REGOLAMENTO IN MATERIA DI
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE




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ART. 1 - FINALITA'
1.
Il presente Regolamento disciplina le modalità di presentazione e di esame di istanze, petizioni e proposte, ai sensi dell'art. 68 dello Statuto.
ART. 2 - DEFINIZIONE DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE
1.
La Provincia riconosce ad ogni cittadino, individualmente o in forma associata, il diritto di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi
1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
a) per istanza: la richiesta scritta, presentata da cittadini, singoli o associati, per sollecitare, nell'interesse collettivo il compimento di atti doverosi di competenza degli Organi della Provincia;
b) per petizione: la richiesta scritta presentata dal Sindaco di un Comune della Provincia o da un numero minimo di cittadini, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Provinciale una questione di sua competenza e di interesse collettivo;
c) per proposta: la richiesta scritta presentata da un numero minimo di cittadini, per l'adozione di un atto, di contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del Consiglio, della Giunta o del Presidente della Provincia.
2. Il numero minimo di cittadini di cui al precedente comma 1, lett. b) viene fissato in 200.
3. Il numero minimo di cittadini di cui al precedente comma 1, lett. c) viene fissato in 2000.
ART. 3 - PRESENTAZIONE ED ISTRUTTORIA
1.
Le istanze, le petizione e le proposte devono essere presentante in forma scritta alla Segreteria generale della Provincia. La presentazione è effettuata in giorni lavorativi ed in orari d'ufficio.
2.
Il Segretario Generale, unitamente ai Responsabili dei Servizi interessati, provvederà ad una prima istruttoria diretta a verificare l'ammissibilità delle istanze, petizioni o proposte presentate, ai sensi delle norme legislative, statutarie e regolamentari in materia.
ART. 4 - OGGETTO DELLE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE
1.
Non è ammessa la presentazione di istanze, petizioni o proposte in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali. Sono inoltre escluse istanze, petizioni o proposte relative ai seguenti argomenti:
a) statuto provinciale
b) regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale
c) disciplina dello stato giuridico ed economico del personale provinciale
d) designazione e nomina di rappresentanti
e) contributi
f) bilancio provinciale
2. Non sono in ogni caso ammesse istanze, petizioni o proposte contenenti elementi di negazione della pari dignità sociale e uguaglianza delle persone, con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
ART. 5 - ISTANZE
1.
Qualunque cittadino, può rivolgersi in forma individuale o collettiva agli Organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento.
2. Nel caso di istanze presentate da più individui, la raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.
3. L'istanza, previa istruttoria, è inoltrata di regola entro 10 giorni dalla presentazione all'Organo competente: Presidente della Provincia o Presidente del Consiglio.
4. Il Presidente della Provincia, qualora non si tratti di materie relative alle sue specifiche attribuzioni in qualità di organo monocratico, è tenuto ad iscrivere l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile.
4. Il Presidente del Consiglio è tenuto ad iscrivere l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile.
ART. 6 - PETIZIONI
1.
Le petizioni debbono essere inoltrate, previa istruttoria, al Presidente del Consiglio Provinciale, il quale ne invia copia ai gruppi consiliari.
2. Il testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione all'Albo Pretorio della Provincia e dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
ART. 7 - PROPOSTE
1.
Le proposte, previa istruttoria, sono inoltrate entro 10 giorni dalla presentazione all'Organo competente.
2. In relazione alle proposte presentate deve essere altresì acquisito il parere dei responsabili dei Servizi interessati e del Segretario Generale:
3. Nel caso di proposte su argomenti di competenza consiliare, il Presidente del Consiglio assicura la trasmissione ai Capi gruppo consiliari entro 10 giorni dall'acquisizione dei pareri dei cui al comma 2).
4. L'Organo competente è tenuto a determinarsi in via formale nella prima seduta utile, eventualmente sentendo i proponenti.
ART. 8 - DIFFUSIONE
1.
Copia del presente Regolamento è distribuita agli Amministratori Provinciali ed inviata alle Amministrazioni comunali della provincia.
ART. 9 - NORME FINALI
1.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo alle norme di legge ed allo Statuto della Provincia.
ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE
1.
Il presente Regolamento entra in vigore dopo la ripubblicazione per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio della Provincia.