NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.1. Elaborati del P.T.P.
Art. 1.2. Finalità e natura del P.T.P.
Art. 1.3. Contenuti delle norme di attuazione del P.T.P
Art. 1.4. Strumenti di attuazione del P.T.P.
Art. 1.5. Accordi di pianificazione
Art. 1.6. Atti di indirizzo e coordinamento
Art. 1.7. Parere di compatibilità territoriale
Art. 1.8. Commissione Territorio


Art. 1.1.
Elaborati del P.T.P.
1. Il P.T.P. è costituito dai seguenti elaborati di progetto:
  • Norme di Attuazione
  • Tavole di piano (scala 1:50.000):
    • tavola A caratteri territoriali e paesistici
    • tavola B indirizzi di governo del territorio
    • tavola C infrastrutture e rete per la mobilità
  • Relazione
2. Il P.T.P. è integrato dai seguenti elaborati aventi valore descrittivo:
  • Quadro analitico conoscitivo:
    1. Il contesto regionale e interregionale e allegati statistici
    2. Il sistema provinciale e le specificità locali, con i seguenti allegati ai capitoli:
    • Cap. 2.1. Struttura e dinamiche socio-economiche
    • Cap. 2.2. Struttura insediativa
    • Cap. 2.3. Le reti e i servizi di mobilità
    • Cap. 2.5. L’assetto storico-culturale
    • Cap. 2.6.1. Vincoli paesistici e ambientali
    • Cap. 2.6.2 Ambiti di paesaggio
  • Tavole di analisi (scala 1:50.000):
    • tavola 1 struttura insediativa: mosaico degli strumenti urbanistici locali
    • tavola 2 rete della viabilità
    • tavola 3 uso del suolo
    • tavola 4 carta delle unità geoambientali
    • tavola 5 beni urbanistici, architettonici e archeologici
    • tavola 6 vincoli paesistici e ambientali
    • tavola 7 paesaggio e ambiente
    • tavola 8 vincolo idrogeologico
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Art. 1.2.
Finalità e natura del P.T.P.
1. Il P.T.P. della Provincia di Novara è redatto con riferimento al quadro legislativo e normativo nazionale e regionale. In particolare esso è conforme alle disposizioni della legge 142/1990 e della LR 56/1977.
2. Il Piano Territoriale Regionale costituisce piano di carattere sovraordinato rispetto al P.T.P.; eventuali modifiche ed integrazioni al P.T.R. contenute nel P.T.P., assumono valore di proposta di variante del P.T.R. stesso e avranno efficacia dal momento di approvazione del P.T.P. da parte della Regione Piemonte.
3. Dalla data di adozione del P.T.P. si applicano le misure di salvaguardia esclusivamente alle norme individuate ai sensi dell’art. 8, comma 2 della LR 56/1977.
4. Laddove si determina l’obbligo di adeguamento degli strumenti di pianificazione locale, si procede mediante variante ai sensi dell’art. 17, comma 6 della LR 56/1977.
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Art. 1.3.
Contenuti delle norme di attuazione del P.T.P
1. Le norme di P.T.P. sono articolate come segue:
  1. obiettivi: indicazione delle aspettative derivanti dalla messa in atto delle previsioni di piano;
  2. indirizzi: orientamenti, sollecitazioni e inviti rivolti alla pianificazione locale ed a quella attuativa del P.T.P., dai quali è possibile discostarsi esclusivamente motivando adeguatamente le ragioni di scelte diverse;
  3. direttive: disposizioni specifiche del P.T.P. riferite alla pianificazione locale ed attuativa, da rispettare nella predisposizione degli strumenti di pianificazione di competenza;
  4. prescrizioni: disposizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente, e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati, ai sensi del comma 4 dell’art. 8 L.R. 56/77 e s.m.i.
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Art. 1.4.
Strumenti di attuazione del P.T.P.
1. Il P.T.P. si attua mediante i seguenti strumenti di pianificazione:
  1. adeguamento dei Piani Regolatori Generali comunali ed intercomunali;
  2. Progetti Territoriali Operativi, Piani Paesistici, approfondimenti del P.T.R. e dello stesso P.T.P., formati ed approvati ai sensi della legislazione regionale;
  3. piani e programmi di settore di competenza regionale e provinciale;
  4. piani d’area di parchi ed aree protette di competenza regionale e provinciale.
