REGOLAMENTO IN MATERIA DI
REFERENDUM


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ART. 1 - FINALITA'
1.
Il presente Regolamento disciplina le modalità per l'attuazione dei referendum previsti dall'art.67 del vigente Statuto Provinciale.
ART. 2 - MATERIE OGGETTO DEL REFERENDUM
1.
I referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza provinciale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
2. Non è ammesso referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria i seguenti argomenti:
a) statuto provinciale
b) regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale
c) disciplina dello stato giuridico ed economico del personale provinciale
d) designazione e nomina di rappresentanti
e) contributi
f) bilancio provinciale
g) materie che siano state oggetto di referendum nell'ultimo quinquennio
h) piano territoriale provinciale.
3. Non sono in ogni caso ammessi quesiti referendari contenenti elementi di negazione della pari dignità sociale e uguaglianza delle persone, con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
ART. 3 - INIZIATIVA DELLA CONSULTAZIONE
1.
Il referendum può essere promosso:
a) dal Consiglio Provinciale,
b) da non meno di dieci comuni rappresentanti almeno il 10% dell'intero elettorato provinciale;
c) da un numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia, non inferiore a diecimila.
ART. 4 - REFERENDUM PROMOSSO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE
1.
Qualora il Consiglio Provinciale intenda assumere l'iniziativa del referendum deve adottare apposita deliberazione.
2. La deliberazione deve essere approvata con voto favorevole dei due terzi dei Componenti del Consiglio.
ART. 5 - PROPOSTE DI REFERENDUM DA PARTE DI CONSIGLI
................COMUNALI
1.
I Consigli Comunali che intendano assumere l'iniziativa del referendum debbono adottare apposita deliberazione indicante il quesito referendario.
2. La deliberazione di richiesta di referendum deve essere approvata con voto dei due terzi dei Componenti del Consiglio.
3. Le copie autentiche delle deliberazioni di richiesta di referendum approvate da ciascun consiglio comunale ed aventi pari contenuto debbono essere trasmesse al Segretario Generale della Provincia entro tre mesi dalla relativa adozione, unitamente ad una attestazione circa il numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.
ART. 6 - PROPOSTA DI REFERENDUM DA PARTE DEI CITTADINI
1.
I cittadini che intendono promuovere il referendum devono presentare proposta scritta alla Segreteria generale della Provincia. La presentazione è effettuata in giorni lavorativi ed in orari d'ufficio.
2. Il quesito deve essere formulato in modo da consentirne l'immediata comprensione, evitando di ingenerare equivoci .
3. Il Segretario Generale della Provincia dà atto, mediante processo verbale dell'avvenuto deposito, della data relativa e del numero dei sottoscrittori, comunque non inferiore a 10.000.
4. La Segreteria Generale tempestivamente informa della presentazione della proposta il Presidente della Provincia, che ne dà sollecita notizia al Consiglio Provinciale e alla Commissione provinciale per il referendum.
ART. 7 - RACCOLTA DELLE FIRME
1.
Ciascun foglio per la raccolta delle firme deve contenere, all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum con la precisa indicazione del quesito referendario.
2. Accanto alle firme devono essere indicati per esteso cognome, nome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori. Deve altresì essere specificato il comune, facente parte della provincia, nelle cui liste elettorali il sottoscrittore è iscritto.
Le firme debbono essere autenticate e corredate dai certificati elettorali o autocertificazioni che attestino l'iscrizione nelle liste elettorali.
ART. 8 - SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'AUTENTICA DELLE FIRME
1.
Le firme possono essere autenticate da:
- notai
- giudici di pace
- cancellieri del tribunale
- Segretario Generale della Provincia o suo delegato.
- Segretari Comunali della Provincia o loro delegati
- Sindaci o Funzionari incaricati
- Assessori e Consiglieri Provinciali e Comunali
- Presidenti e Consiglieri Circoscrizionali.
ART. 9 - PUBBLICITÀ DELLA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
................REFERENDARIE
1.
Della presentazione della proposta di referendum deve altresì essere fornita adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio, oltre che attraverso gli organi di stampa e comunicazione ed il Bollettino Ufficiale della Regione.
ART. 10 - COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL REFERENDUM
1.
Presso la Provincia di Novara è istituita la Commissione provinciale per il referendum.
2. La Commissione è composta da cinque Componenti, di cui due di minoranza, esperti in materie giuridiche, nominati dal Consiglio Provinciale.
3. La Commissione dura in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio provinciale che l'ha nominata.
4. Non possono essere nominati componenti della Commissione i Parlamentari, gli Amministratori regionali, provinciali, comunali e di Comunità Montana.
5. La Commissione ha il compito di verificare la conformità della richiesta di referendum alle norme statutarie e del presente regolamento. Essa si pronuncia sull'ammissibilità della richiesta entro 45 giorni dalla sua presentazione, contestando eventuali irregolarità ai presentatori, a mezzo di propria ordinanza.
