NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
TITOLO IV. INDIRIZZI DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Funzioni di carattere produttivo (produzione di beni e di servizi)
Art. 4.1. Aree di riorganizzazione e concentrazione degli insediamenti produttivi
in corrispondenza dei caselli autostradali
Art. 4.2. Aree di concentrazione di insediamenti produttivi da confermare,
riqualificare e sviluppare
Art. 4.3. Ambiti di individuazione coordinata delle opportunità insediative
per le attività produttive, terziarie e di servizio
Art. 4.4. Norme generali per la localizzazione di aree per l’insediamento
di funzioni di carattere produttivo
Art. 4.5. Area estrattiva e produttiva del bacino petrolifero novarese
Art. 4.6. Aree di riqualificazione funzionale ed ambientale dei territori urbani
lungo tracciati stradali storici
Art. 4.7. Aree di riqualificazione urbana con utilizzazione
di sedimi ferroviari da dismettere
Art. 4.8. Aree di concentrazione delle attività terziarie, commerciali e di servizio
di scala provinciale
Art. 4.9. Aree urbane di concentrazione dei servizi pubblici di rango provinciale
Art. 4.10. Aree di concentrazione di attività di interesse collettivo di rango sovracomunale
Funzioni di carattere turistico e residenziale
Art. 4.11. Aree di concentrazione di insediamenti e servizi turistici in presenza
di elevati valori ambientali
Art. 4.12. Aree di concentrazione di funzioni turistiche da riqualificare
Art. 4.13. Aree di controllo degli effetti ambientali e paesaggistici
dello sviluppo insediativo residenziale
Art. 4.14. Aree di consolidamento dell’effetto di concentrazione urbana
degli insediamenti residenziali
Art. 4.15. Ambito territoriale dell’ovest Ticino settentrionale
sottoposto a specifico P.T.O.
Art. 4.16 Area di tutela dei caratteri morfologici della città di Novara.
Art. 4.17 Ambito di valorizzazione turistico-ricreativa dell’Est Sesia,
sottoposto a specifico P.T.O.

Funzioni di carattere produttivo (produzione di beni e di servizi)

Art. 4.1.
Aree di riorganizzazione e concentrazione degli insediamenti produttivi
in corrispondenza dei caselli autostradali
1. - Obiettivi Consolidare e sviluppare la localizzazione di insediamenti produttivi nelle aree prossime ai caselli di accesso alla rete autostradale con l’obiettivo di migliorare le condizioni generali di accessibilità del traffico operativo alle aree produttive, di concentrare le funzioni produttive, di realizzare economie di aggregazione dei servizi e di riordinare e razionalizzare gli insediamenti e le reti infrastrutturali.
2. - Indirizzi All’interno del perimetro delle aree individuate in cartografia alla Tavola B), possono essere realizzate "aree ecologicamente attrezzate", secondo la definizione di cui all’art. 26 del D.Lgs. 112/98 (anche per la corretta applicazione del D.P.R. 447/98 concernente il c.d. "sportello unico"), da destinare all’insediamento di attività produttive, comprendenti produzione di beni e produzione di servizi: l’infrastrutturazione, l’assetto urbanistico e i provvedimenti di tutela ambientale di tali aree si realizzano con la predisposizione di piani per gli insediamenti produttivi e/o strumenti urbanistici esecutivi, nel caso di completamenti, riqualificazioni ed ampliamenti di aree esistenti, nonchè di localizzazione di nuove aree.

    2.1. Il dimensionamento delle aree a destinazione produttiva è determinato in riferimento ad un bacino di utenza omogeneo sovracomunale, a politiche di distretto, e/o di offerta insediativa per attività provenienti da aree extraprovinciali; delle modalità di determinazione di tale dimensionamento deve essere dato adeguatamente conto in sede di formazione dei relativi strumenti urbanistici.

3. - Direttive Nel caso di aree con insediamenti preesistenti, lo sviluppo di nuove opportunità insediative deve essere contestuale alla razionalizzazione e alla riqualificazione funzionale generale;

    3.1. nella pianificazione esecutiva devono essere previsti comparti di attuazione, assegnando priorità al completamento e alla razionalizzazione degli insediamenti compresi entro il perimetro delle aree preesistenti;
    gli strumenti di pianificazione contengono schemi modulari indirizzati alla razionale utilizzazione del suolo;

    3.2. particolare attenzione deve essere posta nella valutazione degli effetti sul traffico, limitando e razionalizzando le intersezioni con la viabilità di accesso e privilegiando allacciamenti diretti alla rete autostradale;
    la progettazione delle mitigazioni dell’impatto ambientale e paesaggistico deve essere indirizzata a eliminare o ridurre la "visibilità" degli insediamenti e deve prevedere adeguate fasce di vegetazione o di aree destinate alle attività agricole interposte tra gli insediamenti produttivi e le aree circostanti a prevalente funzione residenziale;

    3.3. i piani per gli insediamenti produttivi e/o gli strumenti urbanistici esecutivi, redatti secondo le disposizioni legislative in materia, devono contenere specifiche indicazioni morfologiche e di inserimento di costruzioni e manufatti;

    3.4. nel caso di aree di estensione sovracomunale, la progettazione ed approvazione dei piani per gli insediamenti produttivi e/o degli strumenti urbanistici esecutivi deve avvenire contestualmente in forma coordinata tra gli enti territorialmente competenti; in caso diverso la Provincia promuove la definizione di uno specifico "accordo di pianificazione" di cui all’art. 1.5 che stabilisce le scelte di pianificazione di indirizzo insediativo (con indicazione dei dati di localizzazione, dimensionamento, accessibilità) da seguire al momento dell’attuazione della pianificazione urbanistica esecutiva di competenza dei singoli Comuni;

    3.5. gli strumenti di pianificazione relativi alle aree di cui al presente articolo sono comunque corredati dall’analisi di compatibilità ambientale ai sensi dell’allegato F della L.R. 40/1998.

    3.6. per quanto concerne eventuali insediamenti produttivi esistenti, localizzati al di fuori dei perimetri riportati in Tavola B nei Comuni interessati dalla tipologia del presente articolo, i PRG debbono comunque valutare attentamente la possibilità di "rilocalizzare" le attività di rilevante "impatto", utilizzando al meglio i disposti dell’art. 26 della L.R. 56/77 e s.m.i.: in tal caso gli ambiti di localizzazione produttiva perimetrati nella Tavola B), di cui al presente ed al successivo articolo delle norme, rappresentano un quadro di riferimento strutturato prioritario per la localizzazione produttiva su tutto il territorio provinciale.