2. Così come indicato negli articoli dei Titoli successivi delle presenti norme, le disposizioni del P.T.P. si attuano altresì con le seguenti modalità e/o procedure:
  1. accordi di programma, ai sensi della legislazione vigente;
  2. accordi di pianificazione, di cui al successivo art. 1.5.;
  3. atti di indirizzo e coordinamento, di cui al successivo art. 1.6.;
  4. espressione del "parere di compatibilità territoriale", di cui al successivo art. 1.7.;
  5. espressione del parere di competenza sulle "varianti parziali" di PRGC, ai sensi del comma 7 art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i.
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Art. 1.5.
Accordi di pianificazione
1. Il P.T.P. della Provincia di Novara prevede particolari forme di cooperazione e coordinamento in ambiti territoriali che presentano specifiche situazioni di sensibilità ambientale e/o di complessità o elevato carico insediativo, nonché nei casi in cui le scelte della strumentazione urbanistica locale possono comportare significativi effetti di rilievo sovracomunale: lo strumento utilizzato per tali forme di collaborazione, cooperazione e coordinamento viene definito "accordo di pianificazione" ed è normato dai commi successivi del presente articolo.
2. La Provincia ed i Comuni possono promuovere "accordi di pianificazione" per concordare obiettivi e scelte di sviluppo di scala sovracomunale, nonché per concordare la formazione e l’attuazione dei rispettivi strumenti di pianificazione e relative varianti, in presenza di sostanziali caratteristiche omogenee di valore paesistico-ambientale, ovvero di stretta integrazione ed interdipendenza degli assetti economici ed insediativi, così come riconosciuti dal P.T.P.
3. I Comuni possono altresì stipulare "accordi di pianificazione" per l’esercizio in collaborazione di tutte o parte delle funzioni di pianificazione urbanistica, ovvero per l’elaborazione in forma associata degli strumenti urbanistici e per l’eventuale costituzione di un apposito ufficio di piano per l’attuazione/gestione degli stessi.
4. Alla definizione dell’"accordo di pianificazione" partecipano necessariamente gli Enti territoriali interessati e/o individuati esplicitamente dalle disposizioni del P.T.P.; l’Amministrazione procedente può altresì far intervenire tutte le altre amministrazioni competenti al rilascio di pareri, nulla osta e/o specifici atti di assenso, ovvero coinvolte od interessate dall’esercizio delle funzioni di pianificazione territoriale ed urbanistica, con specifico riferimento alla successiva attuazione dei contenuti dell’"accordo di pianificazione" del caso.
5. Qualora ritenuto opportuno, in relazione agli specifici contenuti dell’"accordo di pianificazione", l’amministrazione procedente può attivare una specifica concertazione con le associazioni economiche e sociali, chiamandole a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche del caso, acquisendone in tal senso valutazioni e proposte nel merito.
6. Ogni amministrazione partecipa alla definizione dell’"accordo di pianificazione" con un unico rappresentante legittimato dagli organi istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante le valutazioni, le volontà e gli impegni dell’Ente; tali rappresentanti possono comunque essere accompagnati dai rispettivi tecnici e/o dai professionisti incaricati di strumenti di pianificazione ed urbanistici interessati, in veste di consulenti.
7. Qualora ritenuto opportuno dai soggetti partecipanti, l’"accordo di pianificazione" può prevedere specifiche modalità di "perequazione territoriale", praticate anche mediante l’eventuale costituzione di un apposito fondo finanziato dagli Enti Locali interessati con riserve proprie e/o con quote dei proventi degli oneri di urbanizzazione e/o delle entrate fiscali conseguenti alla realizzazione degli interventi oggetto dell’accordo.
8. Agli accordi di pianificazione si applica, per quanto non indicato al presente articolo, la disciplina propria degli accordi tra amministrazioni di cui all’art. 15 della L. 241/90.
