NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
TITOLO II. CARATTERI TERRITORIALI E PAESISTICI
Verde e paesaggio
Art. 2.1. I vincoli paesistici ed ambientali
Art. 2.2. Costruzione dei repertori comunali per i beni paesistici e storici
Art. 2.3. Norme generali di tutela del paesaggio
Art. 2.4. Sistema delle aree di rilevante valore naturalistico di livello Regionale e Provinciale
Art. 2.5. Altri ambiti di competenza Regionale
Art. 2.6. Ambiti di elevata qualità paesistico-ambientale sottoposti a
Piano Paesistico di competenza provinciale
Art. 2.7. Aree di particolare rilevanza paesistica
Art. 2.8. Il sistema del verde provinciale - La rete ecologica
Art. 2.9. Il paesaggio delle colline moreniche del Verbano
Art. 2.10. Il paesaggio agrario della pianura
Art. 2.11. I principali itinerari di fruizione del paesaggio e del patrimonio storico
Patrimonio storico
Art. 2.12. Norme generali di tutela del patrimonio storico – subaree storico culturali
Art. 2.13. Beni archeologici e paleontologici
Art. 2.14. Centri storici
Art. 2.15. Emergenze architettoniche, beni di riferimento territoriale, beni diffusi di caratterizzazione
Art. 2.16. Sistema dei grandi tracciati storici

Verde e paesaggio

Art. 2.1.
I vincoli paesistici ed ambientali
1. Il presente Piano, che assume valenza paesistico-ambientale ai sensi del comma 3 dell’art. 4 della L.R. 56/77 e s.m.i., identifica nelle tavole n° 6 e 8 e nell’allegato 1 al capitolo 2.6 del "Quadro analitico-conoscitivo" i vincoli paesistici ed ambientali preordinati sul territorio e gli enti competenti al rilascio di autorizzazioni e/o alla gestione dei territori vincolati.
2. Le specifiche tutele connesse a fattori di rischio geoambientale sono analizzate al Titolo III delle presenti norme.
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Art. 2.2.
Costruzione dei repertori comunali per i beni paesistici e storici
1. - Obiettivi Consolidare e sviluppare la conoscenza degli aspetti storico-paesistici e ambientali dei territori comunali in modo da garantire una corretta applicazione delle norme generali di tutela del PTP. Sostenere la collaborazione tra Comuni e Provincia nella predisposizione di piani e progetti di valorizzazione dei beni.
2. - Indirizzi La costruzione dei repertori deve essere indirizzata:
  • alla precisa identificazione dei beni "fattori di caratterizzazione", di cui al successivo articolo 2.3, alla scala comunale;
  • ad una corretta applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
  • alla introduzione di più specifiche normative di compatibilità ambientale nella stesura dei Piani Regolatori comunali, anche in relazione alla applicazione dell’art. 20 della LR n° 40/98;
  • alla partecipazione attiva dei comuni alla formazione di piani e progetti di competenza provinciale;
  • alla costruzione di una "banca dati" presso la Amministrazione provinciale, a disposizione dei Comuni, degli enti culturali e territoriali, e dei cittadini, utile ad approfondire la conoscenza del territorio e alla eventuale valutazione di grandi progetti territoriali.
3. - Direttive L’adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali al Piano Territoriale Provinciale è accompagnato dalla formazione dei "repertori" dei beni presenti sul territorio comunale. Tali repertori sono costituiti da cartografia, alla scala di 1:5000/2000, recante l’individuazione dei beni e da schede descrittive dei beni stessi e delle loro condizioni di conservazione e d’uso. La Provincia, anche mediante l’emanazione di eventuali "atti di indirizzo e coordinamento" di cui all’art. 1.6., nonché con l’attività dell’ Ufficio di Piano ed il supporto della "Commissione Territorio" di cui all’art. 1.8. delle presenti norme, coordina e sostiene i Comuni nella formazione dei repertori.

    3.1. Per i beni paesistici ed ambientali: dovranno essere individuati (anche ad integrazione di quanto previsto al Titolo III delle presenti norme):

    • i corsi d’acqua soggetti a vincolo o segnalati dal PTP; le eventuali fasce di vincolo ai sensi della L. 431/85 (ora art. 146 DL. 490/1999), come da elenco allegato alla tavola di analisi n°6, "Vincoli paesistici e ambientali". Per i comuni interessati da fasce fluviali A, B, C ai sensi del P.S.F.F. (approvato con D.P.C.M. 24/07/98) e del P.A.I. (approvato con D.P.C.M. del 24/05/01) dell’Autorità di Bacino del fiume Po, i limiti delle fasce stesse nonché il "perimetro dei centri edificati", così come definiti dalle norme degli stessi Piani;
    • i principali canali derivatori primari e secondari nelle fasce di pianura irrigua, le relative strade alzaie o percorsi pubblici e privati di servizio;
    • i fontanili, attivi e non, presenti (anche avvalendosi delle ricerche già compiute in sede locale, e dalla Associazione Est Sesia);
    • i limiti delle aree coperte da bosco; le fasce boscate o i filari di interesse paesistico (in particolare nelle aree di pianura), anche ai sensi della L.R. 50/95 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e di alto pregio naturalistico e storico del Piemonte;
    • gli elementi di carattere geomorfologico segnalati dalle tavole di analisi del PTP: le fasce costituenti i terrazzi, i crinali e i dossi morenici, ecc;
    • il limite del vincolo idrogeologico, se presente (vedi tavola di analisi n° 8, Quadro conoscitivo);
    • i percorsi delle strade vicinali (o interpoderali) soggette a pubblico transito, che, per continuità o interesse paesistico possono divenire percorsi di interesse generale per l’ambito paesistico cui appartiene il Comune;
    • le aree agricole di particolare caratterizzazione paesistica;
    • le eventuali aree di "degrado ambientale", comprese le cave non più attive, o i territori abbandonati dall’attività agricola, per i quali si rendano necessari interventi di risanamento e ripristino ambientale.

    3.2. Per i beni storico-architettonici: in approfondimento delle schede contenute nell’allegato al capitolo 2.5 del Quadro conoscitivo e delle indicazioni cartografiche contenute nella tavola di analisi n° 5, devono essere individuati:

    • i centri storici, con eventuale precisazione dei perimetri, suddivisi nelle categorie previste all’art. 2.14, e delle principali caratteristiche di impianto;
    • i nuclei rurali;
    • gli edifici soggetti a vincolo monumentale;
    • gli edifici o i complessi di interesse storico-architettonico, non soggetti a vincolo ma di caratterizzazione dell’ambito;
    • le aree e i beni archeologici vincolati, le aree ove siano ancora leggibili tracciati e strutture di interesse archeologico;
    • gli edifici rurali di pregio, compresi gli edifici produttivi storici, quali molini, ecc ;
    • gli elementi dell’archeologia industriale ancora presenti, comprese le eventuali opere di presa dei principali canali storici.

La formazione del repertorio per tali beni può essere integrata o a sua volta integrare, laddove già predisposto, il censimento previsto dalla L.R. 35/95 "Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali e architettonici nell’ambito comunale".

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Art. 2.3.
Norme generali di tutela del paesaggio
1. - Obiettivi Conservare e valorizzare il sistema paesistico provinciale nel suo complesso nonché le caratteristiche peculiari dei singoli ambiti di paesaggio individuati in sede di analisi dal P.T.P., garantendone la fruizione collettiva.
2. - Indirizzi Il P.T.P. sottopone a tutela attiva gli "ambiti di paesaggio", definiti dall’insieme di segni geografici e geomorfologici o derivanti dalla presenza e dalle attività antropiche sedimentate nel tempo, considerati "fattori di caratterizzazione", che, combinandosi in diversa misura, identificano e qualificano i diversi ambiti territoriali.
3. - Direttive Sono individuati i seguenti "ambiti di paesaggio", descritti nel "Quadro conoscitivo", capitolo 2.6 e relativo allegato 2:
  1. terrazzo antico di Novara-Vespolate
  2. pianura irrigua Novarese
  3. fiume Sesia
  4. bassa pianura della Sesia
  5. alta pianura della Sesia
  6. valle fluviale del Ticino
  7. piana irrigua dell’Ovest Ticino
  8. alta pianura dell’Agogna
  9. terrazzo antico di Oleggio-Cavagliano-Suno
  10. terrazzo antico di Proh-Romagnano
  11. colline moreniche del basso Verbano
  12. bacino morenico e lacustre del Verbano
  13. bacino morenico e lacustre del Cusio
  14. ambito prealpino del Mottarone
  15. ambito prealpino del Fenera-valle del Sizzone

    3.1 I Comuni, attraverso la formazione dei repertori di cui al precedente articolo, definiscono norme specifiche di tutela e valorizzazione dei beni. La Regione e la Provincia, in sede di valutazione degli strumenti urbanistici comunali verificano la omogeneità delle normative all’interno degli ambiti di paesaggio e la corretta integrazione dei progetti di valorizzazione.

    3.2 Per favorire tale integrazione/omogeneità delle azioni e delle norme di tutela all’interno degli ambiti di paesaggio sopra individuati, la Provincia, anche con l’assistenza della Commissione di cui all’art. 1.8. ed eventualmente predisponendo specifici "atti di indirizzo e coordinamento" di cui all’art. 1.6., attiva appositi tavoli di concertazione con i Comuni ricompresi nell’ambito.

    3.3 Qualora i territori comunali siano interessati da Piani Paesistici o da strumenti di pianificazione attuativa di livello provinciale di cui al comma 1 dell’art. 1.4., le normative di tutela si intendono transitorie fino all’approvazione di tali strumenti.

    3.4 Nella tavola di analisi n° 7 sono evidenziati, alla scala provinciale, i "fattori di caratterizzazione" sottoposti a tutela dal PTP. Fatte salve norme specifiche riguardanti elementi soggetti a vincolo di cui all’art. 2.1, nonché fatte salve direttive e prescrizioni più puntuali riportate nei successivi articoli del presente Titolo, di norma è fatto divieto di alterare, modificare o distruggere tali elementi.