    3.7. La Provincia di Novara, anche mediante la definizione di uno specifico "accordo di pianificazione" di cui all’art. 1.5, da stipularsi con gli Enti e le Amministrazioni interessate, predispone un progetto speciale che prevede la razionalizzazione dei cablaggi e delle reti di approvigionamento delle aree di concentrazione produttiva (di cui al presente ed al successivo articolo), nel rispetto del quadro di riferimento rappresentato dalla Tavola B) per le funzioni a carattere produttivo e di servizio.

4. - Prescrizioni Per potersi configurare quali "aree ecologicamente attrezzate" ai sensi del citato art. 26 del D.Lgs 112/98, in attesa delle specifiche direttive da emanarsi da parte della Regione, il P.T.P. dispone che i lavori di attrezzamento e di realizzazione di nuove aree produttive di cui al presente articolo, da progettare con modalità unitarie ed integrate, debbano essere comunque sottoposti alla fase di valutazione di impatto ambientale di cui alla L.R. 40/98, indipendentemente dalla loro estensione territoriale:
  • valutazione di competenza regionale nei casi di cui al punto 5 dell’allegato B1 della citata legge regionale;
  • valutazione di competenza provinciale in tutti gli altri casi.

    4.1. Dalla data di approvazione del P.T.P., su tutto il territorio provinciale, nuovi insediamenti di attività produttive che prevedano impianti industriali con quantità e caratteristiche ricomprese nella casistica di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 della L.R. 40/98, possono essere consentiti esclusivamente in "aree ecologicamente attrezzate": nel caso in cui, per l’attrezzamento ed infrastrutturazione di tali aree, si sia già conclusa positivamente la procedura di V.I.A. prevista al comma precedente, le attività e gli impianti ricompresi negli allegati B1 e B2 della L.R. 40/98, sono automaticamente esclusi dalla fase di valutazione ai sensi delle procedure previste dalla legge regionale.

    4.2. Sono comunque fatti salvi ampliamenti, ristrutturazioni e/o adeguamenti di attività ed impianti produttivi già esistenti localizzati all’esterno dei perimetri di cui al presente articolo riportati in Tavola B, anche se presentano le caratteristiche di cui al precedente comma.

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Art. 4.2.
Aree di concentrazione di insediamenti produttivi
da confermare, riqualificare e sviluppare
1. - Obiettivi Promuovere la concentrazione degli insediamenti e la riqualificazione delle aree destinate alla localizzazione delle attività produttive, evitando la diffusione indifferenziata e capillare di aree sul territorio, con particolare tutela dei suoli agricoli ad elevata produttività; realizzare economie di aggregazione dei servizi e riordinare e razionalizzare gli insediamenti e le reti infrastrutturali.
2. - Indirizzi Le aree individuate e perimetrate nella Tavola B, sono indirizzate al completamento degli insediamenti contestualmente alla loro riqualificazione; è prevista la contestuale presenza di funzioni connesse con la produzione di beni e con la produzione di servizi;

    2.1. le aree individuate sono destinate alla concentrazione delle attività produttive in luogo di localizzazioni diffuse.

3. - Direttive L’ampliamento delle aree è soggetto alla formazione di piani per gli insediamenti produttivi e/o strumenti urbanistici esecutivi, che devono contemplare gli interventi per la mitigazione degli effetti ambientali; il completamento ed il riordino degli insediamenti all’interno dei perimetri già individuati dai P.R.G. vigenti va comunque soggetto a strumento urbanistico esecutivo.

    3.1. Allo scopo di perseguire la concentrazione insediativa, è consentito utilizzare parametri elevati, anche incrementando i preesistenti, fino ad un rapporto massimo di copertura del suolo del 65%, mantenendo al contempo un rapporto di permeabilità del suolo non inferiore al 10% della superficie fondiaria;

    3.2. gli interventi di ampliamento delle aree sono subordinati alla verifica della dotazione di standards anche per i fabbisogni degli insediamenti preesistenti, con specifico riferimento ai tipi di attività insediate;

    3.3. i piani urbanistici esecutivi di razionalizzazione e ampliamento delle aree di cui al presente articolo devono contenere specifiche prescrizioni morfologiche e di inserimento di costruzioni e manufatti;

    3.4. i piani di ampliamento delle aree devono essere corredati da specifiche analisi relative alle condizioni di accessibilità e prevedere specifici interventi per la sicurezza e la moderazione del traffico;

    3.5. la razionalizzazione e riqualificazione delle aree esistenti comprende il riordino della viabilità interna; attraverso gli strumenti urbanistici esecutivi sono da prevedere percorsi preferenziali di collegamento degli insediamenti alla rete primaria della viabilità;

    3.6. nei casi previsti dalla vigente normativa regionale e/o in assenza di piani di settore dell’assetto idrogeologico e della classificazione dei livelli di produttività dei suoli agricoli, gli strumenti di pianificazione per l’ampliamento delle aree esistenti contengono obbligatoriamente l’analisi di compatibilità ambientale come prevista all’allegato F della L.R. 40/1998.

    3.7. al presente articolo, si applicano le direttive di cui al comma 3.6 dell’articolo 4.1.

4. - Prescrizioni Tramite apposito P.I.P. e/o strumento urbanistico esecutivo, è possibile configurare anche le aree produttive di cui al presente articolo quali "aree ecologicamente attrezzate": valgono comunque le prescrizioni di cui ai commi 4., 4.1, 4.2 del precedente articolo 4.1.
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Art. 4.3.
Ambiti di individuazione coordinata
delle opportunità insediative per le attività produttive, terziarie e di servizio
1. - Obiettivi Definire le localizzazioni di nuove aree produttive in modo coordinato all’interno di ambiti territoriali omogenei, in particolare laddove sono in corso fenomeni insediativi di tendenziale "diffusione lineare" lungo le infrastrutture viabilistiche: l’eventuale nuova localizzazione avviene in base a principi di stima preliminare dei fabbisogni e di valutazione comparata dei requisiti funzionali delle diverse aree presenti all’interno del perimetro omogeneo riportato in tavola B.
2. - Indirizzi Gli ambiti individuati sono preordinati alla concertazione preliminare delle localizzazioni di aree produttive destinate ad accogliere prioritariamente gli insediamenti di limitata dimensione ed a basso potenziale di "impatto ambientale", strettamente connessi con il contesto socio-economico locale.
3. - Direttive All’interno delle perimetrazioni d’ambito di cui al presente articolo, l’individuazione negli strumenti di pianificazione locale di aree di nuovo impianto per l’insediamento di nuove attività produttive (e/o l’ampliamento di quelle già previste e non ancora attuate) per l’insediamento di nuove attività produttive, aventi superficie territoriale superiore a 20.000 mq., è subordinata ad una ricognizione delle aree destinate a tale funzione presenti nell’ambito di individuazione coordinata (perimetrato alla Tavola B), ed é ammissibile solo in presenza di superfici territoriali residue, disponibili per nuovi insediamenti indicate negli strumenti urbanistici comunali vigenti, aventi estensione complessiva inferiore al 20% della superficie territoriale totale destinata alle attività produttive all’interno dell’intero ambito.

