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INDICE
PARTE PRIMA
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Configurazione Giuridica
Art. 2 Gonfalone, stemma e distintivo del Presidente della Provincia
Art. 3 Albo pretorio
Art. 4 La Comunità Provinciale Novarese
Art. 5 Principi e funzioni fondamentali
Art. 6 Adesione ai principi dell'Ordinamento Europeo
Art. 7 Valorizzazione e sviluppo del territorio
Art. 8 Conferenza Permanente Provincia-Autonomie Locali
Art. 9 Conferenza Permanente Provincia-Categorie Sociali
Art. 10 Principi ispiratori attività della Provincia
Art. 11 Programmazione
Art. 12 Circondari
PARTE SECONDA
L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DELLA PROVINCIA TITOLO I
GLI ORGANI CAPO I
GLI ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA Art. 13 Organi politico-amministrativi
SEZIONE I
IL CONSIGLIO PROVINCIALE Art. 14 Funzioni
Art. 15 Prima seduta di Consiglio e verifica delle linee programmatiche
Art. 16Consiglieri Provinciali
Art. 17 Presidenza del Consiglio
Art. 18 Competenze del Presidente del Consiglio
Art. 19 Gruppi Consiliari
Art. 20 Conferenza dei Capi Gruppo
Art. 21 Commissioni Consiliari
Art. 22 Commissione di Controllo e Garanzia
Art. 23 Commissione speciale delle donne elette nel Consiglio Provinciale
Art. 24 Regolamento del Consiglio
Art. 25 Convocazione del Consiglio
Art. 26 Convocazione su richiesta dei Consiglieri
Art. 27 Validità delle proposte
Art. 28 Disciplina delle sedute
Art. 29 Votazioni
Art. 30 Partecipazione del Segretario Generale
SEZIONE II
LA GIUNTA PROVINCIALE Art. 31 Composizione
Art. 32 Funzioni
Art. 33 Convocazione
Art. 34 Validità delle proposte
Art. 35 Disciplina delle sedute
Art. 36 Partecipazione del Segretario Generale
SEZIONE III
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Art. 37 Funzioni di Organo responsabile
dell'Amministrazione
Art. 38 Funzioni di Rappresentante della Provincia
Art. 39 Funzioni di Sovraintendenza
Art. 40 Vice Presidente della Provincia
Art. 41 Deleghe agli Assessori
CAPO II
GLI ORGANI DI GESTIONE
Art. 42 I Dirigenti
Art. 43 Incarichi Dirigenziali e di Alta specializzazione
Art. 44 Conferenza dei Dirigenti
Art. 45 Il Segretario Generale
Art. 46 Il Vice Segretario Generale
CAPO III
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 47 Competenze
Art. 48 Funzionamento
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E CONTROLLO DI GESTIONE E STRATEGICO CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
Art. 49 Principi fondamentali
Art. 50 Il Personale
Art. 51 Il Regolamento di Organizzazione
CAPO II
CONTROLLO DI GESTIONE E STRATEGICO Art. 52 Impostazione metodologica
Art. 53 Definizione degli obiettivi
Art. 54 Valutazione dei risultati
Art. 55 Sistema informativo di controllo
Art. 56 Controllo di Gestione e strategico
CAPO III
L'ATTIVITÀ ECONOMICO-SOCIALE DELLA PROVINCIA Art. 57 Forme di gestione dei
servizi pubblici provinciali
Art. 58 Gestione a mezzo di Società per Azioni e di Società
a Responsabilità Limitata
Art. 59 Adesione ed iniziative a carattere economico-sociale
Art. 60 Autonomia delle Aziende Speciali e delle Istituzioni
Art. 61 Ordinamento delle Istituzioni
Art. 62 Forme associative
Art. 63 Criteri per le nomine dei Rappresentanti della Provincia
TITOLO III
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE Art. 64 Principi generali
Art. 65 La Commissione Provinciale per le pari opportunità
Art. 66 La Consulta Provinciale per l'Immigrazione
Art. 67 Il referendum
Art. 68 Istanze, petizioni e proposte
Art. 69 Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo
Art. 70 Comunicazione dell'avvio del procedimento
Art. 71 Pubblicità degli atti
Art. 72 Il Difensore Civico
PARTE TERZA
NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 73 Approvazione dei regolamenti
STATUTO
PARTE I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Configurazione giuridica
La Provincia di Novara è ente autonomo nell'ambito dei principi
fissati dalla Costituzione e dalle Leggi della Repubblica Italiana,
che ne determinano le funzioni, e nel rispetto delle norme fondamentali
per la propria organizzazione stabilite dal presente Statuto.
Essa ha per capoluogo la città di Novara, nella quale ha
la propria sede, sita in P. zza Matteotti, 1.
Art. 2 - Gonfalone, stemma e distintivo del Presidente della Provincia
La Provincia di Novara ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma
concesso con R.D. 5 settembre 1929; il loro uso e la loro concessione
ad Enti od Associazioni operanti nel territorio provinciale e le
relative modalità sono disciplinati da apposito regolamento.
Lo stemma della Provincia è su fondo rosso e reca un'aquila
d'oro coronata di tre stelle dello stesso colore ad ali spiegate,
con rostro aperto ed incurvato e proteggente con l'artiglio sinistro
la lettera N in verde, il tutto in uno scudo timbrato della corona
di Provincia e portante sotto la punta una lista con le parole "Provincia
di Novara".
Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di
colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della
Provincia da portare a tracolla.
Art. 3 - Albo pretorio
Presso il Palazzo Provinciale è istituito apposito spazio
da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione
- prevista dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti - di atti
e avvisi.
La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità
e la facile lettura.
La Provincia promuove la conoscenza dei propri principali atti,
anche tramite appositi spazi individuati dalla Giunta Provinciale,
nei Comuni superiori a diecimila abitanti.
Art. 4 - La comunità provinciale novarese
La comunità provinciale novarese è costituita da tutti
i cittadini residenti nei comuni compresi nel territorio della provincia
di Novara.
La Provincia di Novara, quale ente locale intermedio fra i Comuni
compresi nel suo territorio e la Regione Piemonte di cui fa parte,
cura unitariamente gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità
Provinciale novarese.
La Provincia di Novara orienta in particolare la propria attività
verso i seguenti obiettivi:
Art. 5 - Principi e funzioni fondamentali
La Provincia, ente locale intermedio tra Comune e Regione, rappresenta
la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e
ne coordina lo sviluppo.
La Provincia di Novara opera in conformità dei principi costituzionali
ed in particolare considera il lavoro come elemento fondante della
propria comunità.
La Provincia di Novara orienta in particolare la propria attività
verso i seguenti principi e obiettivi:
a) in conformità ai principi costituzionali ed alle norme
internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane
e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali, riconosce nella pace un diritto fondamentale
delle persone e dei popoli. A tal fine promuove la cultura della
pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca,
di educazione e di informazione che tendono a fare del territorio
provinciale una terra di pace;
b) ispira la sua azione al principio della sussidiarietà;
c) tutela la parità di diritti, doveri ed opportunità
tra tutti i cittadini, prevenendo ogni e qualsiasi forma di discriminazione;
d) riconosce la centralità della persona umana e della sua
dignità; si impegna a valorizzare il ruolo della famiglia
quale comunità primaria di relazioni interpersonali e di
apertura sociale;
e) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni nel perseguimento
degli obiettivi di programmazione economica, sociale, culturale,
territoriale e ambientale favorendo e sviluppando i rapporti di
collaborazione con gli Enti locali, le Associazioni e le Categorie
sociali anche attraverso le varie forme associative nell'interesse
della comunità;
f) favorisce la collaborazione e l'integrazione funzionale dei Comuni
anche attraverso i circondari;
g) favorisce la partecipazione dei cittadini in forma singola o
associata alle scelte politiche della comunità provinciale
promuovendo le libere forme associative e cooperative;
h) garantisce la pubblicità dei suoi atti, l'informazione
e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini;
i) persegue un'attiva tutela e valorizzazione dell'ambiente e del
patrimonio storico, archeologico e paesaggistico, promuovendo interventi
di conservazione del territorio con il coinvolgimento delle comunità
locali;
l) favorisce e sviluppa modi di cooperazione con le forme di organizzazione
sociali, pubbliche e private locali, nazionali ed internazionali,
nei settori economici, sociali, culturali;
m) promuove il pluralismo culturale, salvaguarda e sostiene tutte
le forme espressive proprie della cultura e della tradizione delle
comunità del proprio territorio;
n) promuove la solidarietà verso le fasce più svantaggiate
di coloro che vivono sul territorio provinciale;
o) promuove iniziative, in accordo e collaborazione con le Associazioni
di categoria, Enti economici e locali, atte a favorire lo sviluppo
sostenibile ed equilibrato dell'industria, del terziario avanzato,
dell'artigianato qualificato, dell'agricoltura e delle attività
turistiche;
p) promuove interventi atti a favorire la pratica sportiva e in
particolare lo sport amatoriale e dilettantistico;
q) favorisce il turismo in ogni sua forma ed in particolare il turismo
culturale, sociale e giovanile;
r) promuove politiche e programmi di sostegno alle condizioni dei
disabili, per favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro e nella
società, rimuovendo gli ostacoli sociali e strutturali, tra
cui le barriere architettoniche;
s) promuove il pluralismo associativo e riconosce il ruolo del volontariato,
ne favorisce l'attività ed individua forme di sostegno e
di collaborazione;
t) favorisce le condizioni per garantire l'effettiva pari opportunità
tra uomo e donna nella formazione, nel lavoro e nella vita sociale;
u) persegue lo sviluppo e la salvaguardia dell'occupazione con un'attenzione
particolare alla qualità del lavoro;
v) favorisce il mantenimento di una equilibrata presenza della fauna
e della flora spontanea e l'affermazione di tecniche di coltivazione
del terreno che salvaguardino la fertilità del suolo e la
genuinità degli alimenti, rifiutando la coltivazione, l'allevamento
ed il consumo di piante e animali geneticamente modificati;
w) favorisce e promuove iniziative di sostegno all'agricoltura,
ed in particolare alle produzioni tipiche e di qualità;
x) promuove progetti articolati di interventi nell'ambito delle
politiche giovanili e della terza età;
y) promuove la crescita professionale con iniziative anche nel settore
scolastico e attraverso l'esercizio di attività di formazione
professionale;
z) ritiene fondamentale il diritto alla salute dei cittadini; promuove
ed attua nell'ambito socio-sanitario, ambientale, lavorativo le
idonee iniziative, monitorando e verificando l'efficacia delle stesse,
non solo per salvaguardare lo stato di salute, ma anche per espletare
una apprezzabile e razionale opera di prevenzione.
