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Zone di addestramento cani

Regolamento per l'istituzione, il rinnovo, la revoca e la gestione delle zone temporanee per l'allenamento, addestramento e gare per cani da caccia con divieto di sparo (zona D)

ARTICOLO 1
La Provincia, ai sensi dell'art. 13 della L. R. 04/09/1996, n. 70 ed in attuazione del piano faunistico provinciale, anche su richiesta dei Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. istituiti sul territorio della Provincia, delle associazioni venatorie o cinofile riconosciute ovvero di imprenditori agricoli singoli o associati, disciplina, attraverso il presente regolamento, l'istituzione, il rinnovo, la revoca e la gestione delle zone temporanee con divieto di sparo di cui al comma 7 del sopraccitato art. 13, di seguito denominate zone di tipo "D".

ARTICOLO 2
All'interno delle zone di tipo "D" sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove di tutti i cani da caccia, con divieto di sparo, anche su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie Fagiano (Phasianus colchicus), Starna (Perdix perdix), Pernice rossa (Alectoris rufa), Germano reale (anas platyrhynchos) e Quaglia (Coturnix coturnix).
Dette zone possono essere istituite su una superficie non inferiore ad ha 30 e non superiore a ha 100 e hanno una validità temporanea e limitata nel periodo dal 1 marzo al 31 luglio.

ARTICOLO 3
Le zone di tipo "D" sono istituite con provvedimento della Giunta Provinciale.
Ai fini della richiesta d'istituzione i soggetti di cui al precedente art. 1 devono presentare alla Provincia apposita istanza in carta legale, corredata di cartografia in scala non inferiore a 1:10000 indicante il perimetro della zona che si intende istituire e contenente l'avvenuta acquisizione degli assensi dei proprietari o conduttori dei fondi, secondo il modello allegato al presente regolamento sotto la lettera a).
All'istanza dovranno essere allegate le dichiarazioni dei proprietari e/o conduttori dei fondi, da presentarsi singolarmente e in carta libera, dovranno contenere oltre ai dati anagrafici del proprietario o conduttore, il codice fiscale, le indicazioni catastali (foglio, mappale e superficie) del terreno che sarà oggetto di vincolo, il consenso alla costituzione della zona.
La deliberazione provinciale che determina l'individuazione dell'istituenda zona è trasmessa ai comuni territorialmente interessati per l'affissione all'Albo Pretorio.
Per il rinnovo delle zone di cui trattasi si dovranno seguire le medesime modalità richieste per l'istituzione, o in alternativa, presentare, unitamente alla domanda di rinnovo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti che nulla è variato nello stato di fatto e di diritto della zona.
Giornalmente, le attività all'interno di tutte le zone cinofile possono comunque svolgersi nel periodo temporale compreso tra il sorgere e il tramonto del sole.

ARTICOLO 4
Nelle zone di tipo "D" la Giunta Provinciale può autorizzare l'effettuazione di gare di caccia pratica per cani purchè a carattere regionale, nazionale ed internazionale.
Le gare di cui al precedente comma del presente articolo devono essere regolarmente approvate dall'ENCI, da questo inserite nei suoi calendari ufficiali.

ARTICOLO 5
La gestione delle zone di tipo "D", può essere affidata ad una associazione venatoria o cinofila nazionale riconosciuta ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati che possono agire autonomamente o in unione tra essi, e se effettuata in forma cumulativa con le zone di tipo "A", "B" e "C", previa stipula con la Provincia di apposita Convenzione.

ARTICOLO 6
Le modalità di accesso alle zone di tipo "D" devono essere pubblicizzate a cura del soggetto titolare della gestione della zona cinofila affinchè tutti gli interessati possano prenderne visione.
L'accesso a tali zone, pur nel rispetto delle particolari regolamentazioni d'esercizio in esse in vigore, è prioritariamente garantito, a parità di condizione, agli aderenti a tutte le associazioni venatorie e alle associazioni cinofile nazionali riconosciute.

ARTICOLO 7
Nelle zone per l'allenamento, le gare e le prove dei cani da caccia, i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e dalle manifestazioni cinofile alla fauna selvatica sono a carico del soggetto gestore.

ARTICOLO 8
La vigilanza sul funzionamento delle zone cinofile e sulla loro attività è affidata ai soggetti individuati dall'art. 27 della Legge 11/02/1992, n. 157 e dall'art. 51 della L.R. n. 70/96.

ARTICOLO 9
L'attività d'allenamento, d'addestramento, di gara e di prova dei cani da caccia nelle zone di tipo "D" può essere subordinata al pagamento di una quota finanziaria d'iscrizione al soggetto titolare della gestione della zona cinofila.
L'utilizzo delle zone è comunque subordinato al possesso di un apposito permesso scritto rilasciato dal soggetto gestore. Il permesso deve essere sempre esibito durante i controlli disposti dagli agenti alla vigilanza.

ARTICOLO 10
I cani devono essere accompagnati "al guinzaglio" fino al perimetro della zona cinofila. Ai sensi della L.R. n. 32/82, è comunque sempre vietato, anche durante le gare e le prove dei cani nelle zone cinofile, l'accesso, la sosta o il transito sui terreni agricoli a qualsiasi tipo di auto-motomezzo.

ARTICOLO 11
Lo svolgimento delle attività previste nelle zone di tipo "D" è comunque subordinato alle ulteriori seguenti norme:

  • la fauna selvatica alzata o fatta frullare dai cani che esca dalla zona cinofila deve essere considerata perduta. ne è pertanto vietato l'inseguimento da parte del cane;
  • il cane che durante la gara o la prova esca dalla zona cinofila deve essere immediatamente richiamato dal conduttore;
  • la fauna selvatica d'allevamento impiegata per le gare e le prove cinofile deve essere di legittima e verificabile provenienza e accompagnata dal certificato sanitario dell'Autorità veterinaria competente sul territorio della zona cinofila interessata: tali condizioni devono essere sempre dimostrabili con regolare documentazione;
  • tutti gli esemplari di fauna selvatica d'allevamento immessi sul territorio devono essere, ai sensi del 7° comma dell'art.30 della L.R. n.70/96, adeguatamente marcati con contrassegni inamovibili e numerati;
  • è fatto divieto sottoporre ogni esemplare di fauna selvatica, compresa quella proveniente da allevamento, a maltrattamenti e sevizie.

ARTICOLO 12
Le zone di tipo D devono essere delimitate da apposite tabelle perimetrali, di modello conforme a quelle di cui al comma precedente, recanti la scritta: "PROVINCIA DI NOVARA - ZONA TEMPORANEA D'ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E PROVE DEI CANI DA CACCIA - 7° comma, art. 13 L.R. n. 70/96 - DIVIETO DI SPARO - INGRESSO VIETATO AI NON AUTORIZZATI", che devono comunque essere rimosse alla scadenza.
La collocazione, la manutenzione e la rimozione delle tabelle di cui ai due precedenti commi, poste comunque in modo tale che esse siano visibili da ogni punto d'accesso e che da ogni tabella siano visibili di norma le due contigue, sono a carico del soggetto gerente la zona cinofila.

ARTICOLO 13
La Provincia in caso di inadempienza ed inosservanza delle norme contenute nelle singole convenzioni per la gestione delle zone cinofile, nel presente regolamento e nelle vigenti disposizioni di legge, può procedere, sentito il Comitato Consultivo Provinciale di cui all'art. 25 della L.R. n. 70/96, alla sospensione od alla revoca definitiva della concessione.

ARTICOLO 14
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle leggi, regolamenti ed atti amministrativi vigenti in materia.