Regolamenti
Criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di protezione previste dalla legge 157/92, art.10.
ARTICOLO 1 - La Provincia di Novara, secondo i dettami della Legge 157/92, art.10, comma 8, lettera g, stabilisce i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori di fondi agricoli che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali ed all'incremento della fauna selvatica all'interno delle oasi e delle zone di ripopolamento e cattura.
ARTICOLO 2 - Tenuto conto delle caratteristiche del proprio territorio e della fauna selvatica che lo popola, la Provincia promuove iniziative finalizzate, in particolare, alla salvaguardia ed ll'incremento dei fasianidi e della lepre.
ARTICOLO 3 - La Provincia destina annualmente un fondo da erogare ai conduttori agricoli che ne facciano richiesta e che si impegnino ad adempiere alle prescrizioni di cui ai successivi articoli.
ARTICOLO 4 - I conduttori agricoli interessati dovranno presentare all'Amministrazione provinciale di Novara domanda su apposito modulo, nella quale si impegnano a realizzare parte dei seguenti interventi:
- rinuncia al trattamento con diserbanti di almeno tre metri di lato esterno vicino alle rive delle coltivazioni di cereali: in tal caso verrà corrisposto un importo pari al 50% del valore del raccolto che si sarebbe potuto ottenere nell'area interessata;
- rinuncia alla mietitura delle bordure o di angoli di campi di cereali con rilascio in sito del raccolto fino a settembre per i cereali autunno/vernini e fino all'inizio dell'anno successivo per il mais e il riso, in tal caso verrà rimborsato l'intero valore del mancato raccolto;
- impianto di vegetazione autoctona lungo rive o strade interpoderali a partire da una lunghezza minima di 200 metri ed in proporzione per lunghezze maggiori con una densità minima di piante (associazione di alberi ed arbusti) pari almeno ad una pianta ogni 4 metri e con un impegno temporale minimo di 5 anni. In tal caso verrà corrisposto in premio di €. 31.00/anno;
- impianto di vegetazione autoctona in pieno campo a partire da una superficie minima di 2500 metriquadri ed in proporzione per superfici maggiori con una densità minima di piante (associazione di alberi ed arbusti) pari almeno ad una pianta ogni 16 metriquadri e con un impegno temporale minimo di 5 anni. In tal caso verrà corrisposto in premio di €. 154.94/anno;
- impianto di nuovi pioppeti €. 77.47/ha per i primi due anni;
- conservazione delle intere stoppie di cereali o di parti di esse fino a settembre per i cereali autunno/vernini e fino all'inizio del nuovo anno per il mais e il riso, in tal caso verrà corrisposto un premio di €. 61.97/ha;
- coltivazione a perdere per selvatici, effettuate sulla base di indicazioni provinciali, sulle fasce esterne dei pioppeti di recente impianto: in tal caso verrà corrisposto un premio pari a €. 232.41/ha;
- rinuncia alla fresatura o alla discatura di liste di pioppeto (ad esempio gli spazi interplantari o alcuni spazi interfilari) corrispondenti ad almeno il 15% dell'intera superficie del pioppeto: in questo caso verrà corrisposto un premio di €. 77.47/ha;
- rinuncia alla fresatura e al diserbo delle ripe con le seguenti alternative: 1. per tutto l'anno €. 154.97 per Km. lineare ogni 2 metri di larghezza; 2. per una stagione (1° febbraio / 31 luglio) €. 77.47 per Km lineare ogni 2 metri di larghezza; 3. possibilità di effettuare operazioni di fresatura esclusivamente nei periodi: 25/31 gennaio - 1/6 agosto - 1/6 settembre €. 103.29 per Km lineare ogni 2 metri di larghezza;
- ripristino di fontane preesistenti o creazione di punti di abbeverata artificiali: in questi casi verrà erogato un contributo in relazione al tipo di intervento proposto;
- potenziamento o creazione di zone umide: dovrà essere prodotto, a cura degli interessati, un progetto preliminare in cui vengono illustrate l'ubicazione, la superficie, la proprietà, le captazioni idriche, gli interventi che si intendono attuare, le loro finalità, la durata ed i costi previsti: in questo caso verrà erogato un contributo in proporzione al tipo di intervento richiesto;
- applicazione di barre di involo alle trattrici durante i lavori di fresatura e di taglio con rotofalce o alle mietitrebbiatrici: in tal caso verrà rimborsato il costo della barra di involo e della sua applicazione;
- salvataggio di nidi: per ogni nido salvato, lasciando sul posto una porzione di coltura di almeno 1 o 2 metriquadri verrà corrisposto un premio di €. 51.61;
- coltivazioni a perdere per selvaggina. Con tale termine si intendono: a) le coltivazioni intraprese con la finalità di fornire alimentazione agli animali selvatici in periodi critici, quando le disponibilità trofiche scarseggiano (es. mesi invernali); b) le coltivazioni mantenute per tutto il ciclo vegetativo con la finalità di fornire alla selvaggina siti di nidificazione, rifugio per la prole e habitat idoneo allo svezzamento della stessa, nonchè di procurare fonti alimentari preferenziali alternative a colture da reddito. Esse dovranno essere caratterizzate da: - una superficie di norma non inferiore a 500 metriquadri; - ubicazione adeguata: ogni appezzamento coltivato allo scopo dovrà essere posto di preferenza vicino alle probabili rimesse dei selvatici; - coltivazioni idonee alle specie che si intendono incrementare; allo scopo l'Amministrazione provinciale fornirà, caso per caso, i dettagli utili in merito alla scelta delle essenze coltivabili, ai tempi di impianto ed alla conduzione agraria. Per detti interventi verrà corrisposto un premio come segue: - per interventi di tipo a) : €. 232.41/ha.; - per interventi di tipo b) : €. 464.81/ha.;
ARTICOLO 5 - Le domande dovranno essere prodotte entro il 31/12 di ogni anno per gli interventi da effettuarsi nel primo semestre successivo, ed entro il 30/06 per gli interventi programmati nel periodo dal 01/07 al 31/12. La Provincia entro 30 giorni dalla domanda comunicherà l'accoglimento o meno della stessa a seguito di valutazione da parte dei competenti Uffici tenuto conto che non potrà essere superato lo stanziamento previsto in bilancio;
ARTICOLO 6 - L'erogazione dell'incentivo avrà luogo dopo la formale verifica da parte della Provincia, dell'assolvimento degli impegni assunti dagli operatori agricoli. Al termine di ogni anno verrà redatta apposita relazione sull'andamento degli interventi effettuati e sui risultati ottenuti.