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Inquadramento normativo

Last update: 19 June 2025, 15:02

Con la legge 142/90, di riforma del sistema delle autonomie locali, e con le conseguenti leggi regionali 45/94 (che ha introdotto modifiche alla LR 56/77 in materia di pianificazione territoriale), e 44/2000 (di attuazione del decreto 112/98, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alla Regione, alle Province e agli altri Enti Locali), le Province hanno assunto ulteriori e importanti compiti e responsabilità, soprattutto nel campo della pianificazione e gestione del territorio, di tutela e valorizzazione dell’ambiente e delle bellezze naturali, e di difesa delle acque e del suolo.
Da un lato, quindi, l’art. 15 della legge 142 stabilisce che il Piano territoriale di coordinamento provinciale stabilisca gli indirizzi generali di assetto del territorio, indicando:

  • le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
  • la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
  • le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica e idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento al suolo e la regimentazione delle acque;
  • le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

Con la LR 45/94 sono poi precisati il contenuto e le finalità del Piano Territoriale Provinciale e i suoi rapporti con la Pianificazione regionale:

"Articolo 5, comma 2 - Il Piano Territoriale Provinciale ed il Piano Territoriale Metropolitano, in conformità con le indicazioni contenute nel Piano Territoriale Regionale, configurano l'assetto del territorio tutelando e valorizzando l'ambiente naturale nella sua integrità, considerano la pianificazione comunale esistente e coordinano le politiche per la trasformazione e la gestione del territorio che risultano necessarie per promuovere il corretto uso delle risorse ambientali e naturali e la razionale organizzazione territoriale delle attività e degli insediamenti."

Quando il Piano Territoriale Provinciale prende in considerazione in modo specifico e esauriente i valori ambientali del territorio ha valore di Piano Paesistico ed è efficace ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. 490/99, se ciò è esplicitamente dichiarato in sede di adozione.
Sono poi definite le modalità di elaborazione del PTP, che devono prevedere il concorso dei Comuni e delle Comunità Montane, tenendo in considerazione i contenuti e le prescrizioni dei piani e dei programmi settoriali che hanno incidenza territoriale e provvedendo al loro coordinamento. Si riconosce, peraltro, agli strumenti di pianificazione territoriale la funzione di quadro di riferimento e di indirizzo per la formazione degli strumenti urbanistici e per la redazione dei piani settoriali, i quali devono dimostrare la congruenza con gli stessi.

Questi compiti di concertazione, di coordinamento e di integrazione da una parte dei diversi settori, dall’altra di diversi livelli istituzionali, assegnati al PTP, sono inoltre coerenti con le norme e le azioni, sempre più frequenti a livello nazionale e regionale, per lo sviluppo di forme di partecipazione e di concertazione nella definizione e nell’attuazione degli strumenti di pianificazione e delle politiche territoriali. Il ritorno nel dibattito disciplinare e nella pratica amministrativa, nazionale e europea, della pianificazione di scala vasta, con un’accezione sempre più marcata di pianificazione strategica, ha, infatti, stimolato la ricerca delle forme di coordinamento fra attori e di forme partenariali e lo sviluppo di diverse forme di programmazione negoziata (ultimi nel panorama ormai ricco, i "patti di pianificazione" che vedono protagoniste le Province).
Ciò rende ancora più evidente che la natura del PTP non può essere quella di strumento prevalentemente orientato al controllo/veto/autorizzazione delle trasformazioni fisiche del territorio, ma di strumento necessario al governo di uno sviluppo territoriale sostenibile, intendendo con "governo" la capacità di indirizzare e di coinvolgere nel processo decisionale e attuativo tutti i soggetti, istituzionali e non, che concorrono alla definizione dell’assetto infrastrutturale e insediativo del territorio (in particolare i Comuni), e con "sviluppo sostenibile" gli obiettivi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico e paesistico e le condizioni di compatibilità delle trasformazioni territoriali con la difesa dell’ambiente e delle sue risorse e la prevenzione del rischio idrogeologico.
Di qui la scelta di dare al PTP di Novara il valore di Piano Paesistico e la sua natura di piano di indirizzo strategico, nel quale i vincoli e le prescrizioni sono sostanzialmente limitati agli aspetti direttamente o indirettamente ambientali, e le scelte programmatorie sono soprattutto espresse in termini di indirizzi e di direttive, che rispettano l’autonomia delle diverse competenze, ma impegnano alla coerenza a obiettivi condivisi, al coordinamento e alla concertazione sia la pianificazione locale e di settore sia l’attuazione degli interventi.


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