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POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA TUTELA

REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Dal 2007 la Provincia è competente per la gestione del Registro regionale delle Associazioni di Promozione sociale sezione provinciale di Novara.
L'Ufficio Politiche Sociali è preposto all'accoglienza delle istanze di iscrizione delle Associazioni e alla cura dei relativi adempimenti, fornendo consulenza a coloro che intendono costituire e/o gestire un'associazione di promozione sociale.

Ai sensi della Legge 383/2000, art. 2, comma 1 sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'associazione medesima le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti.

In caso di particolare necessità, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati (L.R. 7/2006, art. 4 comma 1)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
  • Legge 383/2000 "Disciplina della associazioni di promozione sociale"
  • L.R. 7/2006 "Disciplina della associazioni di promozione sociale"
  • DPGR 5/R/2006 Regolamento regionale recante Registro di promozione sociale della Regione Piemonte
  • Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla sezione provinciale del registro regionale delle associazioni di promozione sociale ed elezione dei rappresentanti presso l'Osservatorio regionale
  • D.G.R. n. 79-2953 del 22.05.2006 L.R. n. 1 del 08.01.2004 (art. 31) – "Atto di indirizzo per regolamentare i rapporti tra gli Enti Pubblici e il Terzo Settore: Approvazione"
  • D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative e utilità sociale".
REVISIONE BIENNALE 2010

Al fine di verificare i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione al Registro, le Associazioni iscritte nel Registro devono trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno pari, la copia dell’ultimo rendiconto economico approvato e una relazione sulle attività svolte nel biennio, compilando un’apposita modulistica:

Le Associazioni di Promozione Sociale dovranno presentare entro il 31 dicembre 2010 la scheda per la revisione biennale, debitamente compilata, timbrata e firmata.

Alla scheda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

  • Fotocopia del verbale dell’assemblea dei soci di approvazione del conto consuntivo dell’anno 2009 e della relazione di attività;
  • Fotocopia del conto consuntivo relativo all’anno 2009;
  • Copia del documento approvato di relazione di attività dell’anno 2009;
  • Fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del rappresentate legale dell’Associazione (sottoscrittore della Scheda);
  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà.

Si rammenta che il mancato adempimento di questi obblighi è motivo di cancellazione dal registro, previa diffida.

Per informazioni contattare:
Ufficio Politiche Sociali
Corso Cavallotti, 31 - Novara
M. Assunta Tatilli - Tel. 0321.378 847
Ingrid Marangon- Tel. 0321.378 278
Fax 0321.378 848