ATTIVITÀ
CALAMitÀ NATURALI
Sostegno alle aziende danneggiate da eccezionali calamità naturali (L. 185/92)

Sostegno alle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali attraverso la concessione di contributi in conto interessi e o conto capitale per danni alle produzioni, per il ripristino delle strutture fondiarie, delle opere di carattere collettivo (infrastrutture) e per la ricostituzione delle scorte vive e morte.

I Comuni colpiti da un evento calamitoso devono comunicare al Settore Provinciale dell’Agricoltura il tipo di avversità atmosferica, le zone interessate ed i danni accusati. Entro 10 giorni dal verificarsi dell’evento calamitoso i Comuni devono trasmettere allo SPA il verbale della Commissione consultiva comunale per l’Agricoltura e le Foreste di cui alla L.R.n.63/1978, nel quale vengono indicate con un certo dettaglio le zone interessate dall’evento medesimo, le colture colpite, la relativa superficie interessata e le percentuali medie di danno;

Il Settore Provinciale Agricoltura entro i successivi 35 giorni provvede ad eseguire, con la collaborazione dei Comuni e/o delle Commissioni consultive comunali, i necessari sopralluoghi per accertare l’entità dei danni e verificare l’eccezionalità dell’evento e a trasmettere all’Assessorato Agricoltura regionale una relazione tecnica in cui vengono indicati tutti i Comuni per i quali è stato riconosciuto un danno superiore o uguale al 35% della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica;

La Giunta Regionale, qualora riconosca l'esistenza dei presupposti, adotta con atto deliberativo “la delimitazione delle zone colpite” e contestualmente l’Assessorato Agricoltura entro 60 giorni dall’evento avverso trasmette al Ministero delle Politiche Agricole la proposta di riconoscimento dell’eccezionalità dell’evento e la conseguente delimitazione dei territori danneggiati;

Il Ministero deve provvede nel termine di 30 giorni dalla data di acquisizione della proposta regionale, all’emissione del Decreto di declaratoria dell’evento calamitoso (che verrà pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana), nel quale vengono indicati i territori danneggiati e le provvidenze applicabili.

Entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale di declaratoria, gli imprenditori singoli od associati, titolari di aziende agricole ricadenti nei Comuni delimitati, possono presentare domanda di agevolazione presso gli stessi Comuni, su apposito modello predisposto dal Settore Provinciale Agricoltura.

Per avere diritto al contributo i danni alle strutture o alle colture, in relazione alla spesa per il ripristino o alle minori entrate per le mancate produzioni, devono aver inciso sui bilanci aziendali dell’anno in cui si è verificato l'evento, in misura superiore al rischio ordinario di impresa stabilito dalla legge nel 35% della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica.

Entro 20 giorni dalla scadenza di cui sopra le Commissioni consultive comunali devono esaminare le domande e trasmetterle al Settore Provinciale Agricoltura corredate da un parere.

Le aziende alle quali viene riconosciuto dal Settore Agricoltura un danno superiore o uguale al 35% della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica, possono accedere alle agevolazioni.

Le fonti normative
  • Legge n. 185/92 (Fondo di Solidarietà Nazionale)
  • L.R. n. 63/78 art.56
A chi rivolgersi

per il ritiro del modulo di domanda:
Provincia di Novara - Settore Agricoltura
Corso Cavallotti, 31 28100 NOVARA (NO)
tel. 0321.378 565
Aperto al pubblico dal lunedì al venerdì: 9:00 - 13:00
Il lunedì e il giovedì anche: 15:00 - 16:30

per ulteriori informazioni:
dott. Enzo Gianni Pili (tel. 0321.378 530); e-mail:eg.pili@provincia.novara.it
p.a. Veronica Ambiel (tel. 0321.378 550) e-mail: v.ambiel@provincia.novara.it