delle iniziative di valorizzazione dei diversi sistemi territoriali esistenti, sia mediante l’attività di coordinamento della formazione dei "repertori", sia mediante l’emanazione di appositi "atti di indirizzo e coordinamento" di cui al precedente art. 1.6.

3.3. Su tutti i beni individuati dal P.T.P. attraverso l’allegato al capitolo 2.5 del "Quadro conoscitivo", da integrare da parte dei Comuni in sede di formazione dei Repertori, sono esclusi, fino all’adeguamento dei PRG comunali a seguito della formazione dei citati "repertori", gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica che comportano una alterazione dei caratteri di impianto e delle relazioni con il contesto urbano o rurale storico di riferimento; sono comunque fatti salvi gli interventi ricompresi in Piani Particolareggiati e/o Piani di Recupero già approvati o previsti dai P.R.G.C. vigenti alla data di approvazione del P.T.P .nonchè prescrizioni più restrittive già previste sui manufatti edilizi esistenti. In particolare, per i centri storici e per i beni considerati di connotazione territoriale individuati dal PTP valgono le norme di cui agli articoli seguenti.

3.4. Ferme restando le competenze riservate agli organi ministeriali sui beni monumentali ed archeologici oggetto di vincolo ex L.1089/39 (ora art.2 del DL.490/99), su tutti i beni individuati dal P.T.P. attraverso l’allegato al capitolo 2.5 del Quadro conoscitivo, sono comunque ammessi gli interventi di recupero, di risanamento conservativo, e di eventuale valorizzazione con mutamento di destinazione d’uso, che non comportano alterazione dei caratteri storici e tipologici originari, anche in assenza del previsto adeguamento di cui al comma precedente.

Art. 2.13. Beni archeologici e paleontologici
1. Obiettivi

Coordinamento delle tutele attive, relativamente a beni e tracciati di interesse archeologico, anche in adempimento a quanto previsto dalla lett. m) dell’art.1 della L.431/85 (DL. 490/1999, art. 146, comma 1, lett. m).

2. Indirizzi

Fermo restando quanto previsto dalle leggi vigenti circa le aree e i rinvenimenti di interesse archeologico, la Provincia intende sostenere progetti e programmi di consolidamento della conoscenza delle preesistenze archeologiche (e paleontologiche) che hanno contribuito a condizionare la morfologia insediativa del territorio, anche al fine di valorizzare e regolamentare la pubblica fruizione di tali beni attraverso il sostegno o la costituzione di musei di storia locale o la formazione di parchi tematici

3. Direttive

In accordo con la Soprintendenza Archeologica Regionale, la Amministrazione provinciale provvede a verificare, completare e a mettere in rete la schedatura e la segnalazione cartografica dei beni e dei tracciati di interesse archeologico compiuta attraverso la tavola n° 5 delle analisi e al capitolo 2.5 e relativo allegato del Quadro conoscitivo, anche a seguito di segnalazioni da parte dei Comuni attraverso il "repertorio" di cui all’art. 2.2.

3.1. Saranno quindi individuati, con la partecipazione dei Comuni interessati, speciali progetti o programmi per la diffusione delle conoscenze e la valorizzazione dei siti.

4. Prescrizioni

I Comuni, sono tenuti al recepimento e alla verifica delle segnalazioni contenute nelle tavole di analisi del Piano.

4.1. Per i siti di ritrovamento e per le aree di rischio archeologico è fatto divieto di alterazione dei luoghi e di nuova edificazione, se non dopo l’assenso della Soprintendenza archeologica competente.

Art. 2.14.  Centri storici
1. Obiettivi

Coordinamento delle tutele attive, principalmente affidate alla pianificazione locale, conservazione dei caratteri peculiari dell’impianto urbano storico, articolazione di una rete conoscitiva della storia del territorio

2. Indirizzi

I centri storici individuati nella tavola A) del PTP costituiscono un primo inventario di elementi di riferimento del sistema insediativo storico che, in diversa misura ed in relazione ai ruoli politico-amministrativi svolti, ha connotato il territorio novarese.

3. Direttive

La pianificazione comunale, in sede di adeguamento dei PRG al Piano Provinciale, attraverso la formazione del repertorio di cui all’art. 2.2, procede alla precisa delimitazione e alla formulazione della normativa specifica per i centri storici, in riferimento a quanto previsto all’art.16, comma 3 delle Norme di attuazione del PTR, con particolare attenzione a:

  • la definizione dei caratteri urbanistici peculiari del centro;
  • la conservazione degli spazi pubblici (strade e piazze) di antica formazione, anche con riferimento alla tipologia dei manufatti, quali pavimentazioni, marciapiedi, elementi di verde, ecc.;
  • la continuità e la qualità dei percorsi di accesso alla zona storica;
  • le condizioni di accessibilità e di visibilità dei centri stessi e degli edifici che li qualificano.

3.1. La Amministrazione Provinciale sostiene e verifica le disposizioni della pianificazione locale in riferimento alla omogeneità delle normative di tutela all’interno delle sub-aree storico-culturali definite e può predisporre, attraverso progetti mirati e in accordo con i Comuni interessati, la rete dei principali circuiti locali di fruizione.

3.2. Il PTP, in conformità a quanto predisposto dal PTR, classifica i centri storici, elencati nell’allegato 1 del presente Titolo II delle N.T.A., in:

A: centri storici di rilevanza regionale: caratterizzati da struttura urbana complessa, originata in epoche diverse, dalla presenza di edifici e complessi monumentali di rilevanza regionale;
B: centri storici di notevole rilevanza regionale: caratterizzati da notevole centralità rispetto al territorio regionale e da una consistente antica centralità rispetto al proprio territorio storico (vedi subaree storico-culturali), dalla presenza di opere architettoniche inserite in un tessuto urbano omogeneo;
C: centri storici di media rilevanza regionale, di notevole rilevanza paesistica e culturale provinciale: caratterizzati da relativa centralità storica ed attuale, da struttura urbanistica unitaria e caratterizzata nella forma da specifica identità culturale e architettonica;
D: centri storici minori, di rilevanza subregionale, che costituiscono parte integrante del tessuto storico-insediativo regionale, nei quali l’organizzazione storica del tessuto urbano è ben conservata;
Definisce inoltre, in relazione alle specificità del territorio provinciale:
E: centri storici minori, di caratterizzazione di particolari ambiti del paesaggio provinciale, che conservano l’impianto planimetrico storico ed opere architettoniche attinenti alla storia civile e religiosa del territorio.

3.3. La pianificazione comunale recepisce le indicazioni del PTP, e adegua la propria normativa, anche individuando nuovi elementi da inserire nelle categorie individuate alla voce "E" dal PTP.

3.4. (Stralciato)

3.5. Gli interventi sugli spazi pubblici e/o sugli spazi aperti percepibili dalle pubbliche vie, vanno accompagnati da uno specifico studio sui materiali, i colori e le forme, che ne dimostri la compatibilità con la morfologia e gli elementi specifici dell’impianto storico urbano.

4. Prescrizioni

Qualora lo strumento urbanistico non sia adeguato ai contenuti del presente articolo, nei centri storici sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia con mutamento di destinazione d’uso, ove consentito dagli strumenti vigenti, senza alterazione dei caratteri morfologici e tipologici degli edifici; sono comunque fatti salvi gli interventi ricompresi in Piani Particolareggiati e/o Piani di Recupero già approvati o previsti dai P.R.G.C. vigenti alla data di approvazione del P.T.P.

Art. 2.15.  Emergenze architettoniche, beni di riferimento territoriale, beni diffusi di caratterizzazione
1. Obiettivi

Conservazione delle strutture storiche che costituiscono fattori di caratterizzazione del territorio novarese, estendendo la tutela agli aspetti paesistici e di percezione del patrimonio storico provinciale.

2. Indirizzi

Ferme restando le competenze riservate agli organi ministeriali sui beni monumentali ed archeologici oggetto di vincolo ex L.1089/39 (art.2 DL.490/99), la tutela è principalmente affidata alla pianificazione comunale, coordinata e sostenuta dalle indicazioni di PTP.

2.1. La Provincia, d’intesa con i Comuni, può attivare programmi di ricerca, anche coordinati per subaree storico-culturali, finalizzati ad integrare il censimento dei beni, e per rilevare il loro stato di conservazione e d’uso e le condizioni di rischio, promuovendo azioni di recupero e valorizzazione complessiva.

3. Direttive

Il PTP individua i beni di interesse generale, interni ed esterni ai centri storici, distinguendoli in:

  • emergenze storico-architettoniche: costituite da beni vincolati o non ai sensi della L.1089/39 (art.2 DL.490/99), con caratteri di unicità, rappresentatività ed eccezionalità;
  • beni di riferimento territoriale: costituiti da beni in genere non vincolati caratterizzati da posizione emergente o da grande notorietà, qualificanti un ambito territoriale o un "sistema" di beni;
  • beni diffusi di caratterizzazione di ambiti di paesaggio o di subaree storico-culturali: costituiti dal complesso di elementi che sottolineano e rappresentano le attività, gli usi del territorio e le diverse modalità insediative sedimentate nel corso della storia.

3.1. Il PTP individua i principali beni di interesse storico-paesistico, costituiti dal complesso di elementi rappresentativi delle diverse specificità territoriali.
Per questi beni, oltre alla conservazione degli elementi morfologico-strutturali e degli elementi compositivi e decorativi degli edifici e dei complessi, e alla individuazione delle trasformazioni d’uso ammesse, la pianificazione comunale deve individuare le condizioni di conservazione dei coni visuali, delle strade di accesso, degli eventuali spazi liberi connessi all’edificio o al complesso monumentale, evitando che alterazioni degli ambiti di contesto ne impediscano la percezione e la fruizione collettiva.

3.2. I Comuni, nella formazione del repertorio comunale seguono, aggiornandole e completandole, le indicazioni contenute nelle schede dell’allegato al capitolo 2.5 del Quadro conoscitivo: essi possono, dietro documentazione storica e iconografica, proporre alla Amministrazione Provinciale l’inserimento di nuovi beni nelle categorie sopra indicate o la dimostrata alterazione e perdita di significato di beni individuati nel PTP, senza che ciò costituisca variante al Piano stesso. Tale inserimento/integrazione avviene con l’adeguamento dei PRG comunali al PTP con parere esplicito dell’Ufficio di Piano.

3.3. I beni, oggetto del presente articolo sono individuati e sottoposti a normativa di tutela e recupero in sede di adeguamento dei PRG comunali nel rispetto ed ai sensi dell’art. 24 L.R. 56/77 e s.m.i., con l’indicazione degli interventi e delle destinazioni d’uso ammesse, anche riguardo alle aree considerate di contesto.

3.4. Sui beni diffusi di caratterizzazione possono essere ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A ai sensi della Circolare Pres. G.R. n. 5/SG/URB del 27.04.1984 e con esclusione di interventidi demolizione e ricostruzione, purchè non vengano alterate le condizionidi lettura dei caratteri tipologici e morfologici degli edifici e dei complessi, conservandone i materiali tipici di costruzione (intonaci, pietre, legni,colori, ecc.).

4. Prescrizioni

Qualora lo strumento urbanistico non sia adeguato ai contenuti del presente articolo, sugli edifici individuati dal PTP alla Tav. A ed elencati nell’Allegato 2 al Titolo II delle presenti NTA, sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo ed i mutamenti di destinazione d’uso previsti dalla pianificazione vigente, purchè non vengano alterati i caratteri tipo-morfologici, matrici e decorativi degli edifici e gli spazi aperti dicontesto, nel rispetto delle prescrizioni legislative vigenti in materia di conservazione.

Art. 2.16.  Sistema dei grandi tracciati storici
1. Obiettivi

Conservazione, recupero e valorizzazione dei grandi tracciati della viabilità storica, delle tracce degli ordinamenti agrari storici e dei canali irrigui che costituiscono elementi ordinatori del paesaggio provinciale.

2. Indirizzi

In accordo con le Soprintendenze Archeologica e ai Monumenti, l’Amministrazione Provinciale avvia e sostiene studi particolari rivolti alla ricognizione dei grandi tracciati storici, in approfondimento di quanto segnalato nelle analisi di PTP.

3. Direttive

All’interno degli ambiti soggetti a pianificazione paesistica, nelle aree di rilevanza paesistica e in occasione di progetti di riqualificazione del paesaggio agrario, una particolare sezione delle analisi va riservata alla ricerca e alla individuazione dei tracciati storici, urbani ed extraurbani, sulla base della cartografia IGM di primo impianto e/o di altra cartografia più antica.

3.1. L’Amministrazione Provinciale può proporre, con l’emanazione di specifici "atti di indirizzo e coordinamento" di cui all’art. 1.6, particolari normative per il recupero e la conservazione di tali tracciati.

  • Titolo III. Assetto Geoambientale
Art. 3.1.  Norme generali 
1. Oggetto

L’oggetto delle norme riguarda le modalità di tutela dei valori di natura geoambientale caratteristici e peculiari del territorio della Provincia di Novara, le condizioni di corretto sfruttamento delle risorse connesse con tali valori e l’attuazione delle strategie di previsione, prevenzione e protezione dai rischi geologici, nell’ambito delle competenze della Provincia, previste dalla normativa vigente.

2. Obiettivi

Le norme mirano al raggiungimento di un equilibrato sfruttamento delle risorse fisiche del territorio, con particolare riferimento a quelle delle acque superficiali e sotterranee e a quelle del sottosuolo, nonché al conseguimento di un corretto uso del suolo ai fini urbanistici, nell’ambito di una rigorosa difesa dai rischi geologici e di tutela dei valori geoambientali.

2.1. In particolare il P.T.P.:

individua gli indirizzi generali per lo svolgimento di funzioni delegate alla Provincia, con particolare riferimento al controllo dello sfruttamento delle risorse idriche, della qualità dell’acqua e dell’aria, degli scarichi e dei rifiuti;
formula le direttive e le prescrizioni di natura geoambientale da seguire nell’ambito della formazione e dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali;
promuove e coordina la pianificazione o gli interventi di settore, nell’ambito delle facoltà concesse alla Provincia nei settori della protezione della natura, della tutela dell’ambiente e della difesa delle bellezze naturali e dello sfruttamento del suolo e del sottosuolo, delle risorse energetiche e del contenimento del consumo di energia.