La Commissione provvederà a dichiarare inammissibili le proposte relative a materie non ammesse a referendum ovvero contenenti difetti di formulazione, oppure per contraddittorietà del quesito referendario rispetto al suo oggetto o alla sua formulazione.
6. Alla Commissione è altresì demandata la verifica delle firme raccolte. Detta verifica consiste nell'accertamento che:
- le firme appartengano a cittadini iscritti nelle liste elettorali di comuni facenti parte della
provincia
- il numero di firme sia pari o superiore a quello minimo previsto per la validità della richiesta
di indizione
- le firme siano in regola con quanto disposto dagli artt. 7 e 8 del presente regolamento
7. Avverso le determinazioni della Commissione è ammesso reclamo motivato, da presentarsi entro 20 giorni alla stessa Commissione. La Commissione si pronuncia in modo definitivo entro 10 giorni.
ART. 11 - ESAME DELLA PROPOSTA DA PARTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
1.
La proposta di referendum, presentata dai Comuni o dai Cittadini, ai sensi dell'art. 3 lett: b) e c) del presente regolamento, dichiarata ammissibile dalla competente commissione , è sottoposta all'esame del Consiglio provinciale.
2. Il Consiglio Provinciale si esprime sulle proposte di referendum con apposita deliberazione, da approvarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
ART. 12 - INDIZIONE
1.
Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Provincia.
2. I referendum si devono svolgere, indipendentemente dalla data di presentazione, in un unica giornata festiva, nel periodo compreso fra la seconda e la quarta domenica di giugno.
3. Il decreto del Presidente della Provincia è tempestivamente comunicato al Prefetto e ai Sindaci dei Comuni interessati.
4. A cura del Presidente della Provincia è stampato ed affisso il manifesto con il decreto di indizione del referendum. Tale forma di pubblicità sostituisce ad ogni effetto il certificato elettorale.
5. Il decreto di indizione del referendum è altresì pubblicato sul BUR ed inviato ai Sindaci per l'affissione all'Albo Pretorio.
ART. 13 - SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI DI REFERENDUM
1.
Ogni attività od operazione relativa al referendum deve essere interrotta entro il 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di scadenza del Consiglio, i termini sono sospesi e riprendono a decorrere dopo 60 giorni dalla data di elezione del Consiglio provinciale.
2. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Provinciale il referendum è automaticamente sospeso.
3. Il referendum sospeso ha luogo entro 180 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio.
4. Non ha luogo il referendum quando l'atto cui si riferisce la proposta sia stato annullato o revocato totalmente, ovvero se - prima dello svolgimento del referendum stesso, l'amministrazione si sia determinata in modo da rendere inutile il referendum stesso.
ART. 14 - VOTAZIONE
1.
La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
2. Il materiale necessario alla consultazione referendaria è fornito dalla Provincia, eventualmente in accordo con le Amministrazioni comunali.
3. Il numero e la formazione delle circoscrizioni elettorali, oltre che la composizione ed il funzionamento dei seggi e le modalità di organizzazione delle votazioni sono disciplinati dalla Giunta Provinciale su proposta della Commissione, dopo aver individuato le sedi presso cui svolgere le consultazioni.
4. Al coordinamento e controllo delle operazioni provvede la Commissione Elettorale, avvalendosi del personale della Provincia o dei Comuni, previa convenzione.
ART. 15 - PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI
1.
Nel caso in cui si chieda l'abrogazione o il ritiro di un provvedimento dell'Amministrazione, la proposta referendaria si intende approvata qualora:
- partecipi alla votazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto,
- la metà più uno dei votanti si esprima a favore del quesito referendario.
2. Nel caso di referendum consultivo o propositivo il risultato è valido qualora il numero dei votanti superi la percentuale del 10%.
3. I verbali di scrutinio, indicanti l'esito delle operazioni di spoglio, vengono trasmessi dai seggi alla Commissione provinciale per il referendum.
4. La Commissione provinciale per il referendum procede, in pubblica adunanza e con l'assistenza del Segretario Generale, o di un suo delegato, all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti contrari.
5. La Commissione procede quindi alla proclamazione dei risultati del referendum.
6. Il verbale delle operazioni di cui ai commi due e tre del presente articolo viene redatto in duplice esemplare e depositato presso la Segreteria Generale della Provincia. Copia del verbale, a cura della Segreteria Generale, viene altresì trasmessa al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Provincia.
ART. 16 - ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
1.
Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, se l'esito è favorevole, il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno del Consiglio l'oggetto del quesito sottoposto a votazione.
ART. 17 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM
1.
Le spese per le operazioni attinenti ai referendum proposto dal Consiglio provinciale o dai cittadini fanno , di norma, alla Provincia.
ART. 18 - DIFFUSIONE
1.
Copia del presente Regolamento è distribuita agli Amministratori Provinciali ed inviata alle Amministrazioni comunali della provincia.
ART. 19 - NORME FINALI
1.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo alle norme di legge ed allo Statuto della Provincia.
ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE
1.
Il presente Regolamento entra in vigore dopo la ripubblicazione per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio della Provincia.