LA TUTELA DEI PRODOTTI TIPICI

In Italia alcuni prodotti pregiati (formaggi, vini, salumi e altri alimenti tipici) riportano, già a partire dagli anni '50, sigle come la DOC (denominazione d'origine controllata) e la DOCG (denominazione d'origine controllata e garantita), che consentono al consumatore di riconoscere in modo chiaro e semplice un prodotto tipico.

Con l'Unione Europea è stato predisposto dal 1992 un unico sistema di tutela dei prodotti tipici che garantisce la corrispondenza di un prodotto alimentare di qualità alla tradizione della zona che lo produce, e che prevede tre diverse qualifiche di tipicità:

DOP - DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA (Reg. CE 2081/92) :

Indica un prodotto agricolo o alimentare, originario di una regione delimitata, con particolari caratteristiche dovute all'ambiente geografico, inteso come insieme di fattori naturali ed umani, quali ad esempio, il clima, la qualità del suolo e le conoscenze tecniche locali.
Tutto il ciclo produttivo deve essere svolto nell'area di denominazione.

IGP - INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (Reg. CE 2081/92) :

L'indicazione geografica serve invece a designare un prodotto agricolo o alimentare, originario di una zona specifica, di cui una determinata qualità possa essere attribuita all'origine geografica. I prodotti con indicazione geografica non devono necessariamente essere prodotti nell'area indicata, ma è sufficiente che vi sia svolta una parte del ciclo, quella che porta al prodotto finito

STG - SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA (Reg. CE 2082/92) :

Definisce un prodotto le cui materie prime, la composizione o ricetta, il metodo di produzione o la trasformazione sono di tipo tradizionale, che li distingue da prodotti analoghi appartenenti alla stessa categoria. Quindi non è importante l'origine geografica del prodotto ma il modo in cui viene fabbricato.

Tali definizioni apposte sui prodotti alimentari sono la principale garanzia per il consumatore di un prodotto con precise caratteristiche qualitative e di produzione e tutelano il produttore dalla concorrenza di prodotti similari.

Per beneficiare di una DOP o di una IGP, i prodotti devono essere conformi ad uno specifico disciplinare che ne indica le caratteristiche principali, le materie prime che lo costituiscono, gli elementi che permettono di valutare il carattere tradizionale del prodotto e il metodo con cui viene ottenuto. Il Regolamento CE 2082/92 ha inoltre previsto una struttura di controllo, attraverso autorità statali od organismi privati autorizzati, che garantisce il rispetto di tali disciplinari.

 

Allo scopo di promuovere e diffondere le produzioni agroalimentari italiane tipiche e di qualità, a queste classificazioni si è aggiunta, con il Decreto Legislativo n. 173/98, la categoria di prodotti agroalimentari tradizionali (PAT), le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo (almeno venticinque anni), con caratteristiche d’uniformità e regole costanti di fabbricazione.
La categoria dei PAT è abbinata a nuove tendenze agro-alimentari, che sono: agricoltura biologica, sistemi di coltivazione integrata, prodotti delle microfiliere aziendali, prodotti di fattoria.
La Regione Piemonte con D.G.R. n. 39 del 22/1/01 ha individuato i prodotti agroalimentari tradizionali del Piemonte. Nella nostra provincia sono stati individuati 14 PAT, tra i più conosciuti il salamino della duja e il fidighin.

 

Queste sigle non valgono per i vini che mantengono la normativa specifica già in vigore:

DOC - DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
DOCG - DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA
IGT - INDICAZIONE GEOGRAFICA TUTELATA

Questo perché i prodotti vitivinicoli, sono regolati da una specifica normativa molto articolata e complessa ormai da tutti riconosciuta.
Infatti le sigle DOC, DOCG e IGT sono entrate nel linguaggio comune e il consumatore ha ormai familiarità con etichette e modalità di identificazione.