3. Indirizzi

Il P.T.P. promuove la effettiva realizzazione della funzione della Provincia come ente territoriale di coordinamento e pianificazione nei settori della protezione della natura, della tutela dell’ambiente, delle acque e della difesa delle bellezze naturali, in coerenza con i principi e le modalità previste dalla normativa sulla pianificazione territoriale provinciale di cui all’Art. 15 della L. 142/90 e agli Art. 5, 29 e 30 della L.R. n. 56/77, nonché nell’ambito delle facoltà concesse al Piano territoriale di coordinamento Provinciale dall’Art. 57 del D.L. n. 112 del 31/03/98 e definite dalle conseguenti disposizioni normative regionali.

3.1. In tal senso individua le procedure affinchè la definizione delle relative disposizioni avvenga di intesa fra la Provincia e le amministrazioni anche statali, competenti.

4. Direttive

Nelle fasi attuattive del P.T.P. la Provincia redige un Piano per l’assetto Geoambientale della Provincia di Novara ai sensi dell’Art. 57 del D.L. n. 112 del 31/03/98.

4.1. Il Piano per l’assetto geoambientale è formato dai seguenti Piani di Settore:

  • Piano della Cartografia Provinciale;
  • Piano per la Difesa Idrogeologica;
  • Piano per lo Sfruttamento delle Risorse Geoambientali;
  • Piano di Salvaguardia e Tutela dei Valori Geoambientali.

4.2. I Piani di settore consentono alla Provincia di individuare le modalità di esecuzione delle funzioni delegate nei vari ambiti previsti dalla normativa vigente nonché di fornire ai Comuni anche in fase attuativa del P.T.P. indirizzi e prescrizioni per la pianificazione geologica nell’ambito della formazione e adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e in generale per il corretto svolgimento di tutte le funzioni delegate agli stessi nell’ambito provinciale.

4.3. Per ciascun settore geoambientale corrispondente ai Piani di settore sono date specifiche norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 3.2.  Formazione di una cartografia provinciale
1. Indirizzi

Il P.T.P. promuove la formazione di una cartografia provinciale che consenta alla Provincia stessa e a tutti gli Enti Locali una corretta pianificazione nei settori della tutela e dell’uso del suolo, con particolare riferimento all’assetto geoambientale.

2. Direttive

Nelle fasi attuative del P.T.P. la Provincia, nell’ambito del Piano per l’Assetto Geoambientale di cui all’Art. 3.1 comma 4 delle presenti norme, redige, di intesa con le amministrazioni Regionali e Statali competenti, un Piano della Cartografia Provinciale, riguardante tutta la cartografia per l’uso Provinciale e Comunale informatizzata sia di tipo aereofotogrammetrico che di tipo catastale, idonea a rappresentare in modo georeferenziato i vari aspetti dell’assetto geoambientale.

2.1. Il Piano contiene:

  • le procedure per la formazione, di concerto con analoghe iniziative di Comuni e Comunità Montane, di una rete geodetica provinciale da agganciare alla rete geodetica nazionale;
  • le procedure per la formazione di una cartografia aereofotogrammetrica e catastale provinciale mediante rilievi e/o acquisizione dei dati del Catasto e dei Comuni;
  • le procedure e i capitolati da rispettare da parte dei Comuni e delle Comunità Montane nella formazione dei rilievi aereofotogrammetrici o nella digitalizzazione dei fogli catastali in armonia con quanto previsto dagli organismi cartografici nazionali;
  • le procedure e i criteri per l’utilizzo della cartografia provinciale nell’identificazione delle opere connesse con gli sfruttamenti delle risorse geoambientali e con la difesa idrogeologica nonché nella localizzazione delle emergenze geoambientali da tutelare;
  • le procedure per l’eventuale ottenimento della delega nazionale alla gestione provinciale del catasto dal punto di vista fiscale;
  • le procedure per l’eventuale trasformazione dei dati catastali fra il Sistema Cassini-Soldner e il Sistema Gauss-Boaga;
  • le procedure per l’accessibilità dei dati al pubblico.
3. Prescrizioni

Il P.T.P. stabilisce le seguenti prescrizioni per i Comuni della Provincia di Novara:

  • i Comuni nell’ambito della prima variante strutturale, revisione e/o nuovo Piano Regolatore Comunale e comunque non oltre due anni dall’approvazione del P.T.P. provvedono a verificare la disponibilità di cartografia di base idonea alla pianificazione e alla gestione urbanistica e ambientale comunale, con particolare riferimento alle tematiche di tipo geologico previste dalla circolare P.G.R. n. 7LAP/96.
  • qualora nell’ambito della verifica di cui sopra, i Comuni evidenzino carenza di cartografia di base sono tenuti a concordare con la Provincia le modalità di integrazione o di formazione di nuove cartografie catastali o aereofotogrammetiche secondo i criteri previsti dal Piano per la Cartografia Provinciale.
Art. 3.3.  Compiti e funzioni della Provincia in relazione al P.A.I. (piano stralcio per l’assetto idrogeologico del fiume Po)
1. Indirizzi

La Provincia, in coerenza con i principi e le finalità previste dalla normativa sulla pianificazione territoriale provinciale, nonché al P.A.I. (approvato con D.P.C.M. del 24/05/01) dell’Autorità di Bacino del fiume Po, promuove e coordina provvedimenti di individuazione e regola-mentazione di aree a rischio geologico, idrogeologico e valanghivo, ivi comprese eventuali misure di salvaguardia, in modo tale che tali provvedimenti, d’intesa con l’Autorità di Bacino e la Regione Piemonte, siano da considerarsi, per quanto riguardo la loro efficacia, sostitutivi delle prescrizioni del PAI per i territori di riferimento.

2. Direttive

Nelle fasi attuative del P.T.P. la Provincia, nell’ambito del Piano per l’Assetto Geoambientale di cui all’Art. 3.1 delle presenti norme, redige, di intesa con le amministrazioni Regionali e Statali competenti un Piano per la Difesa Idrogeologica.

2.1. Il Piano contiene:

  • le integrazioni e gli approfondimenti planimetrici e normativi delle fasce fluviali A, B, C, del fiume Ticino, del fiume Sesia, dei Torrenti Agogna e Terdoppio, sia eventualmente la determinazione delle fasce A, B, C anche su altri corsi d’acqua minori non fasciati dal Piano Stralcio;
  • le integrazioni e gli approfondimenti planimetrici e normativi relativi alle aree in dissesto sui versanti e sul reticolo idrografico torrentizio minore con particolare riferimento alle conoidi;
  • gli sviluppi dei progetti di recupero delle aree fluviali finalizzati allo svolgimento di funzioni naturali, ad obiettivi di maggior sicurezza e di accessibilità e godibilità da parte della generalità dei cittadini;
  • l’individuazione dei criteri e delle azioni finalizzate a promuovere, per gli interventi di sistemazione idraulica e idraulico-forestale, l’uso di tecniche di difesa idrogeologica idonee alle condizioni locali di dissesto, nonché la realizzazione di programmi di valorizzazione degli aspetti naturalistici e di inserimento ambientale delle opere di difesa dal rischio idraulico e gravitativo, privilegiando, ove possibile, l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica;
  • le procedure per il coordinamento e l’acquisizione in formato numerico dei dati di pericolosità geomorfologica e di rischio connesso con l’utilizzo urbanistico dei Piani Regolatori Comunali;
  • la definizione dei criteri per il riordino del vincolo idrogeologico, ai sensi del 1° comma dell’Art. 30 della L.R. n. 56/77;
  • le modalità per la formazione di una banca dati Provinciale di intesa da realizzarsi con la Banca Dati Regionale, per l’implementazione della conoscenza dei fenomeni di dissesto idrogeologico;
  • le modalità per la revisione, prevenzione e protezione dei rischi naturali di concerto con il Piano di Protezione Civile e con la pianificazione geologica comunale.
  • le modalità di fruizione e accesso all’informazione da parte dei vari livelli di utenza;

3. Prescrizioni

Il P.T.P. stabilisce le seguenti prescrizioni per i Comuni della Provincia di Novara:

  • i Comuni nell’ambito della prima variante strutturale del proprio Piano Regolatore Comunale e comunque non oltre due anni dall’approvazione del P.T.P. provvedono, secondo quanto previsto dall’Art. 3.6 delle presenti norme ad attuare una verifica delle situazioni di pericolosità geomorfologica presenti sul proprio territorio, della presenza o meno di adeguate opere di difesa, dello stato di efficienza di quelle esistenti e delle conseguenti situazioni di rischio presenti sulle zone urbanizzate; le verifiche andranno attuate con le metodologie e le procedure previste dalla circolare. PGR n. 7LAP/96, nonché in coerenza con quanto previsto dalle presenti norme all’ Art.3.6 e con quanto previsto dal Piano Provinciale per la Difesa Idrogeologica previsto dal presente articolo.
  • qualora nell’ambito della verifica di cui sopra, i Comuni evidenzino situazioni di particolare pericolosità geomorfologica e di relativa carenza di opere di difesa di aree edificate e/o di opere di urbanizzazione, sono tenuti a trasmettere alla Provincia documentazioni della relativa situazione, degli eventuali provvedimenti urgenti adottati e dei provvedimenti da adottare per i quali viene richiesto intervento tecnico e/o finanziario secondo le procedure definite dalla Provincia o dagli Enti sovraordinati.
Art. 3.4.  Equilibrato sfruttamento delle risorse geoambientali
1. Indirizzi

La Provincia, in coerenza con i principi e le finalità previste dalla normativa sulla pianificazione territoriale provinciale, promuove una propria specifica organizzazione per la gestione delle funzioni delegate relative al censimento delle opere e delle attività di sfruttamento delle risorse geoambientali nonchè alle procedure autorizzative per lo sfruttamento delle stesse, individua e sviluppa iniziative finalizzate allo sviluppo di attività produttive locali e più in generale contribuisce alla programmazione negoziata e coordinata di progetti integrati di sviluppo relativi all’uso delle risorse naturali del territorio della Provincia di Novara.

2. Direttive

Nelle fasi attuative del P.T.P. la Provincia, nell’ambito del Piano di cui all’Art. 3.1 delle presenti norme, redige, di intesa con le amministrazioni Regionali e Statali competenti un Piano per lo Sfruttamento delle Risorse Geoambientali.

2.1. Il Piano contiene le norme e le procedure da utilizzarsi da parte della Provincia nello svolgimento delle funzioni relative al censimento delle opere di sfruttamento delle risorse geoambientali, nonché al rilascio di autorizzazioni o alla predisposizione di particolari pianificazioni di settore, congruenti con le linee di programmazione e di standardizzazione dell’informazione previste dalla normativa regionale e adeguate alle peculiari condizioni geoambientali del territorio, nei seguenti settori:
a) l’uso idropotabile delle acque sotterranee e superficiali
b) lo sfruttamento idrico e delle risorse energetiche per uso produttivo
c) l’attività estrattiva in regime fondiario: cave e torbiere
d) l’attività estrattiva in regime demaniale: miniere, acque minerali, geotermia
e) l’uso del suolo, dei corpi idrici e dell’aria come recettori di scarichi, emissioni e smaltimento di rifiuti
f) l’uso delle pertinenze idrauliche di tipo demaniale.

2.2. In particolare, per quanto concerne l’attività estrattiva in regime fondiario, la Provincia redige il relativo Piano delle Attività Estrattive Provinciale (P.A.E.P.), in coerenza con il Documento di Programmazione delle Attività Estrattive (D.P.A.E.) della Regione Piemonte, ed in ottemperanza con quanto previsto dal P.T.R. "Ovest Ticino" all’art. 15. Nelle more di formazione del P.A.E.P. di cui sopra, laddove la Provincia, anche su indicazione dei Comuni interessati, individui la necessità e l’urgenza di interventi coordinati di qualificazione, di recupero ambientale e di messa in sicurezza che comportino, per la loro realizzazione, sistemazione di luoghi alterati dallo sfruttamento delle risorse e dei loro contesti, anche attraverso eventuali incrementi di attività estrattive, possono essere approvati Piani Stralcio del Piano Estrattivo, purchè in coerenza con il citato documento di Programmazione Regionale.

3. Prescrizioni

Il P.T.P. stabilisce le seguenti prescrizioni per i Comuni:

  • i Comuni nell’ambito della prima variante strutturale del proprio Piano Regolatore Comunale e comunque non oltre due anni dall’approvazione del P.T.P. provvedono ad attuare un censimento delle attività di sfruttamento delle risorse geoambientali presenti sul proprio territorio secondo le prescrizioni e procedure previste dal P.T.P. stesso e secondo i criteri previsti dalla L.R. 9 Agosto 1999, n. 22 e della D.G.R. 23/11/99 n. 62-28737;
  • qualora nell’ambito del censimento di cui sopra, i Comuni evidenzino situazioni di necessità di particolare salvaguardia delle risorse o, viceversa, di interesse generale ad un più efficace sfruttamento, sono tenuti a trasmettere alla Provincia documentazioni della relativa situazione, degli eventuali provvedimenti urgenti adottati e dei provvedimenti da adottare per i quali viene richiesto intervento tecnico e/o finanziario secondo le procedure definite dalla Provincia o dagli Enti sovraordinati.
  • Ai fini della salvaguardia e dell’equilibrato sfruttamento delle risorse estrattive e della salvaguardia ambientale dei contesti nell’ambito dei siti individuati dal P.T.R. "Ovest Ticino", i Comuni singoli o associati possono predisporre ed adottare strumenti urbanistici esecutivi ossia Piani delle Attività Estrattive, in coerenza con le indicazioni del Documento di Programmazione Regionale D.P.A.E., presentandoli alla Provincia per l’approvazione e/o l’integrazione nel P.A.E.P. qualora già predisposto.
Art. 3.5.  Salvaguardia e tutela dei valori geoambientali
1. Indirizzi

Il P.T.P. in coerenza con i principi e le finalità previste dalle normative sulla pianificazione territoriale provinciale promuove il censimento, la salvaguardia e la tutela dei valori geoambientali attraverso azioni mirate alla loro conoscenza, alla valutazione del loro eventuale degrado e alla realizzazione di recuperi sia di tipo tecnico che di tipo culturale.