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Art. 2.4.
Sistema delle aree di rilevante valore naturalistico di livello Regionale e Provinciale
1. - Obiettivi Completare il quadro delle aree facenti parte del sistema delle aree protette regionali (parchi regionali e riserve istituite), e di riconosciuta valenza naturalistica e paesistica (biotopi già segnalati), con la tutela/gestione di aree di prevalente interesse naturalistico al livello provinciale, al fine di integrare i capisaldi della rete ecologica di cui al successivo art. 2.8.
Il sistema delle aree protette regionali è costituito da:

- Parco Naturale della valle del Ticino
- Parco Naturale delle Lame del Sesia e Riserva dell’Isolone di Oldenico
- Parco Naturale del Monte Fenera
- Parco Naturale dei Lagoni di Mercurago
- Riserva naturale speciale dei canneti di Dormelletto
- Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta
- Riserva naturale speciale del colle della Torre di Buccione
- Riserva naturale speciale del Monte Mesma
- Riserva naturale orientata delle Baragge
- Riserva naturale della palude di Casalbeltrame, (con la proposta di ampliamento già deliberata dai Comuni interessati).

2. - Indirizzi Il P.T.P. individua ulteriori ambiti di elevato valore naturalistico e paesistico al fine di integrare e completare il sistema delle aree protette di rilevanza regionale e/o provinciale.
Tra questi ambiti vengono annoverati i biotopi esterni ai parchi regionali, già segnalati dalla Regione Piemonte (ed individuati nella Tavola A):

- Biotopo dell’Agogna Morta
- Biotopo della Garzaia di San Bernardino
- Biotopo della Baraggia di Bellinzago
- Biotopo del bosco Preti e bosco Lupi
- Biotopo della Garzaia di Casaleggio

    2.1 La Provincia promuove inoltre l’istituzione di specifiche "zone di salvaguardia" di aree protette esistenti (ai sensi dell’art. 5 L.R. n°12/90), nei seguenti ambiti territoriali riportati nella Tavola A) di progetto:

    • la valle del Sizzone;
    • le aree di salvaguardia del Parco della valle del Ticino.
3. - Direttive Gli strumenti di livello inferiore recepiscono i perimetri delle aree protette e le indicazioni dei rispettivi strumenti di tutela, di cui al comma 1. I Piani regolatori comunali devono inoltre porre particolare attenzione alla definizione delle vie di accesso alle aree protette ed alla predisposizione di "corridoi ecologici" continui di collegamento tra le strutture naturali delle aree protette e le aree esterne.

    3.1 Per la valle del Sizzone, il PTP propone il riconoscimento di una fascia di "zona di salvaguardia" in continuità con il parco Naturale del Fenera, per la quale, oltre alla fondamentale tutela delle aree boscate, della flora, della fauna e dei caratteri geomorfologici della valle e dei versanti, gli interventi di fruizione sono orientati alla precisa definizione dei percorsi naturalistici, anche ad integrazione di quelli individuati dal PTP, alla localizzazione di aree di sosta attrezzate, all’eventuale recupero di edifici rustici per usi agrituristici e ricreativi.

    3.2 Per le "zone di salvaguardia" del Parco della Valle del Ticino si fa riferimento a quanto già previsto dal PTR Ovest Ticino approvato.

4. - Prescrizioni All’interno dei Parchi regionali, e delle Riserve, i rispettivi strumenti normativi, come previsti dalla legge regionale di riferimento, prevalgono su tutti gli strumenti urbanistici di livello inferiore.

    4.1 All’interno degli ambiti territoriali di cui al precedente comma 2.1 del presente articolo, i cui perimetri possono essere maggiormente dettagliati mediante uno specifico "accordo di pianificazione" tra la Provincia ed i Comuni interessati, le specifiche tutele e salvaguardie debbono essere disposte dalla strumentazione urbanistica locale nel rispetto delle direttive di cui ai precedenti commmi 3., 3.1, 3.2.

    4.2 Sino all’adeguamento degli strumenti urbanistici di cui al comma precedente, o all’inserimento dei Biotopi di cui al comma 2. nel Piano Regionale delle aree protette ai sensi dell’art. 3 della L.R. 47/95, nelle "aree di rilevante valore naturalistico" di cui al presente articolo, fatte salve le previsioni della strumentazione urbanistica vigente alla data di approvazione del P.T.P., valgono le seguenti norme transitorie:

    • i progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3 della L.R. 40/98 sono comunque sottoposti alla fase di valutazione di impatto ambientale;
    • oltre al rispetto delle norme generali circa la tutela dei fattori di caratterizzazione di cui all’art. 2.3 (aree boscate, acque, crinali, versanti ecc.), è consentito il solo recupero degli insediamenti esistenti per funzioni connesse all’attività agricola, agrituristica e del tempo libero, con eventuali ampliamenti volumetrici limitati al massimo al 20% una tantum e finalizzati esclusivamente alla introduzione di adeguamenti igienico/tecnologici od al rispetto delle normative di sicurezza;
    • le strade rurali esistenti, devono essere conservate e sottoposte a manutenzione nel rispetto dei materiali e delle componenti costruttive tradizionali, salva la possibilità di modifica per comprovate esigenze di carattere funzionale;
    • è fatto divieto di autorizzare nuove localizzazioni di attività estrattive al di fuori di ambiti già destinati a tale attività i cui ampliamenti sono comunque sottoposti al rispetto della normativa vigente in materia di impatto ambientale;
    • si devono ritenere vincolanti i percorsi individuati dal PTP e i corridoi ecologici definiti.
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Art. 2.5.
Altri ambiti di competenza Regionale
1. - Direttive Il PTP recepisce le indicazioni dei piani territoriali di competenza regionale.
2. - Prescrizioni Per quanto concerne il PTR Ovest Ticino sono fatte salve tutte le norme di tutela paesistica ed ambientale predisposte dallo strumento di approfondimento regionale, a cui si rinvia per i territori comunali interessati.

    2.1 Per quanto concerne il PTO del Mottarone, in attesa della approvazione dello strumento regionale in itinere, per l’ambito territoriale in comune di Armeno riportato nella Tavola A) di progetto del P.T.P., valgono le norme transitorie di cui all’articolo precedente, comma 4.2., limitatamente a tutte le aree esterne ai perimetri dei centri abitati e non normate e perimetrate specificatamente dallo strumento urbanistico vigente alla data di approvazione del P.T.P; non appena sarà adottata in sede di PTO una più puntuale perimetrazione dell’ambito territoriale di competenza, l’applicazione delle norme transitorie di cui sopra sarà limitata alla porzione territoriale interessata dal PTO, senza che ciò comporti variante delle Tavole di PTP.

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Art. 2.6.
Ambiti di elevata qualità paesistico-ambientale
sottoposti a Piano Paesistico di competenza provinciale
1. - Obiettivi Consolidare, attraverso la formazione di Piani Paesistici, la tutela e la conoscenza di grandi ambiti di forte caratterizzazione paesistica del territorio nei quali la compresenza di aspetti di naturalità, sistemi insediativi storici, attività produttive agricole con forte dominanza paesistica, attività turistiche e per il tempo libero, crea condizioni di grande fragilità del sistema paesistico ma anche di notevole potenzialità per gli sviluppi del sistema insediativo provinciale.
2. - Indirizzi Gli indirizzi e le direttive rivolti alla formazione dei Piani Paesistici di competenza Provinciale, sono differenziati per i diversi ambiti a seconda delle prevalenti vocazioni del territorio. La Provincia per l’elaborazione dei Piani Paesistici può promuovere uno specifico "accordo di pianificazione" di cui all’art. 1.5. con gli enti territoriali interessati; può inoltre promuovere specifici accordi di programma, o altre procedure negoziali , con la Regione, le Province contermini, le Comunità montane per la realizzazione di interventi complessi di livello territoriale. Anche i Comuni i cui territori sono interessati dai perimetri riportati in Tav. A), qualora la Provincia non abbia già provveduto, attraverso un accordo di pianificazione o altra forma di intesa, possono proporre alla Provincia una bozza di Piano Paesistico per l’intera area.
3. - Direttive Nella attuazione dei PRG vigenti deve essere posta particolare attenzione alla conservazione degli elementi considerati fattori di caratterizzazione paesistica e alla tutela delle visuali degli elementi del patrimonio storico individuati dal PTP.

    3.1 In tal senso i progetti e i piani attuativi dei PRG vigenti, relativi ad interventi di nuova costruzione o ampliamenti di costruzioni esistenti legati a mutamenti di destinazioni d’uso, consentiti all’interno dei perimetri dei Piani Paesistici, dovranno essere autorizzati dai Comuni interessati prestando particolare attenzione agli aspetti di "compatibilità paesistico-ambientale": tra gli elaborati tecnici che debbono accompagnare la redazione di tali progetti, dovrà essere richiesto un apposito studio di inserimento paesaggistico munito della necessaria documentazione fotografica. La Provincia coordina, anche mediante eventuali "atti" di cui al precedente art. 1.6. nonché mediante l’attività della "Commissione Territorio", modalità omogenee per ambito di redazione dei progetti.

    3.2 I perimetri delle aree sottoposte a Piano Paesistico dal P.T.P. alla Tavola di progetto A), sono ritenuti vincolanti fino alla approvazione dei Piani stessi, mediante i quali possono essere definiti, con l’accordo di pianificazione di cui al precedente comma 2, eventuali limitati scostamenti dal perimetro indicato, senza che ciò costituisca variante al P.T.P. stesso.