    3.2. Nelle porzioni territoriali interessate dagli ambiti di cui al presente articolo, gli strumenti urbanistici locali, qualora contengano nuove previsioni di aree di nuovo impianto di superficie territoriale superiore a 20.000 mq. devono comunque comprendere una stima preliminare dei fabbisogni, tale da dimostrarne l’esigenza.

4. - Prescrizioni Con l'approvazione del P.T.P.:
  • sono fatti salvi i contenuti di cui agli indirizzi del PTR Ovest Ticino per le aree interessate dalle schede d'ambito;
  • gli ambiti perimetrati dalla Tavola B) si configurano come aree problma esono finalizzati a contenere e riorganizzare gli insediamenti esistenti, limitando l'individuazione di nuove aree a casi motivati finalizzati a razionalizzare e superare situazioni problematiche derivanti dagli insediamenti esistenti;

    4.1. In assenza dell’accordo di pianificazione di cui al comma precedente, è comunque sempre fatta salva la possibilità di ampliare e completare funzionalmente le aree produttive già esistenti e previste dalla strumentazione urbanistica vigente alla data di approvazione del P.T.P., esclusivamente se tali ampliamenti risultano contigui ad ambiti territoriali già dotati delle necessarie opere di urbanizzazione primaria e non comportano un incremento superiore a 50.000 mq di superficie territoriale.
    4.2. A seguito dell’approvazione del P.T.P., negli ambiti perimetrati di cui al presente articolo, l’eventuale individuazione di aree di nuovo impianto e/o l’ampliamento di quelle già esistenti che configurino "in contiguità" una superficie territoriale a destinazione produttiva comprensiva anche degli insediamenti esistenti di dimensione pari a 300.000 mq, dovranno, attraverso l'accordo di pianificazione, prendere in considerazione la riorganizzazione dell'intero comparto. Il conseguito "accordo di pianificazione" di cui all’art. 1.5, coordinato dalla Provincia e sottoscritto da tutti i Comuni interessati da quello specifico ambito, comporta la conseguente classificazione di "area di concentrazione di insediamenti produttivi" di cui al precedente art. 4.2, senza che ciò costituisca variante di P.T.P.

  • l'individuazione di ulteriori aree di nuovo impiantodi estensione superiore a 20.000 mq di superficie territoriale, richiede comunque la preventiva definizione di un "accordo di pianificazione" di cui all'art.1.5, coordinato dalla Provincia e sottoscritto da tutti i Comuni interessati da quello specifico ambito.
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Art. 4.4.
Norme generali per la localizzazione di aree
per l’insediamento di funzioni di carattere produttivo
1. - Obiettivi Promuovere il riordino degli insediamenti esistenti, il contenimento dell’eccessiva dispersione e frammentazione delle localizzazioni, di conseguenza favorire la concentrazione delle aree per l’insediamento delle funzioni produttive, perseguendo al contempo la riconversione, la riqualificazione funzionale ed il riuso delle aree di attuale insediamento dimesse e/o in via di dismissione.
2. - Indirizzi Il P.T.P. individua specifici criteri di riferimento per la pianificazione urbanistica locale al fine di poter efficacemente perseguire l’obiettivo dichiarato che, nel caso della programmazione delle aree produttive, richiede comunque una valutazione, un preciso dimensionamento ed una verifica dei possibili impatti e ricadute, da condursi a scala sovracomunale con il coordinamento dell’ente provinciale: tali criteri sono da rispettarsi su tutto il territorio provinciale, in particolare all’esterno degli ambiti perimetrati in Tavola B) di cui ai precedenti articoli 4.1, 4.2 e 4.3.
3. - Direttive Su tutto il territorio provinciale, le nuove aree per l’insediamento di funzioni produttive da individuarsi in sede di strumentazione urbanistica locale, secondo le specifiche direttive già riportate dal P.T.R. Ovest Ticino (art. 13, Norme Generali), debbono:
  • essere collocate tendenzialmente in terreni non classificati di elevato valore produttivo dal punto di vista agricolo dalle analisi e dalle definizioni dei P.R.G.C., e che presentano caratteristiche geotecniche adatte alle caratteristiche dell’insediamento industriale;
  • essere localizzate e concentrate in luoghi che presentano caratteristiche di elevata accessibilità (sia su gomma che, dove esistente, su ferro), con adeguati svincoli di relazione con la rete delle infrastrutture viarie di riferimento, evitando categoricamente lo sviluppo di insediamenti lineari attestati direttamente lungo gli assi infrastrutturali con accessi diretti da essi ai singoli insediamenti;
  • non essere collocate in aree di "risulta" o gravate da eccessivi vincoli lineari (quali ad es. elettrodotti, gasdotti, etc..), ma presentare un’articolazione fondiaria atta a consentire un razionale sviluppo dei layout insediativi tipici degli immobili industriali;
  • prevedere la possibilità che i tagli dei lotti consentano un’adeguata flessibilità modulare finalizzata ad accorpamenti successivi in relazione a diverse esigenze dimensionali di localizzazione;
  • evitare il più possibile che nelle normative di riferimento sia consentita un’eccessiva frammistione di destinazioni d’uso;
  • essere collocate laddove le politiche urbanizzative locali consentono l’attivazione dei servizi indispensabili, in particolare per quanto concerne lo smaltimento dei reflui solidi e liquidi, da realizzarsi con modalità integrate prima dell’insediamento delle attività industriali;
  • essere, nella maggior misura possibile, integrate anche fisicamente con il contesto territoriale di riferimento: occorre pertanto che per le aree collocate in prossimità di aree residenziali, i P.R.G.C. individuino opportune fasce di rispetto ambientale adeguatamente piantumate, volte anche a rispettare le condizioni di clima acustico ai sensi delle normative vigenti;
  • essere sottoposte, nel caso siano previste per accogliere più unità produttive in tempi anche diversi, a pianificazione esecutiva estesa a tutta l’area, al fine di poter coerentemente gestire, in termini coordinati ed unitari, la realizzazione delle reti e delle infrastrutture di servizio indispensabili all’insediabilità, la cui esecuzione potrà essere programmata anche per lotti funzionali.

