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REGOLAMENTO
IN MATERIA DI
REFERENDUM |
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ART.
1 - FINALITA' |
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| 1. |
Il presente Regolamento disciplina le modalità per l'attuazione
dei referendum previsti dall'art.67 del vigente Statuto Provinciale. |
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ART.
2 - MATERIE OGGETTO DEL REFERENDUM |
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| 1. |
I referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza provinciale
e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. |
| 2. |
Non è ammesso referendum in materia di tributi locali e di
tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali
o regionali. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria
i seguenti argomenti:
a) statuto provinciale
b) regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale
c) disciplina dello stato giuridico ed economico del personale provinciale
d) designazione e nomina di rappresentanti
e) contributi
f) bilancio provinciale
g) materie che siano state oggetto di referendum nell'ultimo quinquennio
h) piano territoriale provinciale. |
| 3. |
Non sono in ogni caso ammessi quesiti referendari contenenti elementi
di negazione della pari dignità sociale e uguaglianza delle
persone, con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua,
religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. |
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ART.
3 - INIZIATIVA DELLA CONSULTAZIONE |
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| 1. |
Il referendum può essere promosso:
a) dal Consiglio Provinciale,
b) da non meno di dieci comuni rappresentanti almeno il 10% dell'intero
elettorato provinciale;
c) da un numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni
della Provincia, non inferiore a diecimila. |
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ART.
4 - REFERENDUM PROMOSSO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE |
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| 1. |
Qualora il Consiglio Provinciale intenda assumere l'iniziativa del
referendum deve adottare apposita deliberazione. |
| 2. |
La deliberazione deve essere approvata con voto favorevole dei due
terzi dei Componenti del Consiglio. |
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ART.
5 - PROPOSTE DI REFERENDUM DA PARTE DI CONSIGLI
................COMUNALI |
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| 1. |
I Consigli Comunali che intendano assumere l'iniziativa del referendum
debbono adottare apposita deliberazione indicante il quesito referendario. |
| 2. |
La deliberazione di richiesta di referendum deve essere approvata
con voto dei due terzi dei Componenti del Consiglio. |
| 3. |
Le copie autentiche delle deliberazioni di richiesta di referendum
approvate da ciascun consiglio comunale ed aventi pari contenuto debbono
essere trasmesse al Segretario Generale della Provincia entro tre
mesi dalla relativa adozione, unitamente ad una attestazione circa
il numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste elettorali
del comune stesso. |
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ART.
6 - PROPOSTA DI REFERENDUM DA PARTE DEI CITTADINI |
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| 1. |
I cittadini che intendono promuovere il referendum devono presentare
proposta scritta alla Segreteria generale della Provincia. La presentazione
è effettuata in giorni lavorativi ed in orari d'ufficio. |
| 2. |
Il quesito deve essere formulato in modo da consentirne l'immediata
comprensione, evitando di ingenerare equivoci . |
| 3. |
Il Segretario Generale della Provincia dà atto, mediante
processo verbale dell'avvenuto deposito, della data relativa e del
numero dei sottoscrittori, comunque non inferiore a 10.000. |
| 4. |
La Segreteria Generale tempestivamente informa della presentazione
della proposta il Presidente della Provincia, che ne dà sollecita
notizia al Consiglio Provinciale e alla Commissione provinciale per
il referendum. |
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ART.
7 - RACCOLTA DELLE FIRME |
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| 1. |
Ciascun foglio per la raccolta delle firme deve contenere, all'inizio
di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione
della richiesta del referendum con la precisa indicazione del quesito
referendario. |
| 2. |
Accanto alle firme devono essere indicati per esteso cognome, nome,
luogo e data di nascita dei sottoscrittori. Deve altresì essere
specificato il comune, facente parte della provincia, nelle cui liste
elettorali il sottoscrittore è iscritto.