    3.3 I Comuni interessati dai perimetri cartografati, al fine di partecipare attivamente alla stesura del Piano Paesistico, entro un anno dalla data di approvazione del P.T.P., predispongono la formazione dei "repertori" comunali di cui all’art.2.2, per quanto riguarda la presenza di beni storici e ambientali: particolare attenzione dovrà essere prestata al censimento degli edifici rurali presenti nell’ambito considerato, alla loro destinazione d’uso attuale, affinchè la stessa strumentazione urbanistica locale possa adeguatamente favorire il recupero edilizio e funzionale dell’edilizia dismessa, contenendo il più possibile lo sviluppo di aree di nuovo impianto, in particolare per "seconde case". I repertori sono inoltre integrati con la individuazione delle aree ad uso turistico e per il tempo libero, pubbliche e private, esistenti e con la segnalazione di eventuali proposte di nuovi interventi di significatività territoriale.

4. - Prescrizioni Dalla data di approvazione del P.T.P. e sino all’adozione del rispettivo Piano Paesistico, eventuali progetti di varianti, di revisioni o di nuovi PRGC dei Comuni interessati che comportino, all’interno delle aree sottoposte a Piano Paesistico, possibilità di nuovi insediamenti e/o urbanizzazioni di territori agricoli, incolti, boscati o che comunque non consentono possibilità edificatorie nella strumentazione urbanistica vigente alla data di approvazione del P.T.P., (fatta esclusione di eventuali lotti di completamento e/o interclusi in aree già normate al contorno per funzioni insediative, se gli stessi risultano non in contrasto con gli indirizzi e le direttive enunciati ai precedenti punti 2 e 3), debbono essere preventivamente concordati con la Provincia di Novara mediante l’espressione del "parere di compatibilità territoriale" di cui al precedente art. 1.7.
I Comuni sono tenuti ad indicare all'interno degli ambiti, le aree che rivestono caratteristiche di pregio tali da non consentirne la trasformazione urbanistica.

    4.1 In virtù della riconosciuta valenza paesistico-ambientale degli ambiti oggetto del presente articolo, il P.T.P. dispone che ai sensi del 5° comma dell’art. 20 della L.R. 40/98, nei territori perimetrati e sottoposti a Piani Paesistici, comunque sino alla loro rispettiva approvazione e facendo salvi eventuali differenti trattamenti normativi disposti dai Piani medesimi, tutti i progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3 della citata L.R. 40/98 siano sottoposti alla fase di valutazione di impatto ambientale.

Norme per i singoli ambiti:
5. - a) Ambito paesistico del
Lago d’Orta
(di competenza regionale):

il testo seguente è stato stralciato con la D.C.R. di approvazione del P.T.P., in quanto aree di particolare delicatezza e complessità, ricadenti sul territorio di più province (Novara e Verbano - Cusio - Ossola), per le quali sono stati già avviati studi ed esperienze da parte della Regione e per le quali è opportuno che la redazione di un piano paesistico sia di competenza regionale, ma viene di seguito riportato con valore documentario.

L’ambito comprende il bacino lacustre e le aree ad esso contigue, già riconosciute di elevato interesse paesistico da diversi atti legislativi (L.1497/39 attraverso decreti specifici per le sponde del Lago e attraverso il decreto 19.12.1985 detto “Galassino”). E’ caratterizzato da presenza di estese aree boscate, di vegetazione costiera e di grandi parchi e giardini di ville realizzate sia sulla costa sia sui pianori più elevati ed è soggetto a consistente pressione turistica. Nella porzione sud il paesaggio urbano è caratterizzato da una forte e diffusa presenza di attività produttive.

    5.1.- Indirizzi

      Le finalità del Piano Paesistico sono individuate:

    • nella puntuale identificazione dei valori paesistici e storico-culturali dell’area, e dei principali coni visuali da sottoporre a tutela;
    • nel controllo della pressione antropica e dei fattori inquinanti;
    • nella riqualificazione e diversificazione dell’offerta turistica, attraverso la valorizzazione e lo sviluppo di attività (sportive, naturalistiche, culturali, ludiche, gastronomiche) diffuse anche nei centri non costieri;
    • nella definizione puntuale delle tutele geomorfologiche delle rive, delle coste e dei versanti;
    • nella riqualificazione delle attività agricole ai fini degli interventi di valorizzazione ambientale;
    • nella precisa identificazione dell’area di tutela del torrente Agogna, considerato elemento portante della rete ecologica provinciale e nella definizione dei corridoi ecologici minori interni all’area.

    5.2- Direttive

      Alla formazione del Piano Paesistico sono interessati: i Comuni, le Comunità montane, gli enti per il turismo, le Associazioni di categoria; attraverso la collaborazione con la Regione e la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola verranno assicurate la coerenza e la continuità delle indicazioni di Piano per la porzione settentrionale del Lago.
      Il Piano Paesistico definisce anche in relazione a quanto predisposto dalle normative dei Titoli IV e V delle norme e dalle Tavole B e C del presente PTP:

    • i caratteri, i fabbisogni di scala vasta, le centralità del sistema insediativo costiero, al fine di orientare le scelte e le normative di competenza comunale, tenendo conto che l’intera area costiera è vincolata ai sensi della L.1497/39 (ora art. 139 del DL. 490/99);
    • l’integrazione del Piano Paesistico di dettaglio già adottato (Del. 21 giugno 1999 n° 17-278615) nel Comune di San Maurizio d’Opaglio, nel quadro dell’intero assetto paesistico del territorio circostante il lago d’Orta;
    • il sistema delle comunicazioni ai diversi livelli (mobilità generale e locale) e le condizioni dell’inserimento paesistico di eventuali potenziamenti o varianti;
    • il sistema delle tutele naturalistiche e geomorfologiche, con particolare attenzione ai collegamenti (corridoi ecologici, zone di contatto diretto) con le aree di forte naturalità del Mottarone ad Ovest, della Valle del Sizzone a sud-est, con le riserve naturali e storico-culturali presenti (Monte Mesma, Torre di Buccione, Sacro Monte di Orta);
    • le capacità della struttura agraria presente di collaborare, anche attraverso forme di incentivo e di cooperazione, alla tutela delle aree di pregio
    • il sistema delle salvaguardie e della valorizzazione delle diverse categorie di beni storico-culturali presenti, a partire dalle indicazioni di Piano e dalla formazione dei repertori comunali;
    • le qualità, quantità e localizzazione dei principali servizi di tipo turistico, anche in relazione alle risorse che possono essere attivate in sede comunitaria;
    • la definizione e le eventuali modifiche e integrazioni del Vincolo Idrogeologico (secondo le indicazioni della Legge 142/90) sul territorio montano, in accordo con il Titolo III delle presenti norme.
l’ambito comprende il bacino lacustre e le aree ad esso contigue, già riconosciute di elevato interesse paesistico da diversi atti legislativi (L.1497/39 attraverso decreti specifici per le sponde del Lago e attraverso il decreto 19.12.1985 detto “Galassino”). E’ caratterizzato da presenza di estese aree boscate, di vegetazione costiera e di grandi parchi e giardini di ville realizzate sia sulla costa sia sui pianori più elevati ed è soggetto a consistente pressione turistica. Nella porzione sud il paesaggio urbano è caratterizzato da una forte e diffusa presenza di attività produttive.
6. - b) Ambito
paesistico del
Lago Maggiore (di competenza regionale):
il testo seguente è stato stralciato con la D.C.R. di approvazione del P.T.P., in quanto aree di particolare delicatezza e complessità, ricadenti sul territorio di più province (Novara e Verbano - Cusio - Ossola), per le quali sono stati già avviati studi ed esperienze da parte della Regione e per le quali è opportuno che la redazione di un piano paesistico sia di competenza regionale, ma viene di seguito riportato con valore documentario come definito dal relativo Decreto Ministeriale ex L. 149/39, a tutela degli aspetti panoramici della porzione di territorio in affaccio diretto sul Lago Maggiore.

    6.1- Direttive

      In relazione alle motivazioni del vincolo ed alla situazione di forte compromissione dell’area le finalità del Piano Paesistico sono:

    • privilegiare la fruizione collettiva degli affacci a lago limitando gli interventi di carattere privatistico;
    • orientare gli interventi, pubblici e privati, di sistemazione delle sponde al mantenimento delle condizioni di naturalità, al rispetto dei corridoi ecologici di connessione con le fasce moreniche e montane sovrastanti, almeno lungo i corsi d’acqua;
    • definire le visuali dal lago e dalle sponde dei beni di caratterizzazione dell’ambito;
    • garantire la continuità morfologica e formale degli eventuali manufatti relativi a strade, piazze e altri spazi pubblici;
    • promuovere accordi di programma per il settore turistico tali da limitare la pressione sulle sponde del lago, orientando gli interventi anche nell’entroterra.
7. - c) Ambito
paesistico dei
piani terrazzati delle colline Novaresi:
Si possono distinguere tre sub-ambiti con caratteri paesistici, struttura storica e vocazioni differenti:
  • c1: Terrazzo di Proh-Romagnano-Maggiora
  • c2: Terrazzo di Cavagliano-Oleggio-Suno
  • c3: Terrazzo di Novara-Vespolate.

    7.1- Indirizzi

      Per la definizione degli indirizzi di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, richiesti anche dalla Legge Regionale relativa ai Distretti del vino, all’interno del piano "intersettoriale" di Distretto, i Piani Paesistici di competenza provinciale, relativi ai terrazzi di Proh-Romagnano e di Oleggio-Cavagliano-Suno sono finalizzati a:

    • la conservazione e valorizzazione degli elementi geomorfologici che delimitano i terrazzi verso la pianura e le incisioni dei principali sistemi torrentizi;
    • la conservazione/potenziamento delle fasce boscate e degli ambienti di baraggia, anche in funzione del completamento della rete ecologica individuata dal PTP;
    • la conservazione delle destinazioni d’uso dei suoli e delle qualità paesistiche delle aree vitivinicole e degli elementi caratterizzanti del patrimonio storico;
    • la formazione di percorsi ecomuseali ed enogastronomici, e di punti di sosta e accoglienza;
    • il corretto inserimento ambientale dei grandi areali di fruizione esistenti o programmati;
    • il contenimento della diffusione di seconde case e di usi del suolo non compatibili con i caratteri specifici degli ambiti.