1.1. In particolare promuove la salvaguardia e la tutela dei seguenti valori e ambienti:

  • la qualità e quantità delle acque superficiali di tipo torrentizio, fluviale e lacustre, con particolare attenzione agli elementi di disequilibrio, interferenza e degrado causati da prelievi, derivazioni, scarichi e opere di regimazione;
  • la qualità e quantità delle acque sotterranee sia circolanti per fessurazione nel substrato, sia circolanti per porosità nelle coperture, con particolare attenzione alle emergenze sorgentizie naturali e alle zone di ravvenamento, e agli elementi di disequilibrio causati dai prelievi artificiali e ai fenomeni di inquinamento causati dalle immissioni sul suolo e nei corsi d’acqua;
  • l’ambiente geologico e geomorfologico, costituito localmente da emergenze o da ambienti geologici particolari definibili come "geotopi" da sottoporre a particolari procedure di tutela;
  • le testimonianze storiche, fisiche e culturali e le documentazioni scientifiche dell’ambiente geologico geomorfologico con particolare riferimento a quello montano, vallivo, collinare e lacustre, promuovendo al contempo le forme di ricerca e studio mirate ad un’ulteriore conoscenza del territorio dal punto di vista geoambientale.
2. Direttive

La Provincia nelle fasi attuative del P.T.P., nell’ambito del Piano per l’Assetto Geoambientale di cui all’Art. 3.1 comma 4 delle presenti norme, redige di intesa con le amministrazioni Regionali e Statali competenti un Piano di Salvaguardia e Tutela dei Valori Geoambientali.

2.1. Il Piano contiene:

  • le norme, le procedure, e le codifiche per il censimento delle acque superficiali (fiumi, torrenti, laghi e canali) e delle acque sotterranee (falde, sorgenti, fontanili, pozzi, captazioni, piezometri) e per il governo e la difesa del patrimonio idrico complessivo;
  • le modalità per il censimento degli ambienti geologici geomorfologici e delle emergenze definibili come geotopi, e le modalità per le loro tutele sia attraverso le attività già in corso che attraverso l’attuazione di prescrizioni apposite per i Comuni che devono fornire le informazioni di dettaglio;
  • le modalità di censimento e raccolta delle testimonianze storiche, fisiche o culturali, delle documentazioni scientifiche dell’ambiente geologico e geomorfologico;
  • i criteri per la valutazione della compatibilità ambientale di progetti, piani e programmi, ai sensi della L.R. n. 40/98, art. 20 allegato F;
  • le modalità di fruizione e accesso all’informazione da parte dei vari livelli di utenza.
3. Prescrizioni

Il P.T.P. stabilisce le seguenti prescrizioni per i Comuni della Provincia di Novara:

  • i Comuni nell’ambito della prima variante strutturale, revisione o nuovo Piano Regolatore Comunale e comunque non oltre due anni dall’approvazione del P.T.P. provvedono ad attuare un censimento dei valori geoambientali presenti sul proprio territorio secondo le prescrizioni e procedure previste dal P.T.P. stesso;
  • qualora nell’ambito del censimento di cui sopra, i Comuni evidenzino situazioni di degrado geoambientale e di necessità di particolare salvaguardia dei valori di cui sopra, sono tenuti a trasmettere alla Provincia documentazioni della relativa situazione, dei provvedimenti urgenti adottati e dei provvedimenti da adottare per i quali viene richiesto intervento tecnico e/o finanziario secondo le procedure definite dalla Provincia o dagli Enti sovraordinati.
Art. 3.6.  Pianificazione geologica del territorio nell’ambito della formazione e dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
1. Indirizzi

Il P.T.P. promuove la verifica e l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, intercomunali e delle Comunità Montane alla condizioni di pericolosità geomorfologica e di conseguente idoneità all’utilizzazione urbanistica, in ottemperanza alle varie normative nazionali e regionali, sia dopo ogni evento dissestivo verificatosi nel territorio, sia in occasione di ciascuna Variante Strutturale degli strumenti urbanistici vigenti o di adozione di revisioni e Nuovi Piani Regolatori.

2. Direttive

La stesura di Varianti Strutturali degli strumenti urbanistici vigenti o di Nuovi Piani Regolatori avviene nel rispetto delle vigenti norme relative alla individuazione della pericolosità geomorfologica e della conseguente idoneità all’utilizzazione urbanistica, ossia con particolare riferimento alle norme della circolare P.G.R. n. 7/LAP dell’8 Maggio 1996 e con i riferimenti alla Nota Tecnica Esplicativa della Circolare stessa, datata Gennaio 2000.

3. Prescrizioni

Il P.T.P. stabilisce le seguenti prescrizioni per l’elaborazione delle analisi geologiche a corredo degli strumenti urbanistici comunali:

  • I Comuni dotati di strumento urbanistico vigente con indagini redatte ai sensi della circolare P.G.R. n. 7/LAP dell’8 Maggio 1996, verificano periodicamente (con cadenza non superiore a cinque anni) la validità degli allegati geologici e comunque dopo ogni evento dissestivo, limitatamente all’area interessata, o a seguito di interventi di riassetto idrogeologico eseguiti, con eventuale minimizzazione della pericolosità geomorfologica.
  • Qualora la verifica evidenzi la necessità di modifiche alla Cartografia di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all'utilizzazione urbanistica, il comune procede all’adozione della relativa necessaria variante strutturale ai sensi dell’Art. 17, punto 4, della L.R. n. 56/77.
  • I Comuni dotati di strumento urbanistico vigente con indagini geologiche non redatte ai sensi della circolare P.G.R. n. 7/LAP dell’8 Maggio 1996, provvedono ad adeguare a tale normativa lo strumento urbanistico su tutto il territorio comunale in occasione della prima Variante Strutturale o della stesura di Nuovo Piano Regolatore e, comunque, non oltre due anni dall’approvazione del P.T.P.
  • Ai sensi della citata circolare la classificazione del territorio per aree omogenee di analoga idoneità all’utilizzazione urbanistica avviene attraverso un processo di analisi di numerosi parametri geologici in senso lato (morfometrici, geologico-strutturali, stratigrafici, geomorfologici, idrologici, idrogeologici, geotecnici, geomeccanici) nonché relativi all’uso del suolo in atto o di previsione, per arrivare ad una valutazione sintetica di pericolosità geomorfologica e di rischio connesso con le preesistenze urbane o con le loro previste trasformazioni, per aree omogenee.
  • A tal fine, il P.T.P. propone una suddivisione del territorio in unità geoambientali, al cui interno sono presenti sottounità o differenziazioni morfologiche, per ciascuna delle quali vengono indicate le presumibili condizioni di pericolosità e le conseguenti condizioni di utilizzo, con riferimento alla classificazione di idoneità all’utilizzazione urbanistica di cui alla circolare P.G.R. n. 7/LAP; tale suddivisione è illustrata in una Carta delle Unità Geoambientali alla scala 1:50.000.
  • La stesura delle indagini geologiche a corredo dei P.R.G. deve, quindi, esaminare le condizioni del territorio in relazione alle indicazioni del P.T.P., giustificando l’eventuale difformità di classificazione, in relazione alla pericolosità delle situazioni riscontrate
  • La cartografia di prima fase (tematismi) e di seconda fase (carta di sintesi) ai sensi della circolare P.G.R. n.7/LAP, verrà redatta su basi cartografiche a curve di livello (C.T.R. o rilievi aerofotogrammetrici).
  • La cartografia di sintesi di terza fase, sempre ai sensi della citata circolare, verrà eseguita sulla stessa base cartografica di Piano, e quindi preferibilmente su base catastale, alla scala 1:2.000, ma comunque non inferiore alla scala 1:5.000, possibilmente con curve di livello, ma comunque con gli opportuni confronti e adeguamenti con la cartografia di sintesi di seconda fase, in relazione ai diversi tipi di proiezione cartografica.
  • Per ciascuna delle aree omogenee identificate nella Carta di Sintesi e classificate ai sensi della circolare P.G.R. 7 LAP/96, deve essere definita l’idoneità all’utilizzazione urbanistica e le relative modalità di utilizzo sulla base di specifiche Norme di Attuazione di tipo geologico, sinteticamente riassunte nella legenda della Cartografia di Sintesi.
  • A tal fine le Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale, riportano un articolato specifico, definito "Classi di idoneità geomorfologica e di idoneità all’utilizzazione urbanistica", in cui vengono definite le modalità di uso e tutela del territorio dal punto di vista geoambientale, in relazione alla classificazione utilizzata nella Carta di Sintesi di terza fase; in allegato alle presenti Norme del P.T.P. viene riportato uno schema di normativa geologica (l’Assetto geoambientale – Proposta di Norme Tecniche di Attuazione – Classi di idoneità geomorfologica e di idoneità all’utilizzazione urbanistica) da utilizzarsi per la stesura delle N.T.A., con gli opportuni adeguamenti alla situazione locale.
  • Per quanto concerne la delimitazione delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua la Provincia stabilisce prescrizioni apposite all’Art. 3.7 delle presenti norme.
Art. 3.7.  Fasce di rispetto dei corsi d’acqua
1. Indirizzi

Il P.T.P. promuove una chiarificazione delle procedure di delimitazione delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua ai fini edificatori, nel rispetto delle normative vigenti e nell’ambito delle facoltà concesse dalla legislazione vigente alla pianificazione territoriale provinciale, con particolare riferimento all’ultimo comma dell’Art. 29 della L.R. n. 56/77.
Ai fini dell’applicazione delle norme stabilisce pertanto direttive e prescrizioni specifiche.

2. Direttive

2.1. Distanze di fabbricati e manufatti da corsi d’acqua ai sensi dell’art. 96, f), del R.D. 25 Luglio 1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche".
Le fasce di rispetto di cui sopra si applicano ai corsi d’acqua iscritti al registro delle acque pubbliche nonché a tutti i corsi d’acqua naturali il cui alveo è pubblico, ossia caratterizzato da lotto di proprietà demaniale (doppia linea continua sulla cartografia catastale).
Non si applicano pertanto ai corsi d’acqua con alveo privato (doppia linea tratteggiata sulla cartografia catastale).
Non si applicano neppure alle rogge di derivazione e ai canali, eccezion fatta per quelli di proprietà demaniale.
Il divieto di costruzione è da ritenersi di natura cogente e inderogabile mentre la distanza di rispetto da rispettarsi "dal piede degli argini e loro accessori", non può essere minore "di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località", e, "in mancanza di tali discipline" non può essere inferiore a "dieci metri per le fabbriche e per gli scavi".
L’interpretazione giuridica corrente è però quella che il Piano Regolatore Comunale può essere ricompreso nel novero delle "discipline vigenti nelle diverse località" e pertanto, anche ai sensi della circolare 14/LAP/PET dell’8 Ottobre 1998, le norme di P.R.G. relative alle fasce di rispetto dei corsi d’acqua ai sensi dell’Art. 29 della L.R. n. 56/77 o determinate sulla Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, redatta e approvata ai sensi della Cric. P.G.R. n.7 LAP/96, laddove eventualmente inferiori a 10 m dal piede degli argini, prevalgono sulle norme del R.D. n. 523/904, ma in ogni caso le eventuali edificazioni previste dal P.R.G., all’interno della fascia di 10 m devono conseguire il parere idraulico da parte del Settore territorialmente decentrato delle Opere Pubbliche e Difesa del Suolo della Regione Piemonte.

2.2. Fasce di rispetto delle sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti e dei canali ai sensi dell’Art. 29 della L.R. n. 56/77.
I corsi d’acqua naturali, i canali, le rogge, i laghi e le zone umide su cui applicare le fasce di rispetto ai sensi dell’Art. 29 della L.R. 56/77, devono essere individuati dai Piani Regolatori Comunali, sulla base di un elenco apposito e di una individuazione cartografica.
In tale elenco devono essere obbligatoriamente comprese le aste principali dei corsi d’acqua iscritti alle acque pubbliche e di tutto il reticolo idrografico con alvei demaniali.
Non si applica obbligatoriamente a corsi d’acqua senza alveo demaniale salvo che per motivi espliciti di pericolosità idrogeologica e salvaguardia ambientale.
Il Piano Territoriale, ai sensi dell’ultimo Comma dell’Art. 29 della L.R. n.56/77 stabilisce le seguenti diverse dimensioni delle fasce, di cui al primo comma del citato art. 29:

a) fasce di rispetto di dimensioni corrispondenti alle fasce fluviali A e B, per i corsi d’acqua sui quali il PAI abbia imposto fasce di rispetto A, B e C;
b) fasce di rispetto di dimensioni corrispondenti alle fasce individuate dalla cartografia di sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica a corredo dei P.R.G. per i corsi d’acqua naturali e artificiali non interessati dalle fasce fluviali A, B e C del PAI;
c) metri 200 per i laghi naturali;
d) metri 100 per i laghi artificiali e per le zone umide.

Alle fasce di rispetto di cui ai punti a) e b) non si applicano le riduzioni previste dal punto 2 dell’Art. 29, se non nel rispetto delle normative rispettivamente del PAI e della circolare PRG n. 7 LAP.

2.3. Fasce di rispetto dei corsi d’acqua identificate sulla base delle indagini previste dalla circolare P.G.R. n.7 LAP/96.
Nell’ambito della stesura dei P.R.G., vanno identificate fasce di rispetto adeguate alla dinamica e alla pericolosità geomorfologica dell’intero reticolo idrografico, eccezion fatta per i corsi d’acqua già fasciati come Fasce Fluviali ai sensi del P.S.F.F. (approvato con D.P.C.M. 24/07/98) e del P.A.I. (approvato con D.P.C.M. del 24/05/01) dell’Autorità di Bacino del fiume Po.
A ciascuna fascia di rispetto vanno applicate le limitazioni d’uso di tipo IIIA o IIIB, nonché, come previsto dal precedente punto II, le limitazioni d’uso di cui all’Art. 29 della L.R. n. 56/77.
Nelle fasce di rispetto di cui al previsto punto III sono ammesse le opere di interesse pubblico di cui all’Art. 31 della L.R. n. 56/77.

3. Prescrizioni

Tutte le norme relative alle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti, si applicano solo a seguito dell’adeguamento ai contenuti del presente Titolo dei Piani Regolatori Comunali, previo approfondimento degli studi geologico-tecnici ed idraulici di cui alla Circolare P.G.R. 7/LAP, e comunque entro e non oltre due anni dall’approvazione del P.T.P., ossia attraverso apposita variante ai sensi dell’Art. 17, punto 4 della L.R. n. 56/77.

  • Titolo IV. Indirizzi di Governo del Territorio

    Funzioni di carattere produttivo (produzione di beni e di servizi)
Art. 4.1.    Aree di riorganizzazione e concentrazione degli insediamenti produttivi in corrispondenza dei caselli autostradali
1. Obiettivi

Consolidare e sviluppare la localizzazione di insediamenti produttivi nelle aree prossime ai caselli di accesso alla rete autostradale con l’obiettivo di migliorare le condizioni generali di accessibilità del traffico operativo alle aree produttive, di concentrare le funzioni produttive, di realizzare economie di aggregazione dei servizi e di riordinare e razionalizzare gli insediamenti e le reti infrastrutturali.