Art. 6 - Adesione ai principi dell'ordinamento europeo
La Provincia di Novara aderisce ai principi fondamentali dell'ordinamento
europeo e si impegna ad operare per la loro attuazione, consapevole
che il rafforzamento delle autonomie locali nei vari paesi europei
rappresenta un importante contributo alla edificazione di una Europa
unita, fondata sui valori della pace, della democrazia, della cooperazione,
del decentramento del potere e della partecipazione.
Art. 7 - Valorizzazione e sviluppo del territorio
La Provincia di Novara, consapevole del valore positivo che la salvaguardia
delle differenze assume in un moderno processo unitario, valorizza
e tutela i valori storici, tradizionali, culturali e ambientali
del proprio territorio nel rispetto delle vocazioni socio-economiche
in cui si articola, perseguendo il superamento degli squilibri esistenti,
anche attraverso forme di organizzazione dirette ad un'equa distribuzione
delle risorse economico-finanziarie.
Partecipa, secondo le proprie possibilità e competenze, ad
ogni iniziativa diretta a favorire l'armonico sviluppo dell'intera
comunità regionale, nazionale ed europea.
Art. 8 - Conferenza permanente Provincia - Autonomie Locali
La Provincia di Novara raccoglie e coordina le proposte avanzate
da tutti i Comuni nel perseguimento degli obiettivi di programmazione
economica, territoriale, sociale ed ambientale, da realizzarsi su
vasta area e, quindi, in ambiti sovracomunali. Quale strumento di
raccordo e confronto con gli Enti Locali la Provincia istituisce
la "Conferenza permanente Provincia-Autonomie Locali"
di cui fanno parte, oltre al Presidente della Provincia o suo delegato,
tutti i Sindaci della Provincia e i Presidenti delle Comunità
Montane, o loro delegati.
Essa è convocata periodicamente per discutere in forma consultiva:
a. le proposte che abbiano ad oggetto deliberazioni con carattere
di programmazione e di indirizzo generale;
b. i pareri riguardanti la programmazione finanziaria annuale ed
il piano regionale di sviluppo;
c. il piano territoriale di coordinamento e le sue varianti di carattere
generale;
d. i piani di settore relativi all'intero territorio provinciale.
Alla Conferenza Permanente Provincia-Autonomie Locali possono intervenire
gli Assessori e i Consiglieri Provinciali.
Le deliberazioni su argomenti di competenza della Conferenza debbono
essere assunte sentita la Conferenza stessa.
La determinazione di convocare la Conferenza è assunta dal
Presidente della Provincia, sentita la Giunta. La Conferenza può
essere altresì convocata su richiesta:
a) della maggioranza assoluta dei Consiglieri Provinciali,
b) di almeno un quinto dei Membri della Conferenza,
c) di un numero di Membri non inferiore a dieci, che rappresentino
almeno un quinto della popolazione provinciale.
Apposito regolamento disciplina l'organizzazione della "Conferenza
Permanente Provincia-Autonomie Locali".
Art. 9 - Conferenza permanente Provincia - Categorie sociali
La Provincia raccoglie e coordina le proposte avanzate dalle Categorie
Sociali nel perseguimento degli obiettivi sociali culturali ed economici.
A tal fine istituisce "La Conferenza Permanente Provincia-Categorie
Sociali".
Apposito regolamento disciplina l'organizzazione della "Conferenza
permanente Provincia - Categorie Sociali".
Art. 10 - Principi ispiratori attività della Provincia
La Provincia di Novara, nell'esercizio delle funzioni proprie e
di quelle attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, ispira
l'etica della sua azione ai principi di efficacia, efficienza, equità,
razionalità ed economicità di gestione, pubblicità
e trasparenza, favorendo la partecipazione dei cittadini alle proprie
attività e decisioni ed assicurando loro i diritti di accesso
e di informazione nonché gli strumenti a garanzia dell'imparzialità
e del buon andamento dell'amministrazione.
Art. 10 - Programmazione
Per la definizione degli obiettivi della propria azione e la realizzazione
delle finalità di promozione dello sviluppo della comunità
provinciale, la Provincia assume il metodo e gli strumenti della
programmazione come criteri ordinatori della propria attività,
nel quadro generale della programmazione dello Stato e di quella
regionale che concorre a determinare, di concerto con le altre Province
e con i Comuni di cui raccoglie e coordina le proposte, e ad attuare
attraverso propri programmi pluriennali, piani settoriali e con
l'adozione del piano territoriale di coordinamento.
Il metodo e gli strumenti della programmazione, oltreché
l'istituzione delle consulte di riferimento, vengono definiti e
disciplinati in un apposito regolamento.
Art. 12 - Circondari
La Provincia di Novara, al fine di migliorare l'organizzazione dei
propri uffici, avvicinare l'erogazione dei servizi ai cittadini
favorendone la partecipazione, ed agevolare la collaborazione con
gli Enti locali, promuove la suddivisione del proprio territorio
in circondari.
Il Consiglio provinciale, tenuto conto delle vocazioni socioeconomiche
e delle omogeneità territoriali, individua, sentite le amministrazioni
locali, i comuni appartenenti a ciascun circondario di cui disciplina
il funzionamento in apposito regolamento.
Il Presidente del circondario viene nominato dall'Assemblea dei
Sindaci, a maggioranza assoluta dei votanti.
PARTE SECONDA
L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DELLA PROVINCIA
TITOLO I
GLI ORGANI
CAPO I
GLI ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA
Art. 13 - Organi politico - amministrativi
Sono Organi politico - amministrativi della Provincia: Il Consiglio,
la Giunta, il Presidente della Provincia.
Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo della Provincia
di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando,
nell'ambito delle rispettive competenze, poteri di indirizzo e di
controllo su tutte le attività dell'Ente.
L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione della carica
per altra causa degli Organi politico-amministrativi della Provincia
o dei loro singoli componenti e la loro sostituzione sono regolate
dalla Legge e dalle norme del presente Statuto.
Le dimissioni del Presidente della Provincia sono presentate per
iscritto al Consiglio e, per esso, al suo Presidente od a chi legalmente
lo sostituisce; le dimissioni degli Assessori sono presentate per
iscritto al Presidente della Provincia o a chi legalmente lo sostituisce.
Per Consigliere anziano si intende, a tutti gli effetti, il Consigliere
più anziano d'età.
Le riunioni degli Organi politico-amministrativi della Provincia
si tengono di norma presso la sede dell'Ente, nella città
di Novara; le riunioni tenute in altre località sono da considerarsi
valide purché nella loro convocazione sia stata chiaramente
indicata la diversa sede di riunione.
SEZIONE I
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Art. 14 - Funzioni
Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
Esso è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.
Il Consiglio esercita le potestà e le competenze stabilite
dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi
ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel
presente Statuto e nelle norme regolamentari.
Il Consiglio in particolare:
a) rappresenta l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo
ed esercita il controllo sulla sua applicazione;
b) esprime l'indirizzo della Provincia nel caso di procedure di
consultazione obbligatoria e di procedure di intesa previste dalla
Legge per l'adozione di atti, da parte di Amministrazioni pubbliche,
che possano comportare l'adozione o la modifica di atti di competenza
del Consiglio provinciale;
c) approva ordini del giorno di indirizzo e/o di valutazione sull'operato
della Giunta provinciale, del Presidente della Provincia, sull'attività
delle istituzioni, delle aziende speciali e degli Enti dipendenti
dalla Provincia e sull'operato dei rappresentanti della Provincia
in Enti e Società;
d) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti
della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni e provvede alla
nomina degli stessi nei casi previsti per Legge;
e) conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità,
trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità
e corretta gestione amministrativa;
f) gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione
degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità
di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti
necessari.
Art. 15 - Prima seduta di Consiglio e verifica delle linee programmatiche
Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione
il Presidente della Provincia convoca il Consiglio provinciale per
la prima seduta che deve tenersi entro il termine di dieci giorni
dalla convocazione.
In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in
via sostitutiva il Prefetto.
La prima seduta è presieduta dal Consigliere anziano per
la convalida dei Consiglieri eletti e per l'elezione del Presidente
e del Vicepresidente del Consiglio. La seduta prosegue poi sotto
la presidenza del Presidente del Consiglio eletto per la comunicazione
dei componenti della Giunta.
Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere
l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che
lo segue secondo l'ordine di anzianità stabilito dall'art.
13 dello Statuto.
Entro il termine di venti giorni dalla data del suo insediamento,
il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al Consiglio
le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare
nel corso del mandato. Eventuali successivi adeguamenti delle stesse
sono disciplinati dal Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento
del Consiglio Provinciale e delle Commissioni Consiliari. La verifica
di attuazione di tali linee da parte del Presidente e dei relativi
Assessori è disciplinata dal Regolamento.
Art. 16 - I Consiglieri provinciali
I Consiglieri provinciali rappresentano l'intera comunità
provinciale. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione
dei Consiglieri sono regolati dalla Legge.
I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta
alla deliberazione del Consiglio e di presentare interrogazioni,
interpellanze, mozioni, ordini del giorno e proposte di deliberazione.
I Consiglieri Provinciali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel
territorio provinciale, presso il quale recapitare eventuali atti
di notifica. Per assicurare la massima trasparenza dovranno inoltre
comunicare i redditi posseduti all'inizio del mandato e le relative
variazioni annuali.
I Consiglieri Provinciali hanno libero accesso a tutti gli uffici
della Provincia, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni
necessarie per l'espletamento del loro mandato, ed altresì
di prendere visione ed ottenere copie degli atti, anche interni,
e dei provvedimenti della Provincia e delle istituzioni e aziende
da essa dipendenti.
Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità ed i
poteri di esercizio dell'attività ispettiva e delle commissioni
d'indagine consiliare di cui all'art. 19 della legge 25 marzo 1993,
n. 81.
I Consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive senza
giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del
Consiglio Provinciale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio,
a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte
del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta,
ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli
l'avvio del procedimento amministrativo.
Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative
delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti
probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta,
che comunque non può essere inferiore a giorni venti , decorrenti
dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio
esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause
giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
Art. 17 - Presidenza del Consiglio
Il Consiglio Provinciale è presieduto dal Presidente del
Consiglio, eletto dall'Assemblea o, in caso di sua assenza o impedimento,
dal Vicepresidente del Consiglio; in caso di assenza o impedimento
di entrambi, il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano
o da chi lo segue in ordine di anzianità.
Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio sono eletti dal
Consiglio Provinciale nel proprio seno a scrutinio segreto, con
votazioni separate, nella prima seduta dopo l'elezione del Consiglio
stesso, presieduta dal Consigliere anziano, subito dopo la convalida
degli eletti, o nella seduta immediatamente successiva alla vacanza
per qualsiasi motivo dell'ufficio.
L'elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio avviene
con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati
alla Provincia.
Se dopo due votazioni nessuno ottiene tale maggioranza, si procede
nella stessa seduta alla votazione di ballottaggio tra i due candidati
che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione,
ed è proclamato eletto chi ottiene il maggior numero di voti
o, in caso di parità di voti, il più anziano di età.
La proposta di revoca del Presidente del Consiglio può essere
inoltrata su richiesta motivata di almeno la metà più
uno dei Consiglieri. Essa viene presentata al Segretario Generale
che la trasmette al Vice Presidente, il quale è tenuto a
convocare il Consiglio entro dieci giorni dal ricevimento della
proposta. La proposta di revoca è approvata con il voto favorevole
dei due terzi dei componenti del Consiglio.
Art. 18 - Competenze del Presidente del Consiglio
Il Presidente del Consiglio:
a) convoca e presiede il Consiglio Provinciale, stabilisce l'ordine
del giorno delle singole sedute, dirige i lavori consiliari, dispone
l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato;
b) convoca e presiede la Conferenza dei Capi Gruppo, assicurando
agli stessi un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni
da sottoporre al Consiglio;
c) fissa la data delle riunioni del Consiglio, sentito il Presidente
della Provincia;
d) ha l'obbligo di iscrivere all'ordine del giorno le proposte presentate
dal Presidente della Provincia e dalla Giunta e dai singoli Consiglieri;
e) insedia le Commissioni consiliari permanenti e ne coordina l'attività
in relazione ai lavori del Consiglio;
f) è tenuto a riunire il Consiglio, entro venti giorni, quando
lo richieda il Presidente o un quinto dei Consiglieri, inserendo
all'ordine del giorno le questioni richieste;
g) autorizza le trasferte dei Consiglieri, nei limiti degli stanziamenti
previsti a bilancio;
h) non può presiedere le adunanze di Consiglio convocate
per la discussione di fatti riguardanti la sua persona. Tali adunanze
sono presiedute dal Vice Presidente e, in assenza di quest'ultimo,
dal Consigliere Anziano.
Al Presidente del Consiglio è attribuita un'indennità
entro i limiti stabiliti dalla Legge.
Art. 19 - Gruppi consiliari
I Consiglieri provinciali possono riunirsi in gruppi , secondo quanto
disposto dal Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento
del Consiglio Provinciale.
Per costituire un gruppo consiliare occorre che i Consiglieri provinciali,
quando non siano più di uno, rappresentino un partito o raggruppamento
che abbia presentato una propria lista nelle elezioni provinciali.
I Consiglieri possono costituire un gruppo misto. Non può
essere costituito più di un gruppo misto.
La Provincia assicura a ogni gruppo consiliare la disponibilità
dei mezzi, dei locali e del personale atta a garantire le condizioni
necessarie per poter svolgere nel miglior modo possibile i suoi
scopi istituzionali, compresa la possibilità di intrattenere
rapporti con il pubblico e di svolgere riunioni.
Le spese relative ai gruppi consiliari vengono stanziate in appositi
capitoli di bilancio.
Art. 20 - Conferenza dei Capigruppo
I Capigruppo consiliari costituiscono la Conferenza dei capigruppo,
presieduta dal Presidente del Consiglio, con le prerogative e le
funzioni stabilite dal Regolamento del Consiglio e dal presente
Statuto.
Il Presidente della Provincia partecipa direttamente, o a mezzo
del Vicepresidente o di altro Assessore appositamente delegato,
alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo, con facoltà
di parola, ma senza diritto di voto.
Art. 21 - Commissioni consiliari
Ai fini del processo di programmazione e delle altre funzioni di
legge, il Consiglio Provinciale si organizza in commissioni di lavoro
con funzioni di proposta e di controllo.
I Capigruppo possono partecipare, anche delegando appositamente
in loro vece un altro Consigliere appartenente al proprio gruppo,
alle riunioni di tutte le Commissioni consiliari, venendo considerati
a tutti gli effetti membri delle stesse ad esclusione del diritto
di voto.
Con deliberazione del Consiglio Provinciale approvata a maggioranza
dei voti dei Consiglieri assegnati possono essere istituite, su
materie di interesse provinciale, Commissioni speciali, Commissioni
di indagine o d'inchiesta e Commissioni consultive. La composizione,
il funzionamento e le attribuzioni sono disciplinate dal Regolamento
consiliare.
Art. 22 - Commissione di controllo e garanzia
Il Consiglio Provinciale istituisce la Commissione di controllo
e garanzia allo scopo di valutare la congruenza tra i risultati
conseguiti e gli obiettivi predefiniti in sede di attuazione dei
programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico.
La Commissione di Controllo e Garanzia è composta in proporzione
alla consistenza numerica delle forze politiche rappresentate in
Consiglio Provinciale. Il numero dei suoi membri è determinato
in modo da garantire in ogni caso la presenza di tutti i gruppi
consiliari.
Il Presidente della Commissione di Controllo e di Garanzia viene
eletto dai Componenti della Commissione stessa tra i membri dell'opposizione
con voto palese.
Un apposito regolamento disciplina il funzionamento della Commissione
di Controllo e Garanzia.
Art. 23 - Commissione speciale delle donne elette nel Consiglio
provinciale
È istituita la Commissione speciale delle donne elette nel
Consiglio Provinciale, la quale ha compiti di proposta e di controllo
sull'attività amministrativa per il rispetto dei diritti
delle donne sanciti dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica
e della Regione. Detta Commissione è equiparata alle Commissioni
consiliari permanenti ai fini giuridici ed economici.
Art. 24 - Regolamento del Consiglio
Un apposito regolamento, da approvarsi a maggioranza assoluta, prevede
il funzionamento e disciplina l'organizzazione dei lavori del Consiglio,
della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni consiliari di
cui determina i poteri, le aree funzionali di competenza, e stabilisce
le forme di pubblicità dei lavori.
Il regolamento detta altresì le modalità di assegnazione
dei Consiglieri alle Commissioni permanenti nel rispetto dei criteri
di proporzionalità stabiliti dalla Legge.
Art. 25 - Convocazione del Consiglio
La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente del
Consiglio su iniziativa propria od a richiesta di almeno un quinto
dei Consiglieri assegnati alla Provincia o del Presidente della
Provincia, secondo le modalità stabilite dalla Legge e dal
presente Statuto.
L'avviso scritto di convocazione, contenente il luogo, la data e
l'ora d'inizio della seduta, con l'elenco degli oggetti iscritti
all'ordine del giorno, deve essere consegnato almeno cinque giorni
prima di quello stabilito per l'adunanza al Presidente della Provincia,
ai Consiglieri, agli Assessori, ai Revisori dei Conti ed al Prefetto.
Tuttavia, nei casi di urgenza, è sufficiente che l'avviso,
con il relativo elenco, sia consegnato almeno 24 ore prima; entro
lo stesso termine possono essere aggiunti altri oggetti a quelli
inseriti nell'ordine del giorno.
Nei casi di cui al precedente comma 3), la maggioranza dei Consiglieri
presenti può però richiedere che ogni deliberazione
venga differita al giorno seguente.
L'avviso di convocazione può contenere la previsione della
prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi, anche
non consecutivi, per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del
giorno. Sempre ed esclusivamente a tale scopo, il Presidente del
Consiglio, prima della conclusione della seduta del Consiglio, può
disporre l'aggiornamento dei lavori ad altra seduta, con l'intervallo
di almeno 24 ore; in questo caso la comunicazione del Presidente
del Consiglio vale come avviso di convocazione per i Consiglieri
a quel momento presenti, mentre l'avviso scritto dovrà essere
inviato ai soli Consiglieri assenti, anche a mezzo telegramma.
Contemporaneamente alla spedizione ai Consiglieri, l'avviso di convocazione,
con l'allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato, a cura
del Segretario Generale, all'Albo Pretorio della Provincia per rimanervi
fino all'ultimo giorno di riunione del Consiglio, ed avere adeguate
forme di pubblicità specificate nel regolamento, quali pubblicazione
sul Foglio Annunzi Legali e trasmissione agli Organi di stampa e
comunicazione locale.
Improvvisi rinvii o revoche di convocazione del Consiglio Provinciale
devono essere tempestivamente comunicati a tutti i Consiglieri in
forma scritta, anche con telegramma.
Art. 26 - Convocazione su richiesta dei Consiglieri
La richiesta di convocazione del Consiglio da parte di almeno un
quinto dei Consiglieri assegnati alla Provincia o del Presidente
della Provincia, per essere considerata valida, deve contenere l'indicazione
dell'oggetto degli argomenti di cui si chiede l'iscrizione all'ordine
del giorno, che debbono essere ricompresi tra le materie elencate
all'art. 32 della Legge n. 142/90.
Il Presidente del Consiglio provvede alla convocazione del Consiglio
inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste e la seduta
deve svolgersi entro venti giorni dalla data del deposito della
richiesta dei Consiglieri o del Presidente della Provincia presso
la segreteria della Provincia.
Art. 27 - Validità delle proposte
Non può essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio
alcuna proposta di deliberazione, il cui oggetto non rientri tra
quelli attribuiti dalla Legge e dal presente Statuto al Consiglio
stesso, sulla quale non siano stati preventivamente espressi i pareri
in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
interessato e, qualora comportino impegno di spesa o diminuzione
d'entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità
contabile.
Per la proposta di elezione del Presidente e del Vicepresidente
del Consiglio, nonché per la mozione di sfiducia nei loro
confronti, i pareri si limitano alla verifica dell'osservanza delle
procedure previste e della regolarità formale delle proposte
stesse.
I pareri e le attestazioni non sono richiesti per gli atti di contenuto
esclusivamente politico, di natura confermativa o riproduttiva di
altri atti, o privi di contenuto dispositivo.
I pareri e le attestazioni non sono parimenti richiesti sulle modifiche
inserite nel corso della discussione in Consiglio all'originario
testo delle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno;
in caso di loro approvazione, l'intera responsabilità delle
modifiche apportate al testo originario e le relative conseguenze
sull'intero atto sono poste ad esclusivo carico del Consiglio.