    7.2- Direttive

      Ai sensi della Legge Regionale n° 16 del 25/01/2000 "Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell’economia collinare", gli ambiti sottoposti a Piano Paesistico individuano specifiche proposte di "Comunità collinari" per i Comuni interessati. Dal momento in cui tale forma associativa viene ratificata dagli Enti Locali ai sensi della citata Legge Regionale, i rispettivi Piani Paesistici di cui al presente articolo possono altresì configurarsi quale strumento di "piano" previsto dall’art. 7 della richiamata Legge Regionale.

8. - c 1) Terrazzo di Proh-Romagnano-Maggiora E' costituito dall’intero terrazzo fluvioglaciale, che divide l’alta pianura dell’Agogna da quella della Sesia a partire dal Parco Regionale del Fenera.
L’ambito è interamente inserito nel Distretto del Vino "Canavese, Coste della Sesia, Colline Novaresi", previsto dalla L.R.9 agosto 1999 n° 20, e comprende i territori a conduzione vitivinicola storici della provincia di Novara, con produzione di vini DOC di antica data che, assieme agli elementi di carattere naturalistico presenti nell’area (porzione novarese del Parco delle Baragge), definiscono in modo del tutto particolare l’ambito considerato.

La Garzaia di San Bernardino, già sottoposta a vincolo ex L.1497/39 (ora art. 139 DL. 490/1999) dal decreto 01.08.1985, Galassino, ed inserita nell’elenco dei Biotopi (precedente art. 2.4), viene ricompresa all’interno del perimetro di Piano Paesistico, come area di elevata naturalità, per l’evidente rapporto con le visuali del castello di Proh, sia ai fini della predisposizione di un corridoio ecologico tra l’ambito naturale del terrazzo e l’ambito del torrente Agogna, al limite settentrionale delle aree coltivate a riso.

    8.1.- Direttive

      Il Piano paesistico definisce:

    • gli ambiti territoriali destinati prevalentemente alle coltivazioni specialistiche vitivinicole, attraverso una analisi mirata alla conoscenza della struttura agraria dei luoghi, delle comunicazioni tra i luoghi di produzione e i centri urbani di riferimento;
    • il sistema degli elementi geomorfologici e naturalistici presenti e da sottoporre a tutela attiva, anche avvalendosi della collaborazione delle aziende agricole presenti, delineando le principali strutture di connessione tra le aree a valenza naturalistica (Parco delle Baragge/Parco della Sesia/Parco del Fenera/ sponde dell’Agogna) e gli ecosistemi agrari e le condizioni di conservazione-ricostruzione degli ambienti di baraggia e delle zone umide;
    • il sistema dei percorsi "ecomuseali" privilegiati, le caratteristiche di arredo dei percorsi stessi e delle zone di sosta, la rete dei punti di accoglienza e ristoro e le loro caratteristiche, privilegiando il recupero degli elementi di caratterizzazione del patrimonio storico dell’area;
    • la definitiva delimitazione del limite di espansione delle aree insediative per i centri abitati interni al terrazzo e per gli eventuali nuclei minori;
    • le indicazioni di contenuto paesistico per la tutela della fascia di territorio interessata dalla SS 142, pedemontana, e per la riqualificazione dei fronti produttivi in affaccio sulla strada;
    • le condizioni di inserimento di eventuali grandi areali di fruizione, già delineati dalla pianificazione comunale (golf di Sizzano, verdi urbani estesi, ecc.), finalizzate alla compatibilità dei nuovi ecosistemi proposti con la struttura naturale e agricola presente;
    • le modalità del recupero del patrimonio storico secondo quanto indicato dalla L.R.20/99, art. 3 lett b) anche al fine di "valorizzare le tradizioni culturali, folcloristiche e storiche" e sviluppare "l’identità economica e socio-culturale del distretto";
    • le modalità e gli interventi di bonifica e di recupero ambientale dei siti già occupati da discariche per rifiuti urbani;
    • eventuali specifiche normative di tutela delle visuali dalla pianura degli elementi storici e geografici del terrazzo.
9. - c 2) Terrazzo di Cavagliano- Oleggio-Suno E’ costituito dal terrazzo fluvioglaciale posto a sud delle colline moreniche del Verbano. L’ambito comprende, in gran parte, Comuni interessati dal Distretto del vino individuato dalla L.R. 20/99, nei quali la tradizione vitivinicola si è affermata più recentemente. E’ anche caratterizzato, nella parte alta, da un’ampia fascia di aree attrezzate per la fruizione sportiva e ricreativa e da grandi zone boscate.
Nella porzione meridionale (Oleggio, Bellinzago), il perimetro del Piano riprende la delimitazione già riportata del P.T.R. Ovest Ticino.

    9.1- Direttive:

      Il Piano paesistico definisce:

    • l’integrazione delle normative e delle segnalazioni già contenute nel PTR Ovest Ticino;
    • gli ambiti territoriali destinati prevalentemente alle coltivazioni specialistiche vitivinicole, attraverso una analisi mirata alla conoscenza della struttura agraria dei luoghi, e delle comunicazioni tra i luoghi di produzione e i centri urbani di riferimento;
    • la delimitazione degli ambiti boscati e i caratteri specifici della vegetazione di baraggia, della flora e della fauna;
    • il sistema degli elementi geomorfologici e naturalistici presenti e da sottoporre a tutela attiva, con particolare riguardo alla caratterizzazione dei solchi fluviali di contatto con l’alta pianura;
    • le principali strutture di connessione est/ovest tra le aree a valenza naturalistica (Garzaia di Caltignaga/ baraggia di Bellinzago/ Parco del Ticino/ corridoio ecologico primario dell’Agogna e del Terdoppio) e gli ecosistemi agrari nonchè le condizioni di conservazione-ricostruzione degli ambienti di Baraggia e delle zone umide;
    • le migliori condizioni di fattibilità per la definitiva bonifica ed il recupero naturalistico del sito in località Trebbie (tra i comuni di Marano Tic. e Mezzomerico) prevedendo la strutturazione di un caposaldo della rete ecologica di cui al successivo art. 2.8;
    • il sistema dei percorsi "ecomuseali" privilegiati, le caratteristiche di arredo dei percorsi stessi e delle zone di sosta, la rete dei punti di accoglienza e ristoro e le loro caratteristiche, privilegiando il recupero degli elementi di caratterizzazione del patrimonio storico dell’area;
    • le condizioni di inserimento delle attrezzature per il tempo libero; le principali strutture ecologiche di connessione tra le aree attrezzate e le aree agricole o di naturalità;
    • la definitiva delimitazione del limite di espansione delle aree insediative per i centri abitati interni al terrazzo e per gli eventuali nuclei minori, anche in connessione con quanto previsto al Titolo IV, art.4.13 "Aree di controllo degli effetti ambientali dello sviluppo insediativo" delle presenti norme;
    • le modalità di connessione delle aree urbane a verde e servizi con la rete ecologica e la rete dei percorsi di fruizione dell’ambito;
    • specifiche normative, da concordarsi con i comuni interessati, per il contenimento delle residenze sparse e per il loro opportuno inserimento nel paesaggio dell’ambito;
    • le modalità del recupero del patrimonio storico presente secondo quanto indicato dalla L.R.20/99, art.3 lett b) anche al fine di "valorizzare le tradizioni culturali, folcloristiche e storiche" e sviluppare "l’identità economica e socio-culturale del distretto";
    • Eventuali specifiche normative di tutela delle visuali dalla pianura degli elementi storici e geografici del terrazzo.
10. - c 3) Terrazzo di Novara-Vespolate Il terrazzo che si estende dal centro storico di Novara verso Vespolate è, per la parte compresa nel territorio del comune di Novara esterna all’abitato, già soggetto a vincolo paesaggistico ex L.1497/39 (art.139 DL. 490/1999). Il PTP intende tutelare i caratteri dell’ambiente e del paesaggio, estendendo il Piano Paesistico di competenza provinciale, all’intera area ivi compresa, fino all’abitato di Vespolate. La tutela è rivolta alla conservazione delle caratteristiche morfologiche e paesistiche del terrazzo che costituisce l’unico elemento di rilievo nell’ampia pianura agricola novarese.

    10.1- Indirizzi

      La tutela affidata al Piano è principalmente rivolta a:

    • la conservazione dei terrazzi che definiscono i caratteri morfologici dell’ambito, sia verso la pianura aperta e il corso dell’Agogna, sia all’interno dell’ambito stesso, in corrispondenza delle incisioni fluviali del torrente Arbogna e dei corsi d’acqua minori;
    • la ricerca di condizioni di compatibilità tra l’esercizio dell’attività agricola intensiva quale la coltivazione del riso e il mantenimento delle caratteristiche morfologiche e paesistiche del terrazzo;
    • la definizione di spazi di continuità tra le aree a verde urbano della città di Novara ed eventuali aree di tutela e di reimpianto della vegetazione anche ai fini della fruizione dell’area da parte dei cittadini;
    • il completamento dei fronti urbani verso la campagna e l’inserimento di nuove grandi infrastrutture;
    • il corretto inserimento delle aree per gli impianti tecnologici esistenti e le condizioni di recupero di aree di degrado quali cave, discariche, ecc.

