Imprenditore agricolo professionale
Il Decreto Legislativo n. 99 del 29.03.2004 introduce la figura innovativa di imprenditore agricolo professionale, estendendo tale qualifica anche alle società, e affida alle Regioni l'accertamento e la certificazione del possesso dei requisiti per accedere alle provvidenze previste dalla normativa statale in materia di agevolazioni fiscali e previdenziali.
La normativa statale stabilisce che la qualifica di IAP può essere richiesta da chi possiede conoscenze e competenze professionali (art. 5 Regolamento (CE) n. 1257/1999), dedica all'attività agricola (di cui all'art 2135 del codice civile) almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricava dall'attività medesima almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro. Tutti questi requisiti sono ridotti al 25% nel caso di attività svolta in zone svantaggiate.
All'articolo 1, comma 3, dello stesso decreto legislativo, sono specificati i requisiti necessari alle società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, per richiedere la certificazione di IAP:
Art 1 comma 3
Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
- nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
- nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
- nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale
Le agevolazioni ottenibili dal riconoscimento della qualifica di IAP riguardano:
La funzione di accertamento del possesso dei requisiti "di imprenditore agricolo, coltivatore diretto e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura" risulta ordinariamente attribuita ai Comuni, tranne quando l'accertamento del requisito soggettivo rientra in una valutazione più ampia di idoneità e congruità di un intervento di sviluppo aziendale.
Con la Deliberazione della G.R n. 30-13213 del 3 agosto 2004 - a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n°99/2004 - l'Amministrazione Regionale ha ulteriormente confermato in capo ai Comuni tale esclusiva attribuzione delle funzioni in materia di riconoscimento delle qualifiche richieste in materia di agricoltura, che si estende perciò anche nei confronti della nuova figura di Imprenditore Agricolo Professionale prevista dal citato Decreto Legislativo.
Il riconoscimento della qualifica deve avvenire entro il termine previsto dal regolamento adottato da ciascuna Amministrazione. In mancanza di specifiche disposizioni emanate dall'Ente, si applica il termine generale di trenta giorni disposto dalla Legge n. 241/90, art.2, commi 2 e 3.
COMPETENZE PROVINCIALI
Alle Province competono (art. 2): gli "interventi relativi al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie e alla creazione di nuove aziende, ivi compresi il finanziamento dei piani di sviluppo aziendali e interaziendali, per la fase di produzione nonché di trasformazione aziendale".
Rientrano in tale caso:
Le modalità con cui le Province provvedono all'accertamento del possesso dei requisiti sono quelle previste dalle singole normative.
La modulistica da presentare per la richiesta di accertamento finalizzata al rilascio a favore dei coltivatori diretti del certificato di idoneità in materia di conservazione dell'integrità fondiaria (compendio unico), è composta da tre parti:
Tutti i modelli sopra citati dovranno essere debitamente compilati e consegnati agli Uffici dell'Assessorato Agricoltura con allegate le copie conformi degli atti d'acquisto e delle volture dei terreni interessati.
A CHI RIVOLGERSI
Per il ritiro del modulo di domanda:
Provincia di Novara - Assessorato alle Politiche Agroalimentari
Corso Cavallotti, 31 28100 NOVARA (NO)
tel. 0321.378 565
Orario: Lunedì - Venerdì dalle 9:00 alle 12:30
per ulteriori informazioni:
Funzione Sviluppo Economico
Responsabile: dott. Enzo Pili - tel.: 0321.378 530
e-mail: eg.pili@provincia.novara.it