2. Indirizzi

All’interno del perimetro delle aree individuate in cartografia alla Tavola B), possono essere realizzate "aree ecologicamente attrezzate", secondo la definizione di cui all’art. 26 del D.Lgs. 112/98 (anche per la corretta applicazione del D.P.R. 447/98 concernente il c.d. "sportello unico"), da destinare all’insediamento di attività produttive, comprendenti produzione di beni e produzione di servizi: l’infrastrutturazione, l’assetto urbanistico e i provvedimenti di tutela ambientale di tali aree si realizzano con la predisposizione di piani per gli insediamenti produttivi e/o strumenti urbanistici esecutivi, nel caso di completamenti, riqualificazioni ed ampliamenti di aree esistenti, nonchè di localizzazione di nuove aree.

2.1. Il dimensionamento delle aree a destinazione produttiva è determinato in riferimento ad un bacino di utenza omogeneo sovracomunale, a politiche di distretto, e/o di offerta insediativa per attività provenienti da aree extraprovinciali; delle modalità di determinazione di tale dimensionamento deve essere dato adeguatamente conto in sede di formazione dei relativi strumenti urbanistici.

3. Direttive

Nel caso di aree con insediamenti preesistenti, lo sviluppo di nuove opportunità insediative deve essere contestuale alla razionalizzazione e alla riqualificazione funzionale generale;

3.1. nella pianificazione esecutiva devono essere previsti comparti di attuazione, assegnando priorità al completamento e alla razionalizzazione degli insediamenti compresi entro il perimetro delle aree preesistenti;
gli strumenti di pianificazione contengono schemi modulari indirizzati alla razionale utilizzazione del suolo;

3.2. particolare attenzione deve essere posta nella valutazione degli effetti sul traffico, limitando e razionalizzando le intersezioni con la viabilità di accesso e privilegiando allacciamenti diretti alla rete autostradale;
la progettazione delle mitigazioni dell’impatto ambientale e paesaggistico deve essere indirizzata a eliminare o ridurre la "visibilità" degli insediamenti e deve prevedere adeguate fasce di vegetazione o di aree destinate alle attività agricole interposte tra gli insediamenti produttivi e le aree circostanti a prevalente funzione residenziale;

3.3. i piani per gli insediamenti produttivi e/o gli strumenti urbanistici esecutivi, redatti secondo le disposizioni legislative in materia, devono contenere specifiche indicazioni morfologiche e di inserimento di costruzioni e manufatti;

3.4. nel caso di aree di estensione sovracomunale, la progettazione ed approvazione dei piani per gli insediamenti produttivi e/o degli strumenti urbanistici esecutivi deve avvenire contestualmente in forma coordinata tra gli enti territorialmente competenti; in caso diverso la Provincia promuove la definizione di uno specifico "accordo di pianificazione" di cui all’art. 1.5 che stabilisce le scelte di pianificazione di indirizzo insediativo (con indicazione dei dati di localizzazione, dimensionamento, accessibilità) da seguire al momento dell’attuazione della pianificazione urbanistica esecutiva di competenza dei singoli Comuni;

3.5. gli strumenti di pianificazione relativi alle aree di cui al presente articolo sono comunque corredati dall’analisi di compatibilità ambientale ai sensi dell’allegato F della L.R. 40/1998.

3.6. per quanto concerne eventuali insediamenti produttivi esistenti, localizzati al di fuori dei perimetri riportati in Tavola B nei Comuni interessati dalla tipologia del presente articolo, i PRG debbono comunque valutare attentamente la possibilità di "rilocalizzare" le attività di rilevante "impatto", utilizzando al meglio i disposti dell’art. 26 della L.R. 56/77 e s.m.i.: in tal caso gli ambiti di localizzazione produttiva perimetrati nella Tavola B), di cui al presente ed al successivo articolo delle norme, rappresentano un quadro di riferimento strutturato prioritario per la localizzazione produttiva su tutto il territorio provinciale.

3.7. La Provincia di Novara, anche mediante la definizione di uno specifico "accordo di pianificazione" di cui all’art. 1.5, da stipularsi con gli Enti e le Amministrazioni interessate, predispone un progetto speciale che prevede la razionalizzazione dei cablaggi e delle reti di approvigionamento delle aree di concentrazione produttiva (di cui al presente ed al successivo articolo), nel rispetto del quadro di riferimento rappresentato dalla Tavola B) per le funzioni a carattere produttivo e di servizio.

4. Prescrizioni

Per potersi configurare quali "aree ecologicamente attrezzate" ai sensi del citato art. 26 del D.Lgs 112/98, in attesa delle specifiche direttive da emanarsi da parte della Regione, il P.T.P. dispone che i lavori di attrezzamento e di realizzazione di nuove aree produttive di cui al presente articolo, da progettare con modalità unitarie ed integrate, debbano essere comunque sottoposti alla fase di valutazione di impatto ambientale di cui alla L.R. 40/98, indipendentemente dalla loro estensione territoriale:

  • valutazione di competenza regionale nei casi di cui al punto 5 dell’allegato B1 della citata legge regionale;
  • valutazione di competenza provinciale in tutti gli altri casi.

4.1. Dalla data di approvazione del P.T.P., su tutto il territorio provinciale, nuovi insediamenti di attività produttive che prevedano impianti industriali con quantità e caratteristiche ricomprese nella casistica di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 della L.R. 40/98, possono essere consentiti esclusivamente in "aree ecologicamente attrezzate": nel caso in cui, per l’attrezzamento ed infrastrutturazione di tali aree, si sia già conclusa positivamente la procedura di V.I.A. prevista al comma precedente, le attività e gli impianti ricompresi negli allegati B1 e B2 della L.R. 40/98, sono automaticamente esclusi dalla fase di valutazione ai sensi delle procedure previste dalla legge regionale.

4.2. Sono comunque fatti salvi ampliamenti, ristrutturazioni e/o adeguamenti di attività ed impianti produttivi già esistenti localizzati all’esterno dei perimetri di cui al presente articolo riportati in Tavola B, anche se presentano le caratteristiche di cui al precedente comma.

Art. 4.2.    Aree di concentrazione di insediamenti produttivi da confermare, riqualificare e sviluppare
1. Obiettivi

Promuovere la concentrazione degli insediamenti e la riqualificazione delle aree destinate alla localizzazione delle attività produttive, evitando la diffusione indifferenziata e capillare di aree sul territorio, con particolare tutela dei suoli agricoli ad elevata produttività; realizzare economie di aggregazione dei servizi e riordinare e razionalizzare gli insediamenti e le reti infrastrutturali.

2. Indirizzi

Le aree individuate e perimetrate nella Tavola B, sono indirizzate al completamento degli insediamenti contestualmente alla loro riqualificazione; è prevista la contestuale presenza di funzioni connesse con la produzione di beni e con la produzione di servizi;

2.1. le aree individuate sono destinate alla concentrazione delle attività produttive in luogo di localizzazioni diffuse.

3. Direttive

L’ampliamento delle aree è soggetto alla formazione di piani per gli insediamenti produttivi e/o strumenti urbanistici esecutivi, che devono contemplare gli interventi per la mitigazione degli effetti ambientali; il completamento ed il riordino degli insediamenti all’interno dei perimetri già individuati dai P.R.G. vigenti va comunque soggetto a strumento urbanistico esecutivo.

3.1. Allo scopo di perseguire la concentrazione insediativa, è consentito utilizzare parametri elevati, anche incrementando i preesistenti, fino ad un rapporto massimo di copertura del suolo del 65%, mantenendo al contempo un rapporto di permeabilità del suolo non inferiore al 10% della superficie fondiaria;

3.2. gli interventi di ampliamento delle aree sono subordinati alla verifica della dotazione di standards anche per i fabbisogni degli insediamenti preesistenti, con specifico riferimento ai tipi di attività insediate;

3.3. i piani urbanistici esecutivi di razionalizzazione e ampliamento delle aree di cui al presente articolo devono contenere specifiche prescrizioni morfologiche e di inserimento di costruzioni e manufatti;

3.4. i piani di ampliamento delle aree devono essere corredati da specifiche analisi relative alle condizioni di accessibilità e prevedere specifici interventi per la sicurezza e la moderazione del traffico;

3.5. la razionalizzazione e riqualificazione delle aree esistenti comprende il riordino della viabilità interna; attraverso gli strumenti urbanistici esecutivi sono da prevedere percorsi preferenziali di collegamento degli insediamenti alla rete primaria della viabilità;

3.6. nei casi previsti dalla vigente normativa regionale e/o in assenza di piani di settore dell’assetto idrogeologico e della classificazione dei livelli di produttività dei suoli agricoli, gli strumenti di pianificazione per l’ampliamento delle aree esistenti contengono obbligatoriamente l’analisi di compatibilità ambientale come prevista all’allegato F della L.R. 40/1998.

3.7. al presente articolo, si applicano le direttive di cui al comma 3.6 dell’articolo 4.1.

4. Prescrizioni

4. PrescrizioniTramite apposito P.I.P. e/o strumento urbanistico esecutivo, è possibile configurare anche le aree produttive di cui al presente articolo quali "aree ecologicamente attrezzate": valgono comunque le prescrizioni di cui ai commi 4., 4.1, 4.2 del precedente articolo 4.1.

Art. 4.3.    Ambiti di individuazione coordinata delle opportunità insediative per le attività produttive, terziarie e di servizio
1. Obiettivi

Definire le localizzazioni di nuove aree produttive in modo coordinato all’interno di ambiti territoriali omogenei, in particolare laddove sono in corso fenomeni insediativi di tendenziale "diffusione lineare" lungo le infrastrutture viabilistiche: l’eventuale nuova localizzazione avviene in base a principi di stima preliminare dei fabbisogni e di valutazione comparata dei requisiti funzionali delle diverse aree presenti all’interno del perimetro omogeneo riportato in tavola B.

2. Indirizzi

Gli ambiti individuati sono preordinati alla concertazione preliminare delle localizzazioni di aree produttive destinate ad accogliere prioritariamente gli insediamenti di limitata dimensione ed a basso potenziale di "impatto ambientale", strettamente connessi con il contesto socio-economico locale.

3. Direttive

All’interno delle perimetrazioni d’ambito di cui al presente articolo, l’individuazione negli strumenti di pianificazione locale di aree di nuovo impianto per l’insediamento di nuove attività produttive (e/o l’ampliamento di quelle già previste e non ancora attuate) per l’insediamento di nuove attività produttive, aventi superficie territoriale superiore a 20.000 mq., è subordinata ad una ricognizione delle aree destinate a tale funzione presenti nell’ambito di individuazione coordinata (perimetrato alla Tavola B), ed é ammissibile solo in presenza di superfici territoriali residue, disponibili per nuovi insediamenti indicate negli strumenti urbanistici comunali vigenti, aventi estensione complessiva inferiore al 20% della superficie territoriale totale destinata alle attività produttive all’interno dell’intero ambito.

3.2. Nelle porzioni territoriali interessate dagli ambiti di cui al presente articolo, gli strumenti urbanistici locali, qualora contengano nuove previsioni di aree di nuovo impianto di superficie territoriale superiore a 20.000 mq. devono comunque comprendere una stima preliminare dei fabbisogni, tale da dimostrarne l’esigenzea.

4. Prescrizioni

Con l'approvazione del P.T.P.:

  • sono fatti salvi i contenuti di cui agli indirizzi del PTR Ovest Ticino per le aree interessate dalle schede d'ambito;
  • gli ambiti perimetrati dalla Tavola B) si configurano come aree problma esono finalizzati a contenere e riorganizzare gli insediamenti esistenti, limitando l'individuazione di nuove aree a casi motivati finalizzati a razionalizzare e superare situazioni problematiche derivanti dagli insediamenti esistenti;

4.1. In assenza dell’accordo di pianificazione di cui al comma precedente, è comunque sempre fatta salva la possibilità di ampliare e completare funzionalmente le aree produttive già esistenti e previste dalla strumentazione urbanistica vigente alla data di approvazione del P.T.P., esclusivamente se tali ampliamenti risultano contigui ad ambiti territoriali già dotati delle necessarie opere di urbanizzazione primaria e non comportano un incremento superiore a 50.000 mq di superficie territoriale.

4.2. A seguito dell’approvazione del P.T.P., negli ambiti perimetrati di cui al presente articolo, l’eventuale individuazione di aree di nuovo impianto e/o l’ampliamento di quelle già esistenti che configurino "in contiguità" una superficie territoriale a destinazione produttiva comprensiva anche degli insediamenti esistenti di dimensione pari a 300.000 mq, dovranno, attraverso l'accordo di pianificazione, prendere in considerazione la riorganizzazione dell'intero comparto. Il conseguito "accordo di pianificazione" di cui all’art. 1.5, coordinato dalla Provincia e sottoscritto da tutti i Comuni interessati da quello specifico ambito, comporta la conseguente classificazione di "area di concentrazione di insediamenti produttivi" di cui al precedente art. 4.2, senza che ciò costituisca variante di P.T.P.

  • l'individuazione di ulteriori aree di nuovo impiantodi estensione superiore a 20.000 mq di superficie territoriale, richiede comunque la preventiva definizione di un "accordo di pianificazione" di cui all'art.1.5, coordinato dalla Provincia e sottoscritto da tutti i Comuni interessati da quello specifico ambito
Art. 4.4.    Norme generali per la localizzazione di aree per l’insediamento di funzioni di carattere produttivo
1. Obiettivi

Promuovere il riordino degli insediamenti esistenti, il contenimento dell’eccessiva dispersione e frammentazione delle localizzazioni, di conseguenza favorire la concentrazione delle aree per l’insediamento delle funzioni produttive, perseguendo al contempo la riconversione, la riqualificazione funzionale ed il riuso delle aree di attuale insediamento dimesse e/o in via di dismissione.

2. Indirizzi

Il P.T.P. individua specifici criteri di riferimento per la pianificazione urbanistica locale al fine di poter efficacemente perseguire l’obiettivo dichiarato che, nel caso della programmazione delle aree produttive, richiede comunque una valutazione, un preciso dimensionamento ed una verifica dei possibili impatti e ricadute, da condursi a scala sovracomunale con il coordinamento dell’ente provinciale: tali criteri sono da rispettarsi su tutto il territorio provinciale, in particolare all’esterno degli ambiti perimetrati in Tavola B) di cui ai precedenti articoli 4.1, 4.2 e 4.3.

