ufficio DEL DIFENSORE CIVICO PROVINCIALE
Risorse
- Norme e regolamenti
- Decreto Legislativo 267/2000 – Art. 11 "Difensore Civico"
- Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
- Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
- Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127.
- Provincia di Novara – Regolamento per l'ufficio del Difensore Civico Territoriale e Schema di convenzione per l'utilizzo del servizio da parte dei Comuni.
- Provincia di Novara - Indennità di carica del Difensore Civico territoriale
- Il Difensore Civico Regionale
Al Difensore Civico Regionale (link esterno) si rivolgono i cittadini e i soggetti portatori di interessi per ottenere ciò che spetta loro di diritto dalla Regione o dalle amministrazioni periferiche dello Stato che operano nell'ambito regionale.
Nello svolgimento delle sue funzioni il Difensore Civico rileva le eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando anche legittimità e merito degli atti amministrativi inerenti ai problemi a lui sottoposti e suggerendo mezzi e rimedi per la loro eliminazione.
L'ufficio del Difensore Civico, organismo tipico di uno stato moderno, si propone di evitare che si instauri il contenzioso tra cittadino e amministrazione pubblica; il suo compito, infatti, è quello di tutelare il cittadino in riferimento a carenze, disfunzioni, abusi o ritardi compiuti da servizi e uffici.