    3.1. Ai sensi dell’art. 3 del Decreto Min. LL.PP. 09/05/01, il P.T.P. dispone che la definizione territoriale delle aree di "concentrazione produttiva" di cui ai precedenti articoli 4.1 e 4.2 (in particolare le "prescrizioni" relative), costituisce altresì il quadro di riferimento per qualsiasi eventuale ulteriore localizzazione di stabilimenti soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. 334/99; per quanto concerne la definizione delle aree interessate dagli effetti prodotti dagli stabilimenti già esistenti, in stretta sinergia con il "Piano Provinciale di Protezione Civile", il P.T.P. dovrà essere integrato (senza che ciò costituisca variante) dalle necessarie valutazioni a scala territoriale, una volta acquisite dai Comuni le informazioni di cui all’art. 4 del citato Decreto Min. LL.PP.

    3.2. Al fine di un’opportuna valorizzazione anche sotto il profilo storico del sistema produttivo nell’ambito provinciale, la strumentazione urbanistica locale, in presenza di aree dimesse e/o in via di dismissione nei tessuti urbani consolidati, è tenuta ad approfondire il tema del recupero e del riuso di tali aree contestualmente all’eventuale definizione di apposite aree di rilocalizzazione: in particolare, laddove la presenza di tali siti è "diffusa" in ambito urbano, il P.R.G. deve prevedere, mediante specifiche indicazioni ed indirizzi, la formazione di uno specifico strumento urbanistico attuativo di settore esteso a tutto il "sistema" urbano di aree dimesse e/o in via di dismissione, che in tal senso, pianificato con modalità coordinate ed unitarie, possa consentire di praticare efficaci politiche di riqualificazione urbana più "complesse" anche attraverso calibrate nuove destinazioni funzionali.

    3.3. La Provincia, ai sensi della vigente legislazione, coinvolgendo i Comuni e le Comunità Montane, concorre alla definizione della programmazione regionale in materia di aree attrezzate produttive a carattere sia industriale sia artigianale, utilizzando la Tavola B) del P.T.P. quale quadro di riferimento strutturato: gli appositi atti di programmazione in capo all’ente provinciale ai sensi della legislazione vigente, assolveranno a tale compito indicando localizzazioni, caratteristiche e priorità degli interventi. La Provincia inoltre concorre, ai sensi del Capo VI della L.R. n. 21/97 s.m.i., all’individuazione delle lavorazioni dell’artigianato artistico e tipico nonché all’individuazione ed alla delimitazione dei territori interessati.

4. - Prescrizioni Su tutto il territorio provinciale, all’esterno dei perimetri riportati alla Tavola B) ai sensi dei precedenti articoli 4.1, 4.2 e 4.3, fatti comunque salvi gli ampliamenti ed i completamenti in stretta contiguità delle aree già esistenti e fatte salve le previsioni della strumentazione urbanistica vigente alla data di approvazione del P.T.P., eventuali ulteriori aree di nuovo impianto a destinazione produttiva con superficie territoriale superiore a 20.000 mq, potranno essere individuate esclusivamente a seguito della definizione di un apposito "accordo di pianificazione" di cui all’art. 1.5, da stipularsi tra il Comune interessato e la Provincia di Novara: in caso di motivate esigenze (per "impatti" territoriali, infrastrutturali, ambientali di scala sovracomunale) la Provincia di Novara potrà invitare alla definizione del citato "accordo di pianificazione" anche gli altri Comuni eventualmente coinvolti dalla nuova localizzazione.
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Art. 4.5.
Area estrattiva e produttiva del bacino petrolifero novarese
1. - Obiettivi Definire la compatibilità ambientale delle attività estrattive e produttive del settore petrolifero, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza ed ai provvedimenti compensativi.
2. - Indirizzi Predisporre un piano di recupero e riqualificazione ambientale all’interno del perimetro individuato in forma di strumento urbanistico esecutivo di settore, eventualmente articolato per comparti, avente estensione sovracomunale con contestuale variante ai PRG; l’Amministrazione Provinciale esercita il coordinamento della pianificazione locale, avendo come finalità la specifica valenza ambientale con l’introduzione di previsioni territoriali di carattere protettivo e compensativo nei confronti degli insediamenti umani, delle aree agricole, degli ambienti naturali.
3. - Direttive Lo strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica, corredato da preventivo "accordo di pianificazione" e/o di programma sottoscritto dagli Enti Locali competenti e dai soggetti privati esercenti le attività petrolifere estrattive e produttive, delimita le aree destinate alle installazioni dell’attività estrattiva e dell’attività di trasformazione e produzione e stoccaggio dei prodotti petroliferi:

    3.1. Lo strumento di pianificazione esecutiva individua le aree e le fasce di rispetto intorno alle installazioni estrattive e produttive; all’interno di tali delimitazioni sono escluse nuove localizzazioni di attività comportanti la presenza continuativa dell’uomo; il piano indica le aree di rilocalizzazione e le modalità di trasferimento per quelle preesistenti.
    3.2. Lo strumento di pianificazione previsto dal presente articolo può altresì proporsi, qualora ritenuto opportuno da parte delle Amministrazioni locali interessate, quale specifica "integrazione" al piano di valorizzazione della fascia pre-parco disposto dal P.T.R. Ovest Ticino (si veda Scheda d’Ambito 19. del citato P.T.R.), nel caso in cui quest’ultimo piano fosse già stato adottato alla data di approvazione del P.T.P.
    3.3. Le aree comprese all’interno del perimetro indicato sono soggette a monitoraggio della qualità dell’aria, delle acque e del suolo.
    3.4. Il Piano Esecutivo ed il relativo accordo di pianificazione, da attivare anche con il concorso della Regione Piemonte, dovranno altresì individuare interventi di riqualificazione ambientale per il cui finanziamento potranno essere utilizzate anche le royalties introitate dalla Regione per le concessioni estrattive del bacino petrolifero.

