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REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA
PERMANENTE PROVINCIA - AUTONOMIE LOCALI
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ART.
1 - FINALITA' |
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| 1. |
Il presente Regolamento disciplina la Conferenza Permanente Provincia
- Autonomie Locali prevista dall'art. 8 del vigente Statuto Provinciale. |
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ART.
2 - COMPOSIZIONE |
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| 1. |
Fanno parte della Conferenza Permanente Provincia-Autonomie Locali,
oltre al Presidente della Provincia di Novara, tutti i Sindaci della
provincia ed i Presidenti delle Comunità Montane. |
| 2. |
Qualora un componente della Conferenza non possa partecipare ai
lavori della stessa può indicare un proprio delegato, che comunque
ricopra la carica di Assessore o di Consigliere, dandone comunicazione
scritta al Presidente della Conferenza. |
| 3. |
Alla Conferenza Permanente Provincia - Autonomie Locali possono
intervenire gli Assessori e i Consiglieri Provinciali, con il solo
diritto di parola. |
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ART.
3 - COMPETENZE |
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| 1. |
La Conferenza Permanente Provincia - Autonomie Locali, strumento
di raccordo e confronto con gli Enti locali, ha funzioni consultive
e propositive, nel rispetto dei principi di collaborazione ed integrazione
funzionale con i Comuni riconosciuti dall'art. 5 dello Statuto provinciale. |
| 2. |
La Conferenza ha lo scopo di raccogliere e coordinare le proposte
avanzate da tutti i Comuni nel perseguimento degli obiettivi di programmazione
economica, territoriale, sociale e ambientale di vasta area e, quindi,
in ambiti sovracomunali. |
| 3. |
La Conferenza è chiamata a discutere e ad esprimere parere,
da sottoporre obbligatoriamente al Consiglio Provinciale, riguardo:
a) le proposte che abbiano ad oggetto deliberazioni con carattere
di programmazione e di indirizzo generale;
b) i pareri riguardanti la programmazione finanziaria annuale ed il
piano regionale di sviluppo;
c) il piano territoriale di coordinamento e le sue varianti di carattere
generale;
d) i piani di settore relativi all'intero territorio provinciale.
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ART.
4 - CONVOCAZIONE |
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| 1. |
La Conferenza è convocata dal Presidente della Provincia,
sentita la Giunta.
La Conferenza può essere altresì convocata su richiesta:
a) della maggioranza assoluta dei Consiglieri Provinciali,
b) di almeno un quinto dei Membri della Conferenza,
c) di un numero di Membri non inferiore a 10, che rappresentino almeno
un quinto della popolazione provinciale. |
| 2. |
Il Presidente della Provincia è tenuto a riunire la Conferenza
entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data in cui è
adottata la decisione della Giunta o è pervenuta la richiesta
scritta da parte della maggioranza assoluta dei Consiglieri Provinciali
o dei membri della Conferenza di cui al precedente comma 1) lett.
c), inserendo all?ordine del giorno le questioni richieste. |
| 3. |
La Conferenza si riunisce almeno due volte all'anno.
La convocazione deve avvenire in forma scritta. |
| 4. |
L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora di
inizio della seduta, nonchè l'elenco degli oggetti da dibattere,
deve essere consegnato ai componenti della Conferenza almeno 5 giorni
prima di quello stabilito per l'adunanza. |
| 5. |
In casi d'urgenza è sufficiente che l'avviso sia consegnato
almeno 48 ore prima. |
| 6. |
Copia dell'avviso è altresì inviata ad Assessori e
Consiglieri Provinciali. |
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ART.
5 - LUOGO DELLE SEDUTE |
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| 1. |
Le riunioni della Conferenza si tengono nell'aula consiliare di
Palazzo Natta, sita in Piazza Matteotti 1, Novara. |
| 2. |
Il Presidente della Provincia può tuttavia stabilire un diverso
luogo di riunione, dandone comunicazione nell'avviso di convocazione.
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ART.
6 - NOTIZIE ED INFORMAZIONI AI COMPONENTI DELLA CONFERENZA |
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| 1. |
I componenti della Conferenza hanno diritto di ottenere le notizie
e le informazioni necessarie per la loro attività. |
| 2. |
Essi possono prendere visione ed ottenere copie degli atti relativi
agli argomenti di loro competenza. |
| 3. |
I Dirigenti responsabili delle Unità organizzative della
Provincia sono tenuti a fornire tempestivamente le notizie e le informazioni
richieste, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e nel rispetto
di quanto previsto dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. |
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ART.
7 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA |
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| 1. |
Il Presidente della Conferenza convoca e presiede la Conferenza,
dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute, dirige e modera la
discussione, garantendone la regolarità, illustra le questioni
sulle quali si discute. Il Presidente della Conferenza cura altresì
i rapporti fra la Giunta, il Consiglio e la Conferenza stessa. |
| 2. |
Il Presidente della Conferenza può invitare i Dirigenti dell'Ente,
nonchè i Consulenti esterni all'Amministrazione, affinchè
relazionino ovvero forniscano informazioni sugli argomenti all'ordine
del giorno. |
| 3. |
Il Presidente della Provincia può sempre avvalersi di un
Delegato nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente Regolamento. |
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ART.
8 - NUMERO LEGALE |
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| 1. |
La Conferenza è validamente riunita con l'intervento di almeno
un quinto dei suoi componenti. |
| 2. |
Nel caso vada deserta la seduta o la stessa si concluda senza alcuna
deliberazione, l'Amministrazione Provinciale potrà liberamente
determinarsi sugli argomenti inseriti all'ordine del giorno della
stessa. |
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ART.
9 - FUNZIONAMENTO |
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| 1. |
Le sedute della Conferenza si concludono con una deliberazione indicante
il parere espresso dai componenti della stessa e con la consegna della
medesima al Presidente della Provincia . |
| 2. |
I pareri della Conferenza sono espressi a maggioranza dei presenti. |
| 3. |
Le funzioni di Segretario della Conferenza sono svolte da un dipendente
provinciale individuato dal Presidente della Provincia, assistito
da un Dirigente o da un Funzionario del Settore interessato per materia. |
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ART.
10 - DIFFUSIONE |
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| 1. |
Copia del presente Regolamento è trasmessa agli Assessori
e ai Consiglieri Provinciali, ai Sindaci della provincia di Novara
ed al Presidente delle Comunità Montane. |
| 2. |
Una copia del Regolamento è altresì posta a disposizione
dei partecipanti alla Conferenza Permanente Provincia-Autonomie Locali,
durante le relative sedute. |
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ART.
11 - NORME FINALI |
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| 1. |
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso
richiamo alle norme di legge ed allo Statuto della Provincia. |
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ART.
12 - ENTRATA IN VIGORE |
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| 1. |
Il Regolamento della Consulta entra in vigore dopo la ripubblicazione
per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio della Provincia. |
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