Art. 28 - Disciplina delle sedute
Le sedute del Consiglio sono valide se vi interviene almeno la metà
dei Consiglieri assegnati alla Provincia, senza computare il Presidente
della Provincia.
Il Presidente del Consiglio, o chi lo sostituisce a norma di Statuto,
è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine,
l'osservanza delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti e la regolarità
delle discussioni e delle deliberazioni.
Il Consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti all'ordine
del giorno dei lavori; il regolamento può prevedere i casi
eccezionali in cui sia consentito fare comunicazioni o trattare
argomenti non iscritti all'ordine del giorno, con esclusione comunque
di votazioni su proposte di deliberazione.
Il Consiglio non può in ogni caso deliberare né trattare
alcun altro argomento prima di procedere agli adempimenti connessi
alla surrogazione o alla temporanea sostituzione dei propri Componenti
ed alla elezione o sostituzione del Presidente o del Vicepresidente
del Consiglio, eccetto quello relativo alla convalida dei Consiglieri
eletti.
Art. 29 - Votazioni
Le votazioni avvengono a scrutinio palese, ad esclusione di quella
per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio.
In sede di Regolamento possono essere disciplinate le ipotesi di
votazione a scrutinio segreto.
Le deliberazioni, le mozioni e gli ordini del giorno si intendono
approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa
dalla Legge o dallo Statuto.
In ogni caso, gli astenuti si computano nel numero di Consiglieri
necessario a rendere valida la seduta.
Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si
computano per determinare la maggioranza dei voti.
Qualora nelle nomine espressamente riservate dalla legge alla competenza
del Consiglio Provinciale debba essere garantita la rappresentanza
delle minoranze e non sia già predeterminata una forma particolare
di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante
alle minoranze stesse e nell'ambito delle designazioni preventivamente
espresse dai rispettivi Capigruppo, abbiano riportato il maggior
numero di voti anche se inferiore alla maggioranza assoluta dei
votanti.
Per le nomine in cui sia prevista l'elezione con voto limitato,
risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di
voti nei limiti dei posti conferibili.
Le sole deliberazioni riguardanti l'approvazione dei regolamenti,
dei bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, la partecipazione
a società e consorzi, la costituzione di aziende e istituzioni,
l'istituzione di circondari, l'indizione di referendum ed il mancato
accoglimento delle indicazioni referendarie, vengono adottate a
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Provincia.
Il risultato delle votazioni è riconosciuto e proclamato
dal Presidente del Consiglio assistito, nel caso di votazioni a
scrutinio segreto, da tre Consiglieri scrutatori da lui preventivamente
designati.
Per ciascuna votazione effettuata deve risultare a verbale il numero
dei presenti, dei votanti, dei voti favorevoli alla proposta e di
quelli contrari, degli astenuti e, per le votazioni a scrutinio
segreto, i voti ottenuti da ciascun candidato, il numero delle schede
bianche e di quelle nulle.
Art. 30 - Partecipazione del Segretario Generale
Il Segretario Generale della Provincia partecipa alle riunioni del
Consiglio e può prendervi la parola esclusivamente su questioni
riguardanti la legittimità delle proposte di deliberazione
sottoposte al Consiglio stesso; rimane salvo in ogni caso il suo
diritto di far risultare a verbale il proprio parere al riguardo.
Il Segretario Generale dirige e coordina, sotto la sua responsabilità,
i procedimenti di redazione del processo verbale della seduta e
lo sottoscrive insieme al Presidente.
Nel processo verbale debbono essere inseriti i testi integrali delle
deliberazioni, delle mozioni, degli ordini del giorno e di tutti
i documenti in genere che siano stati approvati dal Consiglio e
inoltre i punti principali della discussione.
Il Regolamento stabilisce le modalità per l'approvazione
del verbale e per l'inserimento delle rettifiche eventualmente richieste
dai Consiglieri.
SEZIONE II
LA GIUNTA PROVINCIALE
Art. 31 - Composizione
La Giunta Provinciale di Novara è composta dal Presidente
della Provincia, che la presiede, e da un numero massimo non superiore
a dieci Assessori fra cui il Vicepresidente della Provincia, in
possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità
previsti per la carica di Consigliere Provinciale.
Ai fini della nomina degli Assessori, il Presidente della Provincia
considera l'esigenza di promuovere un giusto equilibrio tra i sessi
in funzione della piena realizzazione del principio delle pari opportunità.
L'anzianità degli Assessori, dopo il Vicepresidente della
Provincia, è determinata dall'anzianità nella carica
e, a parità di questa, dall'ordine in cui sono elencati nel
provvedimento di nomina degli stessi da parte del Presidente della
Provincia.
Gli Assessori hanno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio
con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, solo sugli
argomenti di propria competenza o per fatti personali.
Hanno altresì facoltà di partecipare ai lavori delle
Commissioni Consiliari, senza diritto di voto, ma non possono essere
nominati componenti delle Commissioni stesse.
Art. 32 - Funzioni
Spetta alla Giunta Provinciale di collaborare con il Presidente
della Provincia nell'amministrazione dell'Ente compiendo tutti gli
atti di amministrazione non riservati dalla Legge al Consiglio e
non rientranti nelle competenze, previste dalla Legge e dal presente
Statuto, del Presidente della Provincia, del Segretario Generale
e dei Funzionari dirigenti.
La Giunta Provinciale collabora con il Presidente della Provincia
nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, svolge nei
suoi confronti attività propositiva e d'impulso, e riferisce
annualmente allo stesso sulla propria attività.
Nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative stabilite dalla
Legge e dalle norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti,
spetta in particolare alla Giunta di provvedere :
a) alla determinazione di indirizzi e criteri ai quali devono attenersi
i Dirigenti, nell'esplicazione dell'attività amministrativa
e contrattuale di loro competenza nel rispetto di quanto previsto
dal Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
b) alla nomina dei progettisti, dei direttori dei lavori e dei collaudatori;
c) alla deliberazione di un programma annuale delle assunzioni di
Dipendenti della Provincia, nonché alle relative modifiche;
d) alla verifica e alla valutazione dell'attività dei Dirigenti;
e) al conferimento di incarichi professionali, compresi quelli dipendenti
dall'attuazione di atti fondamentali d'indirizzo approvati dal Consiglio
Provinciale, fatte salve le competenze del Presidente;
f) ai provvedimenti necessari per la costituzione in giudizio della
Provincia, fatte salve le competenze del Presidente;
g) alla determinazione di tariffe, canoni, aliquote di tributi locali,
ferme restando le competenze del Consiglio;
h) all'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e
dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio
stesso.
i) all'approvazione dei progetti, dei programmi esecutivi e di tutti
i provvedimenti che non siano riservati dalla Legge o dal Regolamento
di contabilità ai Responsabili dei Servizi provinciali;
l) alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi
economici di qualunque genere a Enti e persone, secondo quanto disciplinato
dal Regolamento consiliare;
m) a disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
n) a fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum,
nonché a costituire l'Ufficio provinciale per le elezioni,
cui è rimesso l'accertamento della regolarità del
procedimento;
o) all'approvazione degli accordi di contrattazione decentrata;
p) alla decisione in ordine alle controversie sulle competenze funzionali
che potrebbero sorgere fra Organi gestionali dell'Ente;
q) all'approvazione del Piano Economico di Gestione secondo le modalità
previste dal vigente Regolamento di contabilità;
La Giunta adotta, nei casi d'urgenza, le deliberazioni attinenti
alle variazioni di bilancio, sottoponendole, nei sessanta giorni
successivi, a pena di decadenza, alla ratifica del Consiglio. In
caso di scadenza del predetto termine o di diniego della ratifica
da parte del Consiglio, la Giunta stessa od il Consiglio, nell'ambito
delle rispettive competenze, adottano i necessari provvedimenti
per regolare i rapporti giuridici e contabili eventualmente sorti
sulla base delle deliberazioni decadute o non ratificate.
Art. 33 - Convocazione
La convocazione della Giunta è disposta dal Presidente della
Provincia, o da chi ne fa, a norma di Legge e di Statuto, le veci,
e non è soggetta a particolari formalità, purché
l'avviso sia stato tempestivamente rivolto a tutti i suoi Componenti
con mezzi adeguati e compatibilmente con le circostanze.
L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente della Provincia
o da chi ne fa, a norma di Legge e di Statuto, le veci.
Art. 34 - Validità delle proposte
Non può essere iscritta all'ordine del giorno della Giunta
alcuna proposta di deliberazione sulla quale non siano stati preventivamente
espressi i pareri e le attestazioni previste dalla Legge.
Il parere negativo espresso dai soggetti competenti al rilascio
non impedisce l'adozione della deliberazione, ma esime i soggetti
stessi da qualsiasi responsabilità al riguardo.
Art. 35 - Disciplina delle sedute
Le sedute della Giunta sono presiedute dal Presidente della Provincia,
o da chi ne fa, a norma di Legge e di Statuto, le veci, che ne dirige
e coordina lo svolgimento, assicurando l'unitarietà dell'indirizzo
politico - amministrativo e la collegialità delle decisioni.
Le sedute della Giunta provinciale non sono pubbliche e sono valide
con l'intervento di almeno la metà più uno dei Componenti,
comprendendo nel numero anche il Presidente della Provincia.
Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza assoluta dei voti.
In caso d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente
eseguibili con voto espresso dalla maggioranza dei presenti.
Art. 36 - Partecipazione del Segretario Generale
Il Segretario Generale partecipa alle sedute della Giunta e ne redige
il relativo verbale che viene da lui sottoscritto unitamente al
Presidente della Provincia.
Il verbale consiste nella raccolta, in ordine di approvazione, delle
deliberazioni adottate, con l'indicazione per ciascuna dei nominativi
dei presenti, dei voti resi pro e contro la proposta e degli astenuti.
La mancata indicazione delle modalità di votazione non preclude
la validità dell'atto, che si intende approvato all'unanimità
dei presenti e nelle forme prescritte.
I componenti della Giunta hanno in ogni caso il diritto di far inserire,
a richiesta, nel testo della deliberazione, loro particolari dichiarazioni
o le motivazioni del voto espresso.
Il Segretario Generale partecipa alle sedute senza diritto di voto,
ma con facoltà di far inserire nel testo delle deliberazioni
sue eventuali dichiarazioni limitatamente alle questioni di legalità
dell'azione amministrativa.