4. - Prescrizioni Dalla data di approvazione del P.T.P., sino all’adozione del piano di recupero e riqualificazione ambientale previsto dal presente articolo, nelle aree comprese nel perimetro indicato non possono essere previste nuove superfici territoriali di espansione degli insediamenti residenziali oltre quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione del P.T.P.
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Art. 4.6.
Aree di riqualificazione funzionale ed ambientale
dei territori urbani lungo tracciati stradali storici
1. - Obiettivi Coordinare i processi di trasformazione e riqualificazione delle fasce di territorio urbano limitrofe ai tracciati stradali storici.
2. - Indirizzi Promuovere azioni di pianificazione coordinata e di attuazione concertata degli interventi all’interno dei perimetri individuati per sostenere processi di riqualificazione urbana e ambientale secondo un indirizzo direttore definito (anche mediante eventuali "accordi di pianificazione") tramite azioni di pianificazione locale da attuare per mezzo della formazione di strumenti urbanistici esecutivi e/o di programmi integrati di riqualificazione urbana.
3. - Direttive Riorganizzare la viabilità locale con l’obiettivo della compatibilità ambientale e della sicurezza.

    3.1. Individuare le principali connessioni della rete locale con la nuova viabilità di livello gerarchico superiore:

    3.2. Individuare le aree destinate ad incrementare la dotazione quantitativa e qualitativa di standard con l’obiettivo di definire elementi di armatura urbana.

    3.3. Riqualificare il disegno urbano e l’immagine urbana.

    3.4. Utilizzare strumenti operativi ed attuativi riferiti a piani esecutivi ed a programmi integrati, (o di altri strumenti di cooperazione e collaborazione istituzionali che saranno previsti da future leggi e/o disposizioni) con ricorso ad accordi di programma tra le Amministrazioni e gli Enti interessati (con il coordinamento della Amministrazione Provinciale per la definizione degli elementi strutturali dei piani, la cui attuazione potrà avvenire per parti).

    3.5. Per quanto concerne l’ambito individuato nell’area nord-est della città di Novara in stretta integrazione all’individuazione del polo dei servizi logistici, si rimanda alle specifiche disposizioni di cui al successivo art. 5.10.

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Art. 4.7.
Aree di riqualificazione urbana
con utilizzazione dei sedimi ferroviari da dismettere
1. - Obiettivi Utilizzare le aree appartenenti a sedimi ferroviari di cui si prevede la dismissione come spazi utili a processi di riqualificazione urbana.
2. - Indirizzi Il recupero delle aree ferroviarie dismesse è indirizzato a formare elementi di struttura urbana qualificati e/o a realizzare nuove infrastrutture utili al miglioramento degli spazi urbani.
3. - Direttive Gli strumenti di pianificazione urbanistica locale individuano le destinazioni d’uso dei suoli resi liberi dalle infrastrutture ferroviarie, privilegiando la dotazione di standard, la costruzione di infrastrutture di utilità pubblica, l’introduzione di previsioni di ricucitura del tessuto urbano, di valorizzazione e compensazione ambientale, di riequilibrio ecologico.

    3.1. Nel caso di programmi "complessi" di riqualificazione urbana, da realizzare con il concorso dell’ente proprietario dei sedimi e dei soggetti attuatori, sono ammesse nuove previsioni insediative da assoggettare a variante strutturale di PRG.

    3.2. Gli strumenti di pianificazione locale e/o i programmi complessi anche di iniziativa privata, sono corredati da specifiche analisi/studi di compatibilità ambientale, nei quali deve essere prevista la bonifica dei suoli e sottosuoli occupati dal sedime ferroviario.

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Art. 4.8.
Aree di concentrazione di attività terziarie,
commerciali e di servizio di scala provinciale
1. - Obiettivi Definire centri di polarizzazione terziaria e dei servizi all’interno dei sistemi urbani di Novara e di Borgomanero per conseguire miglioramenti nella fruizione.
2. - Indirizzi Le localizzazioni individuate sono destinate alla concentrazione di attività terziarie e di servizio, contestualmente all’organizzazione di un adeguato sistema di accessibilità.
3. - Direttive Gli strumenti di pianificazione locale individuano le aree da destinare all’insediamento concentrato di attività terziarie e di servizio.

    3.1. Lo sviluppo insediativo delle attività terziarie e di servizio privilegia interventi di recupero del patrimonio edilizio in condizioni di manutenzione insoddisfacenti e il riuso di aree ed immobili dimessi.

    3.2. Gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione locale sono assoggettati a convenzionamento nel caso di realizzazione di slp superiori a 1000 mq.

    3.3. Gli strumenti di pianificazione locale possono prevedere incrementi delle dotazioni minime di standard previste dalle leggi e norme generali vigenti.

    3.4. Gli strumenti di pianificazione locale definiscono indici di edificabilità utili alla concentrazione degli insediamenti terziari e di servizio.

    3.5. Gli strumenti della pianificazione locale devono contenere, per le aree individuate dal presente articolo, specifiche previsioni relative al sistema dell’accessibilità, con particolare riferimento allo studio delle condizioni di compatibilità ambientale del traffico (mediante una estensione specifica del Piano Urbano del Traffico o del Piano Generale del Traffico Urbano).

    3.6. Gli strumenti di pianificazione locale dettano specifiche regole per garantire interventi di riqualificazione degli spazi urbani e qualità architettonica degli interventi di recupero e di sostituzione edilizia.

4. - Prescrizioni In sede di adeguamento al PTP, gli strumenti di pianificazione urbanistica locale provvedono alla perimetrazione delle aree classificate dal presente articolo, per mezzo di variante al PRG; entro tale perimetro non deve essere ammessa la localizzazione di nuove attività produttive di carattere industriale; le attività produttive esistenti possono realizzare interventi fino alla ristrutturazione edilizia.
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Art. 4.9.
Aree urbane di concentrazione dei servizi pubblici di rango provinciale
1. - Obiettivi Concentrare i servizi di rango provinciale privilegiando il recupero, la riqualificazione e il completamento dell’esistente, favorendo economie di aggregazione e migliorando le condizioni di accessibilità per l’utenza.
2. - Indirizzi Nei centri di Novara, Borgomanero ed Arona sono individuate le localizzazioni dei servizi di rango provinciale, con particolare riferimento alle strutture sanitarie, dell’istruzione superiore, delle Amministrazioni di livello sovracomunale e di decentramento dello Stato e della Regione, delle strutture sportive, ricreative e del tempo libero aventi un bacino di attrazione comprensoriale.
3. - Direttive L’Amministrazione Provinciale definisce il piano di intervento per l’adeguamento dei servizi scolastici superiori (direttamente per quanto di propria competenza ed in coordinamento con altri enti competenti).

    3.1. L’Amministrazione Provinciale promuove la concertazione con gli Enti Locali per la definizione, unitamente con l’ASL competente, della distribuzione e della localizzazione sul territorio delle sedi di servizi sanitari, eventualmente anche mediante uno specifico "accordo di pianificazione" di cui all'art. 1.5.

