Commissione Provinciale Espropri di Novara
(art. 41 DPR 327/2001 e art. 1 LR 5/2002)
Il D.P.R. 8-6-2001 n. 327, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, all’art. 41 prevede che:
1. In ogni Provincia, la Regione istituisca una commissione composta:
| a) |
dal Presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede; |
| b) |
dall'Ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, o da un suo delegato; |
| c) |
dall'Ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato; |
| d) |
dal Presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della Provincia, o da un suo delegato; |
| e) |
da due esperti in materia urbanistica ed edilizia; |
| f) |
da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. |
2. La Commissione determina:
| a) |
i valori agricoli medi dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, nell'ambito delle singole regioni agrarie così come delimitate dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT); |
| b) |
le indennità definitive di espropriazione; |
| c) |
le indennità di occupazione; |
| d) |
eventuali valori di altra natura previsti dalla normativa vigente. |
3. Il rinnovo della Commissione e la nomina degli esperti, nonché di eventuali altri componenti previsti dalla normativa in vigore, sono delegate alle Province presso cui hanno sede le commissioni.
4. La Commissione resta in carica sino al termine della corrispondente legislatura regionale e, comunque, fino al suo rinnovo, che deve avvenire nei termini di legge.
Tabella dei valori agricoli medi dei terreni valevole per l'anno 2008
Regioni agrarie |
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