|
|
|
LA TUTELA DEI PRODOTTI TIPICI In
Italia alcuni prodotti pregiati (formaggi, vini, salumi e altri alimenti
tipici) riportano, già a partire dagli anni '50, sigle come la
DOC (denominazione d'origine controllata) e la DOCG (denominazione d'origine
controllata e garantita), che consentono al consumatore di riconoscere
in modo chiaro e semplice un prodotto tipico. Con l'Unione Europea è stato predisposto dal 1992 un unico sistema di tutela dei prodotti tipici che garantisce la corrispondenza di un prodotto alimentare di qualità alla tradizione della zona che lo produce, e che prevede tre diverse qualifiche di tipicità: DOP - DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA (Reg. CE 2081/92) : Indica
un prodotto agricolo o alimentare, originario di una regione delimitata,
con particolari caratteristiche dovute all'ambiente geografico, inteso
come insieme di fattori naturali ed umani, quali ad esempio, il clima,
la qualità del suolo e le conoscenze tecniche locali. IGP - INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (Reg. CE 2081/92) : L'indicazione geografica serve invece a designare un prodotto agricolo o alimentare, originario di una zona specifica, di cui una determinata qualità possa essere attribuita all'origine geografica. I prodotti con indicazione geografica non devono necessariamente essere prodotti nell'area indicata, ma è sufficiente che vi sia svolta una parte del ciclo, quella che porta al prodotto finito STG - SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA (Reg. CE 2082/92) : Definisce un prodotto le cui materie prime, la composizione o ricetta, il metodo di produzione o la trasformazione sono di tipo tradizionale, che li distingue da prodotti analoghi appartenenti alla stessa categoria. Quindi non è importante l'origine geografica del prodotto ma il modo in cui viene fabbricato. Tali definizioni apposte sui prodotti alimentari sono la principale garanzia per il consumatore di un prodotto con precise caratteristiche qualitative e di produzione e tutelano il produttore dalla concorrenza di prodotti similari. Per beneficiare di una DOP o di una IGP, i prodotti devono essere conformi ad uno specifico disciplinare che ne indica le caratteristiche principali, le materie prime che lo costituiscono, gli elementi che permettono di valutare il carattere tradizionale del prodotto e il metodo con cui viene ottenuto. Il Regolamento CE 2082/92 ha inoltre previsto una struttura di controllo, attraverso autorità statali od organismi privati autorizzati, che garantisce il rispetto di tali disciplinari.
Allo
scopo di promuovere e diffondere le produzioni agroalimentari italiane
tipiche e di qualità, a queste classificazioni si è aggiunta,
con il Decreto Legislativo n. 173/98, la categoria di prodotti agroalimentari
tradizionali (PAT), le cui metodiche di lavorazione, conservazione
e stagionatura risultano consolidate nel tempo (almeno venticinque anni),
con caratteristiche duniformità e regole costanti di fabbricazione.
Queste sigle non valgono per i vini che mantengono la normativa specifica già in vigore: DOC
- DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA Questo
perché i prodotti vitivinicoli, sono regolati da una specifica
normativa molto articolata e complessa ormai da tutti riconosciuta. |