9. L’accordo di pianificazione si conclude, nei tempi più brevi possibili, con la definizione di un documento che esplicita chiaramente le intese raggiunte, gli impegni ed i tempi di attuazione conseguenti, accompagnato dai necessari elaborati tecnici che comunque contengono una cartografia a scala non inferiore a 1:10.000, ove è riportato il coordinamento delle scelte pianificatorie assunte e/o da recepire nella rispettiva strumentazione urbanistica.
10. Qualora l’accordo di pianificazione dovesse proporre, già in sede di sua definizione, una variazione degli strumenti urbanistici vigenti, allo stesso si applicano le norme nazionali e regionali relative agli accordi di programma, con particolare riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 27-232223 del 24/11/97 "Assunzioni di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R. 51/97 art. 17".
11. Per la definizione dei contenuti tecnici degli "accordi di pianificazione" di propria competenza e necessari all’attuazione del P.T.P., la Provincia di Novara, oltre della quotidiana attività di assistenza tecnica fornita dall’"Ufficio di Piano", può altresì avvalersi del supporto tecnico-scientifico della "Commissione Territorio" di cui al successivo articolo 1.8.
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Art. 1.6.
Atti di indirizzo e coordinamento
1. Per contribuire allo sviluppo coordinato dell’attività di pianificazione territoriale ed urbanistica, in particolare in quegli ambiti territoriali ritenuti omogenei sia per peculiarità storico-culturali e/o paesistico ambientali, sia perché assoggettati a specifici piani o modalità attuative dal P.T.P., la Provincia può emanare appositi "atti di indirizzo e coordinamento".
2. Gli "atti di indirizzo e coordinamento" possono riguardare:
  • atti di coordinamento tecnico: approfondimenti mirati, interpretazioni autentiche delle disposizioni del P.T.P., indirizzi di omogeneità ed armonizzazione delle normative dei PRGC, contenuti essenziali dei documenti tecnici necessari alla redazione degli strumenti urbanistici, armonizzazione di definizioni, parametri, modalità di calcolo, tipologie di intervento etc";
  • direttive relative all’esercizio di funzioni amministrative conseguenti all’attuazione del P.T.P.: modalità di espressione dei pareri e/o autorizzazioni / approvazioni inerenti gli strumenti di pianificazione di titolarità di altri enti, specificazioni regolamentari per la definizione tra Comuni degli accordi di pianificazione di cui all’articolo precedente, modalità e contenuti del "parere di compatibilità territoriale" di cui al successivo articolo, etc"
  • guide e manuali: elaborazione di eventuali pubblicazioni indirizzate alla redazione della strumentazione urbanistica locale, e/o alla miglior definizione progettuale degli interventi in aree di particolare sensibilità ambientale e/o insediativa, a supporto e ad integrazione dell’attività della "Commissione Territorio" di cui all’art. 1.8.
3. Gli atti di cui al presente articolo sono assunti con delibera della Giunta Provinciale, sulla base di una specifica proposta formulata dalla "Commissione Territorio" di cui al successivo art. 1.8., con l’assistenza tecnica dell’"Ufficio di Piano".
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Art. 1.7.
Parere di compatibilità territoriale
1. Per taluni ambiti territoriali caratterizzati da particolari sensibilità paesistico-ambientali o da fenomeni di dispersione insediativa, il P.T.P. dispone che eventuali nuove previsioni insediative e/o urbanizzative, contenute in varianti strutturali di PRGC o in nuovi strumenti urbanistici da formare successivamente alla data di approvazione del P.T.P., siano sottoposte ad uno specifico "parere di compatibilità territoriale" espresso preventivamente dalla Provincia al Comune interessato, al fine di attuare efficacemente l’istituto dell'"intesa" che deve ispirare il processo di pianificazione territoriale.
2. Il "parere di compatibilità territoriale" deve essere espresso prima dell’adozione del progetto preliminare di variante strutturale e/o di strumento urbanistico da parte del Consiglio Comunale competente: pertanto il parere di cui al presente articolo deve essere formulato sulla base di elaborati tecnici in bozza, che possano adeguatamente prefigurare le scelte dell’Amministrazione proponente ed i contenuti complessivi del progetto preliminare.
3. Il "parere di compatibilità territoriale" va richiesto dal Comune interessato alla Provincia di Novara, allegando la documentazione tecnica richiesta.
