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VINCOLO IDROGEOLOGICO

A seguito del trasferimento delle competenze in materia, le funzioni espletate dai competenti uffici hanno visto un incremento di attività: si consideri che nell’anno 2002 le autorizzazioni rilasciate, ai sensi dell’art.2 della L.R. 45/89, risultavano essere in numero di 4, e che nel corso del 2003 sono più che raddoppiate.

Sono sottoposti a VINCOLO IDROGEOLOGICO i terreni di qualsiasi natura e destinazione che possono, [...] con danno pubblico, subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque (art.1 R.D. n.3267 del 30/12/1923).
Le attività da eseguire nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico possono essere autorizzate dalla Regione, dalla Provincia o dal Comune nel cui territorio sono previsti i lavori, secondo quanto indicato nella L.R. n.45/89 e dalla L.R. 44/00 (art.63, 64 e 65), più precisamente:

 
L.R. 44/2000 - L.R. 45/1989 - D.G.R. 13/10/2003 n. 55-10694 - L.R. 04/2009
Soggetto competente
Limiti dimensionali
Limiti di importo
Tipologia superficie trasformata
Altri parametri
REGIONE PIEMONTE
 
 
L.R. 04/2009
  • rilascio di autorizzazioni limitatamente alle superfici forestali
L.R. 45/89
  • opere e lavori di competenza regionale o realizzati con il contributo regionale il cui importo a base d'asta non ecceda i 410.000 Euro - Art. 2 comma 1, lettera c, punto 1 – Art. 6 commi 1,2,3 modif. D.G.R. 13/10/2003 n. 55-10694
  • impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie quali impianti di innevamento artificiale - Art. 2 comma 1, lettera c, punto 4
L.R. 44/00
  • opere sottoposte alla valutazione di impatto ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), di competenza dello Stato – Art. 63 comma 2, lettera a, punto 1
  • impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale – Art. 63 comma 2, lettera a, punto 2
  • interventi di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) - Art. 63 comma 2, lettera a, punto 3
  • opere pubbliche di particolare interesse regionale di cui all'articolo 66, comma 1, lettera i), numero 2) (progetti di lavori e opere pubbliche dichiarate di particolare interesse regionale in base ai criteri definiti da deliberazione della Giunta regionale da approvare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In via transitoria sono considerati di particolare interesse regionale i lavori e le opere pubbliche di cui all'articolo 18 della l.r. 18/1984, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, comma 2) - Art. 63 comma 2, lettera a, punto 4
PROVINCIA
L.R. 45/89
  • interventi con valori di area o di volume superiori a 5000 mq o per volumi di scavo superiori a 2.500 mc – Art. 2 comma 1, lettera b
L.R. 45/89
  • opere e lavori pubblici o di interesse pubblico il cui importo a base d'asta dei lavori previsti nel progetto generale è superiore a 129.114 Euro (già 250 milioni di lire) - Art. 2 comma 1, lettera c, punto 2
L.R. 04/2009
  • rilascio di autorizzazioni limitatamente alle superfici non forestali
L.R. 45/89
  • attività estrattive, con esclusione di quelle disciplinate dalla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69, e successive modifiche ed integrazioni, comprese le relative discariche, strade di accesso ed opere accessorie all’attività estrattiva - Art. 2 comma 1, lettera c, punto 3
  • bacini ed invasi idrici - Art. 2 comma 1, lettera c, punto 5
  • impianti di smaltimento e deposito di rifiuti - Art. 2 comma 1, lettera c, punto
COMUNE
L.R. 45/89
  • interventi ed attività che comportino modificazione o trasformazione d'uso del suolo su aree non superiori a 5000 mq o per volumi di scavo non superiori a 2500 mc – Art. 2 comma 1, lettera a
 
L.R. 04/2009
  • rilascio di autorizzazioni limitatamente alle superfici non forestali
 

Le attività da eseguire nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico che NON NECESSITANO di autorizzazione sono le seguenti (Cir. Reg. n.2/AGR/90, punto A):

  • Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere(strade, ponti, acquedotti, linee elettriche, muri, edifici, operedi sistemazione idraulica o idraulico-forestale, briglie, drenaggi,fossi, ecc.) che non comportino modifiche sostanziali alle opere medesime ed al territorio circostante (ad esempio, messa in operadi barriere stradali e ripresa piani viabili, messa in opera di cartelli stradali, pubblicitari, apertura di cunette e realizzazione di tombini, modifiche alle reti di servizio interrate nelle strade della viabilità esistente);
  • Lavori di rimboschimento, piantagione di alberi forestali, comprese le opere accessorie quali spianamenti, muretti di contenimento, chiusura di falle o fratture di argini, ecc.;
  • Lavori di mera manutenzione fondiaria a scopi agricoli o forestali effettuati su terreni in attualità di coltivazione, quando tali lavori comportano un volume di scavi inferiore ai 50 mc e non sono finalizzati alla trasformazioni di boschi e terreni;
  • Opere costituenti pertinenze di edifici, costituenti a catasto servizio complementare dell'edificio principale; realizzazione di modeste opere edilizie quali: cordoli, recinzioni senza fondamenta, pavimentazioni in lastre per percorsi pedonali, allacciamenti tecnologici alle strade esistenti purchè lo scavo non superi il metro di profondità, modifiche esterne e ai tetti che non comportino variazioni della superficie coperta, pavimentazioni che non comportino impermeabilizzazione del suolo, piccoli balconi fino a 15 mq di superficie con fondamenta di profondità massima pari a m 0,50, vani chiusi adibiti ad uso caldaia, fino a mq 10 di superficie;
  • Interventi di manutenzione ordinaria e straordinari, di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici esistenti che non comportino modifiche sostanziali alle opere stesse e al territorio, ovvero modifiche alle geometrie planimetriche.