    10.2- Direttive:

      Il Piano paesistico definisce:

    • l’integrazione delle normative e delle segnalazioni già contenute negli atti del comune di Novara riguardo al "Parco della Battaglia" in particolar modo in relazione al completamento dei fronti urbani, alla continuità delle aree verdi urbane verso le aree agricole, ai percorsi alternativi, ciclabili e pedonali di fruizione;
    • le condizioni di inserimento della prevista tangenziale sud di Novara, anche ai fini delle costituzione di un corridoio ecologico trasversale come opera di mitigazione e compensazione;
    • la fascia di protezione del torrente Arbogna e gli eventuali corridoi ecologici da concordare con speciali convenzioni con le aziende agricole presenti, anche in corrispondenza di percorsi di fruizione;
    • il recupero delle aree di degrado costituite da cave attive e dismesse, discariche ecc., ai fini della progettazione di aree attrezzate per il tempo libero;
    • le priorità per il recupero del patrimonio storico e per il suo inserimento in circuiti di conoscenza dei luoghi e dell’attività agricola;
    • le norme di tutela dei versanti dei terrazzi e le speciali convenzioni da attivare, all’interno del Piano di Settore del Riso, con le aziende agricole operanti, per la riqualificazione del paesaggio agrario;
    • gli accordi da attivare con la Regione per la definizione delle "aree sensibili" ai fini delle disposizioni della U.E. a favore delle aziende agricole insediate.

    10.3- Prescrizioni

      Ad integrazione delle prescrizioni di cui al precedente comma 4 del presente articolo, gli interventi per l’inserimento di attività agrituristiche negli edifici rurali preesistenti localizzati in questo ambito, sono ammessi anche nelle more della redazione del Piano Paesistico, purchè non comportino alterazione dei caratteri storici e morfologici degli insediamenti, nei limiti di interventodella "ristrutturazione edilizia di tipo A del volume esistente ai sensi della Cirolare Pres. G.R. n. 5/SG/URB del 27.04.1984", con esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione e nel rispettodelle limitazioni e delle prescrizioni dei PRGC vigenti.
      Sono sempre ammessi interventi per la messa in sicurezza di percorsi pedonali e ciclabili, in accordo con il "Programma Provinciale delle piste ciclabili".

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Art. 2.7.
Aree di particolare rilevanza paesistica
1. - Obiettivi Tutela e valorizzazione di porzioni di territorio, non comprese in ambiti soggetti a pianificazione paesistica, che rivestono particolare importanza in relazione a specifiche posizioni, ad elementi geografici o al patrimonio storico-monumentale di rilievo provinciale.
2. - Indirizzi La pianificazione comunale recepisce le indicazioni cartografiche del PTP e integra la normativa in relazione alle specificità dei luoghi e degli obiettivi sopra espressi, tenuto conto delle indicazioni di eventuali strumenti di pianificazione regionale presenti o contigui.
3. - Direttive In particolare per:

    3.1 l’area montana del Vergante/Mottarone perimetrata nella Tavola A) del P.T.P. e non compresa nel PTO Regionale già avviato, la tutela è finalizzata alla valorizzazione delle qualità paesistiche e naturalistiche attraverso interventi di manutenzione e miglioramento qualitativo delle superfici boscate e di quelle a prato-pascolo, di recupero degli insediamenti storici anche ai fini dello sviluppo di un turismo diffuso e rispettoso delle condizioni ambientali. I Comuni e le Comunità montane possono proporre alla Amministrazione Provinciale la formazione di progetti mirati alla definizione di particolari itinerari e percorsi turistici da attrezzare per la conoscenza e la valorizzazione dei luoghi. La Amministrazione Provinciale, può individuare normative specifiche o ambiti particolari entro i quali estendere le normative formulate dal PTO del Mottarone.

    3.2. La valle dei Molini: anche in relazione alla contiguità del Parco Naturale dei Lagoni di Mercurago, la tutela è rivolta alla conservazione delle peculiari qualità paesistiche della valle e dei versanti che la definiscono, al mantenimento dell’attività agricola tradizionale, in relazione al recupero dei fontanili e dei manufatti storici presenti. Gli interventi sugli edifici esistenti, anche ai fini di eventuali mutamenti della destinazione d’uso, di tipo non impattante e compatibile con le caratteristiche dell'ambiente, devono essere condotti nel rispetto delle strutture e delle forme storiche e preceduti da una valutazione degli effetti sull’ambiente e sulle infrastrutture di accessibilità esistenti.

    3.3. Aree di rilevanza paesistica del capoluogo: il PTP individua nelle due aree situate a nord ovest e a sud est dell’abitato di Novara, valori paesistici di livello provinciale, legati principalmente alla percezione del centro storico del capoluogo e dei suoi più significativi monumenti, ma anche alla presenza di rogge di antica data e di fontanili e di manufatti minori di interesse storico-paesistico.
    L’area posta a sud est del capoluogo comprende i territori sottoposti a specifiche normative di tutela del paesaggio agrario storico già vigenti e disposte dal P.T.R. Ovest Ticino, integralmente richiamate.

    3.4. Ambito paesistico di Pombia, Varallo Pombia e Castelletto Ticino, come definito dal Decreto Ministeriale 1 agosto 1985, Galassino, a tutela degli aspetti panoramici e storici della porzione di territorio non compresa nel Parco della Valle del Ticino; l’ambito è inserito all’interno del perimetro del territorio sottoposto a specifico PTO provinciale "Ovest Ticino settentrionale" di cui al successivo Titolo IV: per la valenza paesistico-ambientale che deve assumere, tale strumento di pianificazione attuativa, in questo ambito deve essere in particolare orientato:

    • alla conservazione degli elementi di carattere geomorfologico relativi ai terrazzi che costituiscono affaccio sulla valle del Ticino;
    • al contenimento degli sviluppi insediativi in funzione della conservazione delle principali visuali;
    • alla più approfondita conoscenza e alla conseguente tutela degli aspetti di carattere storico e archeologico segnalati dalle schede di analisi;
    • alla eventuale ridefinizione del perimetro della valle del Ticino e/o alla predisposizione di aree di protezione esterne al Parco.

    3.5. Ambito paesistico del Monte Solivo, come proposto dal Comune di Borgoticino, a tutela degli aspetti paesistici legati alla morfologia dei luoghi e alla importante copertura boschiva presente; l’ambito è inserito all’interno del perimetro del territorio sottoposto a specifico PTO provinciale "Ovest Ticino settentrionale" di cui al successivo Titolo IV che in merito ai contenuti paesistici dell’area definisce:

    • i criteri per la definitiva delimitazione dell’area di valore paesistico, anche in estensione di quanto proposto nei Comuni di Borgoticino e Agrate Conturbia, senza che ciò costituisca variante al presente PTP;
    • i criteri per la conservazione degli elementi di carattere geomorfologico e per la tutela e gestione del patrimonio boschivo;
    • la rete dei percorsi e degli itinerari di fruizione dell’area, e le relative aree di sosta e servizio.

    3.6. Per gli ambiti di cui ai precedenti commi 3.4 e 3.5, sino alla formazione del previsto P.T.O., i Comuni interessati sono comunque tenutia porre in essere le cautele e le verifiche necessarie sotto il profilo paesistico, dei piani attuativi e dei progetti già assentiti dai P.R.G. vigenti in modo che vengano valorizzate le qualità paesistiche.

4. - Prescrizioni La destinazione prevalente dei suoli non perimetrati e normati per funzioni insediative dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione del P.T.P. è quella agricola e/o agrituristica; è ammessa, a completamento degli insediamenti abitati e nell’ambito dei nuclei rurali esistenti o abbandonati, la destinazione a standard per il verde e per attrezzature per il tempo libero di iniziativa pubblica e privata, ivi comprendendo ampliamenti e nuove costruzioni strettamente necessarie allo svolgimento delle nuove attività compatibili con i caratteri ambientali dell’area, purchè non vengano alterati gli elementi geografici di caratterizzazione, sia migliorata la copertura boschiva e siano privilegiate le visuali sui manufatti storici presenti; nelle aree di "frangia" degli insediamenti abitati, gli interventi di completamento di cui sopra possono anche interessare la destinazione residenziale, purchè vengano contenuti all’interno di lotti interclusi e di completamento del tessuto insediativo esistente, in aree contigue dotate delle necessarie opere di urbanizzazione.
Per ampliamenti, nuove costruzioni, e cambi di destinzaione d'uso è richiesto il preliminare parere di compatibilità ambientalenonchè la conformità urbanistica rispetto al PRGC vigente.

    4.1. Le tutele di cui al precedente comma hanno efficacia sino al recepimento, con specifico approfondimento e contestualizzazione, nella strumentazione urbanistica locale dei previsti regimi di salvaguardia paesistica.

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Art. 2.8.
Il sistema del verde provinciale - La rete ecologica
1. - Obiettivi Il PTP individua nella costruzione della rete ecologica provinciale una delle strutture-guida per la tutela/riqualificazione del paesaggio e dell’ambiente e per la garanzia di uno sviluppo compatibile del territorio.
2. - Indirizzi Lo strumento per la realizzazione e la gestione del progetto di rete ecologica, esteso all’intero territorio, è individuato in un Progetto (strategico) di rilievo provinciale ai sensi dell’art. 8 bis della L.R. 56/77 e successive integrazioni, capace di definire, anche attraverso l’apporto di discipline diverse, le azioni territoriali e contemporaneamente di mettere a punto le necessarie analisi ed azioni sul piano economico e di fattibilità.
3. - Direttive Alla formazione del Progetto partecipano tutte le componenti territoriali interessate (Comuni, Enti Gestori dei Parchi, Associazioni di categoria, Associazione est Sesia, Associazioni ambientaliste, ecc).
Il PTP delinea la struttura primaria della rete, attribuendo alle aree di elevata naturalità, già definite (Parchi e Riserve regionali, biotopi) e proposte all’art. 2.4, il ruolo di capisaldi (matrici naturali) del sistema, ai principali corsi d’acqua naturali (Sesia, Agogna, Terdoppio, Strona, Sizzone, ecc.) e artificiali (canale Cavour e canali storici) il ruolo di corridoi primari, assieme ad alcune direttrici trasversali irrinunciabili.

