REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA
PERMANENTE PROVINCIA - AUTONOMIE LOCALI


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ART. 1 - FINALITA'
1.
Il presente Regolamento disciplina la Conferenza Permanente Provincia - Autonomie Locali prevista dall'art. 8 del vigente Statuto Provinciale.
ART. 2 - COMPOSIZIONE
1.
Fanno parte della Conferenza Permanente Provincia-Autonomie Locali, oltre al Presidente della Provincia di Novara, tutti i Sindaci della provincia ed i Presidenti delle Comunità Montane.
2. Qualora un componente della Conferenza non possa partecipare ai lavori della stessa può indicare un proprio delegato, che comunque ricopra la carica di Assessore o di Consigliere, dandone comunicazione scritta al Presidente della Conferenza.
3. Alla Conferenza Permanente Provincia - Autonomie Locali possono intervenire gli Assessori e i Consiglieri Provinciali, con il solo diritto di parola.
ART. 3 - COMPETENZE
1. La Conferenza Permanente Provincia - Autonomie Locali, strumento di raccordo e confronto con gli Enti locali, ha funzioni consultive e propositive, nel rispetto dei principi di collaborazione ed integrazione funzionale con i Comuni riconosciuti dall'art. 5 dello Statuto provinciale.
2. La Conferenza ha lo scopo di raccogliere e coordinare le proposte avanzate da tutti i Comuni nel perseguimento degli obiettivi di programmazione economica, territoriale, sociale e ambientale di vasta area e, quindi, in ambiti sovracomunali.
3.
La Conferenza è chiamata a discutere e ad esprimere parere, da sottoporre obbligatoriamente al Consiglio Provinciale, riguardo:
a) le proposte che abbiano ad oggetto deliberazioni con carattere di programmazione e di indirizzo generale;
b) i pareri riguardanti la programmazione finanziaria annuale ed il piano regionale di sviluppo;
c) il piano territoriale di coordinamento e le sue varianti di carattere generale;
d) i piani di settore relativi all'intero territorio provinciale.
ART. 4 - CONVOCAZIONE
1.
La Conferenza è convocata dal Presidente della Provincia, sentita la Giunta.
La Conferenza può essere altresì convocata su richiesta:
a) della maggioranza assoluta dei Consiglieri Provinciali,
b) di almeno un quinto dei Membri della Conferenza,
c) di un numero di Membri non inferiore a 10, che rappresentino almeno un quinto della popolazione provinciale.
2. Il Presidente della Provincia è tenuto a riunire la Conferenza entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data in cui è adottata la decisione della Giunta o è pervenuta la richiesta scritta da parte della maggioranza assoluta dei Consiglieri Provinciali o dei membri della Conferenza di cui al precedente comma 1) lett. c), inserendo all?ordine del giorno le questioni richieste.
3. La Conferenza si riunisce almeno due volte all'anno.
La convocazione deve avvenire in forma scritta.
4. L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora di inizio della seduta, nonchè l'elenco degli oggetti da dibattere, deve essere consegnato ai componenti della Conferenza almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
5. In casi d'urgenza è sufficiente che l'avviso sia consegnato almeno 48 ore prima.
6. Copia dell'avviso è altresì inviata ad Assessori e Consiglieri Provinciali.
ART. 5 - LUOGO DELLE SEDUTE
1.
Le riunioni della Conferenza si tengono nell'aula consiliare di Palazzo Natta, sita in Piazza Matteotti 1, Novara.
2. Il Presidente della Provincia può tuttavia stabilire un diverso luogo di riunione, dandone comunicazione nell'avviso di convocazione.
ART. 6 - NOTIZIE ED INFORMAZIONI AI COMPONENTI DELLA CONFERENZA
1.
I componenti della Conferenza hanno diritto di ottenere le notizie e le informazioni necessarie per la loro attività.
2. Essi possono prendere visione ed ottenere copie degli atti relativi agli argomenti di loro competenza.
3. I Dirigenti responsabili delle Unità organizzative della Provincia sono tenuti a fornire tempestivamente le notizie e le informazioni richieste, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
ART. 7 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA
1.
Il Presidente della Conferenza convoca e presiede la Conferenza, dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute, dirige e modera la discussione, garantendone la regolarità, illustra le questioni sulle quali si discute. Il Presidente della Conferenza cura altresì i rapporti fra la Giunta, il Consiglio e la Conferenza stessa.
2. Il Presidente della Conferenza può invitare i Dirigenti dell'Ente, nonchè i Consulenti esterni all'Amministrazione, affinchè relazionino ovvero forniscano informazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.
3. Il Presidente della Provincia può sempre avvalersi di un Delegato nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente Regolamento.
ART. 8 - NUMERO LEGALE
1. La Conferenza è validamente riunita con l'intervento di almeno un quinto dei suoi componenti.
2.
Nel caso vada deserta la seduta o la stessa si concluda senza alcuna deliberazione, l'Amministrazione Provinciale potrà liberamente determinarsi sugli argomenti inseriti all'ordine del giorno della stessa.
ART. 9 - FUNZIONAMENTO
1. Le sedute della Conferenza si concludono con una deliberazione indicante il parere espresso dai componenti della stessa e con la consegna della medesima al Presidente della Provincia .
2. I pareri della Conferenza sono espressi a maggioranza dei presenti.
3.
Le funzioni di Segretario della Conferenza sono svolte da un dipendente provinciale individuato dal Presidente della Provincia, assistito da un Dirigente o da un Funzionario del Settore interessato per materia.
ART. 10 - DIFFUSIONE
1.
Copia del presente Regolamento è trasmessa agli Assessori e ai Consiglieri Provinciali, ai Sindaci della provincia di Novara ed al Presidente delle Comunità Montane.
2. Una copia del Regolamento è altresì posta a disposizione dei partecipanti alla Conferenza Permanente Provincia-Autonomie Locali, durante le relative sedute.
ART. 11 - NORME FINALI
1.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo alle norme di legge ed allo Statuto della Provincia.
ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE
1.
Il Regolamento della Consulta entra in vigore dopo la ripubblicazione per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio della Provincia.