Le firme debbono essere autenticate e corredate dai certificati elettorali
o autocertificazioni che attestino l'iscrizione nelle liste elettorali.
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ART.
8 - SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'AUTENTICA DELLE FIRME |
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| 1. |
Le firme possono essere autenticate da:
- notai
- giudici di pace
- cancellieri del tribunale
- Segretario Generale della Provincia o suo delegato.
- Segretari Comunali della Provincia o loro delegati
- Sindaci o Funzionari incaricati
- Assessori e Consiglieri Provinciali e Comunali
- Presidenti e Consiglieri Circoscrizionali. |
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ART.
9 - PUBBLICITÀ DELLA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
................REFERENDARIE |
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| 1. |
Della presentazione della proposta di referendum deve altresì
essere fornita adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione
all'Albo Pretorio, oltre che attraverso gli organi di stampa e comunicazione
ed il Bollettino Ufficiale della Regione. |
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ART.
10 - COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL REFERENDUM |
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| 1. |
Presso la Provincia di Novara è istituita la Commissione
provinciale per il referendum. |
| 2. |
La Commissione è composta da cinque Componenti, di cui due
di minoranza, esperti in materie giuridiche, nominati dal Consiglio
Provinciale. |
| 3. |
La Commissione dura in carica per il periodo corrispondente a quello
del Consiglio provinciale che l'ha nominata. |
| 4. |
Non possono essere nominati componenti della Commissione i Parlamentari,
gli Amministratori regionali, provinciali, comunali e di Comunità
Montana. |
| 5. |
La Commissione ha il compito di verificare la conformità
della richiesta di referendum alle norme statutarie e del presente
regolamento. Essa si pronuncia sull'ammissibilità della richiesta
entro 45 giorni dalla sua presentazione, contestando eventuali irregolarità
ai presentatori, a mezzo di propria ordinanza.
La Commissione provvederà a dichiarare inammissibili le proposte
relative a materie non ammesse a referendum ovvero contenenti difetti
di formulazione, oppure per contraddittorietà del quesito referendario
rispetto al suo oggetto o alla sua formulazione. |
| 6. |
Alla Commissione è altresì demandata la verifica delle
firme raccolte. Detta verifica consiste nell'accertamento che:
- le firme appartengano a cittadini iscritti nelle liste elettorali
di comuni facenti parte della
provincia
- il numero di firme sia pari o superiore a quello minimo previsto
per la validità della richiesta
di indizione
- le firme siano in regola con quanto disposto dagli artt. 7 e 8 del
presente regolamento |
| 7. |
Avverso le determinazioni della Commissione è ammesso reclamo
motivato, da presentarsi entro 20 giorni alla stessa Commissione.
La Commissione si pronuncia in modo definitivo entro 10 giorni. |
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ART.
11 - ESAME DELLA PROPOSTA DA PARTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE |
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| 1. |
La proposta di referendum, presentata dai Comuni o dai Cittadini,
ai sensi dell'art. 3 lett: b) e c) del presente regolamento, dichiarata
ammissibile dalla competente commissione , è sottoposta all'esame
del Consiglio provinciale. |
| 2. |
Il Consiglio Provinciale si esprime sulle proposte di referendum
con apposita deliberazione, da approvarsi a maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati. |
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ART.
12 - INDIZIONE |
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| 1. |
Il referendum è indetto con decreto del Presidente della
Provincia. |
| 2. |
I referendum si devono svolgere, indipendentemente dalla data di
presentazione, in un unica giornata festiva, nel periodo compreso
fra la seconda e la quarta domenica di giugno. |
| 3. |
Il decreto del Presidente della Provincia è tempestivamente
comunicato al Prefetto e ai Sindaci dei Comuni interessati. |
| 4. |
A cura del Presidente della Provincia è stampato ed affisso
il manifesto con il decreto di indizione del referendum. Tale forma
di pubblicità sostituisce ad ogni effetto il certificato elettorale. |
| 5. |
Il decreto di indizione del referendum è altresì pubblicato
sul BUR ed inviato ai Sindaci per l'affissione all'Albo Pretorio. |
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ART.