    3.2. Gli strumenti urbanistici dei Comuni di Novara, Borgomanero, Arona effettuano la previsione di localizzazione di contenitori ed aree da destinare ai servizi di rango provinciale, commisurandone l’entità all’effettivo bacino di utenza sovracomunale.

    3.3. Le scelte della pianificazione locale per la localizzazione delle funzioni di servizio di rango provinciale devono tenere conto della loro collocazione all’interno del disegno della struttura urbana, di cui costituiscono elementi basilari.

    3.4. Nella scelta delle localizzazioni sono da privilegiare il recupero di contenitori di valore storico-documentario e architettonico o il riuso di aree dismesse o sottoutilizzate e che rappresentano opportunità di riqualificazione urbana.

    3.5. Gli strumenti della pianificazione locale devono contenere, per le aree individuate dal presente articolo, specifiche previsioni relative al sistema dell’accessibilità, con particolare riferimento allo studio delle condizioni di compatibilità ambientale del traffico (mediante una estensione specifica del Piano Urbano del Traffico o del Piano Generale del Traffico Urbano).

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Art. 4.10.
Aree di concentrazione di attività di interesse collettivo
di rango sovracomunale
1. - Obiettivi Favorire un’armatura diffusa sul territorio per ambiti omogenei dei servizi terziari con utenza sovracomunale.
2. - Indirizzi Nei centri di Gozzano, Castelletto Ticino, Oleggio, Romagnano Sesia, Ghemme, Galliate e Trecate sono individuate le localizzazioni privilegiate delle attività terziarie e di servizio di rango sovracomunale, con particolare riferimento ai servizi alla persona e all’impresa.
3. - Direttive Gli strumenti urbanistici dei Comuni elencati al presente articolo introducono norme e procedure per agevolare l’insediamento di funzioni di interesse collettivo, con particolare attenzione al recupero di edifici e aree dismesse dei centri storici e delle aree urbane centrali.

    3.1. Le scelte di localizzazione devono favorire l’inserimento delle funzioni di interesse collettivo nel disegno della struttura urbana di cui costituiscono elementi portanti.

    3.2. Gli strumenti della pianificazione locale devono contenere, per le aree individuate dal presente articolo, specifiche previsioni relative al sistema dell’accessibilità, con particolare riferimento allo studio delle condizioni di compatibilità ambientale del traffico e alla dotazione di parcheggi (anche mediante l’innalzamento dei valori minimi degli standard di legge).

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Funzioni di carattere turistico e residenziale

Art. 4.11.
Aree di concentrazione di insediamenti e servizi turistici
in presenza di elevati valori ambientali
1. - Obiettivi Realizzare condizioni di equilibrio tra lo sviluppo delle funzioni turistiche e del tempo libero e la tutela della qualità ambientale.
2. - Indirizzi Le aree delle rive lacustri ed i versanti ad esse prospicenti sono privilegiate per l’insediamento delle attività turistico ricettive e di servizio al turista; le scelte di pianificazione delle funzioni turistiche devono avvenire in presenza della tutela e della valorizzazione della qualità ambientale, intesa come presupposto indispensabile per determinare condizioni di attrattività turistica; considerata la fragilità ambientale dei territori lacustri le scelte insediative sono indirizzate alla selezione di tipologie caratterizzate da alta qualità di insediamenti e bassa pressione di utenti.
3. - Direttive Le aree indicate sono soggette a pianificazione urbanistica esecutiva sottoposta, per quanto riguarda nuovi insediamenti, alle indicazioni del Piano Paesistico di cui all’art. 2.6;
i piani urbanistici esecutivi devono contenere la definizione delle aree demaniali alle quali si applicano le specifiche regolamentazioni per l’accesso e l’uso.

    3.1. I piani urbanistici esecutivi contengono specifiche previsioni atte a garantire percorsi di accessibilità e percorribilità pubblica delle rive del lago.
    3.2. Le previsioni insediative degli strumenti urbanistici, all’interno delle aree individuate dal presente articolo, sono corredate da analisi di compatibilità ambientale, con specifico riferimento all’impatto visivo sul paesaggio.
    3.3. Gli strumenti di pianificazione locale possono introdurre specifiche norme di riqualificazione e compensazione degli effetti ambientali da mettere in atto anche su aree pubbliche o attraverso procedure perequative.

4. - Prescrizioni Fatte salve le previsioni dei P.R.G. vigenti alla data di approvazione del P.T.P., sino all’adozione degli strumenti urbanistici esecutivi formati nel rispetto dei contenuti delle direttive di cui al presente articolo, nelle aree individuate nella Tavola B) non sono ammesse ulteriori localizzazioni di insediamenti ricettivi e residenziali di nuovo impianto; in assenza di tali strumenti esecutivi sono ammessi esclusivamente interventi di interesse pubblico, realizzazione di infrastrutture, completamenti ed adeguamenti di insediamenti esistenti.
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Art. 4.12.
Aree di concentrazione di funzioni turistiche da riqualificare
1. - Obiettivi Realizzare lo sviluppo e la qualificazione degli insediamenti turistici in un quadro di compatibilità ambientale.
2. - Indirizzi L’area di concentrazione di funzioni turistiche (ricettive e di servizio) situata sulla sponda meridionale del lago Maggiore è sottoposta ad interventi di consolidamento delle attività presenti con il contestuale miglioramento delle condizioni di inserimento ambientale.
3. - Direttive Le aree individuate sono soggette a piano particolareggiato di iniziativa pubblica, ovvero a pianificazione urbanistica esecutiva di iniziativa privata se preceduta da specifiche norme di attuazione dettate dal PRG per la parte di territorio individuata alla Tavola B).

    3.1. Il piano particolareggiato o le specifiche norme di attuazione del PRG contengono la previsione dettagliata delle aree di pregio ambientale e le relative salvaguardie, il progetto dei percorsi e degli itinerari interni all’area riservati agli utenti delle strutture turistiche e delle attrezzature per il tempo libero con le specifiche indicazioni esecutive per garantire un adeguato inserimento paesaggistico, le caratteristiche costruttive degli edifici e dei manufatti, il dimensionamento e la localizzazione delle aree standard (di cui non è consentita la monetizzazione).

    3.2. La pianificazione urbanistica locale introduce la possibilità di trasformazione totale o parziale degli insediamenti esistenti da strutture turistico-ricettive mobili in strutture turistico-ricettive in sede fissa, dettando specifiche norme per le caratteristiche costruttive e di inserimento ambientale degli edifici.