4. Il parere viene espresso mediante delibera della Giunta Provinciale, sulla base degli indirizzi e delle valutazioni risultanti dall’istruttoria tecnica effettuata dall’"Ufficio di Piano" e dallo specifico verbale della "Commissione Territorio" di cui all’art. 1.8.; la delibera della Giunta è da rendersi al Comune interessato perentoriamente entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere: trascorso inutilmente tale termine, il Comune interessato può comunque procedere nell’iter di formazione ed approvazione dello strumento urbanistico del caso.
5. La delibera di adozione dello strumento urbanistico sottoposto alla procedura di cui al presente articolo, deve dare atto del "parere di compatibilità territoriale" espresso dalla Provincia, richiamando le eventuali indicazioni riportate nel parere stesso, ovvero l’eventuale decadenza dei termini di cui al comma precedente.
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Art. 1.8.
Commissione territorio
1. Entro 180 giorni dalla data di adozione del P.T.P., viene costituita la "Commissione Territorio" della Provincia di Novara.
2. La Commissione viene costituita con delibera del Consiglio Provinciale che può peraltro assegnare alla Commissione stessa il compito di elaborare un apposito regolamento per il suo funzionamento, su specifica proposta formulata dalla "Conferenza permanente Provincia / Autonomie Locali", con eventuale modifica e/o integrazione dello Statuto dell’Ente.
3. La composizione della "Commissione Territorio" è demandata alla proposta da formularsi da parte della "conferenza" di cui al comma precedente: in ogni caso, la Commissione, fatta eccezione per l’Assessore Provinciale competente che la presiede o, in sua assenza da altro componente designato dal Presidente della Giunta, è composta esclusivamente da esperti qualificati con specifica e provata competenza nelle discipline della pianificazione territoriale, urbanistica, paesistica ed ambientale, maturata in non meno di 10 anni di attività; i componenti della Commissione sono tenuti ad astenersi dal partecipare all’esame, alla discussione ed al voto degli atti alla cui redazione hanno partecipato direttamente o tramite uffici e/o società a cui sono associati o con cui hanno in atto rapporti di collaborazione.
4. La Commissione rimane in carica sino al termine del mandato amministrativo durante il quale è stata costituita: essa peraltro esercita, anche dopo tale scadenza, le funzioni che le sono attribuite dal presente articolo, sino al suo rinnovo. Di norma la Commissione si riunisce almeno una volta ogni 30 giorni: le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti, ed i pareri di competenza sono espressi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
5. I rappresentanti degli Enti Locali partecipano alle riunioni in cui si discutono atti ai quali sono direttamente interessati con facoltà di essere accompagnati da esperti di propria fiducia; alle riunioni possono altresì essere invitati i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, Associazioni di Categoria, organizzazioni sindacali e/o altri Enti interessati, con modalità da individuarsi in sede di Regolamento.
6. La "Commissione Territorio" è organo tecnico consultivo, propositivo e di assistenza alla Giunta Provinciale per l’attuazione e la gestione del processo di pianificazione territoriale di competenza del P.T.P. Essa esprime gli indirizzi e le valutazioni sulla base dei quali sono assunti, da parte della Giunta Provinciale, i "pareri di compatibilità territoriale" di cui al precedente art. 1.7.; può inoltre proporre i contenuti di specifici atti di indirizzo e coordinamento previsti dall’art. 1.6., nonché assistere la definizione degli accordi di pianificazione di cui all’art. 1.5.
7. L’attività della "Commissione Territorio" è svolta in stretto coordinamento con l’Ufficio di Piano della Provincia di Novara, servizio istituzionalmente incaricato della gestione del P.T.P. Il regolamento da emanarsi per il suo funzionamento, può altresì prevedere che la "Commissione Territorio" si proponga, adeguatamente affiancata dall’"Ufficio di Piano", quale organo di consulenza ed assistenza nei confronti dei Comuni, contemplando la possibilità di riunioni periodiche organizzate in sede locale per ambiti territoriali omogenei, al fine di coordinare, con finalità preventive, il processo di adeguamento e di attuazione della strumentazione urbanistica locale alle indicazioni del P.T.P.
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