    3.1. Il Progetto definisce, anche attraverso successive fasi per singoli ambiti territoriali, in connessione con gli altri strumenti di attuazione previsti dal PTP (Piani Paesistici, Piani Territoriali Operativi, ecc.):

    • la natura e le potenzialità dei diversi ecosistemi che la rete intende connettere attraverso analisi mirate alla conoscenza delle componenti specifiche e alla ricerca degli elementi di compatibilità con le attività antropiche esistenti, al superamento delle eventuali discontinuità e frammentazioni;
    • gli elementi funzionali della rete, diversificati per situazioni e condizioni del territorio, che dovranno essere predisposti al fine di garantire la connessione tra sistemi naturali e sistemi antropici;
    • i principali nodi della rete in particolari situazioni territoriali (addensamenti di fontanili, nodi del sistema delle acque, aree boscate) ove è possibile una sostanziale ricarica degli elementi di naturalità;
    • le condizioni di superamento delle barriere infrastrutturali e di integrazione con i sistemi del verde urbano;
    • le possibilità di stabilire una connessione sinergica tra rete ecologica e rete ecomuseale (percorsi delle tradizioni rurali, della conoscenza della storia e dei manufatti di rilevanza storico-artistica, ecc.);
    • le risorse economiche, gli incentivi, gli accordi di programma, le convenzioni da attivare di volta in volta per garantire la costruzione e la gestione della rete;
    • il complesso degli operatori da coinvolgere di volta in volta nella attuazione delle diverse fasi del progetto, i reciproci ruoli e competenze;
    • la programmazione temporale delle attuazioni e gli interventi prioritari.

    3.2. Fino alla approvazione del Progetto, il PTP individua i principali elementi della rete:

    • per le aste dei principali corsi d’acqua naturali (Sesia, Agogna e Terdoppio), esterni a parchi e riserve regionali, si assumono le fasce A e B individuate dal P.S.F.F. (approvato con D.P.C.M. 24/07/98) e dal P.A.I. (approvato con D.P.C.M. del 24/05/01) dell’Autorità di Bacino del fiume Po, come elementi territoriali entro i quali andranno definiti gli spazi necessari alla formazione dei corridoi ecologici ai sensi delle norme contenute negli stessi P.S.F.F. e P.A.I., nonchè delle norme di cui al Titolo III delle presenti NTA;
    • per le aste dei corsi d’acqua pubblici, compreso il canale Cavour, individuati nella tavola A, ove non espressamente indicato dal Piano, si assumono le fasce di rispetto previste dalla Legge 431/85 (ora art. 146 e seguenti del DL. 490/99);
    • per i canali, non compresi negli elenchi di cui al paragrafo precedente, ma individuati cartograficamente dal PTP, la fascia minima prioritaria di rispetto comprende le strade alzaie o i percorsi di servizio per la manutenzione; in loro assenza la fascia minima del bordo del canale deve essere espressamente individuata dalla pianificazione comunale, in sede di formazione dei repertori di cui all’art. 2.3 delle presenti norme. Sarà compito della Provincia garantire la omogeneità delle indicazioni per i comuni interessati;
    • i corridoi ecologici trasversali, da rispettare nella formazione degli strumenti urbanistici comunali.

    3.3. I Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici generali, ma anche in sede di valutazione di programmi o piani attuativi:

    • sono tenuti a prescrivere la inedificabilità degli spazi individuati come prioritari per la formazione della rete ecologica dal PTP;
    • nel caso di dimostrata impossibilità di riservare le aree individuate, il Comune può proporre una diversa collocazione della fascia indicata dal PTP, purchè ne sia garantita la continuità. I programmi e i piani in attuazione di PRG vigenti, interessanti aree comprese negli elementi della rete ecologica individuati da PTP, qualora non siano soggetti a VIA, devono comunque essere accompagnati da una esauriente documentazione grafica e fotografica dei possibili impatti sul paesaggio e sull’ambiente e delle condizioni di ripristino della continuità della rete;
    • gli strumenti urbanistici comunali individuano inoltre gli elementi o spazi di connesione tra i sistemi di verde urbano e la rete generale.
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Art. 2.9.
Il paesaggio delle colline moreniche del Verbano
1. - Obiettivi Conservare le qualità paesistiche del territorio morenico, dei dossi, delle aree boscate e delle vallette fluviali, limitando la diffusione di insediamenti residenziali e regolando l’attività di florovivaismo.
2. - Indirizzi In accordo con quanto previsto al capitolo IV, in relazione alla formazione del PTO di iniziativa Provinciale per l’area Ovest Ticino settentrionale, la Provincia intende valorizzare le qualità paesistico-ambientali dell’ambito rilanciando e riqualificando attività turistico-ricreative, riordinando le aree per gli insediamenti produttivi e per il florovivaismo, definendo le connessioni della rete ecologica, che in quest’ambito è fortemente caratterizzata da ampie zone boscate.
3. - Direttive I Comuni devono provvedere a:
  • censire e definire le qualità e i modi di conservazione delle aree boscate, tenendo conto della loro connessione con i principali corridoi ecologici individuati e da prevedere;
  • individuare le caratteristiche e qualità delle aziende agricole presenti, ai fini di una loro collaborazione alla conservazione delle aree di pregio ecologico e paesistico;
  • censire e predisporre le aree destinate all’attività florovivaistica;
  • definire le modalità di inserimento di eventuali nuovi interventi per la residenza, in presenza di elevati valori ambientali, da sottoporre, se ritenuto opportuno da parte del Comune proponente, al parere di compatibilità territoriale di cui all’art. 1.7.
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Art. 2.10.
Il paesaggio agrario della pianura
1. - Obiettivi Conservare per il lungo periodo le aree agricole di valore per qualità dei suoli, e delle strutture aziendali, promuovere azioni di riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio agrario, anche in funzione di ricarica della qualità ambientale degli spazi non costruiti.
2. - Indirizzi Per le aree agricole di pianura, non sottoposte a pianificazione paesistica (terrazzo di Novara/Vespolate) o territoriale (PTR Ovest Ticino) il PTP promuove azioni di riqualificazione del paesaggio agrario attraverso l’adozione di specifiche normative ad integrazione di Piani di Settore agricolo già avviati dalla Regione (area del riso, distretti del vino) in aree a forte produttività o da avviare nel contesto provinciale (pianura asciutta di Borgomanero e alta pianura della Sesia) in aree a buona produttività, soggette a forte pressione insediativa.

    2.1. La riqualificazione del paesaggio della pianura è indirizzata principalmente alla ricostruzione/riprogettazione dei segni territoriali di riferimento della struttura agraria (strade rurali alberate, direttrici dei grandi canali, macchie dei fontanili, ecc.), rappresentativi non solo della tradizione ma anche dell’odierna struttura aziendale, ed alla diversificazione, ove possibile, delle colture.

3. - Direttive All’interno dei piani di Settore, e comunque in accordo con le aziende agricole operanti e con le associazioni di categoria interessate, devono essere individuate modalità di intervento per la riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio anche attraverso l’utilizzo delle misure di riduzione dell’impatto dell’agricoltura previste dai Regolamenti Comunitari, e/o di eventuali convenzioni-tipo da proporre alle aziende.

    3.1. A cura dei Piani di Settore viene prodotta una valutazione dell'idoneità dell'ambiente ai diversi tipi di sviluppo del sistema produttivo agrario sia in relazione alle qualità paesistiche generali dei siti, sia in relazione agli sviluppi del sistema urbano. In modo particolare vanno verificate le condizioni delle aziende di allevamento, le loro basi alimentari, le modalità di scarico delle deiezioni animali, in modo da sostenere la diversificazione delle colture e limitare la presenza di aziende senza terra.

    3.2. I Comuni, nella fase di adeguamento dei Piani Regolatori Generali al PTP, sono tenuti alla conferma degli usi agricoli dei suoli ad alta e buona produttività. Le modificazioni delle destinazioni d’uso di aree agricole, in grado di compromettere o ridurre la capacità produttiva dei suoli e/o di alterare la funzionalità della struttura irrigua, sono subordinate alla dimostrazione del permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili e dell’insussistenza di localizzazioni alternative.

    3.3. I Comuni sono inoltre tenuti alla definitiva individuazione delle aree destinate alla formazione della rete ecologica principale, e partecipano alla formazione del Progetto di rilievo provinciale di cui all’art. 2.8, con la segnalazione degli elementi di connotazione del paesaggio nella formazione dei repertori e attraverso proposte di corridoi ecologici secondari di collegamento tra il verde urbano, le aree agricole e le aree di tutela naturalistica esistenti.

    3.3. La pianificazione comunale deve tendere al recupero delle strutture agricole storiche, sia regolandone i necessari ampliamenti in caso di conferma dell’uso agricolo, sia definendo le condizioni di mutamento di destinazione d’uso per le strutture non più utilizzate, al fine di evitare nuovi insediamenti, anche agricoli, non legati a strutture preesistenti.

    3.5. Gli strumenti urbanistici debbono quindi limitare la previsione di nuove aree di espansione che comportino frammentazione insediativa ed elevato consumo di suolo, perseguendo in particolare la riorganizzazione, il completamento e la saturazione di quelle esistenti, nella finalità di compattamento della morfologia insediativa.

    3.6. Ai sensi dell’art.2.8 e con le specifiche di cui al comma 3.3 del medesimo articolo, di norma sono considerate inedificabili le aree agricole destinate alla rete ecologica principale fino alla approvazione del Progetto relativo alla Rete Ecologica .

    3.7. Sono sottoposti a tutela, per una fascia di 20 metri attorno alla "testa" e perlomeno ai primi 100 metri di percorso, tutti i fontanili attivi e passibili di recupero, così come individuati dalle tavole di PTP e dalle schede della ricerca effettuata dall’Associazione Est Sesia da completare.

    3.8. Sono altresì sottoposti a tutela i tracciati delle principali rogge irrigue, con esclusione di interventi di tombinatura: in caso di comprovata necessità sono ammessi interventi di deviazione dei tracciati, con obbligo di piantumazione delle sponde.