    3.3. L’Amministrazione Provinciale esercita funzioni di coordinamento delle previsioni urbanistiche comunali, qualora non si provveda alla formazione di strumenti urbanistici intercomunali; tale funzione è esercitata mediante la definizione di un "accordo di pianificazione" di cui all’art. 1.5, con la partecipazione dei Comuni competenti per territorio.

4. - Prescrizioni In attesa dell’adeguamento della strumentazione urbanistica alle direttive di cui al presente articolo, nelle aree perimetrate nella Tavola B) non sono ammesse nuove previsioni insediative oltre quanto già previsto dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione del P.T.P..
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Art. 4.13.
Aree di controllo degli effetti ambientali e paesaggistici
dello sviluppo insediativo residenziale
1. - Obiettivi Conservare i caratteri ambientali e paesistici delle aree attraverso la verifica preventiva della compatibilità ambientale di eventuali nuovi insediamenti.
2. - Indirizzi Nelle aree prossime agli insediamenti esistenti, caratterizzate da pregio ambientale derivante dai caratteri morfologici e paesaggistici, le nuove previsioni insediative sono generalmente limitate ad aree di completamento di saturazione o ricucitura degli spazi liberi residuali all’interno del perimetro dei centri abitati; qualora esigenze e fabbisogni rilevati in sede locale, adeguatamente motivati, richiedano di estendere la perimetrazione del territorio soggetto a previsioni insediative sulle aree individuate dalle cartografie del PTP (Tavola B), sono da mettere in atto analisi preliminari volte al corretto inserimento ambientale di nuovi insediamenti.
3. - Direttive Gli strumenti di pianificazione locale, qualora prevedano estensioni degli insediamenti sulle aree di cui al presente articolo, comprendono, tra gli elaborati di analisi del piano, la lettura dei caratteri morfologici del territorio e degli insediamenti. In base alle risultanze di tale lettura gli strumenti urbanistici contengono specifiche norme per indirizzare gli interventi di trasformazione del territorio secondo principi di coerenza con gli aspetti positivi che cotraddistinguono il paesaggio naturale, rurale e urbano (compatibilità con la morfologia del territorio, compattazione insediativa in luogo della dispersione, definizione dei rapporti tra edificazione, spazi liberi e copertura vegetale, determinazione dei parametri di edificazione in base ai riferimenti del contesto ambientale, impiego di materiali e colorazioni).

    3.1. I progetti di infrastutture stradali ed impiantistiche fuori terra sono corredati di previsioni di attenuazione degli effetti di inserimento paesaggistico.

4. - Prescrizioni Fatte salve le previsioni dei PRG vigenti e/o adottati alla data di approvazione del P.T.P., eventuali nuove previsioni insediative localizzate all’interno delle aree perimetrate di cui al presente articolo, disposte da varianti e/o nuovi strumenti urbanistici, debbono essere sottoposte al "parere di compatibilità territoriale" di cui all’art. 1.7.

    4.1. In ogni caso l’introduzione di nuove previsioni insediative relative a superfici territoriali di estensione superiore a 10.000 mq può essere consentita esclusivamente nel caso in cui gli strumenti urbanistici che le prevedono siano corredati da approfondite analisi e verifiche di compatibilità ambientale ai sensi dell’allegato F della L.R. 40/98, con particolare attenzione agli aspetti di inserimento paesaggistico e di indirizzo tipologico-costruttivo.

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Art. 4.14.
Attivare politiche mirate di concentrazione
degli insediamenti e dei servizi nelle aree urbane principali.
1. - Obiettivi Conservare i caratteri ambientali e paesistici delle aree attraverso la verifica preventiva della compatibilità ambientale di eventuali nuovi insediamenti
2. - Indirizzi All’interno dei centri urbani individuati si sviluppano i caratteri di concentrazione degli insediamenti al fine di consolidare l’effetto di area urbana e di migliorare il livello di prestazione dei servizi alla persona.
3. - Direttive Gli strumenti di pianificazione locale individuano il perimetro dell’area urbana centrale, dove realizzare la concentrazione insediativa anche mediante norme e parametri che prevedano possibili incrementi delle densità edilizie.

    3.1. All’interno delle aree classificate come area urbana centrale gli strumenti di pianificazione locale definiscono gli elementi di armatura urbana, lo schema di mobilità interna (compresa la definizione delle limitazioni alla circolazione veicolare e la dotazione di parcheggi), la disponibilità di aree standard, le caratteristiche morfologiche degli interventi.

    3.2. Per le zone di recupero e riutilizzo con mutamento di destinazioni d’uso funzionali, localizzate all’interno delle aree individuate ai sensi del presente articolo, sono da privilegiare programmi integrati di intervento o, in alternativa, specifiche modalità di convenzionamento, con particolare attenzione al recupero delle necessarie aree standards (anche per fabbisogni pregressi).

    3.3. Le Amministrazioni locali sostengono il recupero edilizio nelle aree urbane centrali (ed in particolare nei nuclei storici) mediante forme amministrative di agevolazione, quali ad es. puntuali modalità per l’eventuale "monetizzazione" degli standards necessari laddove non siano agevolmente reperibili nelle aree di intervento.

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Art. 4.15.
Ambito territoriale dell’Ovest Ticino settentrionale
sottoposto a specifico P.T.O.
1. - Obiettivi Coordinamento della pianificazione degli insediamenti e delle opportunità localizzative; attenuazione e compensazione ambientale degli effetti generati dalla vicinanza allo scalo aeroportuale di Malpensa (sia sulla strutturazione territoriale che sulla rete della mobilità di merci e persone).
2. - Indirizzi In virtù della complessità dei fenomeni territoriali ed ambientali in atto sull’area dell’Ovest Ticino settentrionale, l’ambito perimetrato alle tavole A) e B) del PTP viene sottoposto a specifico P.T.O. (Progetto Territoriale Operativo) da formarsi ed approvarsi da parte della Provincia di Novara ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., con il concorso dei Comuni interessati ed in accordo con la Regione Piemonte.
3. - Direttive Con la definizione di apposito "accordo di pianificazione" di cui all’art. 1.5, possono altresì essere maggiormente approfonditi, ed eventualmente modificati i confini del perimetro individuato dal P.T.P.

    3.1. Il P.T.P prevede che all’accordo di pianificazione debba partecipare la Regione Piemonte al fine di integrare efficacemente i contenuti e di definire opportunamente le procedure del previsto P.T.O. con quelli del P.T.R. Ovest Ticino (proponendosi altresì, qualora ritenuto opportuno, quale "proposta di variante" allo stesso P.T.R. Ovest Ticino nella sua interezza), nonché per assicurare il necessario coordinamento con la Regione Lombardia ed il già vigente "Piano Territoriale d’area di Malpensa" interessante i Comuni d’oltre Ticino.