3. Direttive

Su tutto il territorio provinciale, le nuove aree per l’insediamento di funzioni produttive da individuarsi in sede di strumentazione urbanistica locale, secondo le specifiche direttive già riportate dal P.T.R. Ovest Ticino (art. 13, Norme Generali), debbono:

  • essere collocate tendenzialmente in terreni non classificati di elevato valore produttivo dal punto di vista agricolo dalle analisi e dalle definizioni dei P.R.G.C., e che presentano caratteristiche geotecniche adatte alle caratteristiche dell’insediamento industriale;
  • essere localizzate e concentrate in luoghi che presentano caratteristiche di elevata accessibilità (sia su gomma che, dove esistente, su ferro), con adeguati svincoli di relazione con la rete delle infrastrutture viarie di riferimento, evitando categoricamente lo sviluppo di insediamenti lineari attestati direttamente lungo gli assi infrastrutturali con accessi diretti da essi ai singoli insediamenti;
  • non essere collocate in aree di "risulta" o gravate da eccessivi vincoli lineari (quali ad es. elettrodotti, gasdotti, etc..), ma presentare un’articolazione fondiaria atta a consentire un razionale sviluppo dei layout insediativi tipici degli immobili industriali;
  • prevedere la possibilità che i tagli dei lotti consentano un’adeguata flessibilità modulare finalizzata ad accorpamenti successivi in relazione a diverse esigenze dimensionali di localizzazione;
  • evitare il più possibile che nelle normative di riferimento sia consentita un’eccessiva frammistione di destinazioni d’uso;
  • essere collocate laddove le politiche urbanizzative locali consentono l’attivazione dei servizi indispensabili, in particolare per quanto concerne lo smaltimento dei reflui solidi e liquidi, da realizzarsi con modalità integrate prima dell’insediamento delle attività industriali;
  • essere, nella maggior misura possibile, integrate anche fisicamente con il contesto territoriale di riferimento: occorre pertanto che per le aree collocate in prossimità di aree residenziali, i P.R.G.C. individuino opportune fasce di rispetto ambientale adeguatamente piantumate, volte anche a rispettare le condizioni di clima acustico ai sensi delle normative vigenti;
  • essere sottoposte, nel caso siano previste per accogliere più unità produttive in tempi anche diversi, a pianificazione esecutiva estesa a tutta l’area, al fine di poter coerentemente gestire, in termini coordinati ed unitari, la realizzazione delle reti e delle infrastrutture di servizio indispensabili all’insediabilità, la cui esecuzione potrà essere programmata anche per lotti funzionali.

3.1. Ai sensi dell’art. 3 del Decreto Min. LL.PP. 09/05/01, il P.T.P. dispone che la definizione territoriale delle aree di "concentrazione produttiva" di cui ai precedenti articoli 4.1 e 4.2 (in particolare le "prescrizioni" relative), costituisce altresì il quadro di riferimento per qualsiasi eventuale ulteriore localizzazione di stabilimenti soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. 334/99; per quanto concerne la definizione delle aree interessate dagli effetti prodotti dagli stabilimenti già esistenti, in stretta sinergia con il "Piano Provinciale di Protezione Civile", il P.T.P. dovrà essere integrato (senza che ciò costituisca variante) dalle necessarie valutazioni a scala territoriale, una volta acquisite dai Comuni le informazioni di cui all’art. 4 del citato Decreto Min. LL.PP.

3.2. Al fine di un’opportuna valorizzazione anche sotto il profilo storico del sistema produttivo nell’ambito provinciale, la strumentazione urbanistica locale, in presenza di aree dimesse e/o in via di dismissione nei tessuti urbani consolidati, è tenuta ad approfondire il tema del recupero e del riuso di tali aree contestualmente all’eventuale definizione di apposite aree di rilocalizzazione: in particolare, laddove la presenza di tali siti è "diffusa" in ambito urbano, il P.R.G. deve prevedere, mediante specifiche indicazioni ed indirizzi, la formazione di uno specifico strumento urbanistico attuativo di settore esteso a tutto il "sistema" urbano di aree dimesse e/o in via di dismissione, che in tal senso, pianificato con modalità coordinate ed unitarie, possa consentire di praticare efficaci politiche di riqualificazione urbana più "complesse" anche attraverso calibrate nuove destinazioni funzionali.

3.3. La Provincia, ai sensi della vigente legislazione, coinvolgendo i Comuni e le Comunità Montane, concorre alla definizione della programmazione regionale in materia di aree attrezzate produttive a carattere sia industriale sia artigianale, utilizzando la Tavola B) del P.T.P. quale quadro di riferimento strutturato: gli appositi atti di programmazione in capo all’ente provinciale ai sensi della legislazione vigente, assolveranno a tale compito indicando localizzazioni, caratteristiche e priorità degli interventi. La Provincia inoltre concorre, ai sensi del Capo VI della L.R. n. 21/97 s.m.i., all’individuazione delle lavorazioni dell’artigianato artistico e tipico nonché all’individuazione ed alla delimitazione dei territori interessati.

4. Prescrizioni

Su tutto il territorio provinciale, all’esterno dei perimetri riportati alla Tavola B) ai sensi dei precedenti articoli 4.1, 4.2 e 4.3, fatti comunque salvi gli ampliamenti ed i completamenti in stretta contiguità delle aree già esistenti e fatte salve le previsioni della strumentazione urbanistica vigente alla data di approvazione del P.T.P., eventuali ulteriori aree di nuovo impianto a destinazione produttiva con superficie territoriale superiore a 20.000 mq, potranno essere individuate esclusivamente a seguito della definizione di un apposito "accordo di pianificazione" di cui all’art. 1.5, da stipularsi tra il Comune interessato e la Provincia di Novara: in caso di motivate esigenze (per "impatti" territoriali, infrastrutturali, ambientali di scala sovracomunale) la Provincia di Novara potrà invitare alla definizione del citato "accordo di pianificazione" anche gli altri Comuni eventualmente coinvolti dalla nuova localizzazione.

Art. 4.5.    Area estrattiva e produttiva del bacino petrolifero novarese
1. Obiettivi

Definire la compatibilità ambientale delle attività estrattive e produttive del settore petrolifero, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza ed ai provvedimenti compensativi.

2. Indirizzi

Predisporre un piano di recupero e riqualificazione ambientale all’interno del perimetro individuato in forma di strumento urbanistico esecutivo di settore, eventualmente articolato per comparti, avente estensione sovracomunale con contestuale variante ai PRG; l’Amministrazione Provinciale esercita il coordinamento della pianificazione locale, avendo come finalità la specifica valenza ambientale con l’introduzione di previsioni territoriali di carattere protettivo e compensativo nei confronti degli insediamenti umani, delle aree agricole, degli ambienti naturali.

3. Direttive

Lo strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica, corredato da preventivo "accordo di pianificazione" e/o di programma sottoscritto dagli Enti Locali competenti e dai soggetti privati esercenti le attività petrolifere estrattive e produttive, delimita le aree destinate alle installazioni dell’attività estrattiva e dell’attività di trasformazione e produzione e stoccaggio dei prodotti petroliferi:

3.1. Lo strumento di pianificazione esecutiva individua le aree e le fasce di rispetto intorno alle installazioni estrattive e produttive; all’interno di tali delimitazioni sono escluse nuove localizzazioni di attività comportanti la presenza continuativa dell’uomo; il piano indica le aree di rilocalizzazione e le modalità di trasferimento per quelle preesistenti.

3.2. Lo strumento di pianificazione previsto dal presente articolo può altresì proporsi, qualora ritenuto opportuno da parte delle Amministrazioni locali interessate, quale specifica "integrazione" al piano di valorizzazione della fascia pre-parco disposto dal P.T.R. Ovest Ticino (si veda Scheda d’Ambito 19. del citato P.T.R.), nel caso in cui quest’ultimo piano fosse già stato adottato alla data di approvazione del P.T.P.

3.3. Le aree comprese all’interno del perimetro indicato sono soggette a monitoraggio della qualità dell’aria, delle acque e del suolo.

3.4. Il Piano Esecutivo ed il relativo accordo di pianificazione, da attivare anche con il concorso della Regione Piemonte, dovranno altresì individuare interventi di riqualificazione ambientale per il cui finanziamento potranno essere utilizzate anche le royalties introitate dalla Regione per le concessioni estrattive del bacino petrolifero.

4. Prescrizioni

Dalla data di approvazione del P.T.P., sino all’adozione del piano di recupero e riqualificazione ambientale previsto dal presente articolo, nelle aree comprese nel perimetro indicato non possono essere previste nuove superfici territoriali di espansione degli insediamenti residenziali oltre quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione del P.T.P.

Art. 4.6.    Aree di riqualificazione funzionale ed ambientale dei territori urbani lungo tracciati stradali storici
1. Obiettivi

Coordinare i processi di trasformazione e riqualificazione delle fasce di territorio urbano limitrofe ai tracciati stradali storici.

2. Indirizzi

Promuovere azioni di pianificazione coordinata e di attuazione concertata degli interventi all’interno dei perimetri individuati per sostenere processi di riqualificazione urbana e ambientale secondo un indirizzo direttore definito (anche mediante eventuali "accordi di pianificazione") tramite azioni di pianificazione locale da attuare per mezzo della formazione di strumenti urbanistici esecutivi e/o di programmi integrati di riqualificazione urbana.

3. Direttive

Riorganizzare la viabilità locale con l’obiettivo della compatibilità ambientale e della sicurezza.

3.1. Individuare le principali connessioni della rete locale con la nuova viabilità di livello gerarchico superiore:

3.2. Individuare le aree destinate ad incrementare la dotazione quantitativa e qualitativa di standard con l’obiettivo di definire elementi di armatura urbana.

3.3. Riqualificare il disegno urbano e l’immagine urbana.

3.4. Utilizzare strumenti operativi ed attuativi riferiti a piani esecutivi ed a programmi integrati, (o di altri strumenti di cooperazione e collaborazione istituzionali che saranno previsti da future leggi e/o disposizioni) con ricorso ad accordi di programma tra le Amministrazioni e gli Enti interessati (con il coordinamento della Amministrazione Provinciale per la definizione degli elementi strutturali dei piani, la cui attuazione potrà avvenire per parti).

3.5. Per quanto concerne l’ambito individuato nell’area nord-est della città di Novara in stretta integrazione all’individuazione del polo dei servizi logistici, si rimanda alle specifiche disposizioni di cui al successivo art. 5.10.

Art. 4.7.    Aree di riqualificazione urbana con utilizzazione di sedimi ferroviari da dismettere
1. Obiettivi

Utilizzare le aree appartenenti a sedimi ferroviari di cui si prevede la dismissione come spazi utili a processi di riqualificazione urbana.

2. Indirizzi

Il recupero delle aree ferroviarie dismesse è indirizzato a formare elementi di struttura urbana qualificati e/o a realizzare nuove infrastrutture utili al miglioramento degli spazi urbani

3. Direttive

Gli strumenti di pianificazione urbanistica locale individuano le destinazioni d’uso dei suoli resi liberi dalle infrastrutture ferroviarie, privilegiando la dotazione di standard, la costruzione di infrastrutture di utilità pubblica, l’introduzione di previsioni di ricucitura del tessuto urbano, di valorizzazione e compensazione ambientale, di riequilibrio ecologico.

3.1. Nel caso di programmi "complessi" di riqualificazione urbana, da realizzare con il concorso dell’ente proprietario dei sedimi e dei soggetti attuatori, sono ammesse nuove previsioni insediative da assoggettare a variante strutturale di PRG.

3.2. Gli strumenti di pianificazione locale e/o i programmi complessi anche di iniziativa privata, sono corredati da specifiche analisi/studi di compatibilità ambientale, nei quali deve essere prevista la bonifica dei suoli e sottosuoli occupati dal sedime ferroviario.

 

Art. 4.8.    Aree di concentrazione delle attività terziarie, commerciali e di servizio di scala provinciale
1. Obiettivi

Definire centri di polarizzazione terziaria e dei servizi all’interno dei sistemi urbani di Novara e di Borgomanero per conseguire miglioramenti nella fruizione.

2. Indirizzi

Le localizzazioni individuate sono destinate alla concentrazione di attività terziarie e di servizio, contestualmente all’organizzazione di un adeguato sistema di accessibilità.

3. Direttive

Gli strumenti di pianificazione locale individuano le aree da destinare all’insediamento concentrato di attività terziarie e di servizio.

3.1. Lo sviluppo insediativo delle attività terziarie e di servizio privilegia interventi di recupero del patrimonio edilizio in condizioni di manutenzione insoddisfacenti e il riuso di aree ed immobili dimessi.

3.2. Gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione locale sono assoggettati a convenzionamento nel caso di realizzazione di slp superiori a 1000 mq.

3.3. Gli strumenti di pianificazione locale possono prevedere incrementi delle dotazioni minime di standard previste dalle leggi e norme generali vigenti.

3.4. Gli strumenti di pianificazione locale definiscono indici di edificabilità utili alla concentrazione degli insediamenti terziari e di servizio.

3.5. Gli strumenti della pianificazione locale devono contenere, per le aree individuate dal presente articolo, specifiche previsioni relative al sistema dell’accessibilità, con particolare riferimento allo studio delle condizioni di compatibilità ambientale del traffico (mediante una estensione specifica del Piano Urbano del Traffico o del Piano Generale del Traffico Urbano).

3.6. Gli strumenti di pianificazione locale dettano specifiche regole per garantire interventi di riqualificazione degli spazi urbani e qualità architettonica degli interventi di recupero e di sostituzione edilizia.

4. Prescrizioni

In sede di adeguamento al PTP, gli strumenti di pianificazione urbanistica locale provvedono alla perimetrazione delle aree classificate dal presente articolo, per mezzo di variante al PRG; entro tale perimetro non deve essere ammessa la localizzazione di nuove attività produttive di carattere industriale; le attività produttive esistenti possono realizzare interventi fino alla ristrutturazione edilizia.

Art. 4.9.    Aree urbane di concentrazione dei servizi pubblici di rango provinciale
1. Obiettivi

Concentrare i servizi di rango provinciale privilegiando il recupero, la riqualificazione e il completamento dell’esistente, favorendo economie di aggregazione e migliorando le condizioni di accessibilità per l’utenza.

2. Indirizzi

Nei centri di Novara, Borgomanero ed Arona sono individuate le localizzazioni dei servizi di rango provinciale, con particolare riferimento alle strutture sanitarie, dell’istruzione superiore, delle Amministrazioni di livello sovracomunale e di decentramento dello Stato e della Regione, delle strutture sportive, ricreative e del tempo libero aventi un bacino di attrazione comprensoriale.

3. Direttive

L’Amministrazione Provinciale definisce il piano di intervento per l’adeguamento dei servizi scolastici superiori (direttamente per quanto di propria competenza ed in coordinamento con altri enti competenti).

