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ufficio DEL DIFENSORE CIVICO PROVINCIALE

Risorse

  1. Norme e regolamenti
    1. Decreto Legislativo 267/2000 – Art. 11 "Difensore Civico"

      1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
      2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
      3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127.
    2. Provincia di Novara – Regolamento per l'ufficio del Difensore Civico Territoriale e Schema di convenzione per l'utilizzo del servizio da parte dei Comuni.
    3. Provincia di Novara - Indennità di carica del Difensore Civico territoriale



  2. Il Difensore Civico Regionale

    Al Difensore Civico Regionale (link esterno) si rivolgono i cittadini e i soggetti portatori di interessi per ottenere ciò che spetta loro di diritto dalla Regione o dalle amministrazioni periferiche dello Stato che operano nell'ambito regionale.
    Nello svolgimento delle sue funzioni il Difensore Civico rileva le eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando anche legittimità e merito degli atti amministrativi inerenti ai problemi a lui sottoposti e suggerendo mezzi e rimedi per la loro eliminazione.
    L'ufficio del Difensore Civico, organismo tipico di uno stato moderno, si propone di evitare che si instauri il contenzioso tra cittadino e amministrazione pubblica; il suo compito, infatti, è quello di tutelare il cittadino in riferimento a carenze, disfunzioni, abusi o ritardi compiuti da servizi e uffici.