Il verbale può contenere un'appendice in cui vengono succintamente
riportate le disposizioni interne e le decisioni di carattere non
deliberativo assunte nel corso della seduta e di cui la Giunta abbia
disposto di fare menzione nel verbale stesso.
La comunicazione ai Capigruppo consiliari delle deliberazioni di
competenza della Giunta Provinciale e delle determine dirigenziali
viene effettuata mediante l'invio ad essi di un elenco riportante
gli estremi e l'oggetto delle stesse, fatto salvo il diritto dei
Capigruppo di ottenere l'immediata trasmissione di una copia integrale
dei singoli provvedimenti dietro semplice richiesta alla Segreteria
Generale.
SEZIONE III
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Art. 37 - Funzioni di organo responsabile dell'Amministrazione
Il Presidente della Provincia, quale Organo responsabile dell'Amministrazione,
assicura il carattere unitario della direzione politico - amministrativa
della Provincia coordinando l'attività dei singoli Assessori.
Nell'esercizio delle suddette funzioni, oltre a convocare e presiedere
le riunioni della Giunta, il Presidente della Provincia provvede
in particolare a:
a) presentare e illustrare al Consiglio, ai sensi dell'art. 15 del
presente Statuto, le linee programmatiche relative alle azioni e
ai progetti da realizzare nel corso del mandato, nonché la
relazione annuale sull'attività dell'amministrazione e la
relazione previsionale e programmatica che accompagna il bilancio
e la relazione allegata al conto consuntivo quando non ne ha delegato
il compito, in tutto o in parte, ad altri Componenti della Giunta;
b) intrattenere, secondo le modalità fissate nel presente
Statuto e nell'apposito Regolamento, i rapporti con il Collegio
dei Revisori dei conti, salvo espressa delega ad uno o più
Assessori;
c) promuovere la conclusione di accordi di programma secondo quanto
previsto dalla Legge;
d) rilasciare pubbliche dichiarazioni in ordine all'attività
e agli indirizzi generali politico - amministrativi dell'Ente;
e) disporre la revoca dei singoli Assessori, con proprio decreto
motivato, fornendo successiva comunicazione al Consiglio stesso;
f) disporre con proprio decreto, sulla base degli indirizzi stabiliti
dal Consiglio ed entro i termini previsti dalla Legge, la nomina,
la designazione e la revoca dei Rappresentanti della Provincia presso
Enti, Aziende e Istituzioni;
g) nominare e revocare il Segretario Generale ed eventualmente il
Direttore Generale, nonché i Responsabili degli Uffici e
dei Servizi, attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e
quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i
criteri stabiliti dalla Legge e nell'osservanza delle procedure
e dei metodi definiti dagli appositi Regolamenti;
h) indire referendum;
i) ricevere le interrogazioni e le interpellanze Consiliari, eventualmente
assegnandole - d'accordo con il Presidente del Consiglio - agli
Assessori competenti;
l) autorizzare le trasferte degli Assessori Provinciali;
m) attribuire e definire incarichi di collaborazione esterna, sentita
la Giunta e secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla
Legge e dai Regolamenti.
Art. 38 - Funzioni di rappresentante della Provincia
Il Presidente della Provincia rappresenta la Provincia nelle sedi
politico - amministrative e nei rapporti pubblici e privati che
riguardano l'Ente, firmando gli atti nell'interesse dell'Amministrazione,
salvo espressa delega ad altri Amministratori o Funzionari e con
esclusione di quelli attribuiti ai Dirigenti dalla Legge e dal presente
Statuto.
Spetta in particolare al Presidente della Provincia:
a) rappresentare la Provincia in giudizio;
b) presiedere, salvo espressa delega, gli Enti, gli Organismi e
le Commissioni che la Legge o gli ordinamenti che vi si riferiscono,
attribuiscono alle sue competenze;
c) rappresentare, salvo espressa delega, la Provincia nelle Associazioni
fra soggetti pubblici ed anche privati, purché legalmente
costituite e riconosciute, nonché in Comitati che svolgano
iniziative e perseguano scopi in aderenza agli interessi dell'Amministrazione,
quando la partecipazione della Provincia non sia diversamente disciplinata
dalla Legge o dagli ordinamenti o Statuti dei singoli Enti;
d) stipulare le convenzioni e sottoscrivere le obbligazioni in genere
che impegnino la Provincia, con esclusione dei contratti riservati
ai dirigenti, secondo quanto previsto dalle norme di Legge.
Art. 39 - Funzioni di sovraintendenza
Al Presidente della Provincia è attribuita, a norma di Legge,
la sovraintendenza al funzionamento dei Servizi e degli Uffici provinciali
nonché all'esecuzione degli atti.
Nell'esercizio di tali funzioni il Presidente della Provincia, provvede
in particolare:
a) a promuovere ed assumere, d'intesa con gli Assessori interessati,
iniziative atte ad assicurare che gli Uffici ed i Servizi svolgano
la loro attività per la realizzazione del Piano Economico
di Gestione approvato dalla Giunta Provinciale;
b) ad emanare a tutti i settori d'attività dell'Ente, attraverso
circolari od ordini di servizio controfirmati dal Segretario Generale,
direttive ed indicazioni a carattere generale per la concreta attuazione
dei Piani Economici di Gestione.
Art. 40 - Vice Presidente della Provincia
Al Vice Presidente della Provincia competono le funzioni di sostituzione
del Presidente della Provincia in tutti i casi previsti dalla Legge.
Al Vice Presidente della Provincia spetta l'indennità di
carica entro i limiti massimi previsti dalla Legge.
Art. 41 - Deleghe agli Assessori
Il Presidente della Provincia, nell'ambito delle proprie competenze,
assegna con proprio decreto ai singoli Assessori, ivi compreso il
Vice Presidente, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie,
con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie
ed esecutive loro assegnate.
Le deleghe conferiscono agli Assessori, nell'ambito della loro attribuzione
e per le materie in esse contemplate, le stesse competenze originarie
del Presidente, ivi compresi i poteri di indirizzo e controllo sull'attività
degli Uffici e Servizi che operano nei settori riguardanti le materie
delegate.
Le deleghe sono sempre modificabili o revocabili.
Dell'attribuzione delle deleghe e delle loro eventuali modifiche
o revoche viene data comunicazione al Consiglio Provinciale nella
prima adunanza successiva all'emissione del relativo decreto presidenziale.
Gli Assessori relazionano alla Giunta ed al Consiglio sulle proposte
di deliberazione concernenti le materie loro delegate e partecipano
alle Commissioni consiliari, su iniziativa propria o dietro richiesta,
per la trattazione degli argomenti di propria competenza.
Il Presidente della Provincia, oltre alle deleghe a carattere generale
di cui ai commi precedenti, può con apposito atto delegare
ai vari Assessori l'adozione e la sottoscrizione di atti o provvedimenti
particolari di rilevanza esterna.
CAPO II
GLI ORGANI DI GESTIONE
Art. 42 - I Dirigenti
Il funzionamento degli Uffici si basa sul principio della distinzione
tra ruoli di governo politico ed economico, che competono agli Organi
elettivi, e quelli di direzione gestionale, spettanti ai Dirigenti.
Agli Organi elettivi compete in particolare la funzione propulsiva
relativa all'inizio di procedimenti a carattere discrezionale, ferma
restando l'esclusiva competenza dei Dirigenti di determinare, sotto
la loro responsabilità e nel rispetto dei programmi e delle
indicazioni fissate dall'Amministrazione, i metodi operativi necessari
per l'attuazione dei provvedimenti adottati dagli Organi stessi;
sono altresì esclusivamente attribuite ai Dirigenti le competenze
gestionali relative all'attuazione di procedimenti che scaturiscono
direttamente da norme di Legge, di Statuto, di Regolamento o da
atti deliberativi efficaci ad ogni effetto.
I Dirigenti sono responsabili del funzionamento delle strutture
loro affidate e dell'assolvimento delle relative funzioni, nell'ambito
degli incarichi e delle funzioni stesse; la responsabilità
dirigenziale è riferita all'attuazione degli indirizzi strategici
stabiliti nei programmi di attività ed è specificata
in termini di risultati di efficienza e di efficacia, qualitativa
e quantitativa, definiti nei programmi medesimi.
Ai Dipendenti in possesso della qualifica contrattuale di Dirigente
non compete necessariamente la direzione di strutture, essendo gli
stessi destinabili ad altri compiti purché compatibili con
il livello di qualificazione professionale posseduto.
L'affidamento degli incarichi di direzione e di Responsabilità
di Uffici tiene conto sia dei titoli formali sia delle effettive
capacità gestionali dimostrate e dei risultati conseguiti.
Il Regolamento disciplina i criteri di affidamento e le modalità
di esercizio da parte dei Dirigenti delle incombenze relative alla
presidenza delle commissioni di gara e di concorso, alla responsabilità
sulle procedure d'appalto e di concorso, ed alla stipulazione dei
contratti, loro attribuite dalla Legge.
Art. 43 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
La Giunta Provinciale, nelle forme, con i limiti e le modalità
previste dalla Legge, e dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi, può deliberare al di fuori della dotazione
organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di Personale
dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i Dipendenti
dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.
La Giunta provinciale nel caso di vacanza del posto o per altri
gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità
previste dal Regolamento, la titolarità di Uffici e Servizi
a Personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato
con contratto di lavoro autonomo.
I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a
tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme
di Legge.
Art. 44 - Conferenza dei Dirigenti
È costituita presso la Provincia di Novara la Conferenza
dei Dirigenti, organismo ausiliario consultivo interno con compiti
di impostazione e di verifica del lavoro per la pianificazione ed
il coordinamento della gestione amministrativa e per il controllo
intrasettoriale sia dei processi formativi dei programmi secondo
gli indirizzi dell'Ente, sia delle relative proposte definitive,
al fine di valutarne le condizioni di effettiva realizzabilità
e la loro rispondenza agli obiettivi programmati.
La Conferenza, nella sua composizione normale, è costituita
da tutti i Dirigenti di Settore e dal Vice Segretario Generale,
che ne cura la convocazione ed il coordinamento dei lavori, secondo
le modalità contenute nel Regolamento, che disciplina altresì
l'organizzazione interna dei lavori della Conferenza, ne determina
le competenze ed i casi in cui ne sia richiesto il parere.