3.1. L’Amministrazione Provinciale promuove la concertazione con gli Enti Locali per la definizione, unitamente con l’ASL competente, della distribuzione e della localizzazione sul territorio delle sedi di servizi sanitari, eventualmente anche mediante uno specifico "accordo di pianificazione" di cui all'art. 1.5.

3.2. Gli strumenti urbanistici dei Comuni di Novara, Borgomanero, Arona effettuano la previsione di localizzazione di contenitori ed aree da destinare ai servizi di rango provinciale, commisurandone l’entità all’effettivo bacino di utenza sovracomunale.

3.3. Le scelte della pianificazione locale per la localizzazione delle funzioni di servizio di rango provinciale devono tenere conto della loro collocazione all’interno del disegno della struttura urbana, di cui costituiscono elementi basilari.

3.4. Nella scelta delle localizzazioni sono da privilegiare il recupero di contenitori di valore storico-documentario e architettonico o il riuso di aree dismesse o sottoutilizzate e che rappresentano opportunità di riqualificazione urbana.

3.5. Gli strumenti della pianificazione locale devono contenere, per le aree individuate dal presente articolo, specifiche previsioni relative al sistema dell’accessibilità, con particolare riferimento allo studio delle condizioni di compatibilità ambientale del traffico (mediante una estensione specifica del Piano Urbano del Traffico o del Piano Generale del Traffico Urbano).

Art. 4.10.  Aree di concentrazione di attività di interesse collettivo di rango sovracomunale
1. Obiettivi

Favorire un’armatura diffusa sul territorio per ambiti omogenei dei servizi terziari con utenza sovracomunale.

2. Indirizzi

Nei centri di Gozzano, Castelletto Ticino, Oleggio, Romagnano Sesia, Ghemme, Galliate e Trecate sono individuate le localizzazioni privilegiate delle attività terziarie e di servizio di rango sovracomunale, con particolare riferimento ai servizi alla persona e all’impresa.

3. Direttive

Gli strumenti urbanistici dei Comuni elencati al presente articolo introducono norme e procedure per agevolare l’insediamento di funzioni di interesse collettivo, con particolare attenzione al recupero di edifici e aree dismesse dei centri storici e delle aree urbane centrali.

3.1. Le scelte di localizzazione devono favorire l’inserimento delle funzioni di interesse collettivo nel disegno della struttura urbana di cui costituiscono elementi portanti.

3.2. Gli strumenti della pianificazione locale devono contenere, per le aree individuate dal presente articolo, specifiche previsioni relative al sistema dell’accessibilità, con particolare riferimento allo studio delle condizioni di compatibilità ambientale del traffico e alla dotazione di parcheggi (anche mediante l’innalzamento dei valori minimi degli standard di legge).

Funzioni di carattere turistico e residenziale

Art. 4.11.  Aree di concentrazione di insediamenti e servizi turistici in presenza di elevati valori ambientali
1. Obiettivi

Realizzare condizioni di equilibrio tra lo sviluppo delle funzioni turistiche e del tempo libero e la tutela della qualità ambientale.

2. Indirizzi

Le aree delle rive lacustri ed i versanti ad esse prospicenti sono privilegiate per l’insediamento delle attività turistico ricettive e di servizio al turista; le scelte di pianificazione delle funzioni turistiche devono avvenire in presenza della tutela e della valorizzazione della qualità ambientale, intesa come presupposto indispensabile per determinare condizioni di attrattività turistica; considerata la fragilità ambientale dei territori lacustri le scelte insediative sono indirizzate alla selezione di tipologie caratterizzate da alta qualità di insediamenti e bassa pressione di utenti.

3. Direttive

Le aree indicate sono soggette a pianificazione urbanistica esecutiva sottoposta, per quanto riguarda nuovi insediamenti, alle indicazioni del Piano Paesistico di cui all’art. 2.6;
i piani urbanistici esecutivi devono contenere la definizione delle aree demaniali alle quali si applicano le specifiche regolamentazioni per l’accesso e l’uso.

3.1. I piani urbanistici esecutivi contengono specifiche previsioni atte a garantire percorsi di accessibilità e percorribilità pubblica delle rive del lago.

3.2. Le previsioni insediative degli strumenti urbanistici, all’interno delle aree individuate dal presente articolo, sono corredate da analisi di compatibilità ambientale, con specifico riferimento all’impatto visivo sul paesaggio.

3.3. Gli strumenti di pianificazione locale possono introdurre specifiche norme di riqualificazione e compensazione degli effetti ambientali da mettere in atto anche su aree pubbliche o attraverso procedure perequative.

4. Prescrizioni

Fatte salve le previsioni dei P.R.G. vigenti alla data di approvazione del P.T.P., sino all’adozione degli strumenti urbanistici esecutivi formati nel rispetto dei contenuti delle direttive di cui al presente articolo, nelle aree individuate nella Tavola B) non sono ammesse ulteriori localizzazioni di insediamenti ricettivi e residenziali di nuovo impianto; in assenza di tali strumenti esecutivi sono ammessi esclusivamente interventi di interesse pubblico, realizzazione di infrastrutture, completamenti ed adeguamenti di insediamenti esistenti.

Art. 4.12.  Aree di concentrazione di funzioni turistiche da riqualificare
1. Obiettivi

Realizzare lo sviluppo e la qualificazione degli insediamenti turistici in un quadro di compatibilità ambientale.

2. Indirizzi

L’area di concentrazione di funzioni turistiche (ricettive e di servizio) situata sulla sponda meridionale del lago Maggiore è sottoposta ad interventi di consolidamento delle attività presenti con il contestuale miglioramento delle condizioni di inserimento ambientale.

3. Direttive

Le aree individuate sono soggette a piano particolareggiato di iniziativa pubblica, ovvero a pianificazione urbanistica esecutiva di iniziativa privata se preceduta da specifiche norme di attuazione dettate dal PRG per la parte di territorio individuata alla Tavola B).

3.1. Il piano particolareggiato o le specifiche norme di attuazione del PRG contengono la previsione dettagliata delle aree di pregio ambientale e le relative salvaguardie, il progetto dei percorsi e degli itinerari interni all’area riservati agli utenti delle strutture turistiche e delle attrezzature per il tempo libero con le specifiche indicazioni esecutive per garantire un adeguato inserimento paesaggistico, le caratteristiche costruttive degli edifici e dei manufatti, il dimensionamento e la localizzazione delle aree standard (di cui non è consentita la monetizzazione).

3.2. La pianificazione urbanistica locale introduce la possibilità di trasformazione totale o parziale degli insediamenti esistenti da strutture turistico-ricettive mobili in strutture turistico-ricettive in sede fissa, dettando specifiche norme per le caratteristiche costruttive e di inserimento ambientale degli edifici.

3.3. L’Amministrazione Provinciale esercita funzioni di coordinamento delle previsioni urbanistiche comunali, qualora non si provveda alla formazione di strumenti urbanistici intercomunali; tale funzione è esercitata mediante la definizione di un "accordo di pianificazione" di cui all’art. 1.5, con la partecipazione dei Comuni competenti per territorio.

4. Prescrizioni

In attesa dell’adeguamento della strumentazione urbanistica alle direttive di cui al presente articolo, nelle aree perimetrate nella Tavola B) non sono ammesse nuove previsioni insediative oltre quanto già previsto dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione del P.T.P.

Art. 4.13.  Aree di controllo degli effetti ambientali e paesaggistici dello sviluppo insediativo residenziale
1. Obiettivi

Conservare i caratteri ambientali e paesistici delle aree attraverso la verifica preventiva della compatibilità ambientale di eventuali nuovi insediamenti.

2. Indirizzi

Nelle aree prossime agli insediamenti esistenti, caratterizzate da pregio ambientale derivante dai caratteri morfologici e paesaggistici, le nuove previsioni insediative sono generalmente limitate ad aree di completamento di saturazione o ricucitura degli spazi liberi residuali all’interno del perimetro dei centri abitati; qualora esigenze e fabbisogni rilevati in sede locale, adeguatamente motivati, richiedano di estendere la perimetrazione del territorio soggetto a previsioni insediative sulle aree individuate dalle cartografie del PTP (Tavola B), sono da mettere in atto analisi preliminari volte al corretto inserimento ambientale di nuovi insediamenti.

3. Direttive

Gli strumenti di pianificazione locale, qualora prevedano estensioni degli insediamenti sulle aree di cui al presente articolo, comprendono, tra gli elaborati di analisi del piano, la lettura dei caratteri morfologici del territorio e degli insediamenti. In base alle risultanze di tale lettura gli strumenti urbanistici contengono specifiche norme per indirizzare gli interventi di trasformazione del territorio secondo principi di coerenza con gli aspetti positivi che cotraddistinguono il paesaggio naturale, rurale e urbano (compatibilità con la morfologia del territorio, compattazione insediativa in luogo della dispersione, definizione dei rapporti tra edificazione, spazi liberi e copertura vegetale, determinazione dei parametri di edificazione in base ai riferimenti del contesto ambientale, impiego di materiali e colorazioni).

3.1. I progetti di infrastutture stradali ed impiantistiche fuori terra sono corredati di previsioni di attenuazione degli effetti di inserimento paesaggistico.

4. Prescrizioni

Fatte salve le previsioni dei PRG vigenti e/o adottati alla data di approvazione del P.T.P., eventuali nuove previsioni insediative localizzate all’interno delle aree perimetrate di cui al presente articolo, disposte da varianti e/o nuovi strumenti urbanistici, debbono essere sottoposte al "parere di compatibilità territoriale" di cui all’art. 1.7.

4.1. In ogni caso l’introduzione di nuove previsioni insediative relative a superfici territoriali di estensione superiore a 10.000 mq può essere consentita esclusivamente nel caso in cui gli strumenti urbanistici che le prevedono siano corredati da approfondite analisi e verifiche di compatibilità ambientale ai sensi dell’allegato F della L.R. 40/98, con particolare attenzione agli aspetti di inserimento paesaggistico e di indirizzo tipologico-costruttivo.

Art. 4.14.  Aree di consolidamento dell’effetto di concentrazione urbana degli insediamenti residenziali
1. Obiettivi

Conservare i caratteri ambientali e paesistici delle aree attraverso la verifica preventiva della compatibilità ambientale di eventuali nuovi insediamenti

2. Indirizzi

All’interno dei centri urbani individuati si sviluppano i caratteri di concentrazione degli insediamenti al fine di consolidare l’effetto di area urbana e di migliorare il livello di prestazione dei servizi alla persona.

3. Direttive

Gli strumenti di pianificazione locale individuano il perimetro dell’area urbana centrale, dove realizzare la concentrazione insediativa anche mediante norme e parametri che prevedano possibili incrementi delle densità edilizie.

3.1. All’interno delle aree classificate come area urbana centrale gli strumenti di pianificazione locale definiscono gli elementi di armatura urbana, lo schema di mobilità interna (compresa la definizione delle limitazioni alla circolazione veicolare e la dotazione di parcheggi), la disponibilità di aree standard, le caratteristiche morfologiche degli interventi.

3.2. Per le zone di recupero e riutilizzo con mutamento di destinazioni d’uso funzionali, localizzate all’interno delle aree individuate ai sensi del presente articolo, sono da privilegiare programmi integrati di intervento o, in alternativa, specifiche modalità di convenzionamento, con particolare attenzione al recupero delle necessarie aree standards (anche per fabbisogni pregressi).

3.3. Le Amministrazioni locali sostengono il recupero edilizio nelle aree urbane centrali (ed in particolare nei nuclei storici) mediante forme amministrative di agevolazione, quali ad es. puntuali modalità per l’eventuale "monetizzazione" degli standards necessari laddove non siano agevolmente reperibili nelle aree di intervento.

Art. 4.15.  Ambito territoriale dell’ovest Ticino settentrionale sottoposto a specifico P.T.O.
1. Obiettivi

Coordinamento della pianificazione degli insediamenti e delle opportunità localizzative; attenuazione e compensazione ambientale degli effetti generati dalla vicinanza allo scalo aeroportuale di Malpensa (sia sulla strutturazione territoriale che sulla rete della mobilità di merci e persone).

2. Indirizzi

In virtù della complessità dei fenomeni territoriali ed ambientali in atto sull’area dell’Ovest Ticino settentrionale, l’ambito perimetrato alle tavole A) e B) del PTP viene sottoposto a specifico P.T.O. (Progetto Territoriale Operativo) da formarsi ed approvarsi da parte della Provincia di Novara ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., con il concorso dei Comuni interessati ed in accordo con la Regione Piemonte.

3. Direttive

Con la definizione di apposito "accordo di pianificazione" di cui all’art. 1.5, possono altresì essere maggiormente approfonditi, ed eventualmente modificati i confini del perimetro individuato dal P.T.P.

3.1. Il P.T.P prevede che all’accordo di pianificazione debba partecipare la Regione Piemonte al fine di integrare efficacemente i contenuti e di definire opportunamente le procedure del previsto P.T.O. con quelli del P.T.R. Ovest Ticino (proponendosi altresì, qualora ritenuto opportuno, quale "proposta di variante" allo stesso P.T.R. Ovest Ticino nella sua interezza), nonché per assicurare il necessario coordinamento con la Regione Lombardia ed il già vigente "Piano Territoriale d’area di Malpensa" interessante i Comuni d’oltre Ticino.

3.2. Particolare attenzione dovrà essere posta, oltre che al coordinamento sovracomunale delle scelte insediative ed infrastrutturali, agli aspetti di salvaguardia e valorizzazione paesistico-ambientale: il P.T.O. dovrà pertanto acquisire valenza paesistico-ambientale ai sensi del 3 comma art. 4 L.R. 56/77 e s.m.i., anche al fine di integrare al meglio le "aree di rilevanza paesistica" di cui al comma 3.4 e 3.5 del precedente art. 2.7.

4. Prescrizioni

Nell’ambito territoriale sottoposto a P.T.O. e sino alla sua adozione, i Comuni interessati debbono limitare la previsione di nuove aree di espansione che comportino frammentazione insediativa ed elevato consumo di suolo, perseguendo in particolare la riorganizzazione, il completamento e la saturazione di quelle esistenti, nella finalità di riqualificazione della morfologia insediativa.

4.1. In particolare, lungo l’asse della S.S. 32 nell’"ambito di individuazione coordinata delle opportunità insediative" riportato nella Tav. B) e normato dall’art. 4.3, nuove destinazioni funzionali per "medie e grandi strutture di vendita" possono essere localizzate esclusivamente a seguito della definizione di uno specifico "accordo di pianificazione" tra Provincia di Novara e Comuni interessati.