    3.9. Gli strumenti urbanistici dei Comuni a prevalente coltura risicola sono tenuti a riportare nella cartografia di PRGC, con rimando a specifiche norme delle NTA relative, le fasce di rispetto dei centri abitati e degli insediamenti sparsi all’interno delle quali è vietata la coltivazione del riso (così come disposto dal nuovo "Regolamento speciale per la coltivazione del riso" approvato dal Consiglio Provinciale nel 1997); tendenzialmente tali fasce andranno piantumate al fine di creare una sorta di "cintura verde" di contenimento, identificativa dei centri abitati all’interno del paesaggio della piana risicola. Detta fascia costituisce divieto anche per gli allevamenti di bestiame.

4. - Prescrizioni In virtù della particolare sensibilità paesistico-ambientale dell’ambito territoriale oggetto del presente articolo, il P.T.P. dispone che ai sensi del 5° comma dell’art. 20 della L.R. 40/98, siano obbligatoriamente sottoposti alla fase di valutazione di impatto ambientale i progetti di cui al n° 28 dell’allegato B2 della citata legge regionale, e di cui al n° 1 dell’allegato B3.
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Art. 2.11.
I principali tracciati di fruizione del paesaggio e del patrimonio storico
1. - Obiettivi Conservare e valorizzare gli aspetti di percezione del paesaggio provinciale legati alla percorribilità di tracciati stradali e sentieri.
2. - Direttive Il PTP individua la rete generale dei tracciati di interesse paesistico distinguendoli in:
  • itinerari: in accordo con il "Programma provinciale delle piste ciclabili", approvato dal Consiglio Provinciale con Del. n° 48 del 10.05.1999, sono individuati i principali itinerari di interesse ricreativo, culturale, turistico: essi si avvalgono della rete viaria comunale e provinciale e collegano i siti di maggiore interesse storico e paesistico;
  • percorsi: sono individuati, all’interno di ambiti di prevalente interesse naturalistico e paesistico alcuni tracciati rurali continui da attrezzare per la fruizione dell’ambiente e del paesaggio.

    2.1. La Provincia predispone, attraverso atti di concertazione e cooperazione con gli Enti Istituzionali competenti, progetti di valorizzazione degli itinerari individuando gli interventi necessari e la loro attuazione nel tempo, da parte di soggetti pubblici o privati.

    2.2. Entro i piani attuativi del PTP, vengono predisposti i progetti di sistemazione dei percorsi individuati, anche modificandone i tracciati per meglio aderire alle qualità e opportunità dei luoghi: essi possono prevedere la realizzazione di spazi per attrezzature legate alla fruizione naturalistica ed agrituristica del percorso, luoghi per la ristorazione, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente.

    2.3. I Comuni, singoli o associati possono proporre la sistemazione di tracciati o di parti dei tracciati individuati alla Amministrazione Provinciale in relazione a propri programmi e progetti.

    2.4. Fino alla predisposizione dei progetti di sistemazione dei percorsi i tracciati individuati dal PTP sono da considerare vincolanti per la strumentazione urbanistica locale.

    2.5. I Comuni, nella fase di adeguamento dei PRG, prevedono la sistemazione degli accessi ai centri storici attraversati dagli itinerari, possono inoltre proporre modifiche agli itinerari previsti, purchè ne sia garantita la continuità.

    2.6 Sono fatte salve tutte le prescrizioni circa la ciclabilità contenute nel suddetto "Programma provinciale delle piste ciclabili".
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Patrimonio storico

Art. 2.12.
Norme generali di tutela del patrimonio storico
– subaree storico culturali
1. - Obiettivi Conservare, sottoponendo a tutela attiva, il patrimonio archeologico e storico-culturale provinciale, riconoscendone sia i caratteri generali sia le specificità territoriali. Orientare e sostenere la pianificazione comunale nel riconoscimento e nella tutela dei valori storici.
2. - Indirizzi La Provincia, sulla base delle indagini condotte per il presente Piano, individua subaree storico-culturali all’interno delle quali si impegna ad attivare progetti di comuni singoli o associati sia per la formazione dei repertori di cui all’art. 2.2 sia per la messa in rete delle conoscenze necessarie alla conservazione dei beni e, in accordo con i Comuni, a sostenere ed implementare le iniziative di valorizzazione dei beni e dei tracciati storici.
3. - Direttive Sono individuate le seguenti sub-aree storico-culturali, descritte nel "Quadro conoscitivo", Capitolo 2.5, "L’assetto storico-culturale" e nel relativo allegato, Tavola di analisi n° 5. I confini delle subaree sono convenzionalmente ricavati sulla base dei perimetri amministrativi, per permettere una più facile gestione dei dati:
  1. Novara - comprende il solo Comune capoluogo;
  2. Piana del basso novarese - comprende i Comuni di Borgolavezzaro, Casalino, Garbagna Novarese, Granozzo con Monticello, Nibbiola, Sozzago, Terdobbiate, Tornaco, Vespolate, Vinzaglio;
  3. Piana dell’Ovest Ticino - comprende i Comuni di Bellinzago, Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago, Trecate;
  4. Piana novarese settentrionale – comprende i Comuni di Briona, Caltignaga, Castellazzo Novarese, Momo, San Pietro Mosezzo;
  5. Piana novarese della Sesia - comprende i Comuni di Biandrate, Casalbeltrame, Casalvolone, Landiona, Mandello Vitta, Recetto, San Nazzaro Sesia, Sillavengo, Vicolungo;
  6. Fascia collinare dell’Ovest Ticino - comprende i Comuni di Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Pombia, Varallo Pombia;
  7. Basso Verbano - comprende i Comuni di Agrate Conturbia, Bogogno, Borgo Ticino, Castelletto sopra Ticino, Comignago, Divignano, Gattico, Veruno;
  8. Alta pianura di Borgomanero - comprende i Comuni di Barengo, Borgomanero, Cavaglietto, Cavaglio d’Agogna, Cressa, Cureggio, Fontaneto d’Agogna, Suno, Vaprio d’Agogna;
  9. Costa Novarese della Sesia - comprende i Comuni di Carpignano Sesia, Fara Novarese, Ghemme, Romagnano Sesia, Sizzano;
  10. Pendici del Fenera - comprende i Comuni di Boca, Cavallirio, Grignasco, Maggiora, Prato Sesia;
  11. Orta e riviera - comprende i Comuni di Ameno, Armeno, Bolzano Novarese, Briga, Gargallo, Gozzano, Miasino, Orta San Giulio, Pella, Pettenasco, Pogno, San Maurizio d’Opaglio, Soriso;
    12.Arona e Vergante - comprende i Comuni di Arona, Colazza, Dormelletto, Invorio, Lesa, Massino Visconti, Meina, Nebbiuno, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pisano.

    3.1. Sulla base delle indagini effettuate dal presente Piano, delle norme di cui agli articoli seguenti, e degli approfondimenti condotti dai comuni nella formazione dei repertori di cui all’art. 2.2, i Comuni formulano normative specifiche per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico tenendo in particolar modo conto delle indicazioni del PTP circa i beni diffusi di connotazione territoriale.

    3.2. Alla Provincia è demandato il coordinamento delle normative e delle iniziative di valorizzazione dei diversi sistemi territoriali esistenti, sia mediante l’attività di coordinamento della formazione dei "repertori", sia mediante l’emanazione di appositi "atti di indirizzo e coordinamento" di cui al precedente art. 1.6.

    3.3. Su tutti i beni individuati dal P.T.P. attraverso l’allegato al capitolo 2.5 del "Quadro conoscitivo", da integrare da parte dei Comuni in sede di formazione dei Repertori, sono esclusi, fino all’adeguamento dei PRG comunali a seguito della formazione dei citati "repertori", gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica che comportano una alterazione dei caratteri di impianto e delle relazioni con il contesto urbano o rurale storico di riferimento; sono comunque fatti salvi gli interventi ricompresi in Piani Particolareggiati e/o Piani di Recupero già approvati o previsti dai P.R.G.C. vigenti alla data di approvazione del P.T.P .nonchè prescrizioni più restrittive già previste sui manufatti edilizi esistenti. In particolare, per i centri storici e per i beni considerati di connotazione territoriale individuati dal PTP valgono le norme di cui agli articoli seguenti.

    3.4. Ferme restando le competenze riservate agli organi ministeriali sui beni monumentali ed archeologici oggetto di vincolo ex L.1089/39 (ora art.2 del DL.490/99), su tutti i beni individuati dal P.T.P. attraverso l’allegato al capitolo 2.5 del Quadro conoscitivo, sono comunque ammessi gli interventi di recupero, di risanamento conservativo, e di eventuale valorizzazione con mutamento di destinazione d’uso, che non comportano alterazione dei caratteri storici e tipologici originari, anche in assenza del previsto adeguamento di cui al comma precedente.

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Art. 2.13.
Beni archeologici e paleontologici
1. - Obiettivi Coordinamento delle tutele attive, relativamente a beni e tracciati di interesse archeologico, anche in adempimento a quanto previsto dalla lett. m) dell’art.1 della L.431/85 (DL. 490/1999, art. 146, comma 1, lett. m).
2. - Indirizzi Fermo restando quanto previsto dalle leggi vigenti circa le aree e i rinvenimenti di interesse archeologico, la Provincia intende sostenere progetti e programmi di consolidamento della conoscenza delle preesistenze archeologiche (e paleontologiche) che hanno contribuito a condizionare la morfologia insediativa del territorio, anche al fine di valorizzare e regolamentare la pubblica fruizione di tali beni attraverso il sostegno o la costituzione di musei di storia locale o la formazione di parchi tematici.
3. - Direttive In accordo con la Soprintendenza Archeologica Regionale, la Amministrazione provinciale provvede a verificare, completare e a mettere in rete la schedatura e la segnalazione cartografica dei beni e dei tracciati di interesse archeologico compiuta attraverso la tavola n° 5 delle analisi e al capitolo 2.5 e relativo allegato del Quadro conoscitivo, anche a seguito di segnalazioni da parte dei Comuni attraverso il "repertorio" di cui all’art. 2.2.