Art. 45 - Il Segretario Generale
Oltre alle specifiche funzioni attribuitegli dalla Legge e dal presente
Statuto, spetta al Segretario Generale la sintesi ed il coordinamento
delle attività di gestione amministrativa affidate agli Uffici
e Servizi provinciali, allo scopo di assicurare la conformità
agli indirizzi posti dagli organi di governo.
Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartite dal
Presidente della Provincia, da cui dipende funzionalmente:
a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne
coordina l'attività, nel rispetto delle specifiche competenze
di direzione degli Uffici e Servizi e di gestione loro riconosciute
dalla Legge, promuovendo, se del caso, indagini e verifiche volte
ad accertare sia la correttezza amministrativa dei compiti svolti
dai Dirigenti stessi, sia l'efficienza della loro gestione in relazione
agli obiettivi dell'Ente;
b) interviene nei casi di accertata inerzia, inefficienza o inefficacia
dell'attività svolta dai Dirigenti o dal Personale assegnato
agli Uffici o Servizi da loro diretti, adottando i provvedimenti
necessari, ivi compreso l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti
degli atti di competenza dei Dirigenti, riferendone al Presidente
della Provincia.
c) stabilisce i criteri generali per assicurare uniformità
ai procedimenti connessi all'istruttoria ed esecuzione delle deliberazioni
svolti dai Settori e dai Servizi competenti, secondo le modalità
contenute del Regolamento.
d) cura la raccolta e la conservazione dei verbali della Giunta
e del Consiglio e provvede agli adempimenti relativi alla pubblicazione,
sottoposizione al controllo ed esecutività delle deliberazioni.
e) roga i contratti nell'interesse dell'Amministrazione provinciale
secondo le vigenti disposizioni di Legge che ad essi ineriscono
ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse
dell'Ente.
f) provvede ai trasferimenti intersettoriali del Personale, sentita
la Conferenza dei Dirigenti, ove non sia stato nominato il Direttore
Generale.
Per lo svolgimento delle funzioni a lui attribuite, ed in particolare
per gli adempimenti connessi alla fase istruttoria ed alla successiva
fase di esecuzione delle deliberazioni, il Segretario Generale si
avvale di un apposito Servizio di segreteria, su cui esercita la
propria supervisione rimanendone affidata la direzione operativa
al Vice Segretario Generale.
Art. 46 - Il Vice Segretario Generale
La Provincia di Novara ha un proprio Vice Segretario Generale a
cui sono attribuite, a norma di Legge, le funzioni vicarie del Segretario
Generale.
Il Vice Segretario Generale coadiuva il Segretario Generale nell'esercizio
delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di sua assenza e impedimento,
o di vacanza del posto sino alla nomina del successore nella titolarità
della sede.
Nell'espletamento delle funzioni vicarie il Vice Segretario Generale
esercita automaticamente tutti i poteri rientranti nella sfera di
attribuzione dell'Ufficio di Segretario Generale, senza necessità
di alcuna preventiva autorizzazione o di successiva convalida.
Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie egli compie validamente
tutti gli atti di competenza del Segretario Generale sulla base
degli accordi con lui intercorsi in ordine alla suddivisione delle
incombenze dell'ufficio e nel rispetto delle direttive dallo stesso
impartitegli.
Al Vice Segretario Generale è attribuita la direzione operativa
dei Servizi e degli Uffici di Segreteria posti al di fuori dei settori
dell'Ente, costituiti in area funzionale, sotto la supervisione
del Segretario Generale; per l'esercizio di tali specifiche funzioni
egli viene equiparato ai Dirigenti di massimo livello della Provincia.
Nei casi eccezionali di contemporanea vacanza od assenza del Segretario
Generale e del Vice Segretario Generale, la Giunta Provinciale può
attribuire l'incarico delle funzioni di Vice Segretario Generale,
per lo stretto tempo necessario ad assicurare la regolare continuità
dell'Ufficio di segreteria, ad uno dei Dirigenti di Settore in possesso
dei requisiti per l'accesso al posto, avuto riguardo, nel limite
del possibile, all'anzianità di servizio, l'incarico non
dà diritto ad alcuna particolare indennità.
CAPO III
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 47 - Competenze
Il Collegio dei Revisori dei Conti è Organo della Provincia,
equiordinato agli Organi istituzionali e finalizzato a tutelare
gli interessi pubblici dell'Ente e della collettività amministrata.
Il Collegio dei Revisori, in conformità alla Legge e con
le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento,
svolge compiti:
a) di controllo amministrativo inteso come collaborazione nelle
funzioni di controllo e di indirizzo del Consiglio provinciale;
b) di vigilanza sulla regolarità amministrativa ed economico
- finanziaria, previo esame accertativo dell'ordinamento contabile
mediante periodiche verifiche;
c) di consulenza e di referto, mediante pareri in ordine alla congruità
tra obiettivi stabiliti e risorse allocate, all'efficienza, alla
produttività ed alla economicità dei sistemi procedurali
e organizzativi dell'Ente, con l'obbligo di redigere la relazione
conclusiva che accompagna la proposta di deliberazione consiliare
per l'approvazione del rendiconto.
Per lo svolgimento delle funzioni demandate al Collegio e specificate
nel regolamento di contabilità, ciascun Revisore:
a) ha il diritto-dovere di accedere agli atti e documenti dell'Ente,
previa comunicazione al Dirigente del Settore interessato;
b) ha il diritto di assistere alle sedute del Consiglio Provinciale
e delle Commissioni Consiliari, partecipandovi obbligatoriamente
quando vengano esaminati ed approvati il bilancio di previsione
ed i relativi assestamenti, il rendiconto, la rideterminazione dei
residui ed il controllo di gestione, e con facoltà di parola,
su autorizzazione del Presidente, ma senza diritto di voto.
Art. 48 - Funzionamento
L'esercizio delle funzioni dei Revisori dei Conti è svolto
di norma collegialmente, previa formale convocazione del suo Presidente,
anche su richiesta di un singolo Revisore.
Il Revisore che, senza giustificato motivo, non interviene, durante
un esercizio finanziario, a due riunioni del Collegio regolarmente
convocate, impedendone lo svolgimento, decade dall'ufficio, secondo
le modalità stabilite nel Regolamento.
I Revisori sono responsabili della verità delle loro attestazioni,
conformando la loro azione ai principi della deontologia professionale
ed al rispetto delle Leggi vigenti in materia.
In caso di inadempienza ai propri doveri i Revisori sono revocati,
con le modalità stabilite dal Regolamento.
I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni
e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono
inoltre conservare la riservatezza sui. fatti e documenti di cui
hanno conoscenza per ragioni d'ufficio.
Il compenso ai Revisori è previsto in conformità alle
disposizioni di Legge vigenti in materia.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E CONTROLLO DI GESTIONE E STRATEGICO
CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
Art. 49 - Principi fondamentali
L'organizzazione amministrativa della Provincia si informa a criteri
di buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia
ed efficienza ed è funzionalmente strutturata e gestita in
modo da assicurare la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse
dell'azione amministrativa.
Art. 50 - Il Personale
Il Personale dipendente dell'Amministrazione provinciale è
inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Ente
secondo criteri di funzionalità e di flessibilità
operativa.
La Provincia, considerando il lavoro del proprio Personale risorsa
essenziale per la prestazione del servizio pubblico alla collettività,
promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo
della professionalità, riconosce nel confronto con le Organizzazioni
Sindacali dei lavoratori uno strumento indispensabile di verifica
del processo di adeguamento dell'organizzazione.
Art. 51 - Il Regolamento di Organizzazione
Il Regolamento di Organizzazione, nel rispetto della Legge e in
attuazione dei principi stabiliti nel presente Statuto, definisce
l'assetto organizzativo dell'Ente e i meccanismi fondamentali per
il suo funzionamento, ispirandosi ai principi di funzionalità,
flessibilità e democrazia organizzativa.
In particolare il Regolamento di Organizzazione stabilisce:
a) la configurazione della struttura organizzativa dell'Ente;
b) le modalità e i criteri per la sua revisione;
c) le posizioni di lavoro e le relative mansioni;
d) i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi
incentivanti la produttività del personale;
e) i criteri e le modalità per la definizione dei meccanismi
organizzativi di coordinamento, controllo, valutazione;
f) i criteri per l'assegnazione degli incarichi di direzione, che
sono in ogni caso revocabili e temporanei.
I giudizi in ordine agli incarichi di cui alla lett. f) del precedente
2° comma, avvengono secondo oggettive valutazioni in ordine
al raggiungimento degli obiettivi dei programmi di attività
ed alla sinergica cooperazione al miglioramento degli stessi.
.
CAPO II
CONTROLLO DI GESTIONE E STRAGTEGICO
Art. 52 - Impostazione metodologica
La Provincia di Novara persegue le proprie finalità adottando
il metodo della programmazione ed i relativi strumenti.
Programmazione degli obiettivi e verifica dei risultati, intermedi
e finali, costituiscono due aspetti interrelati del processo direzionale
che, nella sua unitarietà, configura il contenuto del controllo
di gestione.
Finalità fondamentali del controllo di gestione sono previste
da apposito Regolamento.
Art. 53 - Definizione degli obiettivi
La definizione degli obiettivi perseguiti dai Settori è la
specificazione in termini gestionali delle finalità politiche
espresse dagli Organi dell'Amministrazione.
Gli obiettivi gestionali assegnati ai Settori vengono adottati dalla
Giunta, sentiti i Dirigenti interessati in ordine alla realizzabilità
degli stessi e alle effettive condizioni organizzative e gestionali
dei Settori.
Gli obiettivi assegnati ai Settori devono essere misurabili.
Art. 54 - Valutazione dei risultati
La rilevazione dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi
fissati avviene alla fine di ogni esercizio e periodicamente secondo
intervalli temporali stabiliti nel Regolamento di Organizzazione
in relazione alle specifiche caratteristiche delle attività
gestite nei diversi Settori, ferma restando la possibilità
da parte dei Dirigenti di attuare verifiche di propria iniziativa
qualora ne ravvisino le opportunità.
Il raffronto tra obiettivi e risultati costituisce base non esclusiva,
per la periodica valutazione dei Dirigenti. Tale raffronto viene
effettuato dal Nucleo di Valutazione nominato dalla Giunta Provinciale
a supporto dell'attività amministrativa.
Art. 55 - Sistema Informativo di Controllo
Il sistema informativo di controllo è costituito dall'insieme
delle informazioni necessarie ai Dirigenti ed agli Organi di governo
dell'Ente per fissare gli obiettivi, rilevare i risultati ed analizzare
gli scostamenti tra i primi e i secondi.