4.2. Dalla data di approvazione del PTP e sino all’adozione del previsto P.T.O., esclusivamente nella porzione territoriale perimetrata e non compresa nel P.T.R. Ovest Ticino attualmente in vigore, nuove aree per funzioni insediative possono essere individuate nei limiti di cui alle cd "varianti parziali" art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i.; ai sensi del precedente comma 4, fanno eccezione eventuali varianti strutturali che incidono per oltre il 4% sulla capacità insediativa residenziale teorica e/o che prevedono variazioni di destinazione urbanistica in aree già edificate e urbanizzate, ma che non comportano nuova urbanizzazione e consumo di suolo al di fuori del completamento e della saturazione di lotti compresi entro il perimetro del territorio urbano.

Art. 4.16   Area di tutela dei caratteri morfologici della città di Novara
1. Obiettivi

Conservare corridoi e ambiti di valore ecologico ed ambientale all’interno della struttura insediativa della città di Novara.

2. Indirizzi

I margini del tessuto urbano della città di Novara indicati sulla tavola B) rappresentano limiti allo sviluppo insediativo che dovrà essere soggetto nella pianificazione locale a valutazioni approfondite degli aspetti di salvaguardia e valorizzazione ambientale.

3. Direttive

Il P.R.G. della città di Novara dovrà contenere una specifica analisi dei caratteri paesistici ed ambientali delle aree localizzate nei punti di contatto tra il territorio inedificato e il tessuto urbano, individuate nella tavola B).

3.1. L’eventuale scelta del P.R.G. di estensione degli insediamenti in direzione del superamento dei margini del territorio urbano indicati sulla tavola B) dovrà essere suffragata da specifiche norme di indirizzo paesistico ed ecologico ed essere accompagnata da previsioni di interventi di compensazione ambientale.

Art. 4.17   Ambito di valorizzazione turistico-ricreativa dell’Est Sesia, sottoposto a specifico P.T.O.
1. Obiettivi

Coordinamento delle iniziative promosse a livello locale per lo sviluppo e l’insediamento di attività turistico-ricreative , con particolare riferimento all’attenuazione degli effetti ambientali e all’attuazione di provvedimenti compensativi.

2. Indirizzi

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati sopra, l’ambito territoriale corrispondente al territorio dei Comuni di Biandrate, Casalbeltrame, Casalvolone, Landiona, Recetto, S. Nazzaro Sesia, Vicolungo per quanto interessato direttamente e indirettamente da previsioni di insediamento di funzioni turistico-ricreative di interesse sovracomunale, è sottoposto a P.T.O. (Progetto Territoriale Operativo), da formarsi e approvarsi da parte della Provincia di Novara ai sensi delle disposizioni contenute nella L.R. 56/77 e s.m.i., con il concorso dei Comuni interessati.

3. Direttive

Il territorio individuato ed assoggettato alla formazione di P.T.O. potrà essere oggetto di modificazione del perimetro mediante specifico "accordo di pianificazione" coordinato dalla Provincia di Novara, purchè non vengano contestualmente estese le localizzazioni di aree di possibile insediamento delle funzioni turistico-ricreative.
3.1. Il P.T.O. deve contenere una specifica valutazione preliminare delle reti infrastrutturali, in particolare per la determinazione del livello di adeguatezza, ovvero delle esigenze di adeguamento, soprattutto per quanto concerene l’accessibilità e la mobilità interna;

3.2. Il P.T.O. deve contenere uno studio preliminare di valutazione di impatto ambientale con particolare riferimento agli effetti di eventuali emissioni, all’inserimento degli interventi nel contesto territoriale di valore ed interesse di testimonianza del "paesaggio agrario", introducendo specifiche previsioni per l’attenuazione dell’impatto visivo e all’incidenza sul quadro socio-economico locale.

3.3. Il P.T.O. deve altresì contenere una specifica individuazione di una rete di "percorsi" di valorizzazione e connessione dei beni architettonici-culturali e delle risorse paesistico-ambientali presenti in loco, adeguatamente strutturati su di una rete di attività agrituristiche; tali percorsi dovranno in particolare connettere gli ambiti di "elevata naturalità" delle aree protette del Sesia e della Palude di Casalbeltrame, oltrechè agli insediamenti presenti e/o previsti in loco, anche con il settore occidentale del Comune di Novara.

4. - Prescrizioni

Ogni previsione di insediamento di attività turistico ricreative eccedente quanto pervisto dai P.R.G.C. vigenti o in itinere alla data di approvazione del P.T.P., è subordinata alla preventiva formazione del P.T.O.
4.1. Gli insediamenti di carattere turistico-ricreativo non potranno essere localizzati su aree classificate ai sensi dei precedenti articoli 2.1, 2.4 e 2.8.

4.2. I terreni classificati dagli strumenti urbanistici vigenti di elevato valore agricolo, sono preservati per tale funzione e non possono essere destinati ad insediamenti turistico-ricreativi, salvo per quanto riguarda la realizzazione di infrastrutture a rete.

  • Titolo V.  Reti e Infrastrutture per la Mobilità
Art. 5.1.   Classificazione delle strade
1. Obiettivi

Classificare la rete stradale nel rispetto delle competenze amministrative ed indicare gli interventi per il suo completamento con riferimento alla funzionalità, alla sicurezza e alla compatibilità ambientale.

2. Indirizzi

Il P.T.P. individua la classificazione fondamentale della rete ed indica i principali interventi di completamento o nuova realizzazione dei tracciati.

2.1. La classificazione prevista, e illustrata sulla tavola C) di piano, comprende:

Autostrade: A4 Torino-Milano, A26 Genova-Gravellona Toce;
Strade Statali: SS 32 Ticinese, SS 33 del Sempione, SS 336 dell’aeroporto della Malpensa, SS 341 Gallaratese, Collegamento esterno dell’abitato di Novara;
strade Regionali: Padana Superiore, della Lomellina, del lago d’Orta, Biellese;
strade Provinciali.
2.2. In generale l’indirizzo del piano è volto alla necessità di eliminare gli attraversamenti urbani in condizioni di incompatibilità del traffico con la qualità urbana, allo sviluppo di politiche di sicurezza e moderazione del traffico.

3. Direttive

Le indicazioni relative alla previsione di nuovi tracciati di strade statali, regionali e provinciali, riportate in Tavola C) sono distinte in:

  • tracciati definiti, provvisti di progettazione approvata almeno al livello preliminare;
  • previsioni di tracciato in variante, privi di sviluppo tecnico-progettuale;
  • previsioni di nuovi tracciati, derivanti da indicazioni comunali ed inseriti nei P.R.G.C. vigenti.

3.1. Le caratteristiche geometriche delle strade di completamento e di nuova costruzione devono corrispondere a quanto previsto dalla normativa nazionale, regionale e CNR.

3.2. La previsione di variazioni dei tracciati definiti, sostitutive o integrative di quelli indicati dal piano, può essere introdotta da specifici piani di settore di scala provinciale o sovracomunale, o da progetti specifici predisposti da enti competenti, a condizione che ne sia dimostrato il processo logico e fondato di individuazione con particolare valutazione degli effetti funzionali ed ambientali e di relazione con il sistema insediativo e della mobilità; in tal caso la loro approvazione attraverso uno specifico provvedimento coinvolgente l’Amministrazione Provinciale (accordo di programma, conferenza dei servizi, accordo di pianificazione), costituisce automatico adeguamento del P.T.P.

3.3. Gli strumenti di pianificazione locale possono prevedere tracciati di completamento e di nuova realizzazione della rete comunale, oltre a quelli indicati dal PTP, a condizione che risultino coerenti con la gerarchia della rete in esso individuata.

4. Prescrizioni

Nel caso di previsione di nuove infrastrutture per la viabilità in aree caratterizzate da qualità ambientale e paesaggistica, di cui ai precedenti art. 2.4, 2.6 e 2.7, i relativi progetti dovranno comunque essere corredati da specifici studi di impatto e dovranno tenere conto degli effetti di percezione visiva del territorio interessato.

4.1. Nella progettazione di nuove strade e negli interventi di adeguamento della rete esistente, devono essere previsti manufatti di attraversamento per superare le barriere di separazione e ricomporre la continuità biologica del territorio, con particolare riferimento alla continuità dei corridoi ecologici indicati dal P.T.P.

4.2. Con riferimento alla classificazione delle previsioni di nuova viabilità, si specifica quanto segue:

  • le indicazioni relative a tracciati definiti determinano salvaguardia;
  • le indicazioni relative a previsioni di tracciato in variante e di nuovi tracciati non determinano regime di salvaguardia, salvo quanto autonomamente disposto dai P.R.G. C. per il territorio di competenza.


4.3. Tenendo conto dei limiti derivanti dalle caratteristiche del territorio e dei vincoli di salvaguardia posti dal P.T.P., i tracciati stradali indicati in Tavola C) devono ottemperare ai seguenti requisiti:

  • essere progettati in coerenza con le indicazioni di sviluppo degli insediamenti contenute negli strumenti di pianificazione locale;
  • selezionare adeguatamente le intersezioni con la rete locale, limitandone il numero ed evitando coincidenze con la viabilità di accesso alle unità edilizie private;
  • mantenere un livello di impatto acustico nei limiti di norma nei confronti dell’edilizia circostante;
  • mantenere nel corso del tempo (mediante norme e/o fasce di vincolo imposte dagli strumenti urbanistici) le caratteristiche progettuali di capacità, sicurezza e scorrimento del traffico.


4.4. Le Amministrazioni Locali definiscono, per quanto di loro competenza all’interno degli strumenti di pianificazione, le caratteristiche e la gerarchia funzionale della viabilità locale, con riferimento ai seguenti parametri:

  • volumi di traffico;
  • caratteristiche dei veicoli;
  • zone e funzioni servite;
  • presenza di sedi destinate alla mobilità pedonale e ciclabile.


4.5. Lungo le nuove strade extraurbane principali e secondarie non sono consentiti accessi privati a singole unità edilizie ad una distanza inferiore a 300 metri tra loro.

4.6. Gli strumenti di pianificazione locale definiscono e selezionano i percorsi preferenziali di accesso alle funzioni a grande gravitazione di utenza (servizi pubblici di interesse provinciale e sovracomunale, strutture commerciali, aree di concentrazione di attività produttive, aree turistiche, aree di interscambio del trasporto delle persone).

4.7. In sede di adeguamento della strumentazione urbanistica locale ai contenuti del presente Titolo delle NTA del PTP, e comunque in occasione della prima variante di PRG successiva all’approvazione del PTP, le tavole dei piani debbono individuare e perimetrare il limite di "centro abitato" ai sensi dell’art. 4 del Codice della Strada, ai fini della applicazione delle relative fasce di rispetto per la viabilità extraurbana.

Art. 5.2.   Segmento da integrare nel collegamento pedemontano dell’Italia nord-occidentale
1. Obiettivi

Individuazione del tracciato da riservare allo studio del collegamento pedemontano dell’Italia nord-occidentale.

2. Indirizzi

L’indicazione del tracciato di collegamento pedemontano riportata sulle tavole di P.T.P. é soggetta alla verifica di progettazione preliminare riguardante l’intero tracciato e le connessioni con il territorio della Provincia di Vercelli ad ovest e con la rete autostradale e il territorio della Regione Lombardia ad est.

2.1. Nel caso di modificazione del tracciato riportato sulle tavole di P.T.P. dovranno essere contestualmente previste le interconnessioni con la rete classificata dal P.T.P. in categoria C.

2.2. La progettazione preliminare deve essere accompagnata da studio di valutazione di impatto ambientale

3. Direttive

Lungo il tracciato individuato dalle tavole di P.T.P., fino alla predisposizione del progetto preliminare, è istituita una fascia di rispetto di 30 metri per lato, misurata dal ciglio stradale esistente o dal tracciato indicato graficamente per i nuovi segmenti stradali.

3.1. All’interno di tale fascia sono consentite esclusivamente opere relative all’adeguamento della sede stradale o alla realizzazione di infrastrutture ed impianti per servizi pubblici e/o di interesse pubblico, nonchè quanto previsto all’ art. 27 della L.R. 56/1977.s

4. Prescrizioni

A seguito della approvazione del P.T.P. gli strumenti urbanistici comunali provvedono ad individuare mediante variante al PRG, ai sensi dell’art. 17, comma 6 della L.R. 56/1977, i tracciati di cui al presente articolo e le relative fasce di rispetto.

Art. 5.3.   Percorso in variante a tracciato storico (connesso e contestuale ai relativi interventi di riqualificazione ambientale e funzionale)
1. Obiettivi

Realizzare percorsi di trasferimento del traffico di attraversamento all’esterno dei centri abitati interessati, con miglioramento delle condizioni funzionali della mobilità e delle condizioni di sicurezza e compatibilità ambientale del traffico nelle aree urbane.

2. Indirizzi

Il tracciato individuato dalle tavole di P.T.P. è soggetto a verifica mediante progetto preliminare, accompagnato da studio di valutazione di impatto ambientale.

2.1. Il progetto preliminare deve comprendere dati di analisi della dimensione e della tipologia dei flussi di traffico rilevati e stime della loro evoluzione nella proiezione ventennale.

2.2. Il progetto preliminare deve comprendere la soluzione delle interconnessioni con la rete classificata dal P.T.P. in categoria B e C.

3. Direttive

Lungo il tracciato individuato dalle tavole di P.T.P., fino alla predisposizione del progetto preliminare, è istituita una fascia di rispetto di 30 metri per lato, misurata dal ciglio stradale esistente o dal tracciato indicato graficamente per i nuovi segmenti stradali.

3.1. All’interno di tale fascia sono consentite esclusivamente opere relative all’adeguamento della sede stradale o alla realizzazione di infrastrutture ed impianti per servizi pubblici e/o di interesse pubblico, nonchè quanto previsto all’ art. 27 della L.R. 56/1977.

4. Prescrizioni

A seguito della approvazione del P.T.P. gli strumenti urbanistici comunali provvedono ad individuare mediante variante al PRG, ai sensi dell’art. 17, comma 6 della L.R. 56/1977, i tracciati di cui al presente articolo e le relative fasce di rispetto.

Art. 5.4.   Percorso di connessione alla rete autostradale di aree urbane e di aree produttive
1. Obiettivi

Realizzare percorsi preferenziali per i principali flussi di traffico con origine/destinazione da/per la rete autostradale

2. Indirizzi

Il P.T.P. individua i principali percorsi di accesso alla rete autostradale per gli insediamenti a più elevata generazione di traffico (aree urbane ad elevata densità insediativa e di funzioni di interesse generale ed aree produttive principali).