    3.2. Particolare attenzione dovrà essere posta, oltre che al coordinamento sovracomunale delle scelte insediative ed infrastrutturali, agli aspetti di salvaguardia e valorizzazione paesistico-ambientale: il P.T.O. dovrà pertanto acquisire valenza paesistico-ambientale ai sensi del 3 comma art. 4 L.R. 56/77 e s.m.i., anche al fine di integrare al meglio le "aree di rilevanza paesistica" di cui al comma 3.4 e 3.5 del precedente art. 2.7.

4. - Prescrizioni Nell’ambito territoriale sottoposto a P.T.O. e sino alla sua adozione, i Comuni interessati debbono limitare la previsione di nuove aree di espansione che comportino frammentazione insediativa ed elevato consumo di suolo, perseguendo in particolare la riorganizzazione, il completamento e la saturazione di quelle esistenti, nella finalità di riqualificazione della morfologia insediativa.

    4.1. In particolare, lungo l’asse della S.S. 32 nell’"ambito di individuazione coordinata delle opportunità insediative" riportato nella Tav. B) e normato dall’art. 4.3, nuove destinazioni funzionali per "medie e grandi strutture di vendita" possono essere localizzate esclusivamente a seguito della definizione di uno specifico "accordo di pianificazione" tra Provincia di Novara e Comuni interessati.

    4.2. Dalla data di approvazione del PTP e sino all’adozione del previsto P.T.O., esclusivamente nella porzione territoriale perimetrata e non compresa nel P.T.R. Ovest Ticino attualmente in vigore, nuove aree per funzioni insediative possono essere individuate nei limiti di cui alle cd "varianti parziali" art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i.; ai sensi del precedente comma 4, fanno eccezione eventuali varianti strutturali che incidono per oltre il 4% sulla capacità insediativa residenziale teorica e/o che prevedono variazioni di destinazione urbanistica in aree già edificate e urbanizzate, ma che non comportano nuova urbanizzazione e consumo di suolo al di fuori del completamento e della saturazione di lotti compresi entro il perimetro del territorio urbano.

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Art. 4.16.
Area di tutela dei caratteri morfologici della città di Novara
1. - Obiettivi Conservare corridoi e ambiti di valore ecologico ed ambientale all’interno della struttura insediativa della città di Novara.
2. - Indirizzi I margini del tessuto urbano della città di Novara indicati sulla tavola B) rappresentano limiti allo sviluppo insediativo che dovrà essere soggetto nella pianificazione locale a valutazioni approfondite degli aspetti di salvaguardia e valorizzazione ambientale.
3. - Direttive Il P.R.G. della città di Novara dovrà contenere una specifica analisi dei caratteri paesistici ed ambientali delle aree localizzate nei punti di contatto tra il territorio inedificato e il tessuto urbano, individuate nella tavola B).

    3.1. L’eventuale scelta del P.R.G. di estensione degli insediamenti in direzione del superamento dei margini del territorio urbano indicati sulla tavola B) dovrà essere suffragata da specifiche norme di indirizzo paesistico ed ecologico ed essere accompagnata da previsioni di interventi di compensazione ambientale.

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Art. 4.17.
Ambito di valorizzazione turistico-ricreativa dell’"Est-Sesia",
sottoposto a specifico P.T.O.
1. - Obiettivi Coordinamento delle iniziative promosse a livello locale per lo sviluppo e l’insediamento di attività turistico-ricreative , con particolare riferimento all’attenuazione degli effetti ambientali e all’attuazione di provvedimenti compensativi.
2. - Indirizzi Ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati sopra, l’ambito territoriale corrispondente al territorio dei Comuni di Biandrate, Casalbeltrame, Casalvolone, Landiona, Recetto, S. Nazzaro Sesia, Vicolungo per quanto interessato direttamente e indirettamente da previsioni di insediamento di funzioni turistico-ricreative di interesse sovracomunale, è sottoposto a P.T.O. (Progetto Territoriale Operativo), da formarsi e approvarsi da parte della Provincia di Novara ai sensi delle disposizioni contenute nella L.R. 56/77 e s.m.i., con il concorso dei Comuni interessati.
3. - Direttive Il territorio individuato ed assoggettato alla formazione di P.T.O. potrà essere oggetto di modificazione del perimetro mediante specifico "accordo di pianificazione" coordinato dalla Provincia di Novara, purchè non vengano contestualmente estese le localizzazioni di aree di possibile insediamento delle funzioni turistico-ricreative.

    3.1. Il P.T.O. deve contenere una specifica valutazione preliminare delle reti infrastrutturali, in particolare per la determinazione del livello di adeguatezza, ovvero delle esigenze di adeguamento, soprattutto per quanto concerene l’accessibilità e la mobilità interna;

    3.2. Il P.T.O. deve contenere uno studio preliminare di valutazione di impatto ambientale con particolare riferimento agli effetti di eventuali emissioni, all’inserimento degli interventi nel contesto territoriale di valore ed interesse di testimonianza del "paesaggio agrario", introducendo specifiche previsioni per l’attenuazione dell’impatto visivo e all’incidenza sul quadro socio-economico locale.

    3.3. Il P.T.O. deve altresì contenere una specifica individuazione di una rete di "percorsi" di valorizzazione e connessione dei beni architettonici-culturali e delle risorse paesistico-ambientali presenti in loco, adeguatamente strutturati su di una rete di attività agrituristiche; tali percorsi dovranno in particolare connettere gli ambiti di "elevata naturalità" delle aree protette del Sesia e della Palude di Casalbeltrame, oltrechè agli insediamenti presenti e/o previsti in loco, anche con il settore occidentale del Comune di Novara.

4. - Prescrizioni Ogni previsione di insediamento di attività turistico ricreative eccedente quanto pervisto dai P.R.G.C. vigenti o in itinere alla data di approvazione del P.T.P., è subordinata alla preventiva formazione del P.T.O.

    4.1. Gli insediamenti di carattere turistico-ricreativo non potranno essere localizzati su aree classificate ai sensi dei precedenti articoli 2.1, 2.4 e 2.8.

    4.2. I terreni classificati dagli strumenti urbanistici vigenti di elevato valore agricolo, sono preservati per tale funzione e non possono essere destinati ad insediamenti turistico-ricreativi, salvo per quanto riguarda la realizzazione di infrastrutture a rete.

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