13 - SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI DI REFERENDUM |
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| 1. |
Ogni attività od operazione relativa al referendum deve essere
interrotta entro il 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello
di scadenza del Consiglio, i termini sono sospesi e riprendono a decorrere
dopo 60 giorni dalla data di elezione del Consiglio provinciale. |
| 2. |
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Provinciale il
referendum è automaticamente sospeso. |
| 3. |
Il referendum sospeso ha luogo entro 180 giorni dall'insediamento
del nuovo Consiglio. |
| 4. |
Non ha luogo il referendum quando l'atto cui si riferisce la proposta
sia stato annullato o revocato totalmente, ovvero se - prima dello
svolgimento del referendum stesso, l'amministrazione si sia determinata
in modo da rendere inutile il referendum stesso. |
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ART.
14 - VOTAZIONE |
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| 1. |
La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale
con voto diretto, libero e segreto. |
| 2. |
Il materiale necessario alla consultazione referendaria è
fornito dalla Provincia, eventualmente in accordo con le Amministrazioni
comunali. |
| 3. |
Il numero e la formazione delle circoscrizioni elettorali, oltre
che la composizione ed il funzionamento dei seggi e le modalità
di organizzazione delle votazioni sono disciplinati dalla Giunta Provinciale
su proposta della Commissione, dopo aver individuato le sedi presso
cui svolgere le consultazioni. |
| 4. |
Al coordinamento e controllo delle operazioni provvede la Commissione
Elettorale, avvalendosi del personale della Provincia o dei Comuni,
previa convenzione. |
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ART.
15 - PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI |
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| 1. |
Nel caso in cui si chieda l'abrogazione o il ritiro di un provvedimento
dell'Amministrazione, la proposta referendaria si intende approvata
qualora:
- partecipi alla votazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto
al voto,
- la metà più uno dei votanti si esprima a favore del
quesito referendario. |
| 2. |
Nel caso di referendum consultivo o propositivo il risultato è
valido qualora il numero dei votanti superi la percentuale del 10%. |
| 3. |
I verbali di scrutinio, indicanti l'esito delle operazioni di spoglio,
vengono trasmessi dai seggi alla Commissione provinciale per il referendum. |
| 4. |
La Commissione provinciale per il referendum procede, in pubblica
adunanza e con l'assistenza del Segretario Generale, o di un suo delegato,
all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti
contrari. |
| 5. |
La Commissione procede quindi alla proclamazione dei risultati del
referendum. |
| 6. |
Il verbale delle operazioni di cui ai commi due e tre del presente
articolo viene redatto in duplice esemplare e depositato presso la
Segreteria Generale della Provincia. Copia del verbale, a cura della
Segreteria Generale, viene altresì trasmessa al Presidente
del Consiglio ed al Presidente della Provincia. |
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ART.
16 - ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE |
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| 1. |
Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum,
se l'esito è favorevole, il Presidente del Consiglio iscrive
all'ordine del giorno del Consiglio l'oggetto del quesito sottoposto
a votazione. |
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ART.
17 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM |
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| 1. |
Le spese per le operazioni attinenti ai referendum proposto dal
Consiglio provinciale o dai cittadini fanno , di norma, alla Provincia. |
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ART.
18 - DIFFUSIONE |
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| 1. |
Copia del presente Regolamento è distribuita agli Amministratori
Provinciali ed inviata alle Amministrazioni comunali della provincia. |
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ART.
19 - NORME FINALI |
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| 1. |
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso
richiamo alle norme di legge ed allo Statuto della Provincia. |
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ART.
20 - ENTRATA IN VIGORE |
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| 1. |
Il presente Regolamento entra in vigore dopo la ripubblicazione
per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio della Provincia. |
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