    3.1. Saranno quindi individuati, con la partecipazione dei Comuni interessati, speciali progetti o programmi per la diffusione delle conoscenze e la valorizzazione dei siti.

4. - Prescrizioni I Comuni, sono tenuti al recepimento e alla verifica delle segnalazioni contenute nelle tavole di analisi del Piano.

    4.1. Per i siti di ritrovamento e per le aree di rischio archeologico è fatto divieto di alterazione dei luoghi e di nuova edificazione, se non dopo l’assenso della Soprintendenza archeologica competente.

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Art. 2.14.
Centri storici
1. - Obiettivi Coordinamento delle tutele attive, principalmente affidate alla pianificazione locale, conservazione dei caratteri peculiari dell’impianto urbano storico, articolazione di una rete conoscitiva della storia del territorio.
2. - Indirizzi I centri storici individuati nella tavola A) del PTP costituiscono un primo inventario di elementi di riferimento del sistema insediativo storico che, in diversa misura ed in relazione ai ruoli politico-amministrativi svolti, ha connotato il territorio novarese.
3. - Direttive La pianificazione comunale, in sede di adeguamento dei PRG al Piano Provinciale, attraverso la formazione del repertorio di cui all’art. 2.2, procede alla precisa delimitazione e alla formulazione della normativa specifica per i centri storici, in riferimento a quanto previsto all’art.16, comma 3 delle Norme di attuazione del PTR, con particolare attenzione a:
  • la definizione dei caratteri urbanistici peculiari del centro;
  • la conservazione degli spazi pubblici (strade e piazze) di antica formazione, anche con riferimento alla tipologia dei manufatti, quali pavimentazioni, marciapiedi, elementi di verde, ecc.;
  • la continuità e la qualità dei percorsi di accesso alla zona storica;
  • le condizioni di accessibilità e di visibilità dei centri stessi e degli edifici che li qualificano.

    3.1. La Amministrazione Provinciale sostiene e verifica le disposizioni della pianificazione locale in riferimento alla omogeneità delle normative di tutela all’interno delle sub-aree storico-culturali definite e può predisporre, attraverso progetti mirati e in accordo con i Comuni interessati, la rete dei principali circuiti locali di fruizione.

    3.2. Il PTP, in conformità a quanto predisposto dal PTR, classifica i centri storici, elencati nell’allegato 1 del presente Titolo II delle N.T.A., in:

      A: centri storici di rilevanza regionale: caratterizzati da struttura urbana complessa, originata in epoche diverse, dalla presenza di edifici e complessi monumentali di rilevanza regionale;
      B: centri storici di notevole rilevanza regionale: caratterizzati da notevole centralità rispetto al territorio regionale e da una consistente antica centralità rispetto al proprio territorio storico (vedi subaree storico-culturali), dalla presenza di opere architettoniche inserite in un tessuto urbano omogeneo;
      C: centri storici di media rilevanza regionale, di notevole rilevanza paesistica e culturale provinciale: caratterizzati da relativa centralità storica ed attuale, da struttura urbanistica unitaria e caratterizzata nella forma da specifica identità culturale e architettonica;
      D: centri storici minori, di rilevanza subregionale, che costituiscono parte integrante del tessuto storico-insediativo regionale, nei quali l’organizzazione storica del tessuto urbano è ben conservata;
      Definisce inoltre, in relazione alle specificità del territorio provinciale:
      E: centri storici minori, di caratterizzazione di particolari ambiti del paesaggio provinciale, che conservano l’impianto planimetrico storico ed opere architettoniche attinenti alla storia civile e religiosa del territorio.

    3.3. La pianificazione comunale recepisce le indicazioni del PTP, e adegua la propria normativa, anche individuando nuovi elementi da inserire nelle categorie individuate alla voce "E" dal PTP.

    3.4. (Stralciato)

    3.5. Gli interventi sugli spazi pubblici e/o sugli spazi aperti percepibili dalle pubbliche vie, vanno accompagnati da uno specifico studio sui materiali, i colori e le forme, che ne dimostri la compatibilità con la morfologia e gli elementi specifici dell’impianto storico urbano.

4. - Prescrizioni Qualora lo strumento urbanistico non sia adeguato ai contenuti del presente articolo, nei centri storici sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia con mutamento di destinazione d’uso, ove consentito dagli strumenti vigenti, senza alterazione dei caratteri morfologici e tipologici degli edifici; sono comunque fatti salvi gli interventi ricompresi in Piani Particolareggiati e/o Piani di Recupero già approvati o previsti dai P.R.G.C. vigenti alla data di approvazione del P.T.P.
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Art. 2.15.
Emergenze architettoniche, beni di riferimento territoriale,
beni diffusi di caratterizzazione
1. - Obiettivi Conservazione delle strutture storiche che costituiscono fattori di caratterizzazione del territorio novarese, estendendo la tutela agli aspetti paesistici e di percezione del patrimonio storico provinciale.
2. - Indirizzi Ferme restando le competenze riservate agli organi ministeriali sui beni monumentali ed archeologici oggetto di vincolo ex L.1089/39 (art.2 DL.490/99), la tutela è principalmente affidata alla pianificazione comunale, coordinata e sostenuta dalle indicazioni di PTP.

    2.1. La Provincia, d’intesa con i Comuni, può attivare programmi di ricerca, anche coordinati per subaree storico-culturali, finalizzati ad integrare il censimento dei beni, e per rilevare il loro stato di conservazione e d’uso e le condizioni di rischio, promuovendo azioni di recupero e valorizzazione complessiva.

3. - Direttive Il PTP individua i beni di interesse generale, interni ed esterni ai centri storici, distinguendoli in:
  • emergenze storico-architettoniche: costituite da beni vincolati o non ai sensi della L.1089/39 (art.2 DL.490/99), con caratteri di unicità, rappresentatività ed eccezionalità;
  • beni di riferimento territoriale: costituiti da beni in genere non vincolati caratterizzati da posizione emergente o da grande notorietà, qualificanti un ambito territoriale o un "sistema" di beni;
  • beni diffusi di caratterizzazione di ambiti di paesaggio o di subaree storico-culturali: costituiti dal complesso di elementi che sottolineano e rappresentano le attività, gli usi del territorio e le diverse modalità insediative sedimentate nel corso della storia.

    3.1. Il PTP individua i principali beni di interesse storico-paesistico, costituiti dal complesso di elementi rappresentativi delle diverse specificità territoriali.
    Per questi beni, oltre alla conservazione degli elementi morfologico-strutturali e degli elementi compositivi e decorativi degli edifici e dei complessi, e alla individuazione delle trasformazioni d’uso ammesse, la pianificazione comunale deve individuare le condizioni di conservazione dei coni visuali, delle strade di accesso, degli eventuali spazi liberi connessi all’edificio o al complesso monumentale, evitando che alterazioni degli ambiti di contesto ne impediscano la percezione e la fruizione collettiva.

    3.2. I Comuni, nella formazione del repertorio comunale seguono, aggiornandole e completandole, le indicazioni contenute nelle schede dell’allegato al capitolo 2.5 del Quadro conoscitivo: essi possono, dietro documentazione storica e iconografica, proporre alla Amministrazione Provinciale l’inserimento di nuovi beni nelle categorie sopra indicate o la dimostrata alterazione e perdita di significato di beni individuati nel PTP, senza che ciò costituisca variante al Piano stesso. Tale inserimento/integrazione avviene con l’adeguamento dei PRG comunali al PTP con parere esplicito dell’Ufficio di Piano.

    3.3. I beni, oggetto del presente articolo sono individuati e sottoposti a normativa di tutela e recupero in sede di adeguamento dei PRG comunali nel rispetto ed ai sensi dell’art. 24 L.R. 56/77 e s.m.i., con l’indicazione degli interventi e delle destinazioni d’uso ammesse, anche riguardo alle aree considerate di contesto.

    3.4. Sui beni diffusi di caratterizzazione possono essere ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A ai sensi della Circolare Pres. G.R. n. 5/SG/URB del 27.04.1984 e con esclusione di interventidi demolizione e ricostruzione, purchè non vengano alterate le condizionidi lettura dei caratteri tipologici e morfologici degli edifici e dei complessi, conservandone i materiali tipici di costruzione (intonaci, pietre, legni,colori, ecc.).

4. - Prescrizioni Qualora lo strumento urbanistico non sia adeguato ai contenuti del presente articolo, sugli edifici individuati dal PTP alla Tav. A ed elencati nell’Allegato 2 al Titolo II delle presenti NTA, sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo ed i mutamenti di destinazione d’uso previsti dalla pianificazione vigente, purchè non vengano alterati i caratteri tipo-morfologici, matrici e decorativi degli edifici e gli spazi aperti dicontesto, nel rispetto delle prescrizioni legislative vigenti in materia di conservazione.
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Art. 2.16.
Sistema dei grandi tracciati storici
1. - Obiettivi Conservazione, recupero e valorizzazione dei grandi tracciati della viabilità storica, delle tracce degli ordinamenti agrari storici e dei canali irrigui che costituiscono elementi ordinatori del paesaggio provinciale.
2. - Indirizzi In accordo con le Soprintendenze Archeologica e ai Monumenti, l’Amministrazione Provinciale avvia e sostiene studi particolari rivolti alla ricognizione dei grandi tracciati storici, in approfondimento di quanto segnalato nelle analisi di PTP.
3. - Direttive All’interno degli ambiti soggetti a pianificazione paesistica, nelle aree di rilevanza paesistica e in occasione di progetti di riqualificazione del paesaggio agrario, una particolare sezione delle analisi va riservata alla ricerca e alla individuazione dei tracciati storici, urbani ed extraurbani, sulla base della cartografia IGM di primo impianto e/o di altra cartografia più antica.

    3.1. L’Amministrazione Provinciale può proporre, con l’emanazione di specifici "atti di indirizzo e coordinamento" di cui all’art. 1.6, particolari normative per il recupero e la conservazione di tali tracciati.

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