2.1. I tracciati indicati sulle tavole di P.T.P. sono oggetto di specifico approfondimento nell’ambito degli strumenti di pianificazione, in modo tale da garantire la fluidità del traffico e da canalizzare il traffico pesante all’esterno dei centri abitati.

3. Direttive

Gli strumenti di pianificazione urbanistica locale e i piani del traffico predispongono un’organizzazione del sistema viario che si basa sulla priorità al traffico di connessione tra gli accessi alla rete autostradale e le aree urbane a medio-alta densità insediativa e/o le aree di concentrazione di attività produttive e di servizio.

3.1. Il dimensionamento delle sezioni stradali e delle intersezioni (e le relative tipologie) deve essere effettuato mediante analisi dei flussi di traffico in considerazione delle caratteristiche extraurbane dei collegamenti stradali oggetto del presente articolo, la mobilità ciclopedonale è esclusa, salvo predisposizione di sede propria.

3.2. Eventuali previsioni insediative degli strumenti urbanistici vigenti in corrispondenza dei percorsi di connessione alla rete autostradale individuati sulle tavole di P.T.P. devono essere provviste di idonea pianificazione delle intersezioni, evitando in tutti i casi possibili accessi diretti privi di corsie di selezione per l’immissione e/o la svolta.

3.3. Lungo il tracciato individuato dalle tavole di P.T.P., fino alla predisposizione del progetto preliminare, è istituita una fascia di rispetto di 30 metri per lato, misurata dal ciglio stradale esistente o dal tracciato indicato graficamente per i nuovi segmenti stradali.

3.4. All’interno di tale fascia sono consentite esclusivamente opere relative all’adeguamento della sede stradale o alla realizzazione di infrastrutture ed impianti per servizi pubblici e/o di interesse pubblico, nonchè quanto previsto all’ art. 27 della L.R. 56/1977.

Art. 5.5.   Principali interconnessioni con la rete locale di tracciati in variante
1. Obiettivi

Selezionare i punti privilegiati di intersezione tra i nuovi tracciati in variante e la rete locale.

2. Indirizzi

Il P.T.P. individua i principali punti di intersezione tra la rete locale ed i tracciati in variante.

2.1. Tali punti costituiscono le intersezioni selezionate quale unico punto di relazione tra i tracciati in variante e la rete locale.

2.2. Le intersezioni devono essere progettate con l’obiettivo della massima fluidificazione del traffico privilegiando regimi a rotatoria.

3. Direttive

Le principali interconnessioni individuate sulle tavole di P.T.P. potranno essere oggetto di approfondimento, integrazioni e modifiche in base agli strumenti di pianificazione del traffico elaborati in sede locale, attraverso specifico studio della viabilità contenuto nei P.R.G., a seguito di progettazione preliminare della infrastruttura.

3.1. La progettazione delle interconnessioni dovrà essere oggetto di progettazione secondo criteri di sicurezza, qualità urbana e adeguata funzionalità, privilegiando tipologie con la minore occupazione di suolo possibile.

Art. 5.6.   Principali punti di riorganizzazione degli svincoli autostradali in connessione con la rete locale
1. Obiettivi

Realizzazione di adeguate caratteristiche funzionali e di sicurezza in corrispondenza delle intersezioni della rete con le piste di ingresso/uscita dai caselli autostradali.

2. Indirizzi

In considerazione degli obiettivi di concentrazione degli insediamenti produttivi, in corrispondenza dei caselli autostradali deve essere prevista la razionalizzazione funzionale e la messa in sicurezza delle intersezioni tra la rete, la cui gerarchia è illustrata sulla tavola C) di P.T.P., e i tracciati di ingresso/uscita dall’autostrada.

2.1. Contestualmente deve essere previsto il miglioramento dell’inserimento ambientale delle infrastrutture con abbattimento delle forme di inquinamento acustico e delle emissioni nell’aria.

3. Direttive

Ai fini della loro valorizzazione in funzione di "porta" di accesso agli insediamenti, nelle aree circostanti le intersezioni gli strumenti di pianificazione locale potranno prevedere la localizzazione di infrastrutture di servizio comprendenti aree di sosta attrezzate con attività di assistenza ai veicoli e attrezzature di accoglienza e informazione per il personale addetto alle attività di trasporto.

4. Prescrizioni

A seguito della approvazione del P.T.P. ed in sede di adeguamento alle disposizioni dello stesso, gli strumenti urbanistici comunali provvedono ad individuare mediante variante al PRG, ai sensi dell’art. 17, comma 6 della L.R. 56/1977, le aree di cui al presente articolo e le relative fasce di rispetto.

Art. 5.7.   Fascia di territorio interessata dal percorso della linea ad alta capacità
1. Obiettivi

Individuare e preservare la sede utile per la collocazione della linea ad alta capacità.

2. Indirizzi

Ai fini della realizzazione del nuovo tracciato della linea ferroviaria ad alta capacità sulle tavole di P.T.P. è individuata una fascia di salvaguardia in affiancamento al lato sud della autostrada A4 della profondità di 60 m.

2.1. Ai fini della scelta del tracciato di interconnessione della linea ad alta capacità con la stazione ferroviaria di Novara, sulle tavole di P.T.P. sono individuati due percorsi risultanti dallo stato attuale di progettazione.

3. Direttive

Le fasce individuate sono oggetto di vincolo d’uso esclusivo per la realizzazione della linea ad alta capacità.

3.1. Fino alla definitiva approvazione del progetto della linea ad alta capacità e delle relative interconnessioni, nella fascia di 60 m., misurata a partire dalla linea indicata sulle tavole di P.T.P. su entrambi i lati, è esclusa la nuova costruzione di edifici e manufatti permanenti ad eccezione di interventi di adeguamento di reti ed infrastrutture coerenti con la previsione di progetto della linea stessa, di opere per l’esercizio di attività agricole, di opere conseguenti ad esigenze di sicurezza o di ripristino, ricostruzione e manutenzione di edifici e manufatti preesistenti.

3.2. La definitiva approvazione del tracciato della linea ad alta capacità e delle relative interconnessioni e opere complementari costituirà variante al P.T.P., escludendo dai vincoli relativi le parti di territorio non interessate dal progetto definitivo.

4. Prescrizioni

Dalla data di approvazione del PTP non possono essere consentiti ed autorizzati interventi in contrasto con le specificazioni di cui ai commi precedenti, all’interno della fascia di rispetto di cui al comma 3.1.

4.1. In sede di adeguamento della strumentazione urbanistica ai contenuti del P.T.P., e comunque in occasione della prima variante successiva all’approvazione del P.T.P., i Comuni interessati sono tenuti a riportare nelle planimetrie di piano la prescritta fascia di rispetto con le relative limitazioni normative

Art. 5.8.   Tracciato ferroviario con previsione di incremento del traffico delle merci con effetti sul territorio urbano
1. Obiettivi

Intervenire per attenuare gli effetti ambientali e funzionali indotti dall’incremento del traffico ferroviario

2. Indirizzi

Il P.T.P. indica la necessità di mettere in atto interventi di attenuazione dell’impatto ambientale nei confronti degli insediamenti e della funzionalità di esercizio nei confronti della rete prodotti dall’incremento atteso di traffico merci su ferro lungo le linee di collegamento alle trasversali alpine del Sempione e del Gottardo, con particolare effetto sulle aree urbane.

3. Direttive

Lungo le tratte individuate sulle tavole di P.T.P., gli strumenti della pianificazione locale devono contenere l’analisi degli impatti attesi e limitare le previsioni insediative alle condizioni di compatibilità risultanti.

3.1. Attraverso le norme di attuazione dei PRG devono essere prescritti i provvedimenti da mettere in atto per l’attenuazione dell’impatto acustico verso le aree, limitrofe alle tratte indicate sulle tavole di P.T.P., aventi destinazioni d’uso che comportano la permanenza continuativa di persone.

3.2. Gli strumenti di pianificazione locale e/o i piani del traffico devono indicare gli interventi sulla rete della mobilità locale in grado di migliorare la funzionalità del traffico, con particolare riferimento al superamento dei passaggi a livello

4. Prescrizioni

Ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 11/07/1980 n° 753 lungo le tratte di cui al presente articolo non sono ammesse deroghe alle fasce di rispetto minime di 30 m a partire dalla rotaia più esterna nel caso di nuova costruzione o ricostruzione di edifici esistenti.

4.1. L’Amministrazione Provinciale predispone, attraverso il coordinamento delle Amministrazioni Comunali interessate mediante preventivo "accordo di pianificazione", un apposito piano tecnico esecutivo comprendente le opere di attenuazione dell’impatto fonico e le opere per la realizzazione di attraversamenti della linea ferroviaria con esclusione dei passaggi a livello.

Art. 5.9.   Previsione di nuovo tracciato ferroviario
1. Direttive

Le aree individuate per la costruzione del nuovo tracciato della linea Novara-Domodossola in corrispondenza dell’abitato di Gozzano sono oggetto di vincolo esclusivo; su tali aree non é consentita nessuna nuova costruzione di edifici o manufatti, con esclusione di quanto destinato a realizzare o completare l’infrastruttura ferroviaria

2. Prescrizioni

Ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 11/07/1980 n° 753 lungo la tratta di cui al presente articolo non sono ammesse deroghe alle fasce di rispetto minime di 30 m a partire dalla rotaia più esterna nel caso di nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici esistenti

Art. 5.10. Area riservata al C.I.M. ed al polo logistico novarese
1. Obiettivi

Consolidare la presenza del centro intermodale e sviluppare il sistema di offerta di servizi logistici e trasportistici; riqualificare le aree produttive al contorno per guidare al meglio processi di trasformazione urbana di forte rilevanza territoriale.

2. Indirizzi

Il PT.P. individua sulle Tavole B) e C) l’area destinata ad ospitare il C.I.M. e l’area di localizzazione delle strutture per i servizi logistici e produttivi nel quadrante nord-est della città di Novara.

2.1. L’assetto dell’area deve definire il potenziamento delle strutture del C.I.M., la riorganizzazione dei raccordi ferroviari e delle interconnessioni delle linee Alta Capacità, FS e FNM, le modalità per promuovere la riqualificazione ambientale, il riuso funzionale delle aree produttive dismesse del quadrante nord-est della città di Novara, in funzione delle attività logistiche e produttive, dei servizi e del sistema dei trasporti, completando il sistema delle connessioni intermodali con il trasporto su gomma, e valorizzando il polo della ricerca scientifica-tecnologica.

3. Direttive

L’area individuata sulle tavole di P.T.P. é oggetto di vincolo esclusivo per le destinazioni intermodali, della logistica, della produzione e del terziario di servizio (non commerciale per grandi superfici).

3.1. La pianificazione locale, mediante specifici strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica, estesi ad ambiti omogenei all'interno dell'area perimetrata da definirsi con ricorso ad appositi "accordi di pianificazione" tra Comuni interessati e Provincia, definisce le previsioni relative a: reti infrastrutturali, viabilità, ferrovia, aree per le funzioni produttive, di servizio, logistiche, trasportistiche, polo scientifico-tecnologico.

Art. 5.11. Previsione di realizzazione di piattaforma logistica locale
1. Obiettivi

Realizzare una piattaforma di interscambio ferro/gomma per la movimentazione delle merci nel comprensorio industriale di Borgomanero/S.Maurizio d’Opaglio.

2. Indirizzi

A seguito della realizzazione del nuovo tracciato ferroviario sulla linea Novara-Domodossola (eliminazione della "gobba" di Gozzano) su parte del sedime dismesso si localizza la struttura di interscambio per il trasporto delle merci nella forma di una piattaforma attrezzata per lo scambio modale ferro-gomma al servizio del distretto produttivo dell’area nord della provincia.

3. Direttive

La pianificazione urbanistica locale, anche mediante apposito "accordo di pianificazione" coordinato dalla Provincia di Novara, definisce la localizzazione con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e all’organizzazione della viabilità di accesso.

Art. 5.12. Area di potenziamento delle funzioni di interscambio del trasporto delle persone
1. Obiettivi

Rafforzare le funzioni di interscambio ferro/gomma per il trasporto delle persone.

2. Indirizzi

Il P.T.P. individua tre localizzazioni delle aree destinate a concentrare l’interscambio tra le modalità di trasporto:

  • area di Novara di interscambio tra il trasporto individuale e pubblico su gomma e il trasporto ferroviario;
  • area di Borgomanero di interscambio tra il trasporto individuale e pubblico su gomma e il trasporto ferroviario;
  • area di Arona di interscambio tra il trasporto individuale e pubblico su gomma, il trasporto ferroviario e il trasporto per via d’acqua (con particolare riferimento alla funzione turistica).
3. Direttive

Nelle aree indicate dal P.T.P., gli strumenti di pianificazione locale prevedono il rafforzamento dei servizi connessi con il trasporto delle persone e il potenziamento delle aree a parcheggio di interscambio.

4. Prescrizioni

A seguito della approvazione del P.T.P., gli strumenti di pianificazione locale, in sede di adeguamento alle indicazioni del P.T.P. con le procedure di cui all’art. 17 comma 6 della L.R. 56/1977 e comunque in occasione della prima variante successiva alla sua approvazione, individuano e vincolano ad uso esclusivo le aree, i manufatti e gli edifici necessari per realizzare le infrastrutture ed i servizi destinati al potenziamento dei punti di interscambio moda

 

Art. 5.13. Ambiti da sottoporre a pianificazione unitaria ed integrata della mobilità locale
1. Obiettivi

Predisporre strumenti di pianificazione della mobilità in ambiti omogenei, coerenti con gli effettivi bacini di gravitazione ed utenza prevalentemente locale

2. Indirizzi

Il P.T.P. individua i seguenti ambiti omogenei di pianificazione della mobilità:

  • ambito dei Comuni di Borgomanero, Cureggio, Briga Novarese, Gozzano, S.Maurizio d’Opaglio;
  • ambito dei Comuni di Arona, Dormelletto, Castelletto Ticino, Oleggio Castello, Paruzzaro, Invorio;
  • ambito dei Comuni di Novara, Trecate, Galliate, Romentino, Cameri, Cerano, Sozzago, S.Pietro Mosezzo, Biandrate.
3. Direttive

Le Amministrazioni Comunali il cui territorio ricade all’interno degli ambiti territoriali individuati formano i Piani Generali del Traffico Urbano con il coordinamento del Comune capofila.

4. Prescrizioni

Ai sensi delle "Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico" del Ministero LL.PP., i PGTU dovranno contenere specifici provvedimenti e misure per la compatibilità ambientale, lo sviluppo di forme di trasporto alternative all’uso dell’auto privata, la tutela delle cosiddette "utenze deboli".

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