Il sistema informativo di controllo è gestito da un apposito
Servizio che non ha relazioni gerarchiche con gli altri Settori;
il Regolamento di Organizzazione disciplina i rapporti tra il servizio
in oggetto e gli altri Settori e Servizi.
Il sistema informativo di controllo si compone delle informazioni
definite nel Regolamento di amministrazione e contabilità
in relazione alle specifiche caratteristiche delle attività
svolte nei diversi Settori.
Art. 56 - Controllo di Gestione e Strategico
Il controllo strategico dell'Ente trae origine dalle linee programmatiche
presentate dal Presidente, sentita la Giunta Provinciale.
Tale controllo deve essere effettuato costantemente in modo da avere
periodici indicatori di contesto riguardanti gli aspetti territoriali,
demografici e di domanda che consentono all'Amministrazione di adeguare
il suo programma alle mutate esigenze della collettività.
Il controllo strategico comprende il controllo finanziario relativo
agli aspetti economici ed il controllo di gestione riguardante,
oltre agli aspetti di economicità, anche l'efficienza, l'efficacia
e i tempi dell'azione amministrativa.
Il controllo finanziario è affidato ai Revisori del Conto,
mentre il controllo di gestione è di competenza del Nucleo
di Valutazione.
Il controllo strategico, sulla scorta dei dati emergenti dai controlli
finanziario e di gestione, è di competenza della Giunta Provinciale.
CAPO III
L'ATTIVITA' ECONOMICO-SOCIALE DELLA PROVINCIA
Art. 57 - Forme di gestione dei servizi pubblici provinciali
Le forme di esercizio e gestione delle attività economico-sociali
svolte dalla Provincia, comprese in quelle per i Servizi pubblici
locali elencate nell'art. 22 della Legge 8 giugno 1990, n. 142,
sono determinate sulla base dei seguenti criteri:
a) raggiungimento delle dimensioni di offerte idonee a garantire
la qualità tecnica della risposta ai bisogni, la continuità
dei servizi e la professionalità degli operatori sulla base
delle conoscenze tecnico-scientifiche esistenti;
b) conseguimento dei livelli di costi complessivi giudicati più
convenienti e compatibili con il mantenimento di equilibri di gestione
ottenibili sulla base dei mezzi richiesti agli utenti e dei contributi
e trasferimenti da parte della Provincia o di altri Enti interessati
al servizio.
c) realizzazione di opportunità per lo sviluppo delle iniziative
economiche e imprenditoriali locali e per l'aumento dell'occupazione
locale.
d) mantenimento di un'autonomia e di una flessibilità di
scelta della Provincia nel lungo periodo evitando il rischio della
subordinazione a posizioni di monopoli esterni non controllabili.
La scelta fra le diverse forme spetta al Consiglio Provinciale sulla
base di apposite analisi e valutazioni attuate con i metodi suggeriti
dalle discipline aziendali.
Nel Regolamento di amministrazione e contabilità sono previste
procedure di raccordo e di coordinamento tra i servizi gestiti nelle
diverse forme e gli indirizzi e programmi generali di intervento
della Provincia in modo da realizzare una organica strategia complessiva
di intervento del gruppo di Aziende Provinciali.
Art. 58 - Gestione a mezzo di Società per Azioni e di Società
a Responsabilità Limitata
Il Consiglio Provinciale può affidare la gestione di un servizio
pubblico locale ad una Società per Azioni o a responsabilità
limitata in cui la maggioranza del 51% del capitale sociale sia
detenuto dalla Provincia di Novara da sola oppure insieme ad altre
Province, alla Camera di Commercio della Provincia di Novara, nonché
ai Comuni, ai Consorzi fra Enti Locali ed alle Comunità Montane
compresi nel territorio della Provincia stessa.
Agli effetti previsti dal comma precedente, gli Enti pubblici diversi
da quelli nello stesso indicati sono equiparati ai soggetti privati.
Lo Statuto della Società deve prevedere specifiche clausole
a garanzia della conservazione delle caratteristiche essenziali
della società a prevalente partecipazione locale, e in particolare
la permanenza della partecipazione maggioritaria da parte di Enti
Locali ed il mantenimento delle finalità originarie previste
dallo Statuto all'atto dell'adesione della Provincia.
Il Consiglio Provinciale delibera l'affidamento del servizio a Società
per Azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale
pubblico locale senza la necessità di esperire gare con altri
soggetti, ferma restando la necessità di effettuare le valutazioni
richieste dal presente Statuto.
Le modalità di gestione del servizio, i livelli di qualità
che devono essere assicurati ed i criteri per la determinazione
e la revisione delle tariffe sono disciplinati da apposita convenzione
deliberata dal Consiglio Provinciale unitamente all'affidamento
della gestione del servizio.
Il Presidente, sentita la Giunta, riferisce annualmente al Consiglio
sull'andamento delle società cui la Provincia partecipa.
Art. 59 - Adesione ad iniziative a carattere economico sociale
L'adesione della Provincia ad iniziative di carattere economico
- sociale, al di fuori dei casi previsti dall'art. 22 della Legge
8.6.1990, n. 142, ed in particolare la partecipazione a Società
di capitali, a Consorzi, anche a carattere imprenditoriale, o ad
Imprese cooperative, anche a non prevalente capitale pubblico, è
consentita quando le finalità di tali organismi assumano
particolare rilievo per l'Ente in relazione alle esigenze di sviluppo
e di progresso del proprio territorio e della popolazione amministrata.
Art. 60 - Autonomia delle Aziende Speciali e delle Istituzioni
Lo Statuto e i Regolamenti delle Aziende Speciali, Enti strumentali
dotati di personalità giuridica, definiscono la composizione
e i poteri dei loro Organi in modo da garantire ad essi la possibilità
di attuare autonome scelte imprenditoriali tali da realizzare l'equilibrio
economico - finanziario e da assicurare, nell'ambito degli indirizzi
indicati dalla Provincia, autonomia nello svolgimento dell'attività,
nell'Organizzazione degli Uffici e del Personale, nella modalità
di erogazione dei Servizi e di applicazione dei prezzi nei limiti
stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dagli indirizzi espressi
dal Consiglio Provinciale nello stabilire forme di collaborazione
con altre imprese pubbliche o private.
L'autonomia operativa delle Istituzioni è finalizzata a realizzare
il massimo livello quantitativo e qualitativo dei servizi nell'ambito
delle risorse assegnate nel bilancio della Provincia.
Per le Istituzioni, organismi strumentali privi di personalità
giuridica e preordinati all'esercizio e gestione di servizi sociali
privi di rilevanza imprenditoriale, è prevista altresì
una autonomia organizzativa da definire nell'ambito dell'Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi della Provincia.
Per ogni istituzione il Presidente della Provincia nomina il Presidente
ed i componenti del Consiglio di Amministrazione, entro un minimo
di tre ed un massimo di sette, compreso il Presidente, secondo le
modalità stabilite dal Regolamento di Organizzazione.
Art. 61 - Ordinamento delle Istituzioni
L'ordinamento di ogni singola Istituzione è disciplinato,
per quanto non previsto nel presente Statuto, da un apposito Regolamento
deliberato dal Consiglio Provinciale contestualmente all'affidamento
della gestione del Servizio all'Istituzione stessa.
Il Regolamento deve prevedere, fra l'altro:
a) gli atti fondamentali dell'Istituzione che sono soggetti all'approvazione
da parte del Consiglio Provinciale;
b) la garanzia del diritto d'accesso dei cittadini ai documenti
amministrativi dell'Istituzione e la partecipazione delle forme
associative alla sua attività amministrativa, secondo modalità
analoghe a quelle previste dal presente Statuto rispetto ai documenti
e all'attività amministrativa della Provincia;
c) la possibilità di accesso alle Strutture e ai Servizi
per le Organizzazioni di Volontariato e le forme associative, al
fine di realizzare modi adeguati di coordinamento.
Il Direttore dell'Istituzione viene nominato dal Presidente della
Provincia in relazione alla sua specifica professionalità
ed esperienza in gestioni aziendali; il Direttore ha la rappresentanza
dell'Istituzione ed è Responsabile della sua direzione aziendale;
da lui dipende gerarchicamente il Personale dell'Istituzione.
La vigilanza sull'Istituzione è esercitata dal Presidente
della Provincia o da un Assessore da lui delegato che può
disporre autonomamente la convocazione del suo Consiglio di Amministrazione
per l'esame di questioni determinate, come pure convocare il Presidente
o il Direttore per chiarimenti sulla gestione del Servizio.
Nel caso che siano accertate irregolarità nella gestione,
il Presidente della Provincia può procedere allo scioglimento
del Consiglio di Amministrazione, nominandone un altro oppure proporre
al Consiglio Provinciale di porre in liquidazione l'Istituzione
e di provvedere con altra forma alla gestione del servizio.
Art. 62 - Forme associative
La Provincia promuove opportune forme di collaborazione e di cooperazione
con le altre istanze di governo territoriale, allo scopo di assicurare
una più elevata efficienza dell'azione amministrativa ed
adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da essa comunque
gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.
A questo scopo l'attività dell'Ente si organizza e si svolge,
se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione
e collaborazione previsti dalla Legge, quali intese, accordi e convenzioni.
La Provincia può stipulare, con altre Province, con Comuni
e con i relativi Enti strumentali, apposite convenzioni allo scopo
di realizzare la gestione coordinata e integrata di determinati
servizi e funzioni. Dette convenzioni definiscono i reciproci diritti
e doveri e sono approvate dal Consiglio Provinciale a maggioranza
assoluta dei suoi Componenti.
La Provincia può costituire con altre Province o Comuni un
Consorzio per la gestione associata di uno o più servizi,
i quali siano rilevanti sotto l'aspetto sociale o economico, secondo
le norme che disciplinano le Aziende speciali, in quanto compatibili.
Lo Statuto e la convenzione costitutiva del Consorzio sono approvati
dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta e devono prevedere
opportune forme di trasmissione degli atti e dei provvedimenti fondamentali
del Consorzio agli Enti aderenti, nonché i principi e criteri
cui dovrà essere informata l'attività dell'Ente, per
garantire i diritti di accesso e la disciplina della trasparenza
dei procedimenti decisionali. Lo Statuto deve altresì disciplinare
l'ordinamento amministrativo, i profili funzionali del nuovo Ente
e le possibili collaborazioni e partecipazioni ad altre forme gestionali
previste dalla Legge.
Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi
che richiedono, per la loro realizzazione, l'azione integrata e
coordinata della Provincia e di altri Enti, il Presidente della
Provincia, promuove, nei casi previsti dalla Legge, un accordo di
programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione
delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi
e dei finanziamenti relativi all'opera, all'intervento o al progetto
al quale si riferisce l'accordo.
L'accordo, che viene stipulato dal Presidente della Provincia, può
prevedere idonei procedimenti arbitrali, atti a dirimere ogni possibile
controversia, avente ad oggetto specifiche clausole, nonché
gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali
inadempienze degli Enti che partecipano all'accordo stesso.
Art. 63 - Criteri per le nomine dei Rappresentanti della Provincia
I Componenti del Consiglio di amministrazione delle Aziende speciali
e delle Istituzioni, i Componenti dell'Organo di revisione delle
Aziende speciali, i Rappresentanti della Provincia nel Consiglio
di Amministrazione e nel Collegio Sindacale delle Società
a partecipazione provinciale, ed i Rappresentanti della Provincia
in qualsiasi altro Organismo o Ente e debbono essere scelti fra
persone qualificate, dotate dei necessari requisiti morali e di
una specifica esperienza nel settore imprenditoriale, professionale,
o amministrativo.
In apposito Regolamento sono fissate le modalità per le nomine,
al fine di garantire, per quanto possibile, la rappresentanza delle
minoranze.
La qualità di Componente degli Organi indicati nel primo
comma è incompatibile con la carica di Presidente, Assessore
e Consigliere Provinciali, nonché con la carica di Componente
di Organi di Province e Regioni, e con la carica di membro del Parlamento.
I precedenti commi non si applicano nel caso di rappresentanza della
Provincia in Associazioni, Fondazioni o Enti pubblici per i quali,
in base alla Legge o ai rispettivi Statuti, la Provincia debba essere
rappresentata dal Presidente o da un componente della Giunta o del
Consiglio Provinciale.
I Rappresentanti nominati dalla Provincia in Enti, Comitati, Associazioni
e Fondazioni riferiscono all'Organo dal quale sono stati designati
o nominati circa l'attività svolta in modo da assicurare
l'opportuno coordinamento con gli indirizzi della Provincia.
TITOLO III
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 64 - Principi generali
La Provincia, in attuazione del principio espresso nell'art. 1 della
Costituzione, valorizza ogni libera forma associativa e promuove
la partecipazione dei cittadini alla propria attività, in
particolare attraverso idonee forme di consultazione di tutte le
componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una
migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più
efficace svolgimento della sua attività di programmazione.
Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma la
Provincia:
a) assicura la più ampia informazione sull'attività
della Amministrazione provinciale;
b) individua forme e momenti di coordinamento costanti con le Amministrazioni
comunali della provincia;
c) istituisce consulte, disciplinate nella delibera consiliare di
costituzione circa la loro composizione e modalità di funzionamento,
per promuovere la conoscenza dei problemi relativi a determinati
settori di attività e per assicurare il confronto con quanti
operano in essi;
d) attua i principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti
amministrativi;
e) favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli
o associati, anche inferiori ai diciotto anni, e in particolare
delle Associazioni di volontariato, ai servizi di interesse collettivo.
Art. 65 - La Commissione Provinciale per le Pari Opportunità
Il Consiglio provinciale istituisce, con le modalità stabilite
da apposito Regolamento, la Commissione provinciale per le pari
opportunità, con lo scopo di creare le condizioni per rimuovere
gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di pari opportunità
tra uomini e donne nel mondo del lavoro e della scuola. La Commissione
dura in carica per tutto il periodo di mandato del Consiglio che
l'ha nominata e opera fino alla sua sostituzione.
Art. 66 - La Consulta Provinciale per l'immigrazione
Allo scopo di favorire l'integrazione tra i popoli e le culture
del mondo, il Consiglio Provinciale promuove la Consulta Provinciale
per l'Immigrazione, i cui compiti e modalità di elezione
e di funzionamento vengono definiti da un apposito Regolamento.
Art. 67 - Il Referendum
Il referendum può essere promosso soltanto su materie aventi
rilevanza generale per la comunità provinciale. Esso non
può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali,
comunali o circoscrizionali.
Il referendum può essere promosso:
a) dal Consiglio provinciale;
b) da non meno di dieci comuni rappresentanti almeno il 10% dell'intero
elettorato provinciale;
c) da un numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali dei
comuni della Provincia, non inferiore a diecimila.
Il Consiglio provinciale approva entro 120 giorni un regolamento
nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità,
le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle
consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
Art. 68 - Istanze, Petizioni e Proposte
Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può
rivolgere alla Provincia istanze, petizioni e proposte dirette a
promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze
sono trasmesse dal Presidente all'organo competente.
Ai fini del presente Statuto si intendono:
a) per istanza: la richiesta scritta, presentata da cittadini singoli
o associati per sollecitare nell'interesse collettivo il compimento
di atti doverosi di competenza degli Organi della Provincia;
b) per petizione: la richiesta scritta presentata dal Sindaco di
un comune della Provincia o da un numero minimo di cittadini, fissato
nell'apposito Regolamento, diretta a porre all'attenzione del Consiglio
provinciale una questione di sua competenza e di interesse collettivo;
c) per proposta: la richiesta scritta presentata da un numero minimo
di cittadini, fissato nell'apposito regolamento, per l'adozione
di un atto, di contenuto determinato, rispondente ad un interesse
collettivo, di competenza del Consiglio, della Giunta o del Presidente
della Provincia.
Le modalità di presentazione e di esame di istanze, petizioni
e proposte sono stabilite dal regolamento.
Art. 69 - Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo
La Provincia è tenuta, a norma di Legge, a comunicare l'avvio
dei procedimenti amministrativi a coloro nei confronti dei quali
il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti
ed a quelli che debbono intervenirvi.
Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le
Associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà
di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un
pregiudizio dall'emanando provvedimento.
I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere
visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti,
con l'obbligo per l'Amministrazione di esaminarli, qualora siano
pertinenti all'oggetto del procedimento medesimo.
Art. 70 - Comunicazione dell'avvio del procedimento
La Provincia ha l'obbligo di notificare l'avvio del procedimento
mediante comunicazione personale.
Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'ufficio e la persona responsabili del procedimento;
b) l'oggetto del procedimento;
c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento
e prendere visione degli atti.
Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale
non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione
provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b)
e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità
di volta in volta stabilite.
Art. 71 -Pubblicità degli atti
Tutti gli atti della Provincia sono pubblici, ad eccezione di quelli
riservati per espressa disposizione di Legge o per effetto di una
temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti
l'esibizione qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto
alla riservatezza delle persone, di Enti o di Imprese ovvero sia
di pregiudizio agli interessi della Provincia.
La Provincia utilizza adeguati strumenti, propri e conseguenti a
rapporti convenzionali con organi di informazione, per fornire effettiva
pubblicità alle decisioni assunte, agli atti compiuti ed
alle relative motivazioni.
Art. 72 - Il Difensore Civico
A garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon
andamento dell'attività della Provincia e a tutela del diritto
d'accesso agli atti e ai documenti dell'Amministrazione, è
istituito l'ufficio del Difensore civico provinciale.
Spetta al Difensore civico assicurare, a richiesta dei cittadini
singoli o associati, ovvero di Enti pubblici o privati, il regolare
svolgimento delle pratiche presso gli uffici della Provincia e delle
Aziende ed Enti da essa dipendenti, segnalando al Presidente della
Provincia, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni,
le carenze e i ritardi eventualmente riscontrati.
Il Difensore civico agisce di iniziativa propria o su sollecitazione
di cittadini, singoli o associati, Associazioni e Organismi di partecipazione;
i Consiglieri provinciali non possono rivolgere richiesta di intervento
del Difensore civico.
Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici della Provincia
e dagli Enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti nonché
ogni notizia connessa alla questione trattata, previa comunicazione
al Dirigente del Settore interessato.
Il Difensore civico ha competenza su tutte le attività della
Provincia, degli Uffici, Servizi ed Enti da essa dipendenti, nonché
sul relativo personale; qualora ravvisi atti, comportamenti od omissioni
in violazione dei principi di imparzialità e correttezza
amministrativa può trasmettere al Responsabile dell'Ufficio,
del Servizio o del procedimento una comunicazione scritta con l'indicazione
del termine e delle modalità corrette per sanare la violazione
riscontrata; in caso di gravi e persistenti inadempienze può
richiedere al Presidente della Provincia l'esercizio dei poteri
sostitutivi secondo quanto previsto nel regolamento; può
richiedere la promozione dell'azione disciplinare, secondo le Leggi
vigenti, nei confronti del Funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento
delle proprie incombenze.
Il Difensore civico, entro il 31 marzo di ogni anno, è tenuto
a trasmettere alla Giunta provinciale una relazione illustrante
l'attività svolta e le disfunzioni rilevate nell'anno precedente,
nonché le proposte per rimuoverle.
Il Difensore civico è nominato dal Consiglio provinciale
a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri
assegnati; nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga il quorum
richiesto, dopo due votazioni, in sedute diverse, si procede a ballottaggio
tra i due candidati che, nella seconda votazione, hanno ottenuto
il maggior numero di voti ed è proclamato eletto colui che
ottiene il maggior numero dei consensi; in caso di parità
di suffragi è eletto il candidato più anziano di età.
Il Difensore civico dura in carica tre anni e può essere
riconfermato una sola volta; il Regolamento stabilisce i casi di
ineleggibilità ed incompatibilità; fissa altresì
i requisiti per la nomina, i presupposti ed il procedimento per
la decadenza e per la revoca, e la misura del compenso per le funzioni
svolte.
L'effettiva entrata in carica del Difensore civico è in ogni
caso subordinata alla sottoscrizione da parte sua dell'impegno a
non presentare la propria candidatura alle elezioni per la Camera
dei Deputati, per il Senato, per il Consiglio regionale, per il
Consiglio provinciale e per quello del comune capoluogo, sino a
quando non sia trascorso almeno un anno dalla cessazione della carica
stessa; l'eventuale presentazione di tale candidatura comporta l'automatica
ed immediata decadenza dalla carica di Difensore civico, se in corso,
ed esclude comunque la possibilità di una nuova nomina alla
carica stessa.
PARTE TERZA
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 73 - Approvazione dei Regolamenti
Sino all'approvazione dei nuovi
Regolamenti rimangono in vigore, per quanto compatibili con le norme
statutarie, i